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Le società cooperative

Peculiarità

Le società cooperative sono società con scopo di lucro in senso oggettivo, ma non si può dividere tra i soci quanto è rimasto di utile. La loro struttura è variabile (l’aumento del capitale non implica la modifica dell’atto costitutivo) e sono società a capitale che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa: lo scopo mutualistico.

Lo scopo mutualistico è regolato dall’art. 45 della Costituzione: la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicurano, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

I soci godono della responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio. Altre caratteristiche includono il principio del voto per teste e la vigilanza governativa.

Società con scopo mutualistico

Le società cooperative si distinguono dagli altri tipi di società per lo scopo economico perseguito:

  • Identico è lo scopo-mezzo delle società cooperative e di quelle lucrative: esercizio in comune di una determinata attività economica.
  • Diverso è lo scopo-fine:
    • Nelle società lucrative, la produzione di utili (lucro oggettivo) da distribuire tra i soci.
    • Nelle società cooperative, lo scopo mutualistico: “lo scopo prevalente dell’attività di impresa delle società cooperative consiste nel fornire occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni beni o servizi o più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato”.

L’attività di impresa delle società cooperative si caratterizza quindi per la cosiddetta gestione di servizio a favore dei soci, che sono i destinatari elettivi (ma non esclusivi) dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa, o delle possibilità di lavoro e della domanda di materie prime dalla stessa create. Ciò consente ai soci della cooperativa di ottenere condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Vantaggio mutualistico

Nel processo di produzione e/o distribuzione viene eliminata l’intermediazione di altri imprenditori e il relativo profitto: nella cooperativa i soci si fanno imprenditori di se stessi. Anche i soci di una cooperativa mirano a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività di impresa, ma il risultato economico perseguito non è soddisfare un comune preesistente bisogno economico (bisogno di lavoro, bisogno di generi di consumo, di credito) conseguendo un risparmio di spesa per i beni o servizi acquistati dalla propria società (cooperative di consumo) o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro).

Soci sovventori

Accanto ai soci cooperatori vi sono i soci sovventori, i quali non sono specificamente interessati alle prestazioni mutualistiche ed il cui ruolo è esclusivamente quello di apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell’attività della cooperativa. La legge si preoccupa di impedire che gli stessi prendano il sopravvento nella gestione della società.

Scopo mutualistico e lucro soggettivo

Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non esclusivamente mutualistico. Esse possono svolgere anche attività con terzi, cioè fornire anche a terzi le medesime prestazioni che formano oggetto della gestione a favore dei soci. L’attività con i terzi è di regola finalizzata alla produzione di utili, può essere cioè attività oggettivamente lucrativa.

Incompatibile con lo scopo mutualistico è l’integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa; vi sono infatti limiti massimi della percentuale di utili distribuibili alle diverse categorie di soci. In questo modo si disincentiva la partecipazione ad una cooperativa di soci animati dal solo intento di ricavare la più alta remunerazione possibile del capitale investito. È l’atto costitutivo che fissa la percentuale massima dei dividendi (nelle cooperative non quotate).

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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