I patti parasociali nelle società quotate
Mappa concettuale
È considerato patto parasociale qualsiasi accordo con cui si regolano i comportamenti intercorrenti tra i soci, collaterale all’atto costitutivo, in qualsiasi modo formato. Possono essere stipulati tra soci e/o tra soggetti legittimati all’esercizio del voto (usufruttuari, creditori pignoratizi riportati).
Normativa per le società
Hanno natura meramente obbligatoria tra le parti e quindi non possono incidere in nessun modo sul versante societario. Normativa per le società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati: artt. 122 e, 123 T.U.F.
Aspetti regolamentati
- Ambito applicativo: Art. 122 T.U.F.
- Durata: Se determinata, non superiore a 3 anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza; possibilità di stipula a tempo indeterminato.
- Pubblicità:
- Comunicazione alla CONSOB entro 5 giorni dalla stipula;
- Pubblicazione su un quotidiano;
- Deposito nel registro delle imprese entro 15 giorni.
- Sanzioni per mancata pubblicità: Nullità dei patti; divieto di esercitare il diritto di voto; possibilità di impugnare la delibera.
Premessa
Il sistema economico italiano, negli ultimi anni, ha subito un forte processo di internazionalizzazione che sta portando il nostro paese verso uno stato d'avanzato capitalismo. Le società italiane sono sempre più caratterizzate dalla presenza di una forte concorrenza e dalla necessità di impostare programmi che devono essere a lungo termine, ma, al tempo stesso, adeguatamente flessibili in funzione dell'evolversi delle condizioni ambientali e di mercato.
Per ovviare ad un'eccessiva rigidità dei modelli legali, inderogabilmente prescritti per le società di capitali, alle difficoltà di controllo delle società e di gestione delle stesse, si sono da tempo diffusi i patti parasociali. Tali patti rappresentano lo strumento per dare un indirizzo all'organizzazione e alla gestione delle società, per assicurare la stabilità degli assetti proprietari e l'incidenza sulla contendibilità del controllo societario. Proprio l'inflessibilità del modello legale, cui lo statuto e il contratto sociale erano vincolati, ha favorito la nascita dei patti parasociali.
Il legislatore del codice civile del 1942 si era astenuto dal disciplinare la delicata materia degli accordi di sindacato. La molteplicità dei casi di cui di sarebbe dovuto tener conto ha spinto i redattori del codice a non dettar legge sull'istituto in argomento, ma ha lasciato che il giudizio sulla liceità si potesse esprimere caso per caso.
Tuttavia negli ultimi decenni l'interesse del legislatore per l'argomento si è rinnovato. Questo a causa del ciclo di crisi che ha colpito l'impresa italiana negli anni '70 e che portò gli operatori a rivolgere la loro attenzione al mercato mobiliare. Questa apertura al mondo finanziario portò da un lato all'aumento degli investimenti, e dall'altro spinse coloro che fino ad allora avevano controllato le società a stipulare patti parasociali, per lo più occulti, per mantenerne il controllo.
Con il decollo della Borsa Valori degli anni '80 aumenta fortemente la raccolta di capitale azionario e di conseguenza avviene una riduzione del rapporto tra capitale investito e capitale controllato. In tale contesto anche in società medie e grandi s'inizia a fare ricorso ai patti parasociali per garantirsi la permanenza della situazione di controllo.
Perciò negli ultimi quindici anni c'è stato un proliferare di interventi legislativi, che con sempre maggiore intensità e frequenza si sono occupati di patti parasociali. Si è passati da norme abbastanza generiche e settoriali a discipline sempre più precise e di applicazione sempre più generali. Si era resa sempre più necessaria una norma specifica di carattere generale, che riassumesse le posizioni sull'argomento che parevano finalmente acquisite.
Il provvedimento che si è occupato dei patti parasociali in modo più rilevante, anche se per una sola categoria di società, è stato il D.Lgs. n. 58/1998, noto anche come legge Draghi. Oltre a disciplinare in modo nuovo alcuni aspetti, ha riordinato le numerose disposizioni in materia di società quotate sparse in varie leggi, abrogando alcune disposizioni e inglobandone altre nel proprio articolato. Nell'intraprendere la sua opera di riforma il legislatore del Testo Unico aveva presente non soltanto la situazione normativa previgente, ma anche la realtà empirica e sostanziale dei patti parasociali.
Nella realtà industriale italiana, infatti, tali patti hanno una notevole diffusione presso le più importanti società, ove è frequente che il controllo passi attraverso sindacato di blocco e di voto. Utilizzati spesso congiuntamente, questi rappresentano lo strumento preferito per organizzare coalizioni tra azionisti dirette ad assicurare il controllo delle società.
L'abbandono della concezione del voto come strumento diretto a perseguire l'interesse sociale, e non del singolo socio, unita al superamento della necessaria, libera e spontanea formazione della volontà del socio in assemblea, hanno indotto dottrina e giurisprudenza a riconoscere l'ammissibilità di principio delle convenzioni parasociali, e a spostare l'attenzione sul contenuto del singolo patto per verificarne la liceità.
È proprio in questo quadro che, dopo più di sessant'anni dalla loro prima teorizzazione, i patti parasociali entrano finalmente ed ufficialmente anche nel Codice Civile con la Riforma societaria operata con il D.Lgs. n. 6/2003.
Generalità
Nella prassi possono intercorrere tra i soci, in via accessoria ed esterna alla società, accordi difformi o complementari rispetto al regolamento previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto della società. Tali accordi a volte incidono sulle posizioni soggettive degli stessi soci, a volte influiscono sull'assetto patrimoniale o gestionale della società. Si tratta dei patti parasociali, i cui contenuti possono essere di vario tipo e che, per tale motivo, sfuggono a rigide classificazioni.
Così si distingue tra accordi di scambio e accordi di tipo associativo, a seconda che dispongano dei diritti dei soci in contrapposizione tra loro, oppure intendano deviare dallo schema organizzativo della società. Altra possibile distinzione tocca le finalità perseguite da dette convenzioni: quella, ad esempio, di procurare alla società mezzi finanziari o, comunque, valori patrimoniali.
Altre pattuizioni disciplinano i diritti connessi allo status socii, quale l'esercizio del diritto d'opzione e di prelazione in occasione di aumenti di capitale, oppure mirano a regolare il collocamento dei titoli emessi dalla società (sindacati di collocamento) o ad influenzare la circolazione delle azioni (sindacati di blocco). Altri ancora sono diretti ad incidere sull'esercizio dei poteri di gestione, sulla composizione degli organi di amministrazione o sul funzionamento dell'assemblea: a quest'ultima categoria appartengono le convenzioni di voto.
Di norma i patti parasociali accedono ad organismi societari di tipo capitalistico, in particolare società per azioni. Non si esclude peraltro che accordi parasociali possano stipularsi tra soci di società di persone, quali ad esempio i patti, esterni al contratto di società, di continuazione necessaria con gli eredi del socio defunto o di limitazione della responsabilità con efficacia interna, quest'ultimo nelle s.n.c.
La recente riforma societaria, come già il testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riguardo alle società quotate, ha dato formale e generale riconoscimento ad alcuni tipi di patti parasociali, prescrivendone tra l'altro la pubblicazione. La legge delega aveva disposto la previsione di una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a 5 anni la durata temporale massima e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità.
Definizione e disciplina generale
È considerato patto parasociale qualsiasi accordo collaterale all’atto costitutivo, in qualsiasi modo formato, stipulato al momento della costituzione della società, oppure in un momento successivo, con cui si regolano i rapporti intercorrenti tra tutti i soci, parte di essi, oppure tra soci e terzi, volto a disciplinare il comportamento dei sottoscrittori.
Il mancato adempimento o la violazione da parte di un contraente genera responsabilità e, rispettivamente, pretese; il patto ha efficacia solo fra le parti, alle quali spetta, per l’inadempimento subito, unicamente il risarcimento del danno, a differenza delle clausole statutarie di prelazione o gradimento che assumono efficacia vincolante anche verso i terzi.
La disciplina dei patti parasociali viene introdotta per la prima volta nel codice civile in seguito alla riforma del diritto societario con l’inserimento della sezione III bis, artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. Viene così data piena attuazione all’art. 4 comma 7 lettera c) della legge delega n. 366/2001, con lo scopo di integrare la materia della pubblicità degli accordi delle società quotate - contenuta negli artt. 122 - 124 del T.U.F, approvato con D.lgs 58/1998 - per garantire una maggiore trasparenza e conoscenza dei patti parasociali in generale.
Successivamente all’entrata in vigore della riforma, la disciplina dei patti parasociali si applica rispettivamente a tutte e tre le tipologie di S.p.a. e, in particolare:
- Art. 2341-bis, relativo alla durata, per le S.p.a. chiuse;
- Art. 2341-bis e 2341-ter, relativi il primo alla durata ed il secondo alla pubblicità per le S.p.a “aperte” non quotate;
- Art. 122-123 e relativi regolamenti di attuazione, D.lgs 58/1998, per le S.p.a “aperte” quotate.
L’art. 2341-bis non prende in considerazione tutti i tipi di patti stipulati, ma solo quelli più ricorrenti finalizzati a regolare gli assetti proprietari o il governo della società. La norma prevede che i patti:
- Che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle S.p.a o nelle società che le controllano;
- Che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni nelle società che le controllano;
- Che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.
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Spiegazione patti parasociali