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REGOLAMENTO SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI
Art. 1 Il presente regolamento stabilisce gli obblighi dei vettori aerei comunitari verso i passeggeri relativamente alla responsabilità in caso di incidenti per danni da morte o ferite di un passeggero o da qualsiasi altra lesione personale subita da un passeggero se l'incidente che ha provocato il danno è avvenuto a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco.
Il presente regolamento precisa inoltre determinati requisiti assicurativi per i vettori aerei comunitari.
Il presente regolamento stabilisce inoltre determinati requisiti relativamente alle informazioni che debbono fornire i vettori aerei stabiliti al di fuori della Comunità che operano da, per o all'interno della Comunità.
Art. 2 Ai fini del presente regolamento si intende per:
- vettore aereo: qualsiasi impresa di trasporti munita di valida licenza d'esercizio;
- vettore aereo comunitario:
qualsiasi vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2407/92;
"persona avente titolo ad indennità", il passeggero o qualsiasi persona avente titolo a richiedere il risarcimento per quel passeggero, secondo il diritto applicabile;
"ecu", l'unità di conto adottata in occasione della fissazione del bilancio generale delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 207 e 209 del trattato;
"DSP", i diritti speciali di prelievo quali sono definiti dal Fondo monetario internazionale;
"convenzione di Varsavia", la convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, o la convenzione di Varsavia come modificata all'Aja il 28 settembre 1955 e la convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961 laddove applicabili al
contratto di trasporto di passeggeri, nonché l'insieme dei vigenti strumenti internazionali che la integrano e sono ad essa connessi.
2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Varsavia.
ART. 3
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a) La responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o qualsiasi altra lesione personale subita da un passeggero in caso di incidente non è soggetta ad alcun limite finanziario, sia esso stabilito dalla legge, da una convenzione o in via contrattuale.
b) L'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 è inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario ad essere assicurato fino a copertura del limite di responsabilità previsto dal paragrafo 2 e, al di là di tale limite, fino ad un livello ragionevole.
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Per i danni fino a concorrenza di un importo pari all'equivalente
ecu di 100 000 DSP i vettoriaerei comunitari non possono escludere o limitare la loro responsabilità provando che essi ed i lorodipendenti hanno adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che era loro impossibile