vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti è importante garantire un adeguato livello di risarcimento ai passeggeri coinvolti in incidenti aerei.
(2) Una nuova convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale è stata concordata a Montreal il 28 maggio 1999. Essa stabilisce nuove norme generali in materia di responsabilità in caso di incidenti per il trasporto aereo internazionale in sostituzione di quelle figuranti nella convenzione di Varsavia del 1929 e successive modifiche.
(3) La convenzione di Varsavia
continuerà a esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato.(4) La convenzione di Montreal prevede un regime di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesione dei passeggeri dei trasporti aerei.(5) La Comunità ha firmato la convenzione di Montreal indicando la sua intenzione di diventarne parte ratificando l'accordo.(6) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2027/97, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti per allinearlo con le disposizioni sulla convenzione di Montreal e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale.(7) Il presente regolamento e la convenzione di Montreal rafforzano la protezione dei passeggeri e dei loro aventi diritto e non possono essere interpretati nel senso di indebolire la loro protezione in relazione alla legislazione in vigore alla data di adozione del presente regolamento.(8) Nel mercato
interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere all'interno della Comunità europea lo stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto internazionale sia per quello nazionale.
Conformemente al principio di sussidiarietà, l'azione a livello comunitario è opportuna per creare un unico complesso di norme applicabili a tutti i vettori aerei della Comunità.
Nel contesto di un sistema di trasporto aereo sicuro e moderno è opportuno un sistema di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesioni dei passeggeri.
Il vettore aereo comunitario non dovrebbe potersi avvalere dell'art. 21, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal a meno che non dimostri che il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati.
I limiti di responsabilità uniformi
Per la perdita, il danno o la distruzione del bagaglio e per il danno occasionato da ritardo che si applicheranno a tutti i voli effettuati da vettori comunitari garantiranno norme semplici e chiare per i passeggeri e per le compagnie aeree e consentiranno ai passeggeri di stabilire quando occorre un'assicurazione supplementare.
(13) L'applicazione da parte dei vettori aerei della Comunità di regimi di responsabilità diversi sulle varie rotte delle loro reti non sarebbe utile e creerebbe confusione per i passeggeri.
(14) È opportuno alleviare le difficoltà finanziarie a breve termine delle vittime di incidenti e degli aventi diritto nel periodo immediatamente successivo ad un incidente.
(15) L'art. 50 della Convenzione di Montreal impone alle parti di garantire che i vettori aerei siano adeguatamente assicurati e bisogna considerare l'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori.
aerei nel conformarsi a questa disposizione.(16) È auspicabile fornire informazioni di base sulle norme di responsabilità applicabili a tutti i passeggeri in modo che essi possano stipulare coperture assicurative supplementari prima del viaggio, se necessario.(17) Sarà necessario rivedere gli importi finanziari previsti nel presente regolamento per tener conto dell'inflazione e i qualsiasi revisione dei limiti di responsabilità nella convenzione di Montreal.(18) Se altre norme sono necessarie per attuare la convenzione di Montreal su aspetti non coperti dal regolamento (CE) n. 2027/97, modificato dal presente regolamento, gli Stati membri sono responsabili dell'adozione delle stesse, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n.2027/97 del Consiglio è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n.2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Articolo 1 Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. Esso estende altresì l'applicazione di tali disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro.
2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 2
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "vettore aereo", qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza d'esercizio;
b) "vettore aereo comunitario", qualsiasi vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del regolamento (CEE) n.2407/92;
c) "persona avente titolo a risarcimento", il passeggero o
qualsiasi persona avente titolo può richiedere il risarcimento per quel passeggero, secondo il diritto applicabile; "bagaglio": salvo diversa disposizione, sia il bagaglio registrato sia quello non registrato, conformemente alla definizione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della convenzione di Montreal; "DSP", i diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale; "convenzione di Varsavia", la convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, o la convenzione di Varsavia come modificata all'Aia il 28 settembre 1955 e la convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961; "convenzione di Montreal", la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999. 2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nelparagrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Montreal.
4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Articolo 31. La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal.
2. L'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n.2407/92, nella misura in cui riguarda la responsabilità per i passeggeri, è inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario di essere assicurato fino ad un livello adeguato per garantire che tutte le persone aventi diritto ad un risarcimento ricevano l'intero importo cui hanno diritto, ai sensi del presente regolamento.
5) È inserito il seguente articolo:
Articolo 3bis. L'importo supplementare che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, può essere chiesto da un vettore aereo
comunitario se un passeggero fa unadichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione del proprio bagaglio, è basato suuna tariffa che è correlata ai costi supplementari connessi al trasporto ed all'assicurazione delbagaglio in causa, in aggiunta a quelli per il bagaglio valutato ad un livello pari o inferiore allimite di responsabilità. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda."
6) L'articolo 4 è soppresso.
7) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 51.
Il vettore aereo comunitario deve senza indugio, e comunque entro quindici giornidall'identificazione della persona fisica avente titolo ad indennizzo, provvedere agli anticipi dipagamento che si rendano necessari per far fronte alle immediate necessità economiche inproporzione al danno subito.
2. Fatto salvo il paragrafo 1,in caso di morte le somme anticipate non sono inferioriall'equivalente in euro di"
16 000 DSP per passeggero.3.Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non è restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo 20 della Convenzione di Montreal, o quando il beneficiario dell'anticipo di pagamento non è la persona avente titolo al risarcimento." 8) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. Tutti i vettori aerei che vendono servizi di trasporto aereo nella Comunità garantiscono che una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità per i passeggeri e il loro bagaglio - ivi compresi i termini previsti per la presentazione di una richiesta di risarcimento e la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse - sia messa a disposizione dei passeggeri presso tutti i punti di vendita,"compresa la vendita per telefono e via Internet. Allo scopo di conformarsi a tale obbligo di informazione, i vettori aerei comunitari si avvalgono dell'avvertenza contenuta nell'allegato al presente regolamento. La sintesi o l'avvertenza in questione non può essere posta a fondamento di una richiesta di risarcimento né essere utilizzata per interpretare le disposizioni del presente regolamento o della Convenzione di Montreal. 2. Oltre all'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, tutti i vettori aerei forniscono ai clienti, in relazione ai servizi di trasporto aereo forniti o acquistati nella Comunità, un'indicazione scritta riguardante: - il limite applicabile per tali voli alla responsabilità del vettore in caso di decesso o lesione, se tale limite esiste, - il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio ed un'avvertenza che il bagaglio di valore.superiore a questa cifra dovrebbe essere dichiarato come tale alla compagnia aerea al momento del check-in.