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Società a responsabilità limitata (SRL)
Nella SRL la partecipazione è rappresentata da una quota (e non da azioni) e rappresenta sia il conferimento sia la persona. Nella SRL vige il principio della responsabilità limitata e per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. È consentita sia la costituzione unipersonale che la pluripersonale.
Come nelle SPA, la SRL unipersonale gode di responsabilità limitata solo se:
- È stato versato l'intero ammontare dei conferimenti
- È stata data pubblicità dell'unipersonalità
Atto Costitutivo (art.2463):
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e soltanto dopo il deposito e iscrizione presso il registro la società acquista la personalità giuridica. Esso deve contenere:
- Generalità del socio
- Denominazione + indicazione SRL ed il comune in cui è posta/e la sede/i
- Oggetto sociale
- Ammontare del capitale sottoscritto e versato (non inferiore a 10mila €)
- Conferimenti o
valore attribuito a crediti e beni in natura di ciascun socio - Quota di partecipazione nella società
Norme di funzionamento (amm.ne e rappresentanza) - Persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile
Importo globale approssimativo delle spese di costituzione
Conferimenti (Art. 2464):
- Valore complessivo dei conferimenti non inferiore all'ammontare del capitale sociale
- I conferimenti vanno fatti in denaro ma l'atto costitutivo può consentire anche:
- conferimenti in natura di beni/crediti. La stima (art.2465) è alleggerita perché:
- è lo stesso socio che sceglie l'esperto e non più il Tribunale
- non sono previsti né il ricontrollo da parte degli Amministratori
- Non ci sono le conseguenze nel caso in cui il valore del conferimento differisca di oltre 1/5
- conferimenti d'opera (è necessario che il socio stipuli una polizza di assicurazione o una fideiussione per garantire il conferimento)
Al momento della sottoscrizione, come nella SPA, va versato almeno il 25% del valore del conferimento e l'intero sovraprezzo.- Se viene meno la pluralità, i versamenti ancora dovuti vanno effettuati entro 90gg
Trasferimento delle partecipazioni (Art.2468):
Le partecipazioni della srl sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che mortis causa ma nell'atto costitutivo si può prevedere:
- Intrasferibilità (nella spa poteva essere solo transitoria)
- Trasferibilità subordinata a cause di gradimento
- Intrasferibilità mortis causa
Se sussistono queste condizioni, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. Nell'atto costitutivo la società può prevedere un termine (max 2 anni) che decorre dalla costituzione ed entro il quale i soci non possono esercitare il recesso
Decisione dei soci (Art.2479):
Sono riservate alla competenze dei soci:
- Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
- Nomina
- Modifiche dell'atto costitutivo
- Approvazione del bilancio
- Nomina dei sindaci e del collegio sindacale o del revisore
- Decisioni di compiere operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci
Inoltre, i soci decidono su quanto riservato loro dall'atto costitutivo e sugli argomenti che vengono loro sottoposti dagli amministratori o da tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale.
I punti 4) e 5) vengono decisi soltanto in assemblea perché sono delibere molto invasive.
I punti 1), 2) e 3) sono di competenza dell'assemblea se l'atto costitutivo non specifica diversamente.
Il diritto di voto è garantito a tutti i soci e, essendo un voto pro quota, ha valore in modo proporzionale alla partecipazione del socio che lo esprime (vale sempre il diritto al voto informato).
Le decisioni vengono prese con almeno la metà del capitale sociale o altra maggioranza prevista dall'atto.
costitutivo.L'atto costitutivo può prevedere due modalità a formazione progressiva della volontà dei soci:
- Consultazione scritta: proposta che viene da un soggetto e che i soci possono accettare o modificare
- Consenso espresso per iscritto: in questa modalità la società deve indicare un termine entro il quale i soci devono informarsi ed un termine successivo entro il quale i soci votano (si o no) in merito ad una proposta
Assemblea dei soci (Art.2479bis):
Le modalità di convocazione sono contenute nell'atto costitutivo ma se esso non dispone nulla, la convocazione va fatta con lettera raccomandata SPEDITA ai soci almeno 8gg prima della data dell'assemblea. È ammessa la delega se l'atto costitutivo non dice il contrario.
In via generale valgono:
- Quorum Costitutivo: tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale
- Quorum Deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti [almeno il 26% del capitale sociale]
Per i punti 4)
E 5) del secondo comma dell'Art.2479:
Quorum Costitutivo: tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale
Quorum Deliberativo: almeno il 50% del capitale sociale e NON dei presenti
Non c'è distinzione tra prima e seconda convocazione.
Assemblea totalitaria: si intende adottata la delibera quando vi partecipa l'intero capitale e tutti gli amm.ri e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (è usata per sanare eventuali vizzi di convocazione).
Invalidità delle decisioni dei soci (Art. 2479 ter): le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto cost possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti (non serve alcuna partecipazione minima a differenza delle spa), da ciascun amm.re e dal collegio sindacale entro 90gg dalla loro trascrizione a libro soci. Il Tribunale può assegnare un termine massimo di 180gg
perl'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Sono impugnabili anche le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con le società e suscettibili di creare un danno. Le decisioni aventi oggetto illecito od impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque ne abbia interesse entro 3 anni. Le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili/illecite possono essere impugnate senza limiti di tempo.
Amministrazione (Art.2475):
- l'amministrazione può essere affidata o ad uno o più soci o ad un soggetto esterno nominato/i dai soci
- entro 30 giorni dalla nomina gli amministratori vanno iscritti al registro imprese indicando chi ha anche la rappresentanza e da questo momento derivano i loro poteri.
- quando vi sono più amministratori si forma il cda a meno che l'atto costitutivo non preveda
- amm.ne disgiunta: ciascun amm.re prende le decisioni e fa ciò che ritiene opportuno (vienemeno il principio maggioritario). L'art 2257 consente agli altri amm.ri di opporsi esercitando il diritto di veto.
- amm.ne congiunta: è necessario il consenso di tutti gli amm.ri per il compimento delle operazioni sociali, è consentito loro in caso di urgenza di agire da soli (Art 2258)
- sono materie non delegabili e vanno approvate in ogni caso secondo il principio maggioritario (anche quando l'amm.ne è congiunta o disgiunta):
- redazione del bilancio
- fusione/scissione
- aumento di capitale
- l'atto cost può prevedere che all'interno del CdA le decisioni vengano prese mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
- gli amm.ri possono essere nominati anche a tempo indeterminato (vietato nel spa)
Responsabilità degli amm.ri e controllo dei soci (Art.2476):
(come nelle spa) gli amm.ri sono solidalmente responsabili
Verso la società dei danni derivanti da:
- violazione di legge
- violazione dell'atto costitutivo
Sono esenti da responsabilità i soci esenti da colpa e quelli che hanno fatto annotare la loro contrarietà al compimento dell'operazione.
Ai soci che non partecipano all'amministrazione è garantito il diritto di informazione e possono chiedere in ogni momento informazioni sull'andamento della società e la visione dei libri e documenti sociali (come le società di persone).
La legittimazione ad agire in responsabilità verso gli amministratori è data a ciascun socio e non si passa più per l'assemblea. Egli può anche chiedere al giudice di revocare cautelarmente gli amministratori in caso di gravi inadempienze.
Se la domanda del socio viene accolta, la società gli rimborsa le spese di giudizio e poi compie un'azione di regresso per rifarsi sugli amministratori.
A meno che l'atto costitutivo non lo escluda, l'azione di responsabilità
contro gli amm.ri può essere oggetto di rinuncia o transazione se vi acconsentono tanti soci pari ai 2/3 del capitale sociale e ameno che non si oppongano tanti soci che rappresentino 1/10- è in ogni caso valido il diritto al risarcimento del danno per i singoli soci o terzi direttamente danneggiati da comportamenti dolosi o colposi degli amm.ri- deroga alla limitazione della responsabilità: vengono considerati solidalmente responsabili con gli amm.ri coloro che hanno intenzionalmente acconsentito al compimento degli atti dannosi