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AMBITO APPLICATIVO: Art. 122 t.u.f.

DURATA: PUBBLICITA': SANZIONI PER MANCATA

Se determinata, non - Comunicazione alla PUBBLICITA':superiore a 3 anni, con CONSOB entro 5 giorni - Nullità dei patti; possibilità di rinnovo alla dalla stipula; - divieto di esercitare il diritto di voto; - possibilità di impugnare la delibera.

PREMESSA

Il sistema economico italiano, negli ultimi anni, ha subito un forte processo di internazionalizzazione che sta portando il nostro paese verso uno stato d'avanzato capitalismo. Le società italiane sono sempre più caratterizzate dalla presenza di una forte concorrenza e dalla necessità di impostare programmi che devono essere a lungo termine, ma, al tempo stesso, adeguatamente flessibili in funzione dell'evolversi delle condizioni ambientali e di mercato.

Per ovviare

ad un'eccessiva rigidità dei modelli legali, inderogabilmente prescritti per le società di capitali, alle difficoltà di controllo delle società e di gestione delle stesse, si sono da tempo diffusi i patti parasociali. Tali patti rappresentano lo strumento per dare un indirizzo all'organizzazione e alla gestione delle società, per assicurare la stabilità degli assetti proprietari e l'incidenza sulla contendibilità del controllo societario. Proprio l'inflessibilità del modello legale, cui lo statuto e il contratto sociale erano vincolati, ha favorito la nascita dei patti parasociali. Il legislatore del codice civile del 1942 si era astenuto dal disciplinare la delicata materia degli accordi di sindacato. La molteplicità dei casi di cui si sarebbe dovuto tener conto ha spinto i redattori del codice a non dettare legge sull'istituto in argomento, ma ha lasciato che il giudizio sulla liceità si potesse

esprimere caso per caso. Tuttavia negli ultimi decenni l'interesse del legislatore per l'argomento si è rinnovato. Questo a causa del ciclo di crisi che ha colpito l'impresa italiana negli anni '70 e che portò gli operatori a rivolgere la loro attenzione al mercato mobiliare. Questa apertura al mondo finanziario portò da un lato all'aumento degli investimenti, e dall'altro spinse coloro che fino ad allora avevano controllato le società a stipulare patti parasociali, per lo più occulti, per mantenerne il controllo. Con il decollo della Borsa Valori degli anni '80 aumenta fortemente la raccolta di capitale azionario e di conseguenza avviene una riduzione del rapporto tra capitale investito e capitale controllato. In tale contesto anche in società medie e grandi s'inizia a fare ricorso ai patti parasociali per garantirsi la permanenza della situazione di controllo. Perciò negli ultimi quindici anni

c'è stato un proliferare di interventi legislativi, che con sempre maggiore intensità e frequenza si sono occupati di patti parasociali. Si è passati da norme abbastanza generiche e settoriali a discipline sempre più precise e di applicazione sempre più generali. Si era resa sempre più necessaria una norma specifica di carattere generale, che riassumesse le posizioni sull'argomento che parevano finalmente acquisite. Il provvedimento che si è occupato dei patti parasociali in modo più rilevante, anche se per una sola categoria di società, è stato il D.Lgs. n. 58/1998, noto anche come legge Draghi. Oltre a disciplinare in modo nuovo alcuni aspetti, ha riordinato le numerose disposizioni in materia di società quotate sparse in varie leggi, abrogando alcune disposizioni e inglobandone altre nel proprio articolato. Nell'intraprendere la sua opera di riforma il legislatore del Testo Unico aveva presente non.soltanto la situazione normativa previgente, ma anche la realtà empirica e sostanziale dei patti parasociali. Nella realtà industriale italiana, infatti, tali patti hanno una notevole diffusione presso le più importanti società, ove è frequente che il controllo passi attraverso sindacato di blocco e di voto. Utilizzati spesso congiuntamente, questi rappresentano lo strumento preferito per organizzare coalizioni tra azionisti dirette ad assicurare il controllo delle società. L'abbandono della concezione del voto come strumento diretto a perseguire l'interesse sociale, e non del singolo socio, unita al superamento della necessaria, libera e spontanea formazione della volontà del socio in assemblea, hanno indotto dottrina e giurisprudenza a riconoscere l'ammissibilità di principio delle convenzioni parasociali, e a spostare l'attenzione sul contenuto del singolo patto per verificarne l'aliceità. E' proprio ingenerale distinzione riguarda i patti parasociali di tipo patrimoniale e quelli di tipo gestionale, a seconda che riguardino l'assetto patrimoniale della società o la sua gestione. I patti parasociali possono essere stipulati sia prima che dopo la costituzione della società e possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento, a meno che non siano stati previsti vincoli temporali o condizioni specifiche. La riforma societaria del 2003 ha introdotto nel Codice Civile italiano la disciplina dei patti parasociali, riconoscendone ufficialmente la loro validità e importanza nella pratica societaria. È importante sottolineare che i patti parasociali non sono vincolanti per la società stessa, ma solo per i soci che li hanno sottoscritti. Tuttavia, possono avere un impatto significativo sul funzionamento e sulla governance della società. In conclusione, i patti parasociali sono accordi accessori e esterni al regolamento previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto della società, che possono influire sulle posizioni soggettive dei soci e sull'assetto patrimoniale o gestionale della società stessa.

Possibile distinzione tocca le finalità perseguite da dette convenzioni: quella, ad esempio, di procurare alla società mezzifinanziari o, comunque valori patrimoniali. Altre pattuizioni disciplinano i diritti connessi allo status socii, quale l'esercizio del diritto d'opzione e di prelazione in occasione di aumenti di capitale, oppure mirano a regolare il collocamento dei titoli emessi dalla società (sindacati di collocamento) o ad influenzare la circolazione delle azioni (sindacati di blocco). Altri ancora sono diretti ad incidere sull'esercizio dei poteri di gestione, sulla composizione degli organi di amministrazione o sul funzionamento dell'assemblea: a quest'ultima categoria appartengono le convenzioni di voto.

Di norma i patti parasociali accedono ad organismi societari di tipo capitalistico, in particolare società per azioni. Non si esclude peraltro che accordi parasociali possano stipularsi tra soci di società di persone.

quali ad esempio i patti, esterni al contratto disocietà, di continuazione necessaria con gli eredi del socio defunto o di limitazionedella responsabilità con efficacia interna, quest’ultimo nelle s.n.c.

La recente riforma societaria, come già il testo unico in materia di intermediazionefinanziaria con riguardo alle società quotate, ha dato formale e generalericonoscimento ad alcuni tipi di patti parasociali, prescrivendone tra l’altro lapubblicazione. La legge delega aveva disposto la previsione di una disciplina dei pattiparasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che nelimiti a 5 anni la durata temporale massima e, per le società che fanno ricorso almercato del capitale di rischio, ne assicuri il necessario grado di trasparenzaattraverso forme adeguate di pubblicità.

DEFINIZIONE E DISCIPLINA GENERALE

E’ considerato patto parasociale qualsiasi accordo collaterale all’atto costitutivo,

inqualsiasi modo formato, stipulato al momento della costituzione della società, oppurein un momento successivo, con cui si regolano i rapporti intercorrenti tra tutti i soci,parte di essi, oppure tra soci e terzi, volto a disciplinare il comportamento deisottoscrittori.

Il mancato adempimento o la violazione da parte di un contraente generaresponsabilità e, rispettivamente, pretese; il patto ha efficacia solo fra le parti,alle quali spetta, per l’inadempimento subito, unicamente il risarcimento del danno,a differenza delle clausole statutarie di prelazione o gradimento che assumonoefficacia vincolante anche verso i terzi.

La disciplina dei patti parasociali viene introdotta per la prima volta nel codice civilein seguito alla riforma del diritto societario con l’inserimento della sezione III bis,artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.

Viene così data piena attuazione all’art. 4 comma 7 lettera c) della legge delega n.366/2001, con lo scopo di integrare la

La materia della pubblicità degli accordi delle società quotate è contenuta negli artt. 122 - 124 del T.U.F, approvato con D.lgs 58/1998, per garantire una maggiore trasparenza e conoscenza dei patti parasociali in generale.

Successivamente all'entrata in vigore della riforma, la disciplina dei patti parasociali si applica rispettivamente a tutte e tre le tipologie di S.p.a. e, in particolare:

  • art. 2341-bis, relativo alla durata, per le S.p.a. chiuse;
  • art. 2341-bis e 2341-ter, relativi il primo alla durata ed il secondo alla pubblicità per le S.p.a "aperte" non quotate;
  • art. 122-123 e relativi regolamenti di attuazione, D.lgs 58/1998, per le S.p.a "aperte" quotate.

L'art. 2341-bis non prende in considerazione tutti i tipi di patti stipulati, ma solo quelli più ricorrenti finalizzati a regolare gli assetti proprietari o il governo della società.

La norma prevede che i patti:

  1. che hanno per oggetto

L'esercizio del diritto di voto nelle S.p.a o nelle società che le controllano;

che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni nelle società che le controllano;

che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

non possono avere durata superiore a cinque anni e, nel caso in cui i sottoscrittori prevedano un termine maggiore, il patto si intenderà comunque stipulato per la durata prevista per legge; essi sono rinnovabili alla scadenza.

Nel caso di patti contratti a tempo indeterminato, è riconosciuta ai contraenti facoltà di recesso con preavviso di 180 giorni.

Tale norma non si applica ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. L'elencazione fornita dall'art. 2341-bis non esaurisce la

possibile parlare sono:
  • Patti di collaborazione
  • Patti di associazione
  • Patti di partnership
  • Patti di joint venture
  • Patti di non concorrenza
  • Patti di riservatezza
  • Patti di licenza
  • Patti di fornitura
  • Patti di distribuzione
  • Patti di franchising
Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Casale Francesco.