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POTERE GIUDIZIARIO
Quando si pensa alla magistratura, probabilmente si pensa ad un potere che si
contrappone agli altri poteri o che si contrappone al potere politico. Nei primi anni ’90,
scompaiono i partiti storici che avevano fondato l’Italia repubblicana, si disgregano per
un intervento della magistratura contro la corruzione nel sistema politico. Successe
che la magistratura scopre i canali di finanziamento illecito dei partiti e che c’è un
sistema illegale del finanziamento della politica. tutto parte da un’inchiesta della
magistratura di Milano dove opera Di Pietro. Il 18 febbraio 1992 viene arrestato
Chiesa, che viene colto in flagranza di reato, perché un imprenditore costretto a
pagare una mazzetta per un appalto, e si rivolge a Di Pietro, che inizia a scoprire il
sistema. Inizia l’operazione “mani pulite”. L’azione della magistratura è molto
aggressiva, anche se non potevano essere arrestati i parlamentari perché immuni.
Questo “terremoto” porta alla disgregazione e scomparsa dei partiti storici. Ci sono
altri fattori storici e internazionali (x es. crollo del muro di Berlino) che sottostanno a
questo fenomeno. Non vi è dubbio che l’azione della magistratura ha costituito
un’accelerazione di un processo che avrebbe avuto tempi più lunghi.
Quando si parla di seconda repubblica si fa riferimento alla fase della storia
repubblicana cominciata in quegli anni, dove nascono partiti come Forza Italia e la
Lega Nord.
La magistratura riceve il consenso della gente, viene chiamata l’epoca dei Fax, perché
i mass media appoggiano in pieno l’azione della magistratura.
La magistratura può quindi essere vista in antitesi con il potere politico
(democraticamente legittimato), basti pensare agli accadimenti posteriori.
X es. qualche anno fa la Giunta regionale abruzzese è caduta per l’azione della
magistratura che ha portato all’arresto del presidente della Giunta. Nel 2008 il
Governo Prodi cade dopo l’azione della magistratura contro la moglie di Mastella,
leader dell’UDEUR, partito piccolo ma determinante per la maggioranza. Nel Lazio la
magistratura trova vari episodi di uso distorto del denaro pubblico. In Lombardia,
successe un caso simile ma più grave.
La magistratura gioca un ruolo fondamentale quindi, come contrappeso al potere
politico. Si sbaglierebbe, però, se si pensasse che nella storia d’Italia la magistratura è
sempre stata questo. In realtà essa è stata per lungo tempo subordinata al potere
politico, risentiva pesantemente del condizionamento del potere esecutivo.
Nel corso del tempo sono cambiate molte cose ed il potere giudiziario ha cambiato
caratteristiche, è diventato nel corso del tempo ben più incisivo sugli equilibri del
sistema politico- istituzionale.
Nel periodo dell’entrata in vigore della Costituzione è vigente l’ordinamento Grandi,
dal nome del ministro della giustizia Dino Grandi, ossia il Regio Decreto n° 12/141.
L’ordinamento giudiziario è l’insieme delle norme che disciplinano l’ordinamento
giudiziario, vale a dire le modalità di accesso della magistratura, l’avanzamento in
carriera, l’organizzazione degli uffici giudiziari.
La Costituzione italiana fa più volte riferimento all’ordinamento giudiziario: occorre
guardare l’art. 102 Cost. che al primo comma recita “la funzione giurisdizionale è
esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario”. Poi l’espressione ordinamento giudiziario è richiamata in altri articoli del
titolo IV, parte II, Cost.
La VII disposizione transitoria e finale dispone che fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano
ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente. Il Costituente era consapevole che
l’ordinamento giudiziario vigente al tempo, vale a dire l’ordinamento Grandi, non era
compatibile con la Costituzione, quindi il Costituente aveva prefigurato la revisione
dell’ordinamento stesso, stabilendo che nel periodo transitorio avrebbe continuato ad
applicarsi il vecchio ordinamento, al tempo vigente. Se non che l’ordinamento
giudiziario Grandi, risalente all’epoca fascista è rimasto in vigore, sia pure con
interventi di modifica, per moltissimi anni. Modifiche che in alcuni casi non sono state
di secondario rilievo, ma per moltissimi anni è mancato un nuovo ordinamento
giudiziario, cioè una nuova legge che sostituisse il vecchio ordinamento.
L’ordinamento Grandi è improntato a due criteri di fondo: uno è quello della struttura
piramidale della magistratura, l’altro è quello del rifiuto dell’autogoverno, cioè del
governo autonomo della magistratura; pertanto in quest’ottica la magistratura deve
essere governata da un potere esterno, il potere esecutivo.
Va detto che l’ordinamento Grandi non rappresentava una novità assoluta nella storia
italiana. Fin dal tempo dell’unità d’Italia la magistratura risente dell’influenza
dell’esecutivo, quindi dal potere politico. L’ordinamento Grandi accentua alcune
caratteristiche dell’ordinamento giudiziario precedente, restringendo ulteriormente
l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Quindi anche nell’Italia liberale, la
magistratura è subordinata al potere esecutivo.
Per capire il senso dell’ordinamento Grandi occorre calarsi nel momento storico del
fascismo. Nella sua relazione introduttiva all’ordinamento giudiziario, il Guardasigilli
Grandi dice che l’autogoverno della magistratura è incompatibile con lo stato fascista.
Grandi dice “è inammissibile che nello Stato esistano organi indipendenti dallo Stato
medesimo o autarchie o caste sottratte al potere sovrano unitario, supremo regolatore
di ogni funzione pubblica”. Lo Stato fascista è classificato nell’ambito degli stati
autoritari, nell’ambito delle forme di stato caratterizzate da un fortissimo
accentramento del potere, che non può concepire un potere giudiziario autonomo e
indipendente. Per ciò che riguarda l’indipendenza dei giudici, dice Grandi nella
relazione introduttiva “non è richiesto che la giurisdizione costituisca un potere
autonomo perché deve informare la sua attività alle direttive generali impartite dal
Governo per l’esercizio di ogni funzione pubblica”. In coerenza con quanto detto,
l’ordinamento giudiziario del 1941 attribuisce poteri molto forti al Ministro della
Giustizia che esercita un potere di alta sorveglianza su tutti i magistrati. Il Ministro
della Giustizia ha poi rilevanti poteri in ambito disciplinare, è titolare non solo
dell’azione disciplinare, ma anche del potere disciplinare. C’è un’organizzazione di tipo
piramidale del Pubblico Ministero, costituito in uffici gerarchicamente ordinati e agisce
sotto la direzione del Ministro. Quindi un ordinamento giudiziario caratterizzato da un
potere invadente del Ministro, quindi del Governo.
In base all’art. 8 di questo ordinamento giudiziario, per essere ammesso a esercitare le
funzioni giudiziarie, occorre essere cittadino di sesso maschile, di razza italiana ed
iscritto al Partito Nazionale Fascista.
Merita di essere sottolineato il ruolo dei magistrati di Cassazione, di grado più elevato.
Secondo l’art. 65, la Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo di giustizia,
assicura l’esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto
oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. Più in generale
l’ordinamento giudiziario Grandi attribuisce ai magistrati di Cassazione poteri tali da
garantire che i magistrati di merito, cioè i magistrati di 1° e di 2° grado si conformino
ai suoi orientamenti. Quindi abbiamo un corpo giudiziario all’interno del quale è una
ristretta cerchia a dare le direttive al corpo stesso. Quindi all’interno dell’istituzione
giudiziaria ci sono fattori omogeneizzanti, una ristretta cerchia dotata di forti poteri di
influenza da’ omogeneità all’intero corpo dello Stato. I magistrati di grado più basso si
adeguano, anche perché ogni prospettiva di carriera dipende dalle decisioni dei
magistrati di grado più elevato. Come è stato detto da qualcuno, c’è un pieno
allineamento dei magistrati al regime, vi è una magistratura conformista che cerca di
interpretare meglio, non tanto la legge, ma lo spirito del sistema politico. Il regime
fascista crolla nel ‘43 ma il processo di cambiamento è lento. Nel 1946 viene
approvata la cosiddetta “legge sulle guarentigie della magistratura”, si tratta del
d.lgs. n°511/1946, che introduce alcune modifiche ma non intacca il primato della
Corte di Cassazione, stabilisce il principio di inamovibilità di tutti i magistrati,
diminuisce i poteri del ministro della Giustizia nei confronti del Pubblico Ministero.
Nel ‘48 entra in vigore la Costituzione, che con riferimento alla Magistratura contiene
principi antitetici a quelli precedenti: si prevede una magistratura autonoma e
indipendente.
Il processo della piena realizzazione dell’autonomia ed indipendenza previste dalla
Costituzione sarà un processo lento, vigeva ancora l’ordinamento giudiziario del 1941.
Viene approvata qualche legge che non intacca le caratteristiche di fondo
dell’ordinamento giudiziario. I magistrati di Cassazione governano il corpo e
detengono le leve del potere perché per accedere ai gradi superiori. Sono magistrati di
orientamento conservatore, in perfetta sintonia con il potere politico. Finisce il
fascismo, si apre la stagione della democrazia, ma nella prima fase della storia
repubblicana, il potere politico è incarnato dalla Democrazia Cristiana, un partito di
centro, composto da varie correnti, ma sostanzialmente al governo vi sono la DC e
partiti minori di centro e centro-destra. In questa situazione la magistratura è allineata
al potere politico, vi è omogeneità tra chi domina la magistratura e chi incarna il
potere politico.
Le cose cominciano a cambiare nella struttura della magistratura nel 1956, anno in cui
viene istituita la Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale viene definita come un organo costituzionale, sia pure sui
generis, va tenuta distinta dalla magistratura ordinaria, quindi l’istituzione della Corte
Costituzionale non è un’innovazione dell’organizzazione interna della magistratura. Le
conseguenze dell’istituzione della Corte Costituzionale sono molto rilevanti.
Prima il co