Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Ausiliari dell'imprenditore commerciale e rappresentanza
L'imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti che sono inseriti nella propria organizzazione aziendale per effetto di un rapporto di lavoro subordinato che li lega all'imprenditore interni o subordinati.
Ausiliari esterni: sono collaboratori dell'imprenditore in modo occasionale o stabile sulla base di rapporti contrattuali di varia natura come il mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione. La collaborazione che sia interna o esterna può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell'imprenditore.
Art 1387 ss. la rappresentanza.
Norme speciali regola gli atti inerenti all'esercizio di impresa commerciale dagli ausiliari interni, institori, procuratori e commessi artt. 2203 - 2213.
Gli institori, procuratori e commessi sono automaticamente
investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege commisurato al tipo di mansione in base alla qualifica. Il potere non è fondato dall'istituto della procura ma si costituisce con effetto naturale. L'imprenditore può modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza con un atto specifico opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza nelle forme stabilite dalla legge. 9. L'institore. L'institore è colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria o di un ramo; in sostanza è il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. Di solito è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente. Vertice assoluto: se l'institore è preposto all'intera impresa e dipende quindi solo dall'imprenditore. Vertice relativo: se l'institore si trova in unafiliale o ramo di impresa è una persona subordinata anche all'institore. L'institore è tenuto congiuntamente con l'imprenditore all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è preposto - art. 2205 - In caso di fallimento l'applicazione sarà anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali ma, solo l'imprenditore fallito sarà dichiarato tale e solo per lui saranno esposti sia gli effetti personali sia patrimoniali al fallimento. La rappresentanza può essere sia sostanziale che processuale - art 2204 - Rappresentanza sostanziale: manca la procura ma, l'institore può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio di impresa; NON può compiere atti che esorbitano dall'esercizio di impresa. VIETATO alienare o ipotecare beni mobili
del preponente.Rappresentanza processuale: l'institore può stare in giudizio sia come attore - rappresentanza processuale attiva - sia come convenuto - rappresentanza processuale passiva - per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è proposto. Limitazioni dei poteri rappresentativi opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano pubblicati nel registro delle imprese - art. 2206, 2207 - salva la prova da parte dell'imprenditore che i terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell'affare. La revoca della procura è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l'imprenditore prova la loro effettiva conoscenza. Responsabilità dell'institore: deve mettere a conoscenza il terzo della figura di rappresentante, in modo che l'atto compiuto e i relativi effettiricadano direttamente sul rappresentato – art. 1338 –L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente.
10. I procuratori.
I procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo proposti ad esso – art.2209 – I procuratori sono ausiliari subordinati grado < degli institori.
Differenze tra procuratori e institori:
Procuratori Institori
Non sono posti a capo dell’impresa o di un ramo
Posti a capo dell’impresa o di un ramo
Potere decisionale circoscritto ad un determinato settore operativo dell’imprenditore
Tipo di procuratore: dirigente del personale
Non ha rappresentanza processuale
Ha rappresentanza processuale sia attiva che passiva
Non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel
All'iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili. I procuratori hanno un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore però, rispetto alla specie di operazioni per quali sono stati investiti di autonomia di potere decisionale; praticamente, il procuratore avrà piena autonomia decisionale in un determinato settore in cui esso lavora. L'imprenditore non risponde per gli atti pur pertinenti all'esercizio di impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore stesso.
I commessi. I commessi sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive o materiali che li pongono in contatto con i terzi. I commessi hanno il potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento; tale potere però è inferiore rispetto a quello dell'institore e del procuratore. Art.
2210 enuncia il principio di base per cui i commessi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati.
Caratteristiche dei commessi:
- non possono esigere il prezzo della merce delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni, sconti
- se preposti alla vendita nei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo fuori dai locali, né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.
L'imprenditore può ampliare o limitare i poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale, quindi le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei o se si prova l'effettiva conoscenza.
L'AZIENDA
- La nozione di azienda. Organizzazione e avviamento.
L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Art.2555.
L'azienda sotto il profilo giuridico è l'apparato strumentale di cui l'imprenditore si avvale per lo svolgimento della sua attività produttiva. Non sono considerati beni aziendali i beni di proprietà dell'imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa. L'azienda è l'insieme di beni eterogenei - mobili, immobili, materiali, immateriali, fungibili e infungibili - non necessariamente di proprietà dell'imprenditore, possono essere soggetti a modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell'attività. Il complesso di beni è caratterizzato da unità funzionale per il coordinamento fra i diversi elementi costitutivi realizzato dall'imprenditore e soprattutto per l'unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo. I beni organizzati in azienda consentono la produzione di unità.
nuove.Piano statico: l'azienda e i beni che la compongono.Piano dinamico: l'azienda che produce un nuovo valore, nuovi prodotti.L'avviamento: è il rapporto di strumentalità e di complementarietà fra i singoli elementi costitutivi dell'azienda fa in modo che il complesso unitario acquisti un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in dato momento lo costituiscono.L'avviamento è rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto e la sua regola dipende sia da fattori oggettivi sia da fattori soggettivi.Avviamento oggettivo: quello ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell'azienda in quanto insiti nel coordinamento esistente fra i diversi beni.Avviamento soggettivo: quello dovuto all'abilità operativa dell'imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilità nel formarsi, conservare ed accrescere laclientela. L'unità economica dell'azienda e gli interessi, individuali, generali trovano riconoscimento nel trasferimento d'azienda. Il trasferimento a titolo definitivo - vendita - o temporaneo - usufrutto o affitto - dell'azienda comporta infatti peculiari effetti - divieto di concorrenza del cedente, successione nei contratti aziendali - ispirati dalla finalità di favorire la conservazione dell'utilità economica e del valore di avviamento dell'azienda, e tutela di quanti su tale unità e su tale valore hanno fatto specifico affidamento.
2. La circolazione dell'azienda. Oggetto e forma. Gli atti di disposizione possono essere costituiti con diritti reali - usufrutto - o personali - affitto - o possono riguardare uno o più beni aziendali. La disciplina del trasferimento d'azienda è applicabile anche quando l'imprenditore trasferisce un ramo particolare.
dell'azienda purché sia dotato di organicità operativa. È necessario e sufficiente che sia trasferito un insieme di beni potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l'esercizio di una determinata attività d'impresa. Le forme da osservare per il trasferimento d'azienda si basano sull'art. 2556 in cui c'è una distinzione per la validità del trasferimento e forma richiesta ai fini probatori e per l'opponibilità ai terzi. Validità del trasferimento: la disciplina vale per ogni tipo di aziende sia che sia agricola che commerciale; è necessaria la forma scritta a pena di nullità, dovranno essere rispettate le regole di forma previste per il particolare tipo di negozio traslativo posto in essere. Per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale, ogni atto di disposizione dell'azienda deve essere provato per iscritto. Tutte le imprese soggette aLa registrazione hanno l'obbligo di iscrivere presso il registro delle imprese entro 30 giorni tutti i contratti di trasferimento; tal