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Parte prima: capitolo I

L'imprenditore e la tipologia delle imprese

Il codice civile distingue i diversi tipi di imprese e imprenditori in base a tre criteri:

  • Oggetto dell'impresa che determina la distinzione tra:
    • Imprenditore agricolo (art 2135)
    • Imprenditore commerciale (art 2195)
  • Dimensione dell'impresa in base al quale viene individuato:
    • Il piccolo imprenditore (art 2083)
    • L’imprenditore medio – grande
  • Natura del soggetto che esercita l'impresa:
    • Impresa individuale
    • Impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica

Gli statuti

Tutti gli imprenditori sono soggetti ad una disciplina base comune, detto “lo statuto generale dell’imprenditore”, che comprende:

  • Parte della disciplina dell’azienda (art 2555 - 2562)
  • Segni distintivi (art 2563 – 2574)
  • La disciplina della concorrenza e dei consorzi (art 2595 – 2620)

Inoltre chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato ad un ulteriore e specifico statuto, integrativo di quello generale, “statuto dell’imprenditore commerciale”.

Nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale rientrano:

  • L’iscrizione nel Registro delle Imprese (art 2188 – 2202), con effetti di pubblicità legale,
  • La disciplina della rappresentanza commerciale (art 2203 – 2213)
  • Le scritture contabili (art 2214 – 2220)
  • Il fallimento e le altre procedure concorsuali, ed altro.

La nozione generale di imprenditore

Art 2082 del c.c.

“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.”

L’art. 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del c.c. dettate per l’impresa e per l’imprenditore.

  • Professionalmente: l’attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica.
  • Attività: comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità).
  • Economica: soggetto attivo dell’impresa e del sistema economico, concorre all’organizzazione della produzione e alla distribuzione di ricchezza.
  • Organizzata: l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi.
  • Al fine della produzione o dello scambio:
    • Intermediatrice tra offerta di capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi
    • Dirigenziale in quanto rischia di non coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico di beni o servizi.

Sussistono altri requisiti non direttamente menzionati ma comunque di rilevante importanza:

  • Scopo di lucro
  • La destinazione al mercato di beni e servizi prodotti
  • La liceità dell’attività svolta.

L'attività produttiva

L’impresa è attività (serie di fatti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. In breve e in senso lato, per attività produttiva si intende nuova ricchezza, e per attività di scambio l’incremento dell’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o spazio.

Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.

Non è impresa l’attività di mero godimento, cioè l’attività che non da luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Basta pensare al proprietario di beni immobili che ne gode i frutti concendendoli in locazione. Egli non è imprenditore perché non produce nuove utilità economiche, ma si limita a godere i frutti dei propri beni.

È attività di godimento e produttiva (di servizi) l’attività del proprietario di immobili che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence. In questo caso le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio biancheria, ecc) che eccedono il mero godimento del bene.

Sono imprese commerciali le società finanziarie, società che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico e che per tale motivo non possono essere considerate imprese bancarie e che svolgono atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, coordinati in modo da configurare un’attività e se ricorrono gli ulteriori requisiti dell’organizzazione e della professionalità.

La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Ad esempio attività bancaria senza la prescritta autorizzazione governativa, commercio all’ingrosso senza licenza amministrativa, nei casi meno gravi, oppure nei casi più gravi contrabbando di sigarette, fabbricazione o commercio di droga.

Fermo restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e/o penali, non vi è alcun motivo per sottrarre chi viola, in modo più o meno grave, la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale, così come al fallimento.

L'organizzazione: impresa e lavoro autonomo

Il legislatore definisce azienda come complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art 2555). Imprenditore è anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome subordinate. Si pensi, ad esempio, ad una gioielleria gestita dal solo titolare o alle imprese produttrici di servizi automatizzati (lavanderie automatiche a gettoni), che possono operare senza dipendenti.

Non è necessario che l’attività organizzata dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto di beni mobili e immobili, i mezzi impiegati per lo svolgimento dell’attività possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui (attività di finanziamento o di investimento).

Sono imprenditori anche quegli operatori economici, sia pure piccoli, che svolgono attività di impresa organizzata prevalentemente col proprio lavoro. Da ciò si può dedurre che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale (eteroorganizzazione) è pur sempre necessaria per aversi impresa, sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

Sono semplici lavoratori autonomi i prestatori d’opera manuale, i mediatori e gli agenti di commercio fin quando si limitano ad utilizzare mezzi materiali strumentali allo svolgimento di ogni attività (telefono, macchina da scrivere, automobile), o strettamente necessari all’esplicazione delle proprie energie lavorative (la borsa degli attrezzi dell’idraulico o dell’elettricista).

L'organizzazione in breve

Impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri ed altrui. Apparato produttivo formato da persone e da beni strumentali. È imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro senza dar vita ad alcuna organizzazione intermediatrice del lavoro. Non è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile. Ciò che qualifica l’impresa è l’utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell’imprenditore per un fine produttivo.

Impresa e lavoro autonomo in breve

Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. In mancanza di un coefficiente minimo di “eteroorganizzazione” deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Es. lustrascarpe, investitore del proprio risparmio.

Economicità dell’attività e scopo di lucro

Nell’art 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività. L’attività produttiva deve essere condotta con metodo economico, dove i ricavi devono quanto meno coprire i costi e assicurare l’autosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo politico”, non è imprenditore l’ente pubblico, le associazioni private non a scopo di lucro.

Non è però requisito essenziale lo scopo di lucro, cioè il voler conseguire un guadagno o profitto personale. È sufficiente che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio tra i costi e i ricavi (metodo economico), questo perché la nozione di imprenditore è nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica (art 2093).

Nota: L’attività d’impresa però, di fatto, è solo quella condotta con metodo economico. Il requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. Analoghe considerazioni possono essere ripetute per il settore delle imprese private, con riferimento alle società cooperative la cui attività di impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico (art 2511) e non da scopo lucrativo.

La professionalità

Il carattere professionale dell’attività è un requisito richiesto espressamente dall’art 2082 del c.c. Per professionalità si intende l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci, o chi organizza un singolo servizio di trasporto o un singolo spettacolo sportivo.

La professionalità non richiede che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni, esempio tipico delle attività stagionali (alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti balneari, ecc.)

Inoltre non richiede che quella di impresa sia l’attività unica o principale, è imprenditore anche il professore che gestisce un negozio o un albergo. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un “unico affare” se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso, (es. il costruttore di un unico edificio)

L’impresa per conto proprio: è imprenditore anche chi costruisce un singolo edificio non per rivenderlo ma per destinarlo ad uso personale. L’attività produttiva può considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore. La destinazione del mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo.

Impresa e professioni intellettuali

I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori. L’art 2238 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”.

È il caso del medico che gestisce una clinica privata, in questo caso si è in presenza di due distinte attività – intellettuale e di impresa – e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale (es. iscrizione in albi professionali), sia la disciplina d’impresa.

I professionisti non sono imprenditori, pur se l’attività dei professionisti è attività produttiva di servizi, condotta con metodo economico e a scopo di lucro, “per libera scelta” del legislatore. Il legislatore del 1942 ha dettato uno specifico statuto (art 2229 – 2238).

Capitolo secondo: le categorie di imprenditoria

Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

Il ruolo della distinzione

Il codice civile distingue la categoria dell’imprenditore agricolo da quello commerciale in base all’oggetto dell’attività. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale ed è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali, ed è esonerato all’iscrizione nel registro delle imprese. (1993 riordinamento delle CCIAA, ha previsto l’iscrizione in sezioni speciali del registro degli imprenditori agricoli). Gode quindi di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale.

L'imprenditore agricolo: le attività agricole essenziali

Art 2135 “È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse” dove “si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.”

Le attività agricole possono essere distinte in:

  • Attività agricole essenziali
  • Attività agricole per connessione

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (art 231, 2° comma, nuovo testo).

Ciclo biologico

In base alla nuova nozione la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Rientrano nella nozione di coltivazione del fondo: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni “fuori terra” di ortaggi e frutta.

La silvicoltura è una particolare specie di coltivazione della terra finalizzata alla produzione di alberi da legname, non costituisce attività agricola l’estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.

L’allevamento di animali è la forma di attività agricola essenziale più ricca, e con questa espressione si fa riferimento al bestiame che tradizionalmente allevato sul fondo ed il cui allevamento costituisce una forma di sfruttamento del fondo medesimo (bestiame da carne, da latte, da lana, da lavoro).

Il criterio del ciclo biologico, porta a riconoscere che costituisce attività agricola essenziale anche la zootecnica svolta fuori dal fondo o utilizzando questo come mero sedimento dell’azienda di allevamento (allevamenti in batteria). Per allevamento si intende anche allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, allevamento e addestramento delle razze canine.

La sostituzione del termine “bestiame” con quello più ampio di “animali” ha eliminato ogni incertezza sulla possibilità di qualificare come impresa agricola essenziale, non solo l’allevamento di animali tradizionalmente allevati sul fondo, ma anche l’allevamento di animali da cortile, l’acquacoltura (pesci e mitili). Infatti all’imprenditore agricolo (essenziale) è stato equiparato l’imprenditore ittico.

Le attività agricole per connessione

Le attività agricole per connessione sono quelle attività commerciali (es. vendita dei prodotti agricoli, trasformazione dell’uva in vino e sua vendita) che in quanto connesse all’attività agricola principale, trovano identica disciplina di quest’ultima.

Perché un’attività commerciale possa essere definita agricola per connessione è necessario che l’imprenditore che l’esercita, sia lo stesso che svolge l’attività agricola principale, detta connessione soggettiva. Inoltre è necessario che vi sia un collegamento oggettivo tra le due attività: sicché l’attività commerciale dovrà presentarsi, rispetto a quella agricola, come accessoria svolta senza la predisposizione di particolari strutture funzionalmente autonome.

L'imprenditore commerciale

È imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più delle attività elencate dall’art 2195, 1° del c.c.:

  • Industria: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (settore automobilistico, tessile, chimico, edile, ecc.)
  • Commercio: attività intermediaria nella circolazione dei beni
  • Trasporti: attività di trasporto per terra, per acqua o per aria sia di persone che di cose
  • Banche e assicurazioni: attività bancaria o assicurativa
  • Imprese ausiliarie: altre attività ausiliarie delle precedenti, sono attività ausiliarie quelle del mediatore, dell’agente di commercio, di deposito, di pubblicità, di commissione, e in genere tutte quelle attività che sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vella Francesco.
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