Società a responsabilità limitata
Caratteri distintivi
La società a responsabilità limitata (art.2462-2483) è una società di capitali nella quale:
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio
- Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono inoltre costituire oggetto di sollecitazione all’investimento
La struttura corporativa della s.r.l. è caratterizzata dalla divisione delle funzioni per organi, tali organi sono:
- Soci/assemblea soci
- Amministratori
- Sindaci (solo eventuale)
Le materie rimesse alle decisioni dei soci s.r.l. sono ora definite in maniera autonoma e sono più ampie rispetto alle competenze dell’assemblea nella società per azioni.
Divisione del capitale in quote
- Divieto di emettere azioni
- Divieto di offerta al pubblico delle quote
Costituzione e struttura finanziaria della s.r.l.
La costituzione della società a responsabilità limitata presenta limitate deviazioni dal regime della società per azioni:
- Il capitale minimo richiesto per la costituzione è di 10'000 euro
- La denominazione sociale può essere liberamente formata come nella società per azioni, ma deve ovviamente contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata
- Anche la società a responsabilità limitata può essere costituita a tempo indeterminato. In tal caso ogni socio può recedere dalla società dando un preavviso di sei mesi, che lo statuto può allungare fino ad un anno
1 euro per le “s.r.l. semplificate”
Il procedimento è comunque simile a quello per le s.p.a.:
- Atto pubblico
- Notaio
- Iscrizione nel registro delle imprese (stesse norme e conseguenze dell’iscrizione come nella disciplina della s.p.a.)
I conferimenti
Le entità conferibili sono tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica:
- Denaro (di default)
- Beni e crediti (come nella s.p.a.)
- Opere e servizi (non ammessi per la s.p.a.) purché supportate da una garanzia/fidejussione
- Conferimenti atipici (es. “know-how, clientela)
L’attuale principio base è che, come nelle società di persone, anche nella società a responsabilità limitata possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Inoltre, il versamento presso una banca del 25% dei conferimenti in denaro e dell’intero ammontare se si tratta di società unipersonale può essere sostituto dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.
Conferimenti in natura
Semplificata è anche la disciplina dei conferimenti in natura. Non è necessario, come nella società per azioni, che l’esperto chiamato ad effettuare la valutazione sia designato dal tribunale, ma è sufficiente che si tratti di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo. Non è inoltre prevista alcuna revisione della stima.
- Stima dei beni: devono avere valore almeno pari a quello imputato a capitale
- Esperto redige una relazione giurata di stima, nominato dal socio conferente (non dal tribunale come nella s.p.a.)
- Non è prevista una verifica della stima da parte degli amministratori (a differenza delle s.p.a.)
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Diritto commerciale - la S.r.l
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Diritto commerciale II (le S.r.l.)
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Diritto commerciale - la societa a responsabilità limitata
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Diritto commerciale - SRL, SAPA e società cooperativa