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ART.2474 “OPERZIONI SULLE PROPRIE QUOTE”
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero
accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Nelle S.pA., invece, l’acquisto di azioni proprie è quantitativamente limitato entro 1/5 del capitale
sociale.
- STRUTTURA DELLE S.R.L.:
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÁ
Tale disciplina contiene un ampissimo vuoto normativo, se la S.r.l. si è data un volto simili alle
S.p.A. sono da applicare le norme delle società di capitali mentre se si è data un volto simile alle
società di persone vengono applicate le norme relative a quest’ultima.
à
AUTONOMIA CONCESSA AI SOCI Nelle S.r.l. l’amministrazione della società è affidata ad
uno o più soci salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. L’atto può stabilire che gli
amministratori non siano soci.
Ai soci che non partecipano all’amministrazione sono attribuiti poteri di informazione e
consultazione.
È ammessa la possibilità della presenza di un collegio sindacale o di un revisore unico. In
determinate condizioni la loro ipotesi assume carattere obbligatorio.
Gli amministratori vengono nominati, se si guarda alla disciplina delle S.p.A., dall’assemblea dei
soci; se si guarda la disciplina delle società di persone alcuni soci, stabiliti dall’atto costitutivo, sono
anche amministratori. Vi può essere, anche, la casistica che gli amministratori siano nominati da
parte di uno o più soci aventi diritti particolari. Si può avere un amministratore unico o una pluralità
di amministratori.
NUMERO E MODALITÁ DI FUNZIONAMNETO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Se si forma un consiglio di amministrazione si applica il principio di collegialità.
I soci possono anche prevedere il metodo della collegialità attenuata, ovvero il presidente
dell’organo amministrativo non deve convocare tutti gli amministratori ma viene chiesto agli stessi
di esprimersi per iscritto. 14
à
AMMINISTRAZIONE DISGIUNTA Ogni amministratore ha l’intero potere di gestire, da solo,
senza consultare gli altri amministratori, i quali possono però apporre all’atto gestorio, prima che
venga posto in essere, il diritto di veto.
AMMINISTRAZIONE CONGIUNTAàL’amministrazione congiuntiva impone il consenso
dell’unanimità oppure della maggioranza dei soci amministratori per il compimento degli atti di
amministrazione. Se l’atto costitutivo si limita ad adottare il sistema di amministrazione
congiuntiva, senza prevedere altro, si intende adottata l’amministrazione all’unanimità (è il caso ad
esempio in cui l’amministrazione è affidata a un consiglio di soci senza ulteriori specificazioni).
à
COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATRORI I soci possono sottrarre delle competenze
agli amministratori attraverso:
- Assemblea istituzionalmente gestoriaà Per scelta dell’atto costitutivo sottrae determinate
competenze agli amministratori
- Assemblea occasionalmente gestoriaà Viene sottratta una determinata scelta agli amministratori
per affidarla ai soci. Il singolo socio, o un gruppo di essi, che rappresenti almeno 1/3 del capitale
sociale può richiedere che alcune decisioni vengano sottratte agli amministratori per essere affidate
all’assemblea dei soci.
- Socio gestoreà Colui che in virtù di diritti particolari può autorizzare e compiere alcuni atti di
gestione.
Il legislatore non tratta dei compensi degli amministratori, delle modalità di nomina e dei requisiti
che devono avere. Inoltre, il profilo su cui il legislatore tace totalmente è la delega del potere
gestorio, ovvero la nomina di uno o più amministratori delegati o di un comitato esecutivo.
Vi è una diversità di ruolo tra amministratore delegato ed altri amministratori poiché vi è una
diversità di responsabilità. Il CDA non ha la facoltà di nominare gli amministratori delegati del
comitato esecutivo, salvo disposto diversamente dallo Statuto. (Gli amministratori delegati vengono
nominati dall’assemblea dei soci) à
RESPONSABILITÁ DEGLI AMMINISTRATORI Responsabilità degli amministratori
deleganti in determinati casi; l’amministratore delegato ha l’obbligo di porre in essere una relazione
periodica a favore del consiglio e del collegio sindacale illustrando l’andamento della gestione
delegata e le operazioni di rilievo all’interno della stessa. Gli amministratori deleganti sono
responsabili nei limiti dell’informazione ricevuta. Gli organi delegati riferiscono al CDA con
periodicità fissata dallo Statuto, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori valutano
il generale andamento della gestione.
In caso di condotta sbagliata da parte degli amministratori delegati, per far si che la colpa e la
responsabilità non ricada anche sugli amministratori deleganti, essi devono:
- Chiedere informazioni
- Avvalersi del potere del consiglio (Revocare il delegato)
- Ridurre la composizione della delega
- Nominare un nuovo delegato 15
Devono quindi porre in essere dei comportamenti di reazione.
ART.2476 “RESPONSABILITÁ DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI”
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti
dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione
della società.
La responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a
conoscenza che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie
sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i libri sociali e i documenti relativi
all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio, il quale
può richieder in caso di grave irregolarità nella gestione, che sia adottato un provvedimento
cautelare di revoca nei confronti dell’amministratore.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi
acconsenta una maggioranza di soci rappresentante almeno 2/3 del capitale sociale e non si
oppongano tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale.
Queste disposizioni non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o
al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi del socio.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, soci o terzi.
Nelle S.r.l. gli amministratori hanno u responsabilità nei confronti di:
- Società
- Soci
- Terzi
GLI AMMINISTRATORI RISPONDONO VERSO I CREDITORI SOCIALI?
Nelle S.r.l. non vi è accenno della responsabilità nei confronti dei creditori sociali, si parla solo di
responsabilità extracontrattuale per danno ingiusto.
L’opinione prevalente è che gli amministratori siano comunque responsabili verso i creditori sociali
(intesi come terzi) in quanto anche la lesione del credito rientra nel campo del danno ingiusto.
COME FAR VALERE LA RESPONSABILITÁ VERSO LA SOCIETÁ?
Sono previsti due strumenti processuali: 16
à
1. AZIONE DI RESPONSABILITÁ Può essere promossa da ciascun socio, il socio che
promuove questo tipo di azione chiede all’amministratore di pagare, alla società, i danni che ha
arrecato alla stessa. Se il socio fa valere questo diritto nulla esclude che questa azione sia
promuovibile dall’assemblea.
2. REVOCAà Ciascun socio può chiedere, in caso di gravi irregolarità, un provvedimento di
revoca degli amministratori. La revoca è possibile solo se sussiste una violazione grave di doveri,
tale azione può essere posta in essere anche in presenza di azioni di grave irregolarità che non
hanno ancora generato un danno.
REVOCA
Ciascun socio può richiedere, in caso di grave irregolarità di gestione della società, un
provvedimento cautelare di revoca.
à
S.p.A. Soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale possono denunciare al
tribunale l’amministratore per gravi irregolarità. Il tribunale può revocare gli amministratori e
nominare un amministratore giudiziario.
à
S.r.l. La commissione Rodolf ha previsto anche per le S.r.l. la facoltà che venga nominato dal
tribunale un amministratore giudiziario.
COME FAR VALERE LA RESPONSABILITÁ VERSO I SOCI ED I TERZI?
La responsabilità verso i soci si verifica nel caso in cui le informazioni fornite non siano corrette,
questo si verifica nel caso in cui l’amministratore dia al socio delle informazioni non veritiere sulla
situazione della società.
Responsabilità del socio che posto in essere un atto gestorio
Il singolo socio che pone in essere un atto gestorio è responsabile come gli amministratori
(responsabilità verso la società, i creditori sociali, singoli soci o terzi). Sono responsabili i soci che
hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i creditori sociali, i singoli
soci o i terzi. La responsabilità dei soci gestori si aggiunge alla responsabilità degli amministratori.
In caso di autorizzazione da parte di un socio gestore a compiere un atto di mala gestione,
l’amministratore non dovrebbe agire.
Gli atti gestori devono essere preceduti da un’attività preparatoria adeguata, posta in essere dagli
amministratori, che si articola in tre fasi:
1. Attività preparatoria degli amministratori
2. Decisione dell’assemblea dei soci
3. Esecuzione da parte degli amministratori
- CONTROLLI: 17
Nelle S.r.l. il controllo è affidato ai soci e, in alcuni casi, ai soggetti esterni alla società. (Controlli
istituzionali)
Il legislatore prevede il potere di controllo a favore dei soci non amministratori attraverso la facoltà
ed il potere di informazione e consultazione.
POTERE DI INFORMAZIONEà Soci non amministratori hanno il diritto di avere notizie dagli
amministratori sugli affari sociali, le notizie possono avere sia carattere generale che specifico su
singoli fatti. à
POTERE DI CONSULTAZIONE Può avare come oggetto i libri sociali ed i documenti relativi
all’amm