I titoli di credito
I titoli di credito in generale
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto a una determinata prestazione. Vengono emessi ognuno per una distinta operazione economica e si presentano quindi come titoli individuali, come cambiali ed assegni; altri, invece, rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti, come i titoli di massa (azioni e obbligazioni). Altri ancora, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci, presuppongono un ben determinato rapporto giuridico e solo in base a tale rapporto possono essere emessi, detti titoli causali; per altri, invece, come la cambiale e gli assegni, il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può varie atteggiarsi, detti titoli astratti.
Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito
La funzione tipica e costante dei titoli di credito è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito. Le regole di circolazione sono quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso dell’acquirente di un bene mobile che è tutelato contro i rischi della mancanza di titolarità nel trasferente dalla regola – possesso in buona fede vale titolo.
La funzione giuridica dei titoli di credito consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento – cosa mobile – mentre in realtà è l’opposto – chi acquista un titolo di credito vuole acquistare il diritto in esso menzionato non il pezzo di carta.
È una finzione che consente di stabilire un collegamento giuridico del tutto particolare fra il documento – bene mobile – e diritto in esso menzionato – entità immateriale – e di superare così gli inconvenienti della cessione del credito. Il collegamento è presente nel titolo di credito dicendo che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in quattro principi cardine fissati dalla disciplina generale dei titoli di credito:
- Chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato. Diventa titolare del diritto cartolare anche se ha acquistato il titolo a non domino, purché sussista buona fede ed entri in possesso del titolo; per legge l’acquisto della titolarità del diritto è un effetto dell’acquisto della proprietà del documento. Principio dell’autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare – art. 1994 – possesso in buona fede vale titolo, questo principio consente di neutralizzare i rischi della cessione del credito cioè che chi trasferisce il credito non sia titolare dello stesso e in questo caso il cessionario non acquista nulla.
- Chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Acquista inoltre, un diritto che è di regola immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi fra debitore e precedenti possessori del titolo. Principio della letteralità e dell’autonomia in sede di esercizio – diritto cartolare art. 1993 – il rischio ricade sul cessionario del credito cioè quello di vedersi opposte tutte le eccezioni che il debitore poteva opporre al cedente.
- Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito nelle forme prescritte dalla legge (le forme per legge: per i titoli al portatore, all’ordine e nominativi) è legittimato all’esercizio del diritto cartolare e quindi, può pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l’acquisto della proprietà del titolo e la titolarità del diritto. Il debitore paga bene se paga in buona fede il possessore qualificato del titolo anche se non è il titolare del diritto. Funzione di legittimazione del titolo di credito – art. 1992 –
- I vincoli sul diritto in un titolo di credito – pegno, sequestro, pignoramento – devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo – art. 1997 –
Il titolo di credito è strumento necessario e sufficiente per la circolazione del diritto e la costituzione di vincoli sullo stesso. Il titolo di credito attribuisce a chi lo acquista in sede di circolazione un diritto letterale e autonomo, un diritto cioè il cui contenuto è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo. È un diritto che è indipendente dalla posizione dei precedenti portatori, sia per quanto riguarda l’acquisto della titolarità del diritto sia per quanto riguarda il contenuto del diritto acquisito. Il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.
La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale
La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore – rapporto fondamentale o causale – e in un accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto – convenzione di rilascio esecutiva. Il titolo di credito – in attuazione la convenzione di rilascio – riproduce in forma semplificata secondo indicazioni prescritte dalla legge, l’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale. La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare ed il diritto dalla stessa riconosciuto al prenditore del titolo il diritto cartolare destinato a circolare.
Titoli di credito astratti e causali
I titoli di credito si distinguono in due grandi categorie:
- Titoli astratti: sono quelli che possono essere emessi in base a un qualsiasi rapporto fondamentale e che inoltre non contengono nessuna menzione del rapporto che ha dato luogo all’emissione di tale titolo. Esempio di titolo astratto: cambiale, chi la emette lo può fare per vari motivi ma, per legge non può contenere alcun riferimento al rapporto causale lo stesso vale per l’assegno bancario e circolare. Inoltre, in tali titoli il contenuto del diritto cartolare è determinato dalla letteralità del titolo – letteralità completa – quindi, in questi titoli manca ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo l’emissione. Titoli astratti = titoli a letteralità piena.
- Titoli causali: sono quelli che possono essere emessi solo in base a un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono titoli di credito causali: le azioni, le obbligazioni di società, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli rappresentativi di merce. In questi titoli il contenuto cartolare è determinato oltre che dalla lettera del titolo anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. Titoli causali = titoli dalla letteralità incompleta.
Ai titoli causali si applica il principio dell’autonomia del diritto cartolare in sede di esercizio. Il rapporto cartolare resta quindi, indipendente dal rapporto fondamentale ed al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni derivanti da quest’ultimo rapporto in quanto eccezioni fondate su rapporti personali.
Altro tipo di titolo sono i titoli rappresentativi di merce: questi titoli attribuiscono al possessore:
- Il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate.
- Il possesso delle medesime.
- Il potere di disporne mediante trasferimento del titolo – art. 1996 –
I titoli rappresentativi di merce sono strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l’obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel documento. I rischi ricadono sull’emittente del titolo rappresentativo, esposto al risarcimento danni nei confronti del terzo possessore, trattandosi pur sempre di eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.
La circolazione dei titoli di credito
Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è la distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione al suo esercizio: il titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo, legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge.
Le forme sono diverse per i titoli al portatore, all’ordine e nominativi. La qualità di proprietario – titolare e di possessore – legittimato si regolano e circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona. Nel corso della circolazione si può verificare una dissociazione tra i due tipi di possessore – titolare del diritto cartolare è il titolare spossessato – possessore non proprietario è solo legittimato ad esercitarlo.
Esistono due tipi di circolazione:
- Circolazione regolare: quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione e trova fondamento in un preesistente rapporto causale fra le parti. Chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo ed adempiere le eventuali altre formalità necessarie per attribuire all’acquirente la legittimazione all’esercizio del relativo diritto. Ci si basa su un principio consensualistico fissato in via generale dall’art. 1376 per il trasferimento della proprietà di una cosa materiale, conseguenza, che nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto della titolarità del diritto. L’investitura dell’acquirente nel possesso qualificato è per contro necessario solo per l’attribuzione della legittimazione all’esercizio del diritto e solo sotto tale profilo rileva la distinzione fra i titoli al portatore, all’ordine e nominativi.
- Circolazione irregolare: quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento, ad esempio il titolo di credito è stato rubato. Qui, è presente una dissociazione tra proprietà – titolarità e possesso – legittimazione. Chi ha preso possesso del titolo contra la sua volontà è senza tutela. Potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore e riottenere così il documento necessario ai fini della legittimazione. Nel caso in cui sia un titolo all’ordine o nominativo potrà anche avvalersi della procedura di ammortamento che gli consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito o distrutto; fino a quando il titolo non pervenga nelle mani di un terzo di buona fede, ignaro del difetto di titolarità dell’alienante. Scatta all’ultimo acquirente il principio di autonomia. L’art. 1994 dice che chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione; quindi, diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. Da notare è che il titolare spossessato prevale sul ladro ma non prevale su colui che ha acquistato il titolo in buona fede dal ladro.
Il perfezionamento dell’acquisto a non dominio deve avere tre presupposti:
- Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo, quindi un negozio valido ed efficace.
- L’investitura dell’acquirente nel possesso del titolo deve essere fatta osservando le leggi di circolazione – legittimazione –.
- La buona fede dell’acquirente, quindi, l’ignoranza non dovuta a colpa grave, il difetto di proprietà del documento nell’alienante.
La legge di circolazione. I titoli al portatore
In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono:
- Titoli al portatore – art 2003 – 2007 –
- Titoli all’ordine – art 2008 – 2020 –
- Titoli nominativi – art 2021 – 2027 –
Titoli al portatore: recano la clausola al portatore anche se contrassegnati dal nome. Circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore – art. 2003 – L’emissione del titolo di credito al portatore contenente l’obbligo di pagare una somma di denaro è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge – art. 2004 – Tipi di titoli al portatore: assegni bancari, libretti di deposito, le azioni di risparmio, le obbligazioni di società, le quote di partecipazione a fondi comuni. Per i titoli al portatore non è ammesso l’ammortamento.
Titoli all’ordine
Sono titoli intestati ad una persona determinata. Circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all’ordine si legittima in base ad una serie continua di girate – art. 2008 – Tipi di titoli all’ordine: la cambiale, l’assegno bancario e circolare, i titoli rappresentativi di merci.
La girata è una dichiarazione scritta nel retro del titolo e sottoscritta, con la quale il possessore – girante – ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto – giratario.
La girata può essere:
- Piena quando contiene il nome del giratario, la forma consueta è <<per me pagate a…>> con la sottoscrizione del girante.
- In bianco quando non contiene il nome del giratario. È costituita solo dalla firma del girante. Chi riceve un titolo girato in bianco può:
- Riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona.
- Girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco.
- Trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova; qui, la circolazione successiva avviene mediante semplice consegna del titolo, come per i titoli al portatore.
Il titolo però resta sempre un titolo all’ordine dato che il debitore è sempre tenuto a controllare quanto meno la prima firma di girata corrispondente al nome del primo prenditore. La girata non può essere sottoposta a condizioni e qualsiasi condizione opposta si considera non iscritta. È nulla la girata parziale.
Effetto della girata è quello di mutare la legittimazione all’esercizio del diritto cartolare. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo, una volta accolto il principio che la proprietà del titolo e la titolarità del diritto si trasferiscono col semplice consenso. Quando ci sono più girate, l’attuale possessore del titolo si legittima in base ad una serie continua di girate. È necessario che il nome di ogni girante corrisponda al giratario precedente. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è tenuto a verificare l’autenticità e la validità. Funzione di garanzia, di regola la girata non ha funzione di garanzia, salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non assume nessuna obbligazione cartolare, non è responsabile verso gli altri giratari successivi per l’inadempimento da parte dell’emittente. Il giratario acquista nei confronti dell’emittente un diritto letterale ed autonomo ed è di regola libero di trasferire ulteriormente il titolo.
Esistono due tipi di girata con effetti limitativi:
- La girata per l’incasso o per procura: art. 2013. il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista nessun diritto autonomo. Il debitore in questo caso può opporre al giratario per procura tutte e soltanto le eccezioni personali opponibili al girante; il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura.
- La girata a titolo di pegno: art. 2014. detta anche girata in garanzia, attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il giratario acquista un diritto autonomo anche se limitato. Al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante. Il giratario in garanzia può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito verso il girante. Non può trasferire ad altri il titolo in quanto non è proprietario, quindi, la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
I titoli nominativi
I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata, si caratterizzano per il fatto che l’intestazione deve risultare sia dal titolo ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente – doppia intestazione. Il possessore è legittimato all’esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore.
Tipi di titoli nominativi: le obbligazioni, le quote di partecipazione ai fondi di investimento, i titoli del debito pubblico. Procedure di trasferimento della legittimazione nei titoli nominativi: è in ogni caso necessaria la cooperazione dell’emittente visto che si procede al mutamento dell’intestazione sia sul titolo che sul registro. La doppia annotazione del nome dell’acquirente può avvenire secondo due diverse procedure:
Iª procedura: prevede il cambiamento consensuale delle due intestazioni o il rilascio di un nuovo titolo, a cura e sotto la responsabilità dell’emittente – il transfer.
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