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SISTEMA MONISTICO

Modello di amministrazione e controllo più semplificato e flessibile rispetto a quelli alternativi, nel

quale si privilegia la circolazione delle informazioni tra l’organo amministrativo e l’organo deputato

al controllo, con risparmi di tempo e costi ed elevati livelli di trasparenza.

Differenze rispetto al sistema ordinario:

l’amministrazione deve essere necessariamente affidata al consiglio di amministrazione (esclusa

• la possibilità di un amministratore unico), a cui si applica la disciplina dettata in tema di modello

tradizionale di amministrazione e controllo nei limiti della compatibilità.

almeno 1/3 dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in posso dei requisiti di

• indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da

codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati

regolamentati;

il collegio sindacale (funzione di controllo) viene sostituito dal comitato per il controllo sulla

• gestione (funzioni di controllo sulla gestione), che viene nominato dal consiglio di

amministrazione al suo interno, requisiti uguali a quelli dei sindaci (indipendenza,

professionalità, onorabilità). 58

del controllo contabile della società deve essere incaricato un revisore, persona fisica o società di

• revisione, iscritto nel registro istituito presso il ministero della giustizia e nominato

dall’assemblea ordinaria. Nelle società aperte, il controllo contabile è obbligatoriamente

esercitato da una società di revisione, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla

disciplina sullo svolgimento dell'attività di revisione e alla vigilanza della Consob, anche se non

iscritta al relativo albo speciale.

Comitato per il controllo sulla gestione:

È composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che sono in possesso dei

requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti

per i sindaci (indipendenti e non esecutivi non svolgono funzioni attinenti alla gestione) almeno

un dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso

il Ministero della Giustizia;

Nomina:

i membri del comitato vengono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione, salvo diversa

• disposizione dello statuto;

la legge non fissa limiti particolari per quanto attiene al numero dei membri del comitato, se non

• per le società aperte, per le quali è imposto un numero minimo di 3 componenti.

sono fatte salve peraltro le eventuali ipotesi di nomina «riservata» artt. 2351 (strumenti

• finanziari), 2449 (Stato o enti);

il comitato provvede a eleggere al suo interno il presidente, con il voto favorevole della

• maggioranza assoluta dei componenti.

nelle società quotate che adottano il sistema monistico lo statuto deve contenere clausole che

• riservino alle minoranze la nomina di almeno un membro del consiglio di amministrazione

destinato a far parte di diritto del comitato per il controllo della gestione (e a presiederlo, in

assenza di altri amministratori tratti dalla/e lista/e di minoranza).

Cessazione: in caso di morte, rinunzia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il

controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo,

scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti a tal fine previsti; se ciò non è

possibile, provvede scegliendo una persona provvista di tali requisiti.

La durata nella carica del comitato di controllo coincide con quella del consiglio di

amministrazione.

Poteri del comitato per il controllo sulla gestione:

i componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente,

• chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando

• gli argomenti da trattare.

il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio

• di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed

avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.

il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato,

• può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare

informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di

amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Agli amministratori delle società quotate che adottino il sistema monistico è esteso il dovere di

riferire all'organo di controllo, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate, incluse le operazioni

59

nelle quali essi abbiano un interesse e quelle influenzate dal soggetto che esercita l'attività di

direzione e coordinamento.

Doveri: vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo

• interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare

correttamente i fatti di gestione.

svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare

• riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Funzionamento: le regole di funzionamento del comitato per il controllo sulla gestione sono in gran

parte modellate sulla disciplina del collegio sindacale: anche il comitato deve riunirsi almeno ogni

90 giorni e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con espresso riconoscimento del diritto per

il componente dissenziente di fare iscrivere i motivi del proprio dissenso nel verbale delle riunioni

del collegio; verbale di cui si prescrive la redazione e la trascrizione nell'apposito libro delle

adunanze del comitato per il controllo sulla gestione.

Ai componenti del comitato è esteso il dovere di assistere alle assemblee e alle riunioni del comitato

esecutivo, oltre che alle adunanze del consiglio di amministrazione di cui essi fanno parte. A

differenza dei sindaci, il mancato intervento a tali riunioni - al pari della mancata partecipazione

nell'anno ad almeno due riunioni del comitato - non determina la decadenza dall'ufficio.

Denuncia art. 2409: istituto della denuncia di fatti censurabili, che dovrà essere proposta al comitato

per il controllo sulla gestione, in capo al quale sorgerà il potere-dovere di attivazione e di eventuale

convocazione dell'assemblea.

I provvedimenti previsti dall’art. 2409 possono essere adottati su richiesta del comitato per il

controllo della gestione.

La responsabilità nei confronti della società: non sono oggetto di espresso richiamo le norme che

disciplinano la retribuzione e l'azione di responsabilità sociale contro i sindaci. Nei confronti dei

membri del comitato per il controllo sulla gestione dovrebbero trovare applicazione, le

corrispondenti disposizioni in tema di compensi e responsabilità degli amministratori.

I BILANCI

STRUTTURA E FINALIT À DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, documento contabile, da redigersi al

termine di ogni esercizio annuale, che deve rappresentare, con chiarezza ed in modo veritiero e

corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico

dell’esercizio (art. 2423 Redazione del bilancio).

Elementi:

conto economico: contiene tutte le variazioni intervenute nel patrimonio durante l’esercizio. Per

 differenza algebrica (ricavi-perdite) il conto economico espone il risultato dell'esercizio utile o

perdita.

stato patrimoniale: contiene la descrizione e la valutazione del patrimonio della società alla data

 di chiusura dell'esercizio e si suddivide in tre parti ideali:

attività,

- passività

- netto patrimoniale quale differenza contabile tra tutte le attività e tutte le passività.

-

Dallo stato patrimoniale si desume anche l'informazione circa la situazione finanziaria della

società, e cioè i debiti secondo la rispettiva scadenza e le attività secondo il grado della loro

traducibilità in danaro. 60

nota integrativa: il cui contenuto è rivolto sostanzialmente a dare ragione dei dati esposti nello

 stato patrimoniale e nel conto economico. È un documento nel quale gli amministratori devono

rendere taluni chiarimenti e precisazioni indispensabili per una compiuta lettura dei documenti

contabili.

Funzioni: illustrare, al termine di ogni esercizio, il valore del patrimonio sociale;

• rappresentare la situazione finanziaria della società, cioè la quantità e qualità

• dell’indebitamento e delle disponibilità dell’impresa sociale;

indicare il risultato economico dell’esercizio, specificando gli utili conseguiti o le perdite

• sofferte;

informare i soci, creditori sociali ed i terzi circa le vicende economiche della società.

REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

La redazione del bilancio è soggetta a disciplina la cui violazione è assistita da sanzioni penali:

obbligo di redazione periodica del bilancio: gli amministratori non sono liberi di redigere o

 meno il bilancio, devono farlo almeno una volta l'anno e sottoporlo all'organo competente per

l'approvazione.

Un anno è il termine massimo di durata dell'esercizio, lo statuto sociale può fissare la durata in

un arco temporale inferiore, con il limite però che esso non sia eccessivamente breve.

obbligo di redigere il bilancio con chiarezza:

 consiste in una modalità dell’esposizione che consenta la comprensione del documento da

• parte dei destinatari, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni

complementari necessarie allo scopo;

obbligo di motivare in nota integrativa le deroghe quando casi eccezionali richiedano di

• disapplicare disposizioni di legge per non pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta.

Il principio di chiarezza è alla base dell'intera disciplina della nota integrativa; essa deve

indicare, i criteri utilizzati dai redattori nella valutazione delle singole voci di bilancio, deve

poi, contenere numerose informazioni necessarie a

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
134 pagine
19 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vella Francesco.