Legislazione trasporto aereo internazionale
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997
Sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (in G.U.C.E. 17 ottobre 1997 n. L 285).
(Testo originale non più in vigore, in quanto modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti. Disponibile il testo attuale in vigore, consolidato con le modifiche del Regolamento (CE) 889/2002)
Considerazioni del Consiglio dell'Unione Europea
Il Consiglio dell'Unione Europea,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato,
- Considerando che, nel contesto della politica comune dei trasporti, è necessario migliorare il livello di protezione dei passeggeri coinvolti in incidenti aerei;
- Considerando che il regime della responsabilità in caso di incidenti è disciplinato dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, ovvero dalla convenzione stessa emendata all'Aia il 28 settembre 1955 e dalla convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961 a seconda della convenzione applicabile nella fattispecie, ognuna di esse, laddove applicabile, menzionata in prosieguo come «convenzione di Varsavia»; che la convenzione di Varsavia è applicata a livello mondiale a beneficio sia dei passeggeri che dei vettori aerei;
- Considerando che il limite massimo di responsabilità fissato dalla convenzione di Varsavia è troppo basso rispetto alle condizioni economiche e sociali attuali e determina spesso lunghe vertenze giudiziarie che danneggiano l'immagine dei trasporti aerei; che di conseguenza gli Stati membri hanno aumentato in vario modo il limite massimo di responsabilità determinando così condizioni di trasporto diverse nel mercato interno dell'aviazione;
- Considerando inoltre che la convenzione di Varsavia si applica soltanto ai trasporti internazionali; che nel mercato interno dell'aviazione è stata eliminata la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale; che è pertanto opportuno avere il medesimo livello e il medesimo tipo di responsabilità sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali;
- Considerando che si avverte da tempo l'esigenza di un riesame e di una revisione completi della convenzione di Varsavia che rappresenterebbero a lungo termine una risposta più uniforme e applicabile, a livello internazionale, alla questione della responsabilità dei vettori aerei in caso di incidenti; che gli sforzi per aumentare i limiti massimi di responsabilità imposti dalla convenzione di Varsavia dovrebbero continuare attraverso negoziati multilaterali;
- Considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, è auspicabile un'azione comunitaria per una completa armonizzazione del settore della responsabilità.
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