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Introduzione

Il codice civile definisce l’imprenditore ma non l’impresa. L’art. 42 riconosce la proprietà privata, l’art. 41 della Costituzione indica i caratteri e le finalità dell’attività economica che nella maggior parte dei casi è organizzata in forma di impresa e quindi come attività imprenditoriale, sancendo che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato

  • Libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività.
  • Libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici (privati e pubblici) e di competizione economica fra quanti sul mercato operano.

Normativa che riguarda

  • Singoli rapporti economici in cui si sviluppa l'attività di impresa: disciplina dei singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale che conferiscono celerità e sicurezza alla circolazione dei beni e garantiscono un'adeguata tutela del credito.
  • Attività di impresa unitariamente considerata: è predisposto un sistema di norme che regola l'organizzazione e l'esercizio dell'attività di impresa unitariamente considerata. Gli imprenditori sono assoggettati a un particolare statuto professionale fonte di diritti e di obblighi peculiari e diversi da quelli riconosciuti o imposti a chi imprenditore non è.

Diritto commerciale

Il diritto commerciale è una sezione del diritto privato che disciplina l’attività e gli atti dell’impresa.

Specialità delle norme

  • Diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori.
  • Uniformità internazionale: liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali, supera le barriere nazionali e tende all’integrazione.
  • Diritto in continua evoluzione: segue le esigenze economiche del mercato che impongono continui cambiamenti.

L’imprenditore

Art. 2082: è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Nozione economica

Soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. L'imprenditore coordina organizza e dirige, assumendo su di sé il rischio che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi conseguiti (rischio di impresa). L'esposizione al rischio di impresa legittima l'acquisizione da parte dello stesso dell'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profitto). È proprio nell'intento di conseguire il massimo profitto si ravvisa il tipico movente dell'attività imprenditoriale.

Requisiti giuridici

Art. 2082 requisiti necessari per l'acquisto della qualità di imprenditore; l'impresa è attività (serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria) caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).

Attività produttiva

L'impresa è attività, una serie di atti coordinati finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare (è impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale es. case di cura).

Attività di godimento e impresa

  • Non è impresa l'attività di mero godimento; l'attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (ad es. proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione).
  • La stessa attività può costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi. È godimento e produzione l'attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, in tal caso le prestazioni locative sono accompagnate dall'erogazione di servizi collaterali che eccedono il mero godimento del bene.

Attività di investimento e di finanziamento

  • È godimento e attività di produzione, l'impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari (azioni). Gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinati in serie in modo da configurare un'attività unitaria, possono dar vita ad impresa (commerciale) se ricorrono gli ulteriori requisiti dell'organizzazione e della professionalità.

Sono imprese commerciali

  • Società di investimento: società che hanno per oggetto l'impiego del proprio patrimonio nella compravendita di titoli secondo il criterio della diversificazione degli investimenti e del frazionamento dei rischi, in modo da offrire ai soci un dividendo tendenzialmente costante.
  • Società finanziarie: società che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico e che per tale motivo non possono essere considerate imprese bancarie.
  • Holdings: società che hanno per oggetto esclusivo l'acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società, con finalità di direzione, di coordinamento e di finanziamento della loro attività, dando così vita al fenomeno del gruppo di società di cui sono a capo.

Organizzazione

Non è concepibile attività di impresa senza l'impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui. Il legislatore qualifica l'impresa come attività organizzata; azienda complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555). L’organizzazione ha ad oggetto i fattori della produzione, capitale e lavoro propri e/o altrui. Tale elemento serve ad individuare il confine tra attività che, se organizzate, assumono il carattere di imprese e attività che, pur essendo dirette alla produzione e allo scambio di beni o servizi, non assume il carattere di impresa (es. lavoro autonomo).

  • È imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro.
  • Non è necessario che l'attività organizzativa dell'imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile; questi possono ben ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui, come ad esempio si può verificare per le attività di finanziamento o di investimento. Ciò che qualifica l'impresa è l'utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell'imprenditore per un fine produttivo.
  • La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale, un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale, fin quando non si può ritenere superata la soglia della semplice autoorganizzazione del proprio lavoro.

Economicità dell’attività

Metodo economico: per aversi impresa è essenziale che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico; secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l'autosufficienza economica.

  • Non è imprenditore l'ente pubblico o l'associazione privata che gestiscono gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale.
  • È imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico (copertura dei costi con i ricavi), anche se ispirato da un fine pubblico o ideale.

Professionalità

Professionalità: esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Un’attività sporadica o occasionale non fa divenire imprenditori.

Non è imprenditore chi compie un'isolata operazione di acquisto di successiva rivendita di merci. La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Indice espressivo di professionalità può essere la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di un'attività potenzialmente stabile e duratura.

  • Attività stagionali: la professionalità non implica che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni: possono costituire oggetto di impresa le cosiddette imprese stagionali, in quanto nel ripersi dell’attività costante ad ogni stagione vi è una stabilità sufficiente a far acquistare la qualità di imprenditore.
  • Pluralità di attività: la professionalità non implica che quella di impresa sia l'attività unica o principale. È imprenditore anche il professore che, collateralmente alla sua professione principale, gestisce un negozio. Possibile il contemporaneo esercizio di più attività di impresa (ad es. agricola e commerciale).
  • Unico affare: il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando, per la sua rilevanza economica implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l'utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici (es. costruttore di un singolo edificio).

Altri requisiti non sono espressamente richiesti

  • Intento dell'imprenditore di ricavare un profitto dall'esercizio dell'impresa (c.d. scopo di lucro).
  • Destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.
  • Liceità dell'attività svolta.

Il problema dello scopo di lucro

  • Scopo di lucro soggettivo: movente psicologico dell'imprenditore.
  • Scopo di lucro oggettivo: essenziale è solo che l'attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative, irrilevante è sia la circostanza che un profitto (eccedenza dei ricavi sui costi) venga poi realmente conseguito, sia il fatto che l'imprenditore devolva integralmente a fini altruistici il profitto conseguito.

L’attività di impresa, è solo quella condotta con metodo economico, requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro (ad es. impresa mutualistica o cooperativa no scopo di lucro).

Il problema dell'impresa per conto proprio

  • La destinazione al mercato della produzione non è in richiesta da alcun dato legislativo, l'art. 2082 afferma testualmente che è imprenditore chi esercita attività organizzata al fine della produzione o dello scambio è, pertanto imprenditore anche l'imprenditore per conto proprio.

Possono considerarsi vere e proprie imprese per conto proprio:

  • La coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell'agricoltore e della sua famiglia.
  • La costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita (c.d. costruzione in economia).

L'attività produttiva può assumere carattere professionale anche se non è rivolta al mercato, l'attività produttiva può considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore.

Il problema dell'impresa illecita

  • Imprese illecite: illecita è ogni attività di impresa svolta in violazione di norme imperative che subordinano l'accesso all'attività a concessione, autorizzazione o licenza (contrabbando di sigarette, attività bancaria esercitata senza la prescritta autorizzazione della Banca d'Italia).

L'illecito va represso e sanzionato; è esclusa qualsiasi forma di protezione giuridica per chi svolga attività illecita e per chi con lo stesso entra in rapporti di affari. Tuttavia anche un'attività di impresa illecita può dar luogo al compimento di una serie di atti illeciti e validi. Terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l'attività di impresa è illecita e perciò l'esposizione al fallimento di chi eserciti attività commerciale illecita non appare del tutto ingiustificata.

  • Impresa immorale: illecito è l'oggetto stesso dell'attività: contrabbando, fabbricazione di droga, ecc. Principio generale dell'ordinamento: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per l'autore dell'illecito o per chi ne è stato parte. Anche chi esercita attività commerciale illecita è imprenditore ed in quanto imprenditore commerciale potrà fallire al pari di tutti gli altri imprenditori commerciali. Non potrà però avanzare le pretese del titolare di un'azienda o agire in concorrenza sleale contro altri imprenditori, in applicazione del principio della non invocabilità della qualificazione per la non invocabilità del proprio illecito. Fermo restando l'applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali che possono giungere fino all'inibizione dell'esercizio ulteriore dell'attività.

Impresa e professioni intellettuali

Esistono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore: le professioni intellettuali.

Art. 2238 le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa.

I liberi professionisti diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplicata nell'ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa (es. medico che gestisce una clinica privata nella quale opera). In questi casi due distinte attività, intellettuale e di impresa, e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale, sia la disciplina dell'impresa.

  • Il professionista intellettuale o l'artista che si limita a svolgere la propria attività, non diventa mai imprenditore, il codice fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sé esercizio di una impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richieda l'impiego di mezzi materiali e dell'opera di qualche ausiliario (Relazione al codice civile). I professionisti non sono imprenditori «per libera opzione» del legislatore.

È imprenditore commerciale il farmacista, benché qualificato per legge come professionista intellettuale: oggetto prevalente dell'attività del farmacista è, la vendita al pubblico di specialità farmaceutiche acquistate dalle case produttrici; tra farmacista e clienti intercorrono pertanto rapporti di compravendita e non di prestazione d'opera intellettuale.

Le categorie di imprenditori

Classificazione dell’impresa: diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione:

  • Oggetto dell'impresa (imprenditore agricolo art. 2135 imprenditore commerciale art. 2195).
  • Dimensione dell'impresa (piccolo imprenditore art. 2083 imprenditore medio-grande).
  • Natura del soggetto che esercita l'impresa (impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica).

Tutto ciò viene regolato da:

  • Statuto generale dell'imprenditore: corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori e sono le norme che fanno riferimento all'imprenditore o all'impresa senza ulteriori specificazioni: azienda, segni distintivi, concorrenza e dei consorzi, disposizioni speciali in tema di contratti.
  • Statuto dell'imprenditore commerciale (integrativo di quello generale): iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale; scritture contabili; fallimento e altre procedure concorsuali.
  • Qualifica di imprenditore agricolo o di piccolo imprenditore ha rilievo essenzialmente negativo in quanto serve a delimitare l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale. Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore anche commerciale sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento alle procedure concorsuali, sono però tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese.
  • Società commerciali sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale, anche se l'attività esercitata non è commerciale.
  • Enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono, sottratti in misura più o meno ampia alla disciplina dell'imprenditore commerciale in ogni caso non sono mai esposti al fallimento.

Classificazione in relazione all’attività esercitata

Oggetto dell’attività

  • Art. 2195 imprenditore commerciale: categoria generale, obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (con funzione di pubblicità legale), obbligo della tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
  • Art. 2135 imprenditore agricolo: categoria speciale, ha valore essenzialmente negativo. La sua funzione è, sostanzialmente, quella di restringere l'ambito di applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale è esonerato dalla tenuta del...
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vella Francesco.
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