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GLI AMMINISTRATORI, IL CONTROLLO ED IL BILANCIO

1 Il dato normativo

Secondo l'art 2475 cc, l'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci nominati dai soci

stessi, regola comunque derogabile in atto costitutivo rendendo possibile il fatto che pure i terzi

possano essere amministratori.

La pubblicità dell'atto di nomina è disciplinata, per rinvio, dall'art 2383 cc per la Spa, secondo cui

entro 30 giorni dalla nomina gli amministratori devono richiederne la registrazione sul registro delle

imprese, indicando per ciascuno di essi le generalità e a quali di essi è attribuita la rappresentanza

della società e se il modello amministrativo è collegiale, congiuntivo o disgiuntivo.

Le cause di nullità o annullabilità sulla nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi

dopo l'iscrizione a meno che non si provi che essi ne fossero a conosenza.

Al Cda spetta la competenza sulla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di

fusione/scissione e le decisioni sull'aumento di capitale se lo statuto gli attribuisce tale potere.

Da una parte, la norma dell'art 2475 conferisce all'amministratore esclusiva e inderogabile

competenza su tali materie e dall'altra esclude il ricorso alle modalità disgiuntive e congiuntive.

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e l'opponibilità ai terzi di

eventuali limitazioni sono, anche se risultanti in atto costituzionale valide se si dimostra che

l'amministratore abbia agito per danneggiare la società.

Il legislatore, oltre ai modelli amministrativi legali, affida ai soci la possibilità di scelta riguardo a

modelli alternativi che possono essere, a seconda delle esigenze, più vicini ai modelli per le società

di persone o di capitali.

Per quanto riguarda i rapporti tra soci e amministratori, se anche tutti i soci possono essere

amministratori, la normativa non prevede comunque in questo caso il cumulo delle competenze dei

due organi, pur se i soci hanno la facoltà, in presenza diuna minoranza qualificata di sottrarre

competenze agli amministratori e farle loro. Possono pure attribuire loro, in sede di atto costitutivo,

ampi poteri gestori senza poter però togliere agli amministratori le loro funzioni essenziali prima

descritte.

2 I modelli legali e convenzionali di nomina degli amministratori

Come dichiarato negli art 2479 cc, salvo diversa disposizione in atto costitutivo, l'amministrazione

della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci. Tale regola è derogabile in

atto costitutivo potendo essere amministratore pure un terzo non socio e conferendo il potere di

nomina ad uno o più soci attribuendo loro particolari privilegi. La designazione da parte di un terzo

degli amministratori è esclusa.

3 I modelli legali e convenzionali relativi ai poteri degli amministratori

Il legislatore stabilisce quali sono i poteri inderogabilmente riservati ai soci ossia il controllo e la

nomina e hanno comunque la facoltà di ampliare tale perimetro in sede di atto costitutivo.

L'art 2475 cc elenca anche quelle che sono, in modo inderogabile, le sfere di competenza degli

amministratori e il potere di gestione. Data comunque l'autonomia delle Srl, i soci possono

prevedere differenti assetti organizzativi conferendosi più poteri gestori. In ogni caso, gli

amministratori possono sottoporre alla decisione dei soci le decisioni degli amministratori e i soci

rappresentanti almeno 1/ 3 del capitale sociale possono sottoporre all'assemblea dei soci gli atti di

gestione.

In sostanza il legislatore prevede un modello legale di ripartizione delle competenze analogo a

quello delle Spa, consentendo comunque ai soci la possibilità di costruire una indeterminata

quantità di varianti, ovviamente fermo restanto le fuznioni inderogabilmente assegnate a l'uno o

l'altro organo. In tema di diritti particolari dei soci, in atto costitutivo possono essere previsti per

alcuni di loro diritti amministrativi come autorizzazioni o veti riguardo a operazioni amministrative.

4 I modelli legali e convenzionali relativi all'amministrazione pluripersonale

a)Il consiglio di amministrazione

In caso di amministrazione pluripersonale trova applicazione il principio di collegialità in quanto

l'art 2475 cc prevede i nquesto caso la formazione di un Cda, di cui il legislatore non disciplina il

procedimento di formazione della volontà.

Si tratta dunque di una delega ai soci, che lo dovranno disciplinare in sede di atto costitutivo,

tenendo comunque presente la regola della collegialità.

b)I modelli alternativi

I moelli alternativi previsti dal legislatore sono quelli dell'amministrazione disgiunta o congiunta

oppure la presenza di un Cda operante con la collegialità attenuata.

In caso di amministrazione disgiunta, ciascun socio, amministratore o terzo secondo le modalità

previste dall'atto costitutivo può opporre il veto all'operazione di un altro amministratore prima che

essa sia compiuta. Gli amministratori non hanno l'obbligo di comunicare agli altri la poproa

operazione ma ognuno di essi ha il diritto di ricevere le informazioni necessarie dai suoi partner e

di consultare tutti i documenti. L'amministratore, oltre alla facoltà di veto, può sottoporre ai soci la

decisione che in tal caso vengono investiti del potere decisionale.

Ai sensi dell'art 37 d.lgs 17/2007 le decisioni degli amministratori in caso di disaccorsi possono

essere sottoposti a degli arbitratori nominati con questo scopo.

In caso di previsione del regime di amministrazione congiunta, vale la regola dell'unanimità salvo

diversa disposizione in atto costitutivo con l'introduzione del principio di maggioranza semplice o

qualificata. I singoli amministratori non potranno in questo caso compiere da soli nessun atto a

meno che non vi sia l'urgenza di evitare un danno alla società.

Le ipotesi di amministrazione congiunta e disgiunta non sono comunque applicabili ad alcune

decisioni elencate nell'ultimo comma dell'art 2475 cc per cui in questi casi dovranno coesistere con

il Cda.

5 La disciplina del rapporto di amministrazione

Il legislatore non disciplina i profili riguardanti il rapporto amministrativo affidando questo compito

ai soci tramite l'atto costitutivo. Si pone a questo punto il problema del limite dell'autonomia dei

soci e quali regole applicare in mancanza di previsioni in tal senso.

a) I requisiti

Le cause di ineleggibilità e decadenza di carattere comune per le Spa valgono anche per la Srl.

L'atto costitutivo può prevedere rquisiti aggiuntivi di onorabilità, professionalità e indipendenza.

b) La delega

La delega del potere gestorio non è compatibile con l'amministrazione disgiunta, potrebbe esserlo in

caso di amministrazione congiunta e lo è sicuramente in caso di Cda.

Nelle Srl, per contentire la delega, occorre l'autorizzazione nell'atto costitutivo di una decisione dei

soci e la delega non può avere ad oggetto competenze attribuite al Cda in modo inderogabile dall'art

2475 cc. Per la disciplina sulla responsabilità dei delegati si rimanda all'art 2476 cc con riferimenti

all'art 2381 cc. Gli organismi delegati dovranno curano l'assetto amministrativo in modo che esso

sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, il Cda ne valuterà poi l'adeguatezza.

Le regole di governance previste per gli amministratori delle Spa valgono anche per quelli di Srl,

pertanto la competenza sulla creazione degli assetti organizzativi compete al Cda ma in caso di

costituzione di organismi delegati tale funzione può essere loro attribuita.

c) La durata

Nessuna indicazione viene fornita dal legislatore in merito che potrà quindi essere determinata o

indeterminata con possibilità di revoca. Nel silenzio dell'atto costitutivo la durata si ritiene a tempo

illimitato. Gli amministratori sono rieleggibili salvo divera disposizione in atto costitutivo.

d) La cessazione e la sostituzione

Il rapporto cessa in caso di morte e di rinuncia. In quest'ultimo caso l'atto potrà disciplinare gli

effetti (immediati o differiti) e le modalità di sostituzione.

In caso di amministratori nominati dai soci, essi possono essere revocati per giusta causa o ad

nutum.

Se la carica di amministratore è attribuita ai soci, essi possono essere comunque revocati per giusta

causa. Vi sono dei dubbi sulla rimozione in via giudiziale da parte di un socio che promuove

l'azione sociale di responsabilità.

In conclusione bisogna dire che gli amministratori cesseranno dalla loro carica in caso di scadenza

del termine solo quando i nuovi amministratori accetteranno la carica, così da attuare il principio di

continuità dell'organo.

e) Il compenso

Anche qui vi è il silenzio del legislatore: la carica infatti può essere gratuita o retribuita. In caso di

silenzio dell'atto costitutivo, il compenso può essere determinato tramite una decisione dei soci.

f) Il divieto di concorrenza

La disciplina delle Spa riguardante il divieto di concorrenza è estensibile alla Srl in quanto

l'esecuzione in buona fede del contratto amministrativo comporta per forza di cose l'adempimento

di questo dovere.

6 La rappresentanza della società

Secondo l'art 2475 bis cc, gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, facendo

intendere che tutti gli amministratori siano investiti di tale potere, in contrasto con la normativa per

la Spa. Il problema in ogni caso viene risolto dal comma 2 del suddetto articolo, che in merito alla

pubblicità degli amministraroi specifica che si deve indicare nache quelli che vengono investiti di

tale potere.

In ogni caso, ia mancanza di tale individuazione, esso spetta a tutti gli amministratori.

Una regola molto importante è che le limitazione del potere di rapresentanza degli amministratori

risultanti in atto costitutivoon in quello di nomina non sono opponibili ai terzi a meno che non si

provi che essi abbiano agito in mala fede.

Eventuali cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la

rappresentanza della società non sono opponibili dopo l'adempimento della pubblicità, a meno che

non si provi che i terzi non ne fossero a conoscenza.

7 Il conflitto di interessi degli amministratori

7.1 La norma

La disciplina prevista dall'art 2475 ter cc è composto da due regole, riguardanti:

i contratti conclusi dai rappresentnati della società in conflitto di interessi

• le decisioni adottate da cda col voto determinante di un amministratore in conflitto di

• interessi

I contratti del primo punto possono essere annullati su do

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A.A. 2013-2014
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Ibba Carlo.