Estratto del documento

Imprenditore

Il sistema legislativo

Definizione generale dell’imprenditore art. 2082.

Distinzione di 3 tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri:

  • Oggetto dell’impresa: distinzione tra:
    • Imprenditore agricolo (art. 2135)
    • Imprenditore commerciale (art. 2195)
  • Dimensione dell’impresa: viene individuato:
    • Piccolo imprenditore (art. 2083)
    • Imprenditore medio – grande
  • Natura del soggetto che esercita: che determina la legislazione:
    • Impresa individuale
    • Impresa costituita in forma di società
    • Impresa pubblica

Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina di base comune.

Statuto generale dell’imprenditore che comprende:

  • Disciplina dell’azienda (artt. 2555-2362)
  • Segni distintivi (artt. 2563 – 2574)
  • Disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595 – 2620)
  • Disciplina a tutela della concorrenza e del mercato (legge 287/1990)

Chi è imprenditore commerciale è assoggettato ad un ulteriore specifico statuto integrativo.

Statuto tipico dell’imprenditore commerciale: (artt. 2188 – 2202) con effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203 – 2213), le scritture contabili (artt. 2214 – 2220), il fallimento e le altre procedure concorsuali.

Piccolo imprenditore

È sottratto dall’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale – non fallisce! – anche se esercita l’attività commerciale. L’iscrizione al registro delle imprese è estesa sia al piccolo imprenditore che all’imprenditore agricolo.

La nozione generale di imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Art. 2082

L’art. 2082 fissa i requisiti minimi:

  • L’impresa è attività che è caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione, scambio di beni o servizi) sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).

L’attività produttiva

L’impresa è l’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L’attività deve produrre una nuova ricchezza. Non è impresa l’attività di mero godimento cioè l’attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi.

È attività di godimento e produttività di servizi l’attività del proprietario di un immobile che adibisca ad albergo, pensione o residence. In tal caso le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali che eccedono il mero godimento del bene; è godimento del proprio patrimonio e attività di produzione l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari.

Gli atti di investimento quando sono coordinati in modo da configurare un’attività, possono dar vita ad impresa (commerciale) se ricorrono gli ulteriori requisiti dell’organizzazione e della professionalità.

La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Casi meno gravi: in cui sono violate norme imperative che subordinano l’esercizio dell’attività d’impresa a concessione o autorizzazione amministrativa (attività bancaria senza la prescritta autorizzazione governativa).

Casi più gravi: in cui l’illecito sia l’oggetto stesso dell’attività (contrabbando di sigarette).

Chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi; ciò in applicazione di un principio generale dell’ordinamento: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.

L’organizzazione: impresa e lavoro autonomo

Per esser imprenditore ci deve essere l’impiego coordinato di fattori produttivi, quindi, con impiego di capitale e lavoro proprio e/o altrui. L’imprenditore crea un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali.

Aspetto tipico dell’imprenditoria: l’impresa come attività organizzata quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa; quando l’azienda è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Essenziale forma dell’impresa in modo organizzato. L’organizzazione imprenditoriale può essere anche solo organizzazione di capitali e del proprio lavoro intellettuale o manuale.

Lavoratore autonomo: la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale in mancanza di una minima eteroorganizzazione, deve negarsi l’esistenza di impresa.

No organizzazione richiesta. I lavoratori autonomi restano i prestatori d’opera manuale, gli agenti di commercio fin quando si limitano ad utilizzare mezzi materiali strumentali allo svolgimento di ogni attività o strettamente necessari all’esplicazione delle proprie energie lavorative.

Piccolo imprenditore: è quella piccola impresa organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.

Requisito: organizzazione dell’imprenditore!

Economicità dell’attività e scopo di lucro

L’impresa è attività economica. Art. 2082 economicità + scopo produttivo dell’attività.

Essenziale per condurre l’attività produttiva: metodo economico copertura dei costi con i ricavi con assicurazione dell’autosufficienza economica.

Chi non è imprenditore: chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico, cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Non è imprenditore l’ente pubblico o l’associazione privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico.

Chi è imprenditore: è colui che gestisce i medesimi servizi con metodo economico, quindi, con la copertura dei costi con i ricavi, anche per fine pubblico.

L’attività è economica se è caratterizzata dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o un profitto personale scopo di lucro. Scopo di lucro: è inteso che l’attività deve essere svolta secondo modalità oggettivamente lucrative cioè massimizzare i ricavi.

Due metodi:

  • Metodo economico: l’attività è svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi.
  • Metodo lucrativo: l’attività svolta deve realizzare ricavi maggiori dei costi.

I dati legislativi inducono ad optare per la sufficienza del solo metodo economico.

Impresa pubblica

Art. 2093: il requisito essenziale è il solito per le imprese private, inoltre è tenuta ad operare secondo criteri di economicità ma, non ha come primo fine quello di produrre lucro.

Impresa sociale

(d.lgs 155/2006): divieto di distribuire utili in qualsiasi forma a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori. L’attività economica deve essere organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

La professionalità

Altro requisito dell’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. L’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione, ed è giustificata l’applicazione della disciplina d’impresa a chi opera nel mondo degli affari.

Professionalità è l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni.

Esempio: attività stagionali, per cui è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo cadenze proprie.

La professionalità non richiede neppure che quella di impresa sia l’unica. Quindi, è possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto.

L’impresa si ha anche quando si opera per il compimento di un “unico affare” cioè se questo comporta l’uso di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.

La destinazione al mercato della produzione non è richiesta da alcun dato legislativo: l’applicazione della disciplina dell’impresa deve fondarsi esclusivamente dai caratteri oggettivi fissati dall’art. 2082.

Impresa e professioni intellettuali

L’art. 2238 stabilisce le disposizioni in tema di impresa applicate alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa. Il professionista che si limita a svolgere la propria attività non è imprenditore.

L’attività dei professionisti è l’attività produttiva di servizi, di regola condotta con metodo economico ma, con scopo di lucro; inoltre l’attività che è organizzata con capitali e con prestazioni lavorative altrui può assumere rilievo preminente rispetto alle prestazioni d’opera intellettuale del professionista.

Le professioni intellettuali hanno uno specifico statuto artt. 2229 – 2238 che disciplinano gli ordinamenti professionali; il divieto di esercizio per i non iscritti agli albi professionali; esecuzione personale della prestazione; criterio per determinare il compenso che deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Le professioni intellettuali sono esonerate dallo statuto dell’imprenditore:

  • Vantaggi: no fallimento
  • Svantaggi: inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale.

Le categorie di imprenditori

Il ruolo della distinzione

Distinzione nel codice civile in base all’oggetto:

Imprenditore agricolo art. 2135: è sottoposto alla disciplina per l’imprenditore generale. Esonerato: dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento del fallimento e altre procedure concorsuali.

L’imprenditore agricolo ha una serie di incentivi e di agevolazioni volti a promuovere lo sviluppo di tale settore.

Nozione originaria per l’imprenditore agricolo: è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, cioè le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Distinzione attività agricole – nuova nozione di imprenditore agricolo d.lgs 228/2001

  • Attività agricole essenziali: la coltivazione del fondo, la silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipiche e tradizionalmente agricole. Evoluzione a partire dal 1942 fino ad oggi a causa del progresso tecnologico – agricoltura industrializzata con l’utilizzo di prodotti chimici. Oggi, l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali; ma, l’imprenditore agricolo è separato dalla disciplina commerciale, è sottratto al fallimento.

Caratteri della nuova nozione – d.lgs 228/2001: L’art. 2135 dice che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, specificando che per coltivazioni del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Tale nozione si basa sulla produzione di specie vegetali ed animali ed è sempre qualificabile come attività agricola essenziale. Sono compresi: l’orticoltura, floricoltura, selvicoltura, allevamento di animali in batteria o da cortile e con utilizzo di acquacoltura. All’imprenditore agricolo essenziale è stato equiparato l’imprenditore ittico cioè quell’imprenditore che esercita l’attività professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci.

Attività agricole connesse

In origine erano presenti quelle attività dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura, inoltre, tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura, e l’allevamento.

Tale distinzione tra le attività dirette a trasformare e le attività connesse vengono incluse:

  • Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
  • Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Le attività agricole sono tali quando c’è una connessione con una delle attività agricole essenziali (non è commerciale un’attività in cui ci parta dalla materia prima come il latte a formaggio ma, è agricola perché viene prodotta.)

Condizioni necessarie:

  • Condizione soggettiva: il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle 3 attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa. È imprenditore commerciale chi trasforma o commercia prodotti agricoli altrui. È imprenditore agricolo ad esempio il viticoltore.
  • Condizione oggettiva: non è sufficiente. È necessario che ci sia una connessione oggettiva fra le due attività, non ci deve essere la prevalenza di una sull’altra ma, una perfetta connessione!

Entrambe le condizioni costituiscono la prevalenza: il necessario e il sufficiente è solo ciò che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. Quindi, è sufficiente che le attività connesse non prevalgano per rilievo economico sull’attività agricola essenziale.

Imprenditore commerciale art. 2195

È imprenditore commerciale chi esercita una o più delle categorie di attività:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (imprese industriali)
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni (settore commercio)
  • Attività di trasporto
  • Attività bancaria e assicurativa
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti: imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di commissione, di spedizione, di pubblicità.

È commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.

Il criterio dimensionale

La piccola impresa. Art. 2083

La dimensione dell’impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. Due tipi: il piccolo imprenditore e il medio – grande. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È esonerato anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle imprese, prevista di recente, non ha funzione di pubblicità legale.

Il piccolo imprenditore nel codice civile

Art. 2083 – sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il criterio generale definisce 3 figure tipiche: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti.

L’art. 2083 mette in evidenza la caratteristica principale cioè la prevalenza del lavoro proprio e familiare.

La piccola impresa necessita che:

  • L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa;
  • Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano prevalga rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa;

Non è mai piccolo imprenditore chi investe in ingenti capitali – gioielliere – anche se non si avvale di nessun collaboratore.

Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare

La legge fallimentare dà la sua definizione di piccolo imprenditore con il d.lgs n°5/2006, poi modificato dal d.lgs n°169/2007. Prima era definito che i piccoli imprenditori non falliscono dicendo: sono considerati piccoli imprenditori, gli imprenditori esercenti un’attività commerciale, che sono riconosciuti in sede di accertamento ai fini dell’i...

Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale: l'impresa, prof. Mayr Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Titta88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Mayr Carlo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community