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Cap. 3 : IL PARLAMENTO

Il bicameralismo

Art. 55 cost. Il parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della repubblica. Il bicameralismo in questione è di tipo perfetto: le camere hanno stesse funzioni, stessi poteri e stesse garanzie. Durano entrambe 5 anni. La Camera si compone di 630 deputati, il Senato di 315 senatori a cui si aggiungono quelli "a vita" nominati dal presidente della repubblica e gli ex presidenti della repubblica.

Per essere senatori si deve avere almeno 40 anni, mentre 25 per essere deputati.

Le camere esercitano le funzioni separatamente a meno che non si riuniscano in seduta comune.

Importanti per le camere sono i "gruppi parlamentari": unioni di parlamentari che rispecchiano i partiti che hanno partecipato alle elezioni. Devono essere formati da almeno 20 deputati e 10 senatori.

Accanto ai gruppi ci sono le "commissioni parlamentari permanenti"

Sistemi elettorali e parità di accesso alle cariche elettive

Art.

48 – 55 – 56 – 57 – 58 : Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni. Il voto è libero esegreto. Tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in modo uguagliato. La camera dei deputati è a suffragio universale e diretto. Il senato è eletto a base regionale, a suffragio universale diretto dagli elettori di almeno 25 anni di età.

Senatori di diritto e senatori a vita

Art. 59 : Il presidente può eleggere fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per alti meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. L’interpretazione restrittiva dell’articolo consentirebbe l’esercizio del potere soltanto nella misura risultante dal numero dei senatori a vita nominati dai precedenti presidenti. La prassi vuole che il numero di senatori a vita sia superiore a cinque.

Ineleggibilità, incompatibilità e verifica dei poteri

Art. 65 : la legge determina i casi di ineleggibilità e

Incompatibilità con l'ufficio di senatore o deputato. Ineleggibilità vuol dire che un soggetto non può essere candidato in una determinata elezione. Sono cause di ineleggibilità:

  • ricoprire la carica di sindaco in un comune con più di 20k abitanti, di capo della polizia, prefetto, magistrato, ecc...
  • essere titolare di rapporti con governi esteri (console - diplomatico)
  • la candidatura contestuale a Senato e Camera.

Sono invece cause di incompatibilità:

  • la carica di presidente della repubblica
  • l'ufficio di membro del CSM
  • la carica di giudice della corte costituzionale.

Durata delle camere: legislatura - proroga e prorogatio

Art. 60: la camera e il senato sono eletti per 5 anni. La durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61: l'elezione della nuove camere ha luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

Legislatura: durata in carica delle Camere tra

utilizzando il proprio giudizio e la propria coscienza, senza essere vincolato dalle istruzioni o dagli ordini di altri. La proroga è un istituto eccezionale che viene attivato solo in caso di guerra, mentre la prorogatio è un istituto ordinario che evita il vuoto di potere tra un'elezione e l'altra. La proroga deve essere istituita con legge, mentre la prorogatio opera automaticamente dal giorno successivo alla scadenza della legislatura. La durata della proroga è a priori indeterminata e può essere determinata solo a posteriori, mentre la prorogatio dura fino all'entrata in funzione delle nuove camere. Il presidente ha il potere di sciogliere le camere o una sola di esse, ma questa facoltà non può essere esercitata negli ultimi mesi del suo mandato. I membri del parlamento rappresentano la nazione e esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Ciò significa che il parlamentare è libero di portare avanti la propria azione utilizzando il proprio giudizio e la propria coscienza, senza essere vincolato dalle istruzioni o dagli ordini di altri.

politica anche prescindendo dal programma elettorale, ossia senza essere vincolati giuridicamente a rispettare quanto promesso in sede di campagna elettorale.

Art. 68: i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Non possono essere arrestati salvo che in esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile o colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Funzionamento delle camere

Art. 62: le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ci possono però essere convocazioni straordinarie su iniziativa del presidente della repubblica o di un terzo dei componenti.

Art. 64: ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il "numero legale" o quorum si riferisce solo alle sedute dell'assemblea, rispettivamente di Camera.

Senato e parlamento in seduta comune. In camera e senato gli eventuali seggivacanti on sono computati ai fini della determinazione del numero legale. I regolamenti parlamentari stabiliscono il principio secondo il quale il numero legale è sempre presunto all'inizio di ogni seduta. La mancanza del numero legale determina conseguenze diverse a seconda che l'accertamento venga effettuato automaticamente (comporta l'invalidità della deliberazione) o su richiesta (comporta il rinvio della seduta).

Le "maggioranze" per adottare un atto sono di vario tipo:

  • semplice metà + 1
  • assoluta
  • qualificata: due terzi o tre quindi

La maggioranza è determinata

Funzioni delle camere: legislativa – indirizzo e controllo – stato di guerra

"Funzione legislativa": potere di approvare leggi secondo un procedimento disciplinato dalla Costituzione (art. 138 e 70 ss) e dai regolamenti parlamentari.

"Funzione d'indirizzo e controllo": potere di indirizzare l'azione del governo e di controllarne l'operato attraverso l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione di sfiducia, ecc.

"Funzione di stato di guerra": potere di dichiarare lo stato di guerra e di autorizzare l'invio delle forze armate all'estero.

Controllo: nei confronti del Governo, mediante strumenti quali le interrogazioni, interpellanze, mozioni e inchieste.

Interrogazioni: semplice domanda per conoscere la verità su un fatto o per avere maggiori informazioni.

Interpellanze: domanda, rivolta per iscritto al Governo da uno o più parlamentari, circa i motivi della sua condotta su questioni di particolare rilievo. Il Governo deve avere lo stesso comportamento nel caso dell'interrogazione, dando una risposta. Entrambi gli strumenti sono di tipo individuale e titolari dell'atto sono i rispettivi presentatori ed il rapporto che s'instaura con il Governo.

Mozioni: presentate in assemblea da almeno 8 senatori e 10 deputati o da un presidente di Gruppi parlamentari alla Camera. Sono atti introduttivi di un dibattito.

Ordine del giorno: atti scritti che possono essere votati dalle commissioni per varie finalità: elezioni contestate, autorizzazioni, ecc...

Art. 82 cost.: ciascuna

La camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Le inchieste parlamentari hanno sempre avuto ad oggetto situazioni di grande importanza politica o sociale (mafia - Aldo Moro) con il fine di individuare le responsabilità. Il parlamento a tal riguardo ha solamente poteri di natura istruttoria spettante ai giudici (interrogare testimoni, disporre sequestri e confronti). Non può irrogare sanzioni ed emanare sentenze. Vige il segreto d'ufficio, di Stato e il segreto professionale.

Art. 50: i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per provvedimenti legislativi.

Art. 78: le camere dichiarano lo stato di guerra; lo stato italiano rifiuta la guerra come uso della forza armata. È illegittima la guerra di aggressione, ma l'uso della forza armata è consentito nei casi di necessaria risposta ad un attacco altrui.

Parlamento in seduta comune

Art. 55: Il parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle 2 camere nei

solicasi stabiliti dalla Costituzione. In tale occasione presiede il Presidente della Camera deideputati e si riunisce presso la sede della Camera. Non vengono esercitate funzionilegislative, ma funzioni elettorali, di natura accusatoria e di accertamento.

Cap. 4 : IL GOVERNO

Art. 92 : Il governo è composto del Presidente dei Consiglio dei ministri, nominato dalpresidente della repubblica e sulla sua proposta vengono nominati i ministri.

Le fasi della consultazione tra presidente del consiglio e della repubblica per la formazionedel governo è disciplinata dalle consuetudini costituzionali. È prassi consolidata che vi siaconsultazione.

Conclusa la fase delle consultazioni si apre la fase dell'"incarico", dato oralmente epubblicato con un comunicato stampa.

Compito dell'incaricato è quello di predisporre gli elementi necessari alla formazione delGoverno (programma - composizione dei ministeri).

Il procedimento si chiude con

  • Emanazione di 3 decreti presidenziali:
    • Decreto di nomina del presidente del consiglio subentrante
    • Decreto di nomina del consiglio subentrante
    • Decreto di accettazione delle dimissioni del governo uscente
  • Per assumere le sue funzioni il presidente del consiglio deve prestare giuramento nelle mani del presidente della repubblica
  • Mozioni di sfiducia e fiducia
    • Art. 94: Il governo deve avere la fiducia delle camere.
    • Sia la proposta di fiducia che sfiducia rappresentano mozioni, che hanno in comune degli elementi:
      • Devono essere motivate
      • La votazione deve avvenire per appello nominale
    • Gli elementi di differenziazione invece sono:
      • La mozione di sfiducia è presentata solamente al termine della discussione su delle dichiarazioni
      • La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/10 dei componenti delle camere
  • Composizione e funzioni del governo
    • Art. 95: Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile.

È al vertice del potere esecutivo. I rapporti all'inverno del governo sono gestiti sotto de profili: formale e sostanziale.

Formale: la direzione politica del governo non pone il presidente in una posizione più elevata rispetto al consiglio dei ministri.

Sostanziale: il presidente non può revocare i propri ministri, ma può chiederne le dimissioni e proporne la revoca. Gode di posizione privilegiata.

"Ministri senza portafoglio": ministri che non sono preposti ad un ministero. All'interno del consiglio godono degli stessi diritti degli altri ministri.

"Incarichi di reggenza ad interim": la reggenza del ministero è conferita dal presidente della repubblica a quello del consiglio od a un ministro per far fronte a situazioni di estrema necessità.

"Sottosegretari di Stato": non partecipano alle sedute del Consiglio dei ministri ma svolgono funzioni che il ministro delega loro.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cicconetti Stefano Maria.