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Collegamento di natura informativa

Il presidente della CONSOB informa infatti il MEF degli atti di maggior rilievo, trasmette le informazioni eventualmente richieste, il quale MEF può formulare anche delle valutazioni sulle informazioni raccolte, e può a sua volta informare il Parlamento (collegamento per il tramite del Governo con il potere legislativo). Come avviene poi anche per la Banca d'Italia, intro il 31 marzo di ogni anno, la CONSOB trasmette al MEF la relazione annuale dell'attività svolta, contenente le considerazioni generali riguardanti l'attività nei confronti del comparto mobiliare, che entro il 31 maggio di ogni anno, viene trasmessa dal MEF al Parlamento, con le relative valutazioni.

POTERI: ha determinati poteri.

  1. POTERI NORMATIVI: la CONSOB può emanare regolamenti nelle materie indicate dalla legge. I regolamenti della CONSOB sono atti normativi di rango gerarchico inferiore alla legge ma analoghi agli
forma di investimenti finanziari, coinvolge il pubblico risparmio attraverso l'emissione di titoli finanziari da parte di società quotate in borsa. Questo tipo di operazione richiede l'autorizzazione e la supervisione della CONSOB, che ha il compito di tutelare gli interessi degli investitori e garantire la trasparenza e l'efficienza dei mercati finanziari. La CONSOB ha il potere di emanare regolamenti che disciplinano l'attività delle società quotate, ma solo la legge può attribuire un rilievo normativo. Oltre ai regolamenti, la CONSOB può anche emettere raccomandazioni, comunicazioni e circolari, che sono atti amministrativi ma non normativi. La CONSOB ha anche poteri di vigilanza, che si traducono in obblighi per le società quotate di trasmettere determinate informazioni alla CONSOB. Inoltre, la CONSOB ha il diritto di richiedere alle società quotate informazioni specifiche attraverso attività ispettive. La CONSOB ha anche poteri amministrativi, come l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo per operazioni di OPA/OPV, l'approvazione del conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti e la sospensione delle deliberazioni di ammissione alla quotazione. L'appello al pubblico risparmio è un fenomeno economico che coinvolge il pubblico risparmio attraverso investimenti finanziari. Questo tipo di operazione richiede l'autorizzazione e la supervisione della CONSOB, che ha il compito di tutelare gli interessi degli investitori e garantire la trasparenza e l'efficienza dei mercati finanziari.APPELLO, il mezzo di comunicazione con il quale l'emittente si rivolge al pubblico dei risparmiatori per chiedere di vendere gli strumenti finanziari. - PUBBLICO, aggettivo di risparmio. - RISPARMIO, si fa riferimento all'oggetto del contratto (di vendita, di sottoscrizione, di acquisto, di scambio) da concludere. L'appello al pubblico risparmio pone dunque l'accento su tre aspetti: 1. MEZZO DI COMUNICAZIONE: l'appello esiste in tre casi, - proposta, che ha ad oggetto la vendita di strumenti finanziari (già

in circolazione), la sottoscrizione distrumenti finanziari (da emettere), l'acquisto o lo scambio di prodotti finanziari. Nel caso della proposta, il contratto (di vendita, di acquisto, di scambio di strumenti finanziari) viene concluso se il destinatario dellaproposta (c.d oblato) la accetta.

invito ad offrire, "ti invito a farmi la proposta". Il contratto sarà concluso se il soggetto al quale l'oblato sirivolge, accetta l'invito.

messaggio promozionale, il contratto viene concluso se l'oblato e chi effettua il messaggio trattano edecidono di concludere un contratto. Tutte e tre sono sufficienti di per sé.

72. L'OGGETTO DELL'APPELLO: IL RISPARMIO

Per risparmio si intende semplicemente prodotti e strumenti finanziari. Quando parliamo di strumentifinanziari, si parla di merce pericolosa perché da luogo a rischi di asimmetrie informative e di opportunismoche generano esigenze di maggiore trasparenza e di maggiore

3. IL DESTINATARIO DELL'APPELLO: IL PUBBLICO DEI RISPARMIATORI

Affinché si possa parlare di pubblico dei risparmiatori e quindi di pubblico risparmio devono sussistere:

- sia il profilo quantitativo: l'appello è rivolto al pubblico dei risparmiatori se questo pubblico è costituito da un numero di risparmiatori superiori a 100 e se il totale dei prodotti offerti supera, per valore, i 2.500.000 di euro.

- sia il profilo qualitativo: l'appello è rivolto al pubblico dei risparmiatori se il pubblico è costituito da risparmiatori NON investitori qualificati (cioè gli intermediari mobiliari), altrimenti, anche se pochi, non si genereranno esigenze di tutela e la protezione dell'investitore rimane garantita dal diritto comune (artt. 1326 ess).

QUANDO QUESTI 3 ELEMENTI CONCORRONO SI APPLICA LA DISCIPLINA DELL'APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO, che è una DISCIPLINA SPECIALE

RISPETTO AL DIRITTO COMUNE IN MATERIA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO la quale si presenta come un iter costituito da due fasi: la proposta ed l'accettazione (c'è una parte che propone e l'altra che accetta) che può complicarsi quando c'è un'offerta al pubblico - art. 1339 c.c, in presenza della quale il contratto si conclude quando uno del pubblico per primo accetta quella proposta. La debolezza del destinatario (il pubblico dei risparmiatori) e la pericolosità dell'oggetto del contratto (gli strumenti finanziari) giustificano la presenza di una disciplina speciale in materia di conclusione del contratto di maggiore tutela per il pubblico dei risparmiatori. In presenza di un'offerta qualificabile come appello al pubblico risparmio, scatta una disciplina speciale rispetto al diritto comune in materia di conclusione del contratto che è una disciplina speciale di maggior tutela, per il pubblico dei risparmiatori, inragione della debolezza del destinatario cioè del pubblico dei risparmiatori e della pericolosità dell'oggetto cioè degli strumenti finanziari. L'appello al pubblico risparmio NON È UN FENOMENO UNITARIO, possiamo distinguere al suo interno due forme: 1. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA (DI STRUMENTI FINANZIARI)
CAPO I del TITOLO II. 2. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO O DI SCAMBIO (DI STRUMENTI FINANZIARI)
CAPO II del TITOLO II OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA (OPV)
PARTE IV, TITOLO II, CAPO II Il CAPO I è suddiviso in TRE SEZIONI: 1. La SEZIONE I ha per oggetto strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti.
L'offerta pubblica di vendita ha ad oggetto i seguenti strumenti finanziari:
  • Azioni;
  • Obbligazioni;
  • Quote o Azioni:
    • di FONDI DI INVESTIMENTO CHIUSI;
    • di SICAF.
Caratteristiche:
  • Le azioni sono strumenti finanziari rischiosi;
  • Le obbligazioni sono strumenti finanziari meno rischiosi;

quote di fondi comuni di investimento chiusi e azioni di SICAFà sono strumenti finanziari che gli investitori possono acquistare ma che possono vendere solo dopo un determinato periodo. (DISCIPLINA RIGOROSA)

SEZIONE II

La SEZIONE II ha per oggetto quote o azioni di OICR aperti. Si parla di:

  • Quote o Azioni: di FONDI DI INVESTIMENTO APERTI, di SICAV.

Caratteristiche: in questo caso si ha a che fare con una forma di investimento nel quale posso entrare ma dal quale posso uscire liberamente. Ci si può liberare dall'incertezza dello strumento finanziario al quale si è vincolato il denaro. (DISCIPLINA FLESSIBILE).

Quando la opv ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR aperti avrà dunque una disciplina più restrittiva rispetto a quando la opv ha ad oggetto quote di OICR aperti.

SEZIONE I

Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR CHIUSI.

Se siamo in presenza di AZIONI, OBBLIGAZIONI,

QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO CHIUSI E AZIONI SICAF, l'investimento è vincolato per un certo periodo di tempo e quindi la sottoposizione all'incertezza diventa più duratura e quindi c'è un pericolo maggiore, ci aspettiamo dunque un iter più rigoroso che si articola in 5 fasi.

  1. FASE (ART. 94 TUF): l'offerente (la società quotata del settore in deficit si rivolge al pubblico dei risparmiatori - settori in surplus, attraverso il circuito diretto) deve comunicare la propria intenzione di promuovere un opv alla CONSOB e deve allegare un prospetto informativo; l'offerente dunque trasmette alla CONSOB due documenti:
    • una comunicazione che indica le caratteristiche sintetiche dell'offerta, le modalità e i termini entro i quali aderire, le caratteristiche e la quantità degli strumenti finanziari offerti e le caratteristiche del soggetto offerente
    • un prospetto informativo destinato al pubblico: è un

Il documento è molto più complesso, che ha un contenuto totale da riguardare tutte le informazioni necessarie e sufficienti sul contenuto dell'offerta, su chi la propone, sui rischi e sugli effetti dell'operazione, per gli interessati destinatari (oblati) affinché questi possono acquisire un fondato giudizio sull'investimento.

Le informazioni vertono sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente, sui risultati economici, sulle prospettive dell'investimento e sulle altre informazioni del soggetto emittente.

FASE (art. 94 bis TUF): la CONSOB ha appena ricevuto la comunicazione e una bozza di prospetto, interviene e fa un controllo ex - ante, ovvero preventivo di mera completezza.

La CONSOB presidia sulla completezza delle informazioni, ivi compresa la coerenza e la comprensibilità. Il controllo dell'autorità non implica, né può implicare, una verifica sul merito o sulla convenienza.

dell'operazione oggetto dell'offerta, né sulla verificità dei dati messi a disposizione dall'emittente; la CONSOB non rientra quindi nel merito dell'operazione economica (tale controllo viene considerato un VANTAGGIO dal punto di vista procedimentale, MA NON dal punto di vista della responsabilità).

FASE: una volta effettuata la propria attività di controllo, la CONSOB autorizzerà o rigetterà la pubblicazione del prospetto. L'autorizzazione deve essere dunque espressa dei termini ordinari (non vale il principio del silenzio - assenso: La CONSOB dovrà dunque necessariamente generare un provvedimento, che potrà essere dirigetto oppure di autorizzazione, e qualora non si pronunci favorevolmente nei termini previsti, la richiesta si intenderà negata.

FASE: l'offerente deposita il prospetto autorizzato in originale e per esteso presso la sede dell'autorità e lo pubblica,

dichiarando così di offrire gli strumenti finanziari alternativamente con una

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Publisher
A.A. 2020-2021
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andreghela di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Calvosa Lucia.