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TERZO PILASTRO: IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Quindi, il terzo pilastro è il registro imprese, la pubblicità commerciale. Ieri abbiamo detto che

alcuni degli aspetti favorevoli della pubblicità commerciale si sono estesi negli ultimi vent'anni

anche all’imprenditore agricolo.

Che cos'è il registro delle imprese?

Il registro delle imprese è un registro che è tenuto in forma telematica, informatica accessibile a

chiunque e che è rimasto “lettera morta” nel codice civile fino a metà degli anni ‘90. Dopodiché con

l'avvento dell'informatica, si è potuto creare il registro delle imprese in formato totalmente

telematico.

A cosa serve?

Serve a garantire la pubblicità di tutte le informazioni basilari delle imprese. Es., io devo concludere

un contratto con la collega che ha un'impresa a Milano, ho bisogno di sapere che tipo di impresa è,

se si tratta di un'impresa seria, strutturata. Sono tutte informazioni che posso avere consultando il

registro delle imprese, dove trovo i dati essenziali di ogni impresa specie commerciale.

Abbiamo appena detto che fino alla metà degli anni ‘90, il sistema del registro delle imprese è

rimasto sostanzialmente “lettera morta”, cioè non si era riuscito a realizzare e quindi quali sistemi si

utilizzavano per garantire questa pubblicità che è fondamentale?

Se io devo far causa alla vostra collega, devo sapere dove è la sede, la quale la recupero del registro

delle imprese. Non è che posso fare causa dove mi va in Italia, come se lei avesse la sede a Catania,

le faccio causa a Catania ma in realtà lei ha sede a Milano, quindi devo fare la causa al tribunale di

Milano. Quindi, per sapere che lei ha sede a Milano, devo avere un dato ufficiale che è pubblico e lo

desumo dal registro delle imprese.

Come si faceva per avere pubblicità fino alla metà degli anni 90 in Italia?

Sostanzialmente si utilizzavano vari sistemi:

Primo sistema: Se si trattava di imprese di persone fisiche, c'era il cd. registro delle ditte.

La ditta è il nome commerciale di un'impresa e il registro delle ditte era presente in ogni Camera di

Commercio presso ogni capoluogo di provincia italiana.

Quindi, se avevo bisogno di avere notizie su un imprenditore persona fisica che aveva la sua sede a

Torino, dovevo chiamare un mio delegato a Torino e si andava a consultare il registro delle ditte

presso la Camera di Commercio.

Per quanto riguarda invece le società, c'erano due sistemi che garantivano la pubblicità:

- il primo, che è rimasto sostanzialmente fino all'inizio degli anni 90, era il registro di cancelleria

che è un registro tenuto nei tribunali in cui si lasciava traccia e si iscrivevano tutte le società di

capitali, Srl, società in accomandita per azioni, Società per azioni perché per poter costituire, dare

vita, a una società di capitali, società a responsabilità limitate, SPA, sapa, era necessario che fosse

stipulato un atto da un notaio e dopodiché quest'atto doveva essere validato da parte del tribunale

(cioè il tribunale verificava che l'atto costitutivo della società rispondesse alle norme del codice

civile, fosse in linea con il codice civile): si chiama controllo omologatorio.

Questo perché, nel caso delle società di capitali, chi svolge l'attività di impresa ha un grande

beneficio.

Se utilizzo lo strumento di un Srl in una società per azioni che sia, posso svolgere l'attività di

impresa mettendo al riparo il mio patrimonio personale. Mentre l’imprenditore persona fisica, come

detto in precedenza, quando esercita l’attività di impresa, rischia tutto il suo patrimonio (tant'è vero

che nel libro degli inventari vanno indicati anche i beni estranei all'attività di imprese di cui lui è

titolare, perché non rischia tutto); nel caso in cui si utilizzi lo strumento di una società di capitali,

per esempio di una società per azioni o di una SRL, l’imprenditore che ne è socio insieme ad altri

rischia soltanto quello che ha conferito alla società. Ad es., ha conferito 20.000 € e 20.000 euro

ciascuno gli altri soci, ognuno rischierà al massimo 20.000 € e quindi, il resto del loro patrimonio è

salvo e non potrà mai essere aggredito dai creditori di quella società. Questo enorme beneficio passa

attraverso una concessione che dà lo Stato, un permesso che dà lo Stato.

Questo enorme beneficio è un'anomalia perché chiunque svolga un'attività deve rispondere con tutto

il suo patrimonio perché si tratta di una regola generale del nostro ordinamento e di tutti gli

ordinamenti occidentali. Ciononostante, già dal 1600 con la prima grande società, che era la

“Compagnia delle Indie” fu consentito di segmentare la responsabilità e di svolgere l'attività di

impresa al riparo di un ombrello, che è lo strumento societario.

È uno strumento che ha agevolato lo sviluppo dell'imprenditoria capitalistica perché è uno

strumento che accelera la propensione al rischio e quindi lo sviluppo imprenditoriale (siccome non

rischio tutto il mio patrimonio, in quanto imprenditore, posso essere molto più incauto, ma anche

molto più coraggioso e fare attività di impresa con risultati magari anche più brillanti). Proprio per

questo motivo, questo permesso speciale veniva concesso dal re nei secoli scorsi, dopodiché è stato

attribuito dallo Stato in senso repubblicano. Quindi a concedere questo permesso era l'autorità

giudiziaria che doveva effettuare una verifica di corrispondenza fra lo statuto della società e le

norme previste dal codice civile, avendo così il permesso di operare limitando la responsabilità dei

soci. Questo determinava che quando si voleva costituire una società per azioni, una società

responsabilità limitata, ci voleva il permesso delle autorità giudiziarie e quindi andavi dal giudice e

si presponeva un apposito registro con indicazioni di tutte le società costituite che è un registro di

cancelleria.

Quindi, se io ho bisogno di avere notizie su un SPA che la sede a Milano, dovevo mandare qualcuno

presso la cancelleria del tribunale di Milano per chiedere informazioni. Siccome questo era

ovviamente estremamente complesso e dispendioso, il legislatore negli anni ‘60 del secolo scorso

incominciò a immaginare qualcosa di più facilmente consultabile e pensò a due bollettini, cioè

giornali che venivano pubblicati (non erano quotidiani) periodicamente, normalmente una volta

ogni due settimane. Erano due bollettini pubblicati dallo Stato italiano, dalla Repubblica ed erano

un bollettino dedicato alle società per azioni e responsabilità limitate che si chiamava “PULSAR” e

un altro era il bollettino delle società cooperative.

Però questi bollettini durarono solamente un paio di anni dopodiché scomparvero perché se in ogni

bollettino dovevo indicare i dati di tutte le società che venivano create o estinte in Italia, con quel

bollettino era come pubblicare un'enciclopedia di due settimane, quindi in pratica prima

rallentarono la pubblicazione e poi si fermarono. Alla metà degli anni ‘90 il problema è stato risolto

grazie al registro delle imprese che è tenuto in forma totalmente telematica ed è sempre su base

provinciale, il che significa che c'è un'articolazione sulla base delle singole province presenti in

Italia, in effetti delle singole camere di commercio presenti in Italia.

La Camera di Commercio è un'istituzione che venne creata nel ventennio fascista e che è rimasta

poi nel corso degli anni. Queste camere di commercio sono deputate alla conservazione del registro

delle imprese tramite il segretario della Camera di Commercio che è anche il conservatore del

registro delle imprese. Il registro delle imprese, per molti versi, è simile al registro immobiliare

(come già visto in diritto privato in tema di trascrizione) perché c'è un conservatore che vigila su

quello che va iscritto.

Come è organizzato il registro delle imprese?

Il registro delle imprese è organizzato con due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione speciale.

Sezione ordinaria: Nella sezione ordinaria si scrivono tutti gli imprenditori, quindi persone fisiche,

commerciali, non piccoli.

La definizione di piccoli imprenditore è quella data dal codice civile, di cui abbiamo già parlato,

all’art. 2083: piccoli commercianti, artigiani, coltivatori diretti del fondo e coloro che svolgono in

via prevalente l'attività con il lavoro proprio e dei propri familiari. Questi non si iscrivono alla

sezione ordinaria.

Poi si iscrivono anche le società di qualsiasi tipo, tranne la società semplice. Quindi si iscrivono la

società in nome collettivo, la società in accomandita semplice (che sono società di persone) la

società per azioni, la società a responsabilità limitata, la società in accomandita per azione.

Queste società si iscrivono nella sezione ordinaria a prescindere dal tipo di attività svolta: ad es.,

posso avere una società per azioni o una SRL che svolge attività di impresa agricola ma comunque

si deve iscrivere sempre nella sezione ordinaria.

Le società cooperative si iscrivono pure nella sezione ordinaria.

Cosa sono le società cooperative? *molto brevemente per il momento*.

Le Società Cooperative sono società che non hanno un vero e proprio scopo di lucro (cioè fare utili

e dividerli fra i soci) ma hanno lo scopo di creare un vantaggio per i propri soci, ma non lucro.

Esempio: Una cooperativa di lavoratori. Se fossero stati assunti da un imprenditore avrebbero

percepito uno stipendio mensile più basso. Invece, se questi lavoratori costituiscono tutti insieme

una società cooperativa, la cooperativa non ha lo scopo di realizzare lucro, utili e può consentire a

questi lavoratori di avere una retribuzione mensile più alta perché non è come l'imprenditore che

deve lucrare e quindi comprimere entro certi limiti i salari dei propri dipendenti. La cooperativa non

ha bisogno di fare utili ma riversa tutto il margine sui soci tramite, ad esempio, l’aumento dei loro

stipendi.

Si scrivono nella sezione ordinaria anche i consorzi, cioè quelle strutture che servono per coordinare

imprese e quindi, attraverso le quali, gli imprenditori si organizzano per svolgere una porzione della

loro attività produttiva insieme. Stessa cosa per quanto riguarda le società con

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher digregorio.giorgio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Cavallaro Michela.
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