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Società per Azioni Unipersonale. Patrimonio Destinato

La riforma del 2003 ha consentito la costituzione della spa con atto unilaterale di un unico socio fondatore, per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società col proprio patrimonio, salvo alcuni casi eccezionali.

L'unico socio fondatore risponde in solido con coloro che hanno agito, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel R.I.

La limitazione di responsabilità dell'unico socio fondatore opera quindi solo per le obbligazioni sorte dopo l'acquisto della personalità giuridica da parte della società.

Sia in sede di costituzione che di aumento del capitale sociale, l'unico socio è tenuto a versare integralmente i conferimenti in denaro.

Negli atti e nella corrispondenza la società deve indicare che è unipersonale a socio unico.

I contratti fra società ed unico socio e, comunque, le

Operazioni a favore dello stesso (ad esempio rilascio di una fideiussione) sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del cda o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Nella spa unipersonale il socio unico non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, che viene meno quando non sia osservata la disciplina dell'integrale liberazione dei conferimenti in denaro e non sia stata attuata la specifica pubblicità.

I patrimoni destinati rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e specifiche operazioni economiche (ad es la distribuzione in un nuovo mercato di difficile accesso, l'apertura di un nuovo ramo di azienda).

La spa può costituire uno o più patrimoni destinati entro un limite del 10% del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di affari attinenti ad attività riservate in base a

leggi speciali. La società può inoltre stipulare con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.

In breve:

  • Patrimoni destinati = patrimoni destinati ad un singolo affare per limitare rischio di un settore.
  • Ci sono 2 tipi di patrimoni destinati:
    • Patrimoni destinati a uno specifico affare entro il 10% del patrimonio netto, salvo attività che si basano su leggi speciali

Deliberato dal CDA a maggioranza dei suoi componenti

Deliberazione iscritta nel registro delle imprese e verbalizzata da un notaio

Dà effetti dopo 60 giorni da iscrizione

Indicazione dell'affare e se si emettono titoli relativi all'affare (+ assemblea di chi sottoscrive gli eventuali titoli)

Devono essere tenuti separatamente libri e scritture contabili per il patrimonio destinato

Alla fine dell'affare

» rendiconto finale nel registro delle imprese.» Se creditori insoddisfatti » liquidazione del patrimonio destinato entro 3 mesi.»Il patrimonio destinato è separato dal resto del patrimonio e non è aggredibile dai creditori salvo che per i proventi destinati alla società se gli atti compiuti per l'affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione (destinati cioè al singolo affare).Stipulare con terzi un contratto di finanziamento con rimborso da utili derivanti dall'affare stesso.

b. Indicazione degli elementi dell'operazione con specificazione beni strumentali, parte coperta dal finanziamento o dalla società, garanzia per il rimborso di una parte del finanziamento.Il patrimonio destinato = proventi affare, frutti e investimenti eventualmente effettuati.

» Deposizione nel registro delle imprese» 66Sistemi di incasso e contabilizzazione separati» I creditori sociali non possono

agire sui beni per la realizzazione dell'affare ma solo azioni conservative" per i loro dirittiDelle obbligazione con il finanziatore risponde solo il patrimonio destinato + eventuali garanzie per ilrimborso di una parte.Se la società fallisce, il finanziatore si insinua nel fallimento per le somme non riscosse.

Finanziamento destinato

Il contratto deve indicare gli elementi essenziali dell'operazione, deve specificare i beni strumentali necessariper la realizzazione e il relativo piano finanziario indicando la parte coperta dal finanziamento e quella acarico della società. Dovrà indicare anche le eventuali garanzie che quest'ultima offre per il rimborso di unaparte del finanziamento.

Il patrimonio separato è in tal caso formato dai proventi dell'affare, dai relativi frutti e dagli investimentieventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore. È necessario tuttavia che copia del contratto siastata iscritta nel

registro delle imprese e che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione separati. Delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salvo che la società abbia prestato garanzie con il proprio patrimonio generale per il parziale rimborso del finanziamento. Tuttavia, se la società fallisce prima della realizzazione dell'affare, il finanziatore potrà insinuarsi nel fallimento per le somme non riscosse.

C I CONFERIMENTI

10 Conferimenti e capitale

I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società, la loro funzione essenziale è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività, cd funzione produttiva dei conferimenti.

Il valore in danaro del complesso dei conferimenti promessi dai soci costituisce il capitale sociale nominale della società.

Nella disciplina dei

Conferimenti vi sono 2 obbiettivi:

  1. Garantire che i conferimenti vengano realmente acquisiti
  2. Garantire che il valore loro assegnato sia veritiero (no prestazioni d'opera ad es.)

11 i conferimenti in danaro

Nella spa i conferimenti devono essere effettuati in danaro se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente ed è disposto l'obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in danaro o dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonale.

Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti. 67

In caso di trasferimento delle azioni l'obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale (acquirente delle azioni), sia sull'alienante.

La responsabilità dell'alienante è però limitata nel tempo ed ha carattere sussidiario. Permane infatti solo per il periodo di tre anni.

Dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto e la società può avvalersi di una più celere procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso. La società è tenuta innanzitutto ad offrire le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, la società può far vendere le azioni a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato. Gli amministratori possono escludere il socio dalla società, trattenendo i conferimenti già versati e salvo il risarcimento dei maggior danni.

12 i conferimenti diversi dal denaro. Diversamente da quanto previsto per le società di persone, nelle spa le prestazioni di opera o di servizi possono oggi formare oggetto solo di prestazioni accessorie distinte dai conferimenti; ovvero di apporti dei soci.

non imputabili a capitale, ma che in base all'attuale disciplina possono dar luogo all'emissione di speciali strumenti finanziari diversi dalle azioni. Sono invece ammessi i diritti di godimento, dato che la società acquista col consenso del conferente l'effettiva disponibilità del bene ed è in grado di trarne tutte le utilità. Ad esempio beni immateriali: brevetti, marchi, ecc. 13 (segue) la valutazione dei beni in natura deve essere veritiera e oggettiva. VALUTAZIONE Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un perito nominato dal tribunale che deve assegnare un valore almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e l'eventuale sovrapprezzo. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio. Entro 6 mesi dalla costituzione, gli amministratori devono controllare la

valutazione e possono e procedere alla revisione della stima (le azioni collegate diventano inalienabili). Se il valore dei beni è inferiore di almeno un 1/5, gli amministratori devono ridurre proporzionalmente il Capitale Sociale e annullare le azioni che risultano scoperte.

Il socio può però, dopo la revisione del suo conferimento:

  • versare la differenza in danaro
  • recedere dalla società con restituzione del bene conferito se possibile

NB L'ACQUISTO DI BENI DAI SOCI è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria + relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale per l'acquisto (≠ conferimenti) da parte della società di crediti o beni da soci, promotori, fondatori o amministratori quando:

  • l'acquisto è entro 2 anni dall'iscrizione in bilancio
  • il corrispettivo è pari o superiore a 1/10 del Capitale Sociale
  • gli acquisti non riguardano

operazioni correnti della società: L'acquisto è comunque valido ma l'amministratore e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società.

14 le prestazioni accessorie: Oltre i conferimenti, l'atto costitutivo può prevedere e descrivere (durata, modalità e compenso) prestazioni accessorie non consistenti in danaro. Ad esempio, l'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa o professionale nella società. Le azioni con prestazioni accessorie sono nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori. Gli obblighi possono essere modificati con il consenso di tutti i soci.

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

LE AZIONI

1 nozione e caratteri: Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni, sono omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti (i titoli azionari) che circolano secondo la disciplina.

a proprietà di una piccola parte di una società. Gli azionisti sono i proprietari delle azioni e hanno diritto a partecipare alle decisioni aziendali e a ricevere una parte degli utili sotto forma di dividendi. Le azioni possono essere quotate in borsa e il loro valore può variare in base alla domanda e all'offerta sul mercato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
201 pagine
39 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vella Francesco.