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LE OBBLIGAZIONI
1. Nozione e tipologia.
La spa può emettere obbligazioni; sono un tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico. Le obbligazioni sono titoli di credito – nominativi e al portatore – che rappresentano frazioni di valore nominale e con diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo, quindi, un credito verso la società.
Distinzione tra azioni e obbligazioni:
Azioni
- Attribuisce la qualità al socio, quindi, di partecipare ai risultati positivi e negativi dell'attività di impresa
- Ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione della società se è presente un attivo residuo dopo il soddisfacimento dei creditori
Obbligazioni
- Attribuisce la qualità di creditore della società finanziata
- Ha diritto ad una remunerazione periodica fissa – interessi – svincolata dai risultati economici della società
La quota di...
liquidazione può essere = o Ha diritto al rimborso del valore nominale delsuperiore o inferiore al valore nominale del capitale prestatoconferimento
Distinzione tra obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, entrambi sono emessi a seguito diun apporto non imputato a capitale. Caratteristiche tipiche delle obbligazioni:
- sono titoli di massa, rappresentano frazioni standardizzate di un'unica operazioneeconomica;
- attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro in diritto al rimborso del capitale può essere subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori, ma non può dipendere dall'andamento economico della società. I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamentoeconomico della società.
Gli strumenti finanziari partecipativi:
- sono genericamente forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti- rappresentano una categoria residuale. L'art. 2411 disciplina per le obbligazioni dice che è applicabile in quanto compatibile anche gli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.
Tipi speciali di obbligazioni:
- le obbligazioni partecipanti la remunerazione periodica del capitale è commisurata agli utili di bilancio della società emittente;
- le obbligazioni indicizzate o strutturate la loro emissione è stata consentita con la riforma del 2003. Questo tipo di obbligazioni mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all'andamento del mercato finanziario, ancorando il tempo ed il tasso di interesse e/o i tempi ed il valore di rimborso ad indici di varia natura;
- le obbligazioni convertibili in azioni attribuiscono
all'obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente - procedimento diretto - o di altra società alla prima collegata - procedimento indiretto -;
d) le obbligazione con warrant o con diritto di opzione su azioni attribuiscono all'obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente;
e) le obbligazioni subordinate il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale è in tutto in parte, subordinato all'integrale soddisfacimento degli altri creditori ma, non degli azionisti, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento alla procedura concorsuale.
2. I limiti all'emissione di obbligazioni.
Il codice civile imponeva un limite per l'emissione delle obbligazione cioè che non potevano essere emesse per la somma eccedente il capitale versato ed esistente.
Dall'ultimo bilancio approvato. Con la riforma del 2003 il limite viene modificato. Le spa possono emettere obbligazioni nominative o al portatore per una somma complessiva non eccedente il doppio del capitale sociale sottoscritto, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale limite. La società può tuttavia emettere obbligazioni per un ammontare superiore al limite fissato in via generale quando:
- le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale, se trasferiscono le obbligazioni sottoscritte, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali;
- le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a 2/3 del valore di bilancio di questi. L'emissione delle
1. Titoli di credito
2. Obbligazioni
3. Obbligazioni convertibili in azioni
La disciplina delle obbligazioni convertibili in azioni è regolata dall'articolo 2420 bis. Questa norma stabilisce le regole per le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla stessa società. Le obbligazioni convertibili conferiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società, utilizzando come conferimento le somme già versate al momento dell'acquisto delle obbligazioni. Chi esercita il diritto di conversione diventa azionista della società e cessa di essere obbligazionista. Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse. Inoltre, già in sede di emissione delle obbligazioni devono essere rispettate condizioni simili a quelle richieste per il trasferimento e i vincoli relativi alle obbligazioni nominative.
l'emissione di nuove azioni: - la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato integralmente versato; - le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma complessivamente ad un valore nominale art. 2346; - le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per un ammontare superiore al limite fissato dall'art. 2412. Competente a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili è l'assemblea straordinaria. Così come è previsto per gli aumenti di capitale, l'atto costitutivo o una successiva modifica possono attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo max di 5 anni. La delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale. Per assicurare ai sottoscrittori di obbligazioni convertibili.L'effettiva possibilità di conversione, l'assemblea che delibera l'emissione delle obbligazioni deve determinare il rapporto di cambio, nonché il periodo e le modalità di conversione; inoltre, deve contestualmente deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. L'aumento di capitale così deliberato sarà sottoscritto via via che gli obbligazionisti eserciteranno il diritto di conversione. La libertà di decisione della società con l'esigenza di tutelare i possessori di tali obbligazioni di fronte ad operazioni societarie che possono vistosamente alterare il valore del diritto di conversione e la loro eventuale futura posizione di azionista sono fissate 3 regole:
- in caso di aumenti del capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di
obbligazioni convertibili. Agli obbligazionisti resta inalterata la proporzione della partecipazione azionaria;
2) in caso di aumento gratuito del capitale o riduzione per le perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione del capitale. Se l'aumento gratuito è fatto mediante l'emissione di nuovi titoli, la società dovrà aumentare proporzionalmente il numero di azioni offerte in conversione. In caso di riduzione per perdite, sarà ridotto il valore nominale o il numero delle azioni offerte in conversione. Per evitare che chi converte acquisti una quota di partecipazione % maggiore di quella offerta al momento dell'emissione del prestito convertibile;
3) la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, la fusione, la scissione, la modifica delle disposizioni dello statuto della ripartizione degli utili fino a quando non siano
Scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto NON ha carattere assoluto.