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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La società a responsabilità limitata (art. 2462-2483) è una società di capitali nella quale:

  • Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio
  • Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono inoltre costituire oggetto di sollecitazione all’investimento

La struttura corporativa della s.r.l. è caratterizzata dalla divisione delle funzioni per organi, tali organi sono:

  1. Soci/assemblea soci
  2. Amministratori
  3. Sindaci (solo eventuale)

Le materie rimesse alle decisioni dei soci s.r.l. sono ora definite in maniera autonoma e sono più ampie rispetto alle competenze dell’assemblea nella società per azioni.

Divisione del capitale in quote:

  • Divieto di emettere azioni
  • Divieto di offerta al pubblico delle quote

Costituzione e struttura finanziaria della s.r.l.

Una società a responsabilità limitata presenta limitate deviazioni dal regime della società per azioni:

  • Il capitale minimo richiesto per la costituzione è di 10.000 euro
  • La denominazione sociale può essere liberamente formata come nella società per azioni, ma deve ovviamente contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata
  • Anche la società a responsabilità limitata può essere costituita a tempo indeterminato. In tal caso ogni socio può recedere dalla società dando un preavviso di sei mesi, che lo statuto può allungare fino ad un anno
  • 1 euro per le "s.r.l. semplificate"

Il procedimento è comunque simile a quello per le s.p.a.:

  1. Atto pubblico
  2. Notaio
  3. Iscrizione nel registro delle imprese (stesse norme e conseguenze dell'iscrizione come nella disciplina della s.p.a.)

I conferimenti

Le entità conferibili sono tutti gli elementi suscettibili di valutazione

economica:
  1. Denaro (di default)
  2. Beni e crediti (come nella s.p.a.)
  3. Opere e servizi (non ammessi per la s.p.a.) purché supportate da una garanzia/fidejussione
  4. Conferimenti atipici (es. "know how, clientela")

L'attuale principio base è che, come nelle società di persone, anche nella società a responsabilità limitata possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il versamento presso una banca del 25% dei conferimenti in danaro e dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonale può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.

Conferimenti in natura:

Semplificata è anche la disciplina dei conferimenti in natura. Non è necessario, come nella società per azioni, che l'esperto chiamato ad effettuare la valutazione sia designato dal tribunale, ma

è sufficiente che si tratti di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo. Non è inoltre prevista alcuna revisione della stima.

Stima dei beni: devono avere valore almeno pari a quello imputato a capitale

Esperto redige una relazione giurata di stima, nominato dal socio conferente (non dal tribunale come nella s.p.a.)

Non è prevista una verifica della stima da parte degli amministratori (a differenza della s.p.a.)

Finanziamenti dei soci

L’introduzione di una specifica disciplina dei finanziamenti dei soci - assente invece nella società per azioni - volta a porre un freno al fenomeno, diffuso soprattutto nella società a base familiare, delle società sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti a tiolo di capitale di prestito da parte dei soci.

L’art. 2467 stabilisce al riguardo che il rimborso dei

finanziamenti dei soci alla società postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Inoltre, deve essere restituito alla società se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della stessa. Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati (quindi, anche ai finanziamenti indiretti mediante rilascio di garanzie), che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Azioni e quote s.r.l. Nella società per azioni il capitale sociale nominale è diviso in parti omogenee e standardizzate che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero. Nella società a responsabilità limitata invece il capitale è diviso secondo un criterio personale, dato che in tale società le quote di

La partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Vale la regola generale, cioè i diritti sociali sono proporzionali alla partecipazione (salvo diritti individuali) e le partecipazioni proporzionali ai conferimenti (salvo attribuzione diversa in statuto). Con clausola statutaria si può attribuire a singoli soci particolari diritti di amministrazione della società e distribuzione degli utili, mentre la modifica dei diritti viene fatta all'unanimità (salvo diverse disposizioni statutarie).

Vi è libera trasferibilità per atto tra vivi o mortis causa, però possono venire introdotti limiti statutari al trasferimento:

  • Intrasferibilità
  • Gradimento "mero"
  • Gradimento non "mero" (caso di intrasferibilità e gradimento "mero": recesso)

L'atto di trasferimento deve essere fatto con sottoscrizione autenticata, poi deposito presso il registro delle imprese.

Se vi è lite tra più acquirenti: prevale chi ha iscritto per primo nel registro delle imprese. Il momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. Il trasferimento avviene dalEssendo un bene di una persona fisica è espropriabile e può essere dato in pegno/usufrutto. N.B. le operazioni su proprie quote (acquisto, accettazione in garanzia, sottoscrizione, garanzie per sottoscrizione o acquisto) sono sempre vietate. Recesso di un socio all'atto costitutivo determinare le cause di recesso e le modalità. Le cause spetta di recesso legali sono: • Cambiamento dell'oggetto sociale • Cambiamento del tipo di società • Fusione o scissione • Revoca stato di liquidazione • Trasferimento della sede all'estero • Eliminazione di causa di recesso statutaria • Operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale • Rilevante modifica di diritti individuali ex art. 2468 (3)

c.c.→Per le società a tempo indeterminato recesso ad nutum con preavviso di 180 gg. Il valore di liquidazione deve essere proporzionale al valore del patrimonio sociale, tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Il rimborso deve essere fatto entro 180 gg. da recesso con un acquisto da parte dei soci, acquisto da parte di un terzo individuato dai soci, riacquisto e annullamento da parte della società→con riserve disponibili o riduzione capitale se mancano riserve: scioglimento.

Amministrazione e controllo

Gli amministratori diversa previsione statuaria resta tuttavia ferma la regola che l’amministrazione è affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci, che restano in carica a tempo indeterminato. Quando l’amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione. anche se l’adozione del metodo collegiale è inderogabile.

Collegio

L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore determinandone competenze e poteri. Nella società a responsabilità limitata la nomina del collegio sindacale è però obbligatoria solo se il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni (120.000 euro) o se non ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata.

Riparto di competenze tra soci e amm.ri

COMPETENZE NECESSARIE DEI SOCI:

  • Approvazione bilancio, distribuzione utili
  • Nomina/revoca (se prevista)
  • Nomina/revoca sindaci
  • Modifiche atto costitutivo
  • Modifica dell'oggetto sociale o rilevante modifica dei diritti dei soci
  • Materie riservate dall'atto costitutivo
  • Quando lo richiedono tanti soci pari a 1/3 del capitale
  • Materie sottoposte dagli amministratori

Potere e ruolo degli amm.ri

dell'atto costitutivo, l'amministrazioneSalvo diversa è affidata a uno o più soci.

Decisioni dei soci

Modelli decisionali alternativi

  • Assemblea
    • Convocazione: Atto costitutivo può escludere la rappresentanza
    • Quorum costitutivo: metà capitale
    • Quorum deliberativo
  • Maggioranza assoluta dei presenti
  • Modifiche atto costitutivo + delibere che cambiano oggetto sociale o diritti soci: maggioranza assoluta del capitale
  • "Referendum"
  • Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto
  • Maggioranza assoluta del capitale (art. 2479, comma 6, c.c.)

Invalidità

  • Annullabilità
    • Violazione di legge o atto costitutivo + conflitto d'interessi
    • Legittimati: soci non assenzienti, amministratori, sindaci entro 90 giorni da iscrizione nel libro decisioni soci
    • Tribunale può assegnare termine di 180 g. per nuova delibera priva del vizio
  • Nullità
    • Oggetto impossibile o illecito e assenza

assoluta di informazione

  • Legittimati: chiunque abbia interesse entro 3 anni (imprescrittibile azione di nullità per oggetto sociale impossibile o illecito)

Amministrazione

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..