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Diritto commerciale: Le S.r.l.

Introduzione alle S.r.l.

Le S.r.l. rappresentano la tipologia societaria più diffusa in Italia, nascono come società per azioni semplificate con connotati simili a quelli delle società di persone. La possibilità di costituire S.r.l. con un unico socio consente di utilizzare in luogo dell’esercizio individuale dell’attività d’impresa.

Modelli di S.r.l.

Le S.r.l. possono seguire:

  • Modello capitalistico: maggior rilievo del capitale
  • Modello personalistico: maggior rilievo della figura del socio

Tipologie di S.r.l.

Inoltre, tali società possono essere:

  • Aperte: si rivolgono ai mercati regolamentati e ai mercati di borsa
  • Chiuse: non si rivolgono al mercato del capitale di rischio

Regolamentazione delle S.r.l.

La prima regolamentazione delle S.r.l. avviene nel 1942 grazie all’emanazione del Codice Civile; la fattispecie S.r.l. era caratterizzata dalla volontà dei soci di agire in regime di responsabilità limitata e dall’impossibilità di incorporare la partecipazione sociale in un titolo di credito. Vi è una distribuzione del potere gestorio tra l’organo assembleare e l’organo amministrativo operanti secondo il principio di collegialità.

Riforme delle S.r.l.

2003: Prima riforma riguardante le società di capitali; con questa particolare riforma le S.r.l. rimangono società di capitali, senza azioni, in formato ridotto, ma la nuova S.r.l. può, attraverso un’ampia autonomia concessa ai soci, diventare una società di persone a responsabilità limitata.

2012: Nuova riforma del diritto societario; le start-up possono assumere la forma di cooperative, S.r.l., S.p.A. Inoltre, le start-up innovative, con fatturato inferiore ai 5.000.000 di euro, hanno la possibilità di finanziarsi attraverso la sottoscrizione di partecipazioni (crowdfunding).

2015: Viene offerta anche alle PMI la possibilità di utilizzare il crowdfunding. Devono possedere almeno due di questi requisiti:

  • Numero dipendenti inferiore a 250
  • Attivo inferiore a 43 milioni
  • Fatturato inferiore a 50 milioni

2017: Tutte le PMI sotto forma di S.r.l. possono offrire le proprie partecipazioni sul mercato, non necessariamente sotto forma di crowdfunding. Il legislatore ha introdotto la possibilità per le S.r.l. aperte di emettere partecipazioni standardizzate (simili alle azioni senza diritto di voto nelle S.p.A.).

Tipologie di S.r.l.

Abbiamo, quindi, 4 differenti tipologie di S.r.l.:

  • S.r.l. di grandi dimensioni
  • S.r.l. PMI chiuse tradizionali
  • S.r.l. PMI che emettono quote standardizzate
  • S.r.l. PMI aperte con offerta al pubblico

Norme riguardanti le S.r.l. (Art.2462 e seguenti)

Art.2462

Nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall’art.2464 o quando non è stata adottata la pubblicità prevista dall’art.2470.

Art.2468

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Caratteristiche delle S.r.l.

  • Responsabilità limitata per le obbligazioni sociali
  • Divieto di rappresentare le partecipazioni con azioni (Divieto di cartolarizzazione)
  • Divieto di offrire le partecipazioni al pubblico (vale unicamente per le grandi S.r.l.)

Costituzione

La costituzione delle S.r.l. può avvenire attraverso:

  • Contratto
  • Atto unilaterale (sono molto diffuse le S.r.l. con socio unico), responsabilità illimitata quando i conferimenti non sono stati versati interamente o fin quando non sia stata attuata la pubblicità contenente le dichiarazioni relative al socio unico.

La costituzione avviene con atto pubblico e si perfeziona mediante l’iscrizione dello stesso nel registro delle imprese; l’atto costitutivo deve contenere le norme relative al funzionamento della società poiché non è previsto uno Statuto per le S.r.l.

Art.2463 "Costituzione"

La società può essere costituita con contratto o atto unilaterale, l’atto costitutivo deve essere redatto tramite atto pubblico e deve contenere:

  • Il cognome, il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede e la cittadinanza di ciascun socio.
  • Denominazione, contenente l’indicazione di S.r.l. e il comune ove è posta la sede della società e l’eventuale sede secondaria.
  • L’attività che costituisce l’oggetto sociale
  • Ammontare di capitale, non inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e versato
  • I conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura
  • La quota di partecipazione di ciascun socio
  • Le norme relative al funzionamento della società, distinguendo tra quelle riguardanti l’amministrazione e la rappresentanza
  • Le persone a cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
  • L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società

L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro, 1 euro nelle S.r.l.s. In tal caso, i conferimenti devono essere effettuati in denaro ed essere versati per intero dalle persone a cui è affidata l’amministrazione. Dagli utili netti risultati da bilancio regolarmente approvato, deve essere dedotta una somma, per formare la riserva prevista dall’art.2430, pari almeno a 1/5 degli stessi fino a che tale riserva non abbia raggiunto, insieme al capitale, l’ammontare di 10.000 euro. Tale riserva può essere unicamente imputata a capitale o per copertura delle perdite; in caso di diminuzione deve essere reintegrata.

Art.2463-bis "S.R.L.S."

La società a responsabilità limitata semplice può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipicizzato con decreto del ministro della giustizia, del ministro dell’economia e della finanza e il ministro dello sviluppo economico. Deve indicare:

  • Cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ciascun socio.
  • Denominazione sociale contenente l’indicazione di S.r.l.s. e il comune ove è posta la sede o le sedi secondarie.
  • L’ammontare del capitale sociale pari almeno a 1 euro ed inferiore a 10.000, sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo.
  • L’attività che costituisce l’oggetto sociale
  • La quota di partecipazione di ciascun socio
  • Le norme relative al funzionamento delle società indicando quelle riguardanti l’amministrazione e la rappresentanza
  • Le persone a cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
  • Il luogo e la data di sottoscrizione
  • Gli amministratori

Conferimenti

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (denaro, beni, prestazioni d’opera e di servizi). La distinzione tra “opera” e “servizi” si riferisce alla diversa modalità dell’obbligazione, che può essere di risultato o di mezzo. La politica che prevede i conferimenti d’opera ha, però, dei costi enormi in quanto il socio d’opera deve garantire, tramite fideiussione, il valore del suo conferimento che viene a sua volta determinato attraverso una relazione di stima. Nella valutazione deve essere considerata la capacità che la prestazione sia plausibilmente conferibile per l’intero periodo previsto. I conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione mentre quelli in denaro devono essere versati per almeno il 25%. (Nel caso di costituzione tramite atto unilaterale il versamento è esteso al loro intero ammontare). Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale, non è prevista una corrispondenza tra partecipazioni e conferimenti.

Trasferimento partecipazione caratterizzata dall'obbligo di conferire opere e servizi

La partecipazione risulta liberamente trasferibile dal momento che il legislatore non ha introdotto nessuna limitazione alla sua circolazione. Il socio può alienarla restando comunque a suo carico l’obbligo di conferire l’opera o i servizi per la parte non ancora compiuta. Per farsi che il socio cedente si liberi dall’accollo degli obblighi nei confronti della società è necessario che tali obblighi passino in capo all’acquirente con il consenso della società.

Stima dei conferimenti in natura e dei crediti

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta in un albo speciale. Nelle S.r.l. l’esperto è scelto dal socio conferente mentre nelle S.p.a è nominato dal tribunale. (Relazione allegata all’atto costitutivo)

Mancata esecuzione dei conferimenti

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori lo invitano a seguirlo nel termine di 30 giorni. Decorso tale termine gli amministratori possono decidere di promuovere l’azione per l’esecuzione dei conferimenti oppure vendere agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, la quota del socio moroso. Se la vendita non può essere effettuata, gli amministratori devono escludere il socio moroso, trattenendo le somme riscosse e riducendo il capitale in proporzione.

Finanziamenti dei soci

L’apporto dei soci può essere:

  • Di capitale di rischio
  • Di capitale di debito

Il legislatore ha effettuato una distinzione tra finanziamenti “buoni” e finanziamenti “cattivi”. I primi sono quelli concessi alla società in un periodo positivo per la stessa, i secondi sono quelli concessi, dai soci, in un momento in cui l’impresa è già fortemente indebitata. In caso di finanziamenti “cattivi” i soci verranno rimborsati, solo ed esclusivamente, in un momento successivo rispetto a tutti gli altri creditori. In caso di finanziamenti “buoni” i soci sono sullo stesso piano di tutti gli altri creditori.

Art.2468 "Partecipazione del socio"

La partecipazione dei soci non può essere rappresentata da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. I diritti sociali spettano al socio in maniera proporzionale alla partecipazione posseduta. Se non stabilito diversamente dall’atto costitutivo sono proporzionali a quanto conferito. L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere che vengano assegnati diritti particolari riguardanti l’amministrazione e la distribuzione degli utili. (Diritti modificabili con il consenso unanime dei soci)

Variazioni dei diritti particolari

Con riferimento alla modifica dei diritti particolari, si possono avere due modifiche:

  • Variazione diretta: modifica formale dell’atto costitutivo (Unanimità)
  • Variazione indiretta: deriva da un’operazione che determina una modifica dell’atto costitutivo (Maggioranza)

Vi è il principio generale di libera trasferibilità delle partecipazioni, derogabile entro certi limiti, sia per atto tra vivi sia per successione a causa di morte. Il legislatore ha previsto la possibilità di predisporre, nell’atto costitutivo, l’intrasferibilità delle partecipazioni o di inserire una clausola di mero godimento. (Applicabile il diritto di recesso) Nell’atto costitutivo possono essere previste anche cause di esclusione del socio per giusta causa.

Cessione partecipazione

Cessione partecipazione per atto tra vivi: è soggetta a pubblicità, deve essere redatta in forma pubblica o mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata. A cura del notaio l’atto deve essere depositato entro 30 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese.

Cessione partecipazione a causa di morte: il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta dell’erede, o del legatario, con la presentazione della documentazione necessaria per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti delle quote. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella che tra tutte ha per prima effettuato, in buona fede, il deposito nel registro delle imprese è preferita alle altre.

Governance delle S.r.l.

Una delle caratteristiche principali delle S.r.l. è l’ampio margine di autonomia concesso ai soci. Vi sono importanti differenze, a livello di governance tra S.p.A. ed S.r.l.

S.p.A.: la ripartizione delle competenze tra Assemblea ed organo amministrativo è rigida. L’assemblea non ha funzione gestoria in quanto spetta esclusivamente all’amministratore. In nessun caso gli azionisti sono responsabili per i danni causati, ma solo gli amministratori.

S.r.l.: in caso di silenzio dell’atto costitutivo valgono le medesime regole previste per le S.p.A. La rigidità è derogabile, le competenze degli amministratori possono essere ridotte a favore di quelle dei soci. Ci sono tre ipotesi di derogabilità:

  • Assemblea istituzionalmente gestoria: Contratto sociale con clausola che sottrae competenze agli amministratori a favore dei soci.
  • Assemblea occasionalmente gestoria: I singoli soci, o un gruppo di essi, che possiedono almeno 1/3 del capitale sociale possono sottrarre singole decisioni gestorie ed affidarle all’assemblea.
  • Socio gestore: È colui, con diritto particolare, che può decidere o autorizzare determinati atti gestori.

La nomina del collegio sindacale o del revisore, facoltativa o obbligatoria, è attribuita alla decisione dei soci o dell’assemblea e non può essere oggetto di un particolare diritto. I soci hanno elevati poteri nei confronti degli atti di cattiva gestione, ciascun socio può agire in res...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Edoardo_Maritano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Aiello Marco.
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