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Cap. 3 : IL PARLAMENTO
Il bicameralismo
Art. 55 cost. Il parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della repubblica. Il bicameralismo in questione è di tipo perfetto: le camere hanno stesse funzioni, stessi poteri e stesse garanzie. Durano entrambe 5 anni. La Camera si compone di 630 deputati, il Senato di 315 senatori a cui si aggiungono quelli "a vita" nominati dal presidente della repubblica e gli ex presidenti della repubblica.
Per essere senatori si deve avere almeno 40 anni, mentre 25 per essere deputati.
Le camere esercitano le funzioni separatamente a meno che non si riuniscano in seduta comune.
Importanti per le camere sono i "gruppi parlamentari": unioni di parlamentari che rispecchiano i partiti che hanno partecipato alle elezioni. Devono essere formati da almeno 20 deputati e 10 senatori.
Accanto ai gruppi ci sono le "commissioni parlamentari permanenti"
Sistemi elettorali e parità di accesso alle cariche elettive
Art.
48 – 55 – 56 – 57 – 58 : Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni. Il voto è libero esegreto. Tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in modo uguagliato. La camera dei deputati è a suffragio universale e diretto. Il senato è eletto a base regionale, a suffragio universale diretto dagli elettori di almeno 25 anni di età.
Senatori di diritto e senatori a vita
Art. 59 : Il presidente può eleggere fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per alti meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. L’interpretazione restrittiva dell’articolo consentirebbe l’esercizio del potere soltanto nella misura risultante dal numero dei senatori a vita nominati dai precedenti presidenti. La prassi vuole che il numero di senatori a vita sia superiore a cinque.
Ineleggibilità, incompatibilità e verifica dei poteri
Art. 65 : la legge determina i casi di ineleggibilità e
Incompatibilità con l'ufficio di senatore o deputato. Ineleggibilità vuol dire che un soggetto non può essere candidato in una determinata elezione. Sono cause di ineleggibilità:
- ricoprire la carica di sindaco in un comune con più di 20k abitanti, di capo della polizia, prefetto, magistrato, ecc...
- essere titolare di rapporti con governi esteri (console - diplomatico)
- la candidatura contestuale a Senato e Camera.
Sono invece cause di incompatibilità:
- la carica di presidente della repubblica
- l'ufficio di membro del CSM
- la carica di giudice della corte costituzionale.
Durata delle camere: legislatura - proroga e prorogatio
Art. 60: la camera e il senato sono eletti per 5 anni. La durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61: l'elezione della nuove camere ha luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.
Legislatura: durata in carica delle Camere tra
utilizzando il proprio giudizio e la propria coscienza, senza essere vincolato dalle istruzioni o dagli ordini di altri. La proroga è un istituto eccezionale che viene attivato solo in caso di guerra, mentre la prorogatio è un istituto ordinario che evita il vuoto di potere tra un'elezione e l'altra. La proroga deve essere istituita con legge, mentre la prorogatio opera automaticamente dal giorno successivo alla scadenza della legislatura. La durata della proroga è a priori indeterminata e può essere determinata solo a posteriori, mentre la prorogatio dura fino all'entrata in funzione delle nuove camere. Il presidente ha il potere di sciogliere le camere o una sola di esse, ma questa facoltà non può essere esercitata negli ultimi mesi del suo mandato. I membri del parlamento rappresentano la nazione e esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Ciò significa che il parlamentare è libero di portare avanti la propria azione utilizzando il proprio giudizio e la propria coscienza, senza essere vincolato dalle istruzioni o dagli ordini di altri.politica anche prescindendo dal programma elettorale, ossia senza essere vincolati giuridicamente a rispettare quanto promesso in sede di campagna elettorale.
Art. 68: i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Non possono essere arrestati salvo che in esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile o colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Funzionamento delle camere
Art. 62: le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ci possono però essere convocazioni straordinarie su iniziativa del presidente della repubblica o di un terzo dei componenti.
Art. 64: ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il "numero legale" o quorum si riferisce solo alle sedute dell'assemblea, rispettivamente di Camera.
Senato e parlamento in seduta comune. In camera e senato gli eventuali seggivacanti on sono computati ai fini della determinazione del numero legale. I regolamenti parlamentari stabiliscono il principio secondo il quale il numero legale è sempre presunto all'inizio di ogni seduta. La mancanza del numero legale determina conseguenze diverse a seconda che l'accertamento venga effettuato automaticamente (comporta l'invalidità della deliberazione) o su richiesta (comporta il rinvio della seduta).
Le "maggioranze" per adottare un atto sono di vario tipo:
- semplice metà + 1
- assoluta
- qualificata: due terzi o tre quindi
La maggioranza è determinata
Funzioni delle camere: legislativa – indirizzo e controllo – stato di guerra
"Funzione legislativa": potere di approvare leggi secondo un procedimento disciplinato dalla Costituzione (art. 138 e 70 ss) e dai regolamenti parlamentari.
"Funzione d'indirizzo e controllo": potere di indirizzare l'azione del governo e di controllarne l'operato attraverso l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione di sfiducia, ecc.
"Funzione di stato di guerra": potere di dichiarare lo stato di guerra e di autorizzare l'invio delle forze armate all'estero.
Controllo: nei confronti del Governo, mediante strumenti quali le interrogazioni, interpellanze, mozioni e inchieste.
Interrogazioni: semplice domanda per conoscere la verità su un fatto o per avere maggiori informazioni.
Interpellanze: domanda, rivolta per iscritto al Governo da uno o più parlamentari, circa i motivi della sua condotta su questioni di particolare rilievo. Il Governo deve avere lo stesso comportamento nel caso dell'interrogazione, dando una risposta. Entrambi gli strumenti sono di tipo individuale e titolari dell'atto sono i rispettivi presentatori ed il rapporto che s'instaura con il Governo.
Mozioni: presentate in assemblea da almeno 8 senatori e 10 deputati o da un presidente di Gruppi parlamentari alla Camera. Sono atti introduttivi di un dibattito.
Ordine del giorno: atti scritti che possono essere votati dalle commissioni per varie finalità: elezioni contestate, autorizzazioni, ecc...
Art. 82 cost.: ciascuna
La camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Le inchieste parlamentari hanno sempre avuto ad oggetto situazioni di grande importanza politica o sociale (mafia - Aldo Moro) con il fine di individuare le responsabilità. Il parlamento a tal riguardo ha solamente poteri di natura istruttoria spettante ai giudici (interrogare testimoni, disporre sequestri e confronti). Non può irrogare sanzioni ed emanare sentenze. Vige il segreto d'ufficio, di Stato e il segreto professionale.
Art. 50: i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per provvedimenti legislativi.
Art. 78: le camere dichiarano lo stato di guerra; lo stato italiano rifiuta la guerra come uso della forza armata. È illegittima la guerra di aggressione, ma l'uso della forza armata è consentito nei casi di necessaria risposta ad un attacco altrui.
Parlamento in seduta comune
Art. 55: Il parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle 2 camere nei
solicasi stabiliti dalla Costituzione. In tale occasione presiede il Presidente della Camera deideputati e si riunisce presso la sede della Camera. Non vengono esercitate funzionilegislative, ma funzioni elettorali, di natura accusatoria e di accertamento.
Cap. 4 : IL GOVERNO
Art. 92 : Il governo è composto del Presidente dei Consiglio dei ministri, nominato dalpresidente della repubblica e sulla sua proposta vengono nominati i ministri.
Le fasi della consultazione tra presidente del consiglio e della repubblica per la formazionedel governo è disciplinata dalle consuetudini costituzionali. È prassi consolidata che vi siaconsultazione.
Conclusa la fase delle consultazioni si apre la fase dell'"incarico", dato oralmente epubblicato con un comunicato stampa.
Compito dell'incaricato è quello di predisporre gli elementi necessari alla formazione delGoverno (programma - composizione dei ministeri).
Il procedimento si chiude con
- Emanazione di 3 decreti presidenziali:
- Decreto di nomina del presidente del consiglio subentrante
- Decreto di nomina del consiglio subentrante
- Decreto di accettazione delle dimissioni del governo uscente
- Per assumere le sue funzioni il presidente del consiglio deve prestare giuramento nelle mani del presidente della repubblica
- Mozioni di sfiducia e fiducia
- Art. 94: Il governo deve avere la fiducia delle camere.
- Sia la proposta di fiducia che sfiducia rappresentano mozioni, che hanno in comune degli elementi:
- Devono essere motivate
- La votazione deve avvenire per appello nominale
- Gli elementi di differenziazione invece sono:
- La mozione di sfiducia è presentata solamente al termine della discussione su delle dichiarazioni
- La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/10 dei componenti delle camere
- Composizione e funzioni del governo
- Art. 95: Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile.
È al vertice del potere esecutivo. I rapporti all'inverno del governo sono gestiti sotto de profili: formale e sostanziale.
Formale: la direzione politica del governo non pone il presidente in una posizione più elevata rispetto al consiglio dei ministri.
Sostanziale: il presidente non può revocare i propri ministri, ma può chiederne le dimissioni e proporne la revoca. Gode di posizione privilegiata.
"Ministri senza portafoglio": ministri che non sono preposti ad un ministero. All'interno del consiglio godono degli stessi diritti degli altri ministri.
"Incarichi di reggenza ad interim": la reggenza del ministero è conferita dal presidente della repubblica a quello del consiglio od a un ministro per far fronte a situazioni di estrema necessità.
"Sottosegretari di Stato": non partecipano alle sedute del Consiglio dei ministri ma svolgono funzioni che il ministro delega loro.