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La legge può anche non fare distinzioni tra i cittadini sul territorio italiano e
quelli residenti all’estero (esempio cittadini italiani e comunitari). L’ultimo
comma prevede il diritto dei soggetti eletti di conservare il proprio posto di
lavoro per tutta la durata della carica con lo scopo di garantire all’eletto la
possibilità di svolgere il mandato senza il timore di dover rinunciare al
proprio lavoro.
Art 52= Ogni cittadino ha il dovere di difendere la propria patria, cioè il
territorio nazionale e anche il patrimonio culturale e tutti i principi sanciti
nella nostra Costituzione. La legge stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini
italiani rispetto alla partecipazione militare, specificando che la
partecipazione militare non compromette né la posizione di lavoro di un
cittadino, né i suoi diritti politici.
Art 53= Questo articolo afferma il dovere di pagare i tributi in base alla
propria capacità contributiva (ricchezza). Questo riferimento costituisce un
vincolo per il legislatore ed una tutela per il cittadino. Il dovere di pagare i
tributi non riguarda solo i cittadini italiani, ma anche gli stranieri che lavorano
e percepiscono un reddito in Italia. Il riferimento alla capacità contributiva è
accentuato proprio dal principio per cui “il sistema tributario è informato a
criteri di progressività”, basandosi quindi sulla solidarietà. Ciò significa che
ciascuno deve contribuire alle spese in ragione della propria capacità
contributiva non in proporzione di essa ma bensì in un rapporto che cresce
con la ricchezza.
Art 54= Questo articolo afferma la fedeltà alla Repubblica; sancisce che “i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi”.
DIRITTO COMPARATO
La CONFEDERAZIONE è una formula di integrazione di entità sovrane che si
fonda su un patto di diritto internazionale e che come tale non comporta il
dissolvimento degli Stati parte dell’accordo all’interno di un nuovo soggetto di
diritto. La confederazione si caratterizza per l’assenza di un progetto statale
comune. Tendenzialmente la confederazione si trasforma in FEDERAZIONE.
Alla confederazione si oppone lo STATO UNITARIO che può essere
ACCENTRATO o DECENTRATO/COMPOSTO.
Il modello ACCENTRATO non prevede alcune formula di articolazione
periferica del potere, seppur presenta rigorosamente il rispetto della
separazione dei poteri in senso orizzontale; la DECONCENTRAZIONE nasce dal
fatto che qualunque forma di governo accentrata necessiti di forme di
controllo ed esercizio del potere a livello locale, potere che si sviluppa in
ambito tecnico-amministrativo. Esempi di uffici deconcentrati sono l’anagrafe,
la questura o la prefettura; il principio alla basa di questo fenomeno è la
DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA→ più lo Stato è in grado di intervenire
nei fattori decisionali dell’amministrazione meno è discrezionale il potere
esercitato dall’amministrazione e quindi meno è deconcentrata
l’amministrazione.
Internet si presenta come una soluzione alla necessità di decentramento
territoriale amministrativo .
Il modello DECENTRATO si caratterizza per la concessione di autonomia
decisionale alla periferia e dunque come concreta ripartizione di poteri
normativi alla periferia. Vi è inoltre la creazione di entità sub-statali chiamate
a rappresentare il territorio ed in particolare le comunità che su quel territorio
insistono.
Il modello decentrato prevede un decentramento AMMINISTRATIVO e uno
LEGISLATIVO: il primo comporta in capo alle entità sub-statali la concessione
di poteri normativi secondari, mentre il secondo anche di poteri primari.
Dal decentramento legislativo bisogna distinguere due forme di stato:
REGIONALE e FEDERALE; entrambe le forme negli ultimi anni hanno favorito
formule di asimmetria e che le tecniche di riparto delle competenze siano
sempre più simili in un caso come nell’altro.
Per capire se uno stato è federale o no bisogna capire se e come le entità sub
statali rientrano nel processo di revisione costituzionale, quindi conta, non
tanto chi ha stipulato il patto, ma chi può modificarlo.
Nell’ordinamento federale, in cui il governo centrale e quello periferico
coesistono coordinati ed indipendenti, gli enti sub statali non si limitano ad
essere mera espressione territoriale della sovranità dell’ordinamento centrale,
come nel modello regionale, ma rappresentano un elemento costitutivo dello
Stato. Il modello federale riconosce alle entità federale un protagonismo
istituzionale che non è dato rinvenire in quello regionale. Per valutare
l’essenza federale di eventuali ordinamenti devono essere presi in
considerazione 4 criteri:
1) costituzione scritta e che garantisca una separazione rigida e garantita della
sfera centrale da quella locale.
2) la previsione di un sistema di giustizia costituzionale in grado di assicurare
il rispetto dei confini di competenza e nel caso la risoluzione dei conflitti che