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Costituzione per fusione: quando si fondono spa di stati membri
1. differenti. Nelle fasi preliminari della fusione ogni società rispetta le leggi
del suo Paese mentre l’atto di fusione e stipulato secondo la disciplina
dello stato in cui la società europea avrà sede. Nel progetto di fusione va
indicata la congruità del rapporto di cambio. Il corretto adempimento
delle fase preliminari è certificato dal giudice o dal notaio all’autorità
dello Stato dovrà avrà sede la società.
Quando più spa o srl promuovono la costituzione di una società holding
2. europea per sottoporsi ad una direzione unitaria sulla base di un
programma comune.
Quando più enti di stati diversi, anche non società, costituiscono una
3. controllata in comune (S.E. affiliata)
Una S.E. affiliata può essere costituita da un’altra società europea.
4. Una spa di uno stato membro che controlli da almeno due anni una spa di
5. un altro stato membro può trasformarsi in una società europea.
Il procedimento di costituzione è regolato dalla legge dello stato in cui la
società ha sede. Con l’iscrizione si acquista la personalità giuridica.
Assemblea: E’ organo necessario, organizzato secondo il sistema dualistico o
quello monistico. Competenze e organizzazione sono regolate dalla legge dello
Stato. L’assemblea deve convocarsi almeno una volta all’anno entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio. Pe le deliberazioni normalmente si adopera la
maggioranza semplice mentre per le modifiche dello statuto quella di almeno i
2/3 a meno che la legge dello Stato non preveda maggioranze più elevate.
Gestione: E’ possibile optare per il sistema monistico o per quello dualistico.
Sistema dualistico: Prevede un organo di vigilanza e uno di direzione. I
1. membri del primo possono essere nominati in parte anche dai dipendenti
della società. L’organo di vigilanza esercita il controllo sulla gestione,
l’organo di direzione gestisce la società sotto la propria responsabilità.
L’organo di vigilanza, nominato dall’assemblea, nomina i componenti
dell’organo di gestione.
Sistema monistico: prevede un solo organo di amministrazione che
2. gestisce la società e non è obbligatorio, mentre in Italia lo è, la
costituzione di un comitato per il controllo sulla gestione.
Norme comuni ai due sistemi: I componenti degli organi restano in carica
3. secondo quanto previsto dallo statuto e, comunque, per un massimo di
La società europea 2
sei anni e sono rieleggibili. Valgono le regole di ineleggibilità dello Stato
in cui è costituita la sede della società. Valgono le regole per la nomina
da parte di soggetti diversi dagli azionisti per entrambi gli organi. Per la
responsabilità dei membri e per i bilanci valgono le regole nazionali.
Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione: Nella S.E. i lavoratori devono
necessariamente essere coinvolti nella gestione della società anche se con
modalità diverse che possono andare dal semplice obbligo di consultare un
organo di rappresentanza dei dipendenti, fino a garantire a questi ultimi il
riconoscimento del potere di nomina di rappresentanti degli organi di gestione
e controllo della società. Come coinvolgere i lavoratori viene deciso in sede di
progetto di costituzione con il confronto tra gli organi di gestione delle società
partecipanti e una delegazione speciale di negoziazione. Nel caso non si
raggiunga un accordo è prevista dal legislatore, sempre che i lavoratori
accettino, la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori eletti
dai dipendenti delle società europee. Quest’organo va informato e consultato
almeno una volta all’anno dagli organi societari e sempre quando si verificano
circostanze eccezionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori
potendo esprimere pareri non vincolanti. Se le norme che regolano il
funzionamento delle società che partecipano alla fusione già prevedono forme
più penetranti di coinvolgimento dei lavoratori queste si devono conservare
così come sono nella società europea (principio prima/dopo). Ciò vale anche
quando queste norme riguardino una sola delle società coinvolte e la
delegazione di negoziazione decida in tal senso oppure siano coinvolti una
quota significativa di dipendenti di questa società.
Altri aspetti della disciplina: Per lo scioglimento, liquidazione, procedure
concorsuali si rinvia alle norme dei rispettivi Stati. Per la trasformazione in spa
di uno Stato membro devono trascorrere almeno due anni dalla registrazione
della S.E. La società europea 3
La società cooperativa europea
Si tratta di una società cooperativa, con personalità giuridica, in cui i soci
rispondono limitatamente o illimitatamente a secondo dello statuto ma, se
questo nulla prevede, la responsabilità è limitata. Si caratterizza per lo scopo
mutualistico. Deve essere costituita da un numero minimo di soci (almeno
cinque e che abbiamo un legame con almeno due ordinamenti nazionali
diversi) e il capitale minimo è 30mila euro. Può nascere anche per:
Fusione fra cooperative di due stati membri differenti
• Trasformazione di una cooperativa di uno stato membro che abbia una
• controllata o una succursale in un altro stato membro
Si richiama la disciplina della società europea. L’atto costitutivo va redatto per
atto pubblico e la società è costituita con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Non possono essere conferite prestazioni di opera o di servizi e i conferimenti
in natura devono essere integralmente liberati.
Le partecipazioni sociali: Sono rappresentate da quote nominative anche con
diritti speciali. Nell’ambito della medesima categoria le quote attribuiscono tutti
i medesimi diritti. Anche qui è ammessa la presenza di soci sovventori con
privilegi nella partecipazione agli utili. Nel caso di aumento di capitale ciò non è
modifica dello statuto in quanto la società cooperativa europea è a capitale
variabile. Per divenire socio è necessaria l’approvazione dell’organo
amministrativo che è impugnabile davanti all’assemblea. La qualità di socio si
perde per morte, recesso o esclusione. In caso di scioglimento del rapporto
sociale il socio ha diritto alla liquidazione della quota, costituita dal valore
nominale della stessa al netto delle perdite di capitali. E’ possibile anche
emettere obbligazioni.
Gli organi: Anche qui ritroviamo il sistema monistico e quello dualistico per
l’amministrazione.
Assemblea: Vige il principio una testa-un voto. Agli altri (soci sovventori,
• persone giuridiche), possono essere attribuiti più voti ma non oltre il 25%
del totale. Deve riunirsi almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio, per approvare il bilancio e la destinazione degli