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Incompatibile on lo scopo mutualistico

È l’integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dallacooperativa; vi sono infatti limiti massimi della percentuale di utili distribuibili alle diverse categorie di soci.In questo modo si disincentiva la partecipazione ad un cooperativa di soci animati dal solo intento di ricavarela più alta remunerazione possibile del capitale investito.E’ l’atto costitutivo che fissa la % massima dei dividendi (nelle cooperative non quotate, purché PN/D>1/4)

Cooperative a mutualità prevalente

L’attuale disciplina generale delle società cooperative si basa sulla distinzione fra:

  1. Società cooperative a mutualità prevalente, godono di tutte le agevolazioni previste per le società cooperative
  2. Altre società cooperative, non godono delle agevolazioni di carattere tributario

Elementi caratterizzanti le cooperative a mutualità prevalente:

  • Presenza nello statuto di
calusole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai cosi cooperatori. La loro attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci (cooperative di consumo) o deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dai soci (cooperative di lavoro) o beni e servizi dagli stessi apportati (cooperative di produzione e lavoro). La prevalenza ricorre quando i rapporti di scambio con i soci superano il 50% del totale dei rapporti intrattenuti nell'anno dalla società. Perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente le società che per due esercizi consecutivi non rispettano tali condizioni. Obbligo di iscrizione in un apposito albo delle società cooperative, tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, presso il quale devono depositare annualmente il proprio bilancio. L'atto costitutivo deve stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci, e see. la società

può svolgere la propria attività anche con i terzi. Deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra soci.

Caratteri strutturali

  • Le società cooperative medie e grandi sono modellate sulla disciplina della s.p.a.
  • Le cooperative piccole (aventi un numero di soci cooperatori inferiore a 20 o con un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 1 mln di euro) possono optare la disciplina della s.r.l.
  • Le cooperative costituite con meno di 9 soci sono obbligate ad adottare il modello della s.r.l.

Numero minimo dei soci:

  • Per procedere alla costituzione di una società cooperativa è quindi necessario che i soci siano almeno 9, oppure 3 se la società adotta le norme della s.r.l.; la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione se il numero dei soci scende al di sotto del minimo e non è reintegrato entro il termine massimo di un anno.
  • La partecipazione ad una società cooperativa è
subordinata al possesso di requisiti soggettivi volti adassicurare che i soci svolgano attività coerente e /o non incompatibile con quella che ne costituisce l'oggetto sociale. Tali requisiti variano a seconda del settore di attività della cooperativa, tuttavia non possono in ogni caso essere soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Tali requisiti non sono richiesti per i soci sovventori. - Sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla percentuale di utili agli stessi distribuibile. Le variazioni del numero e delle persone dei soci non comportano modificazioni dell'atto costitutivo; è così data alla società una struttura aperta, che facilita l'ingresso di nuovi soci ed il recesso di quanti non sono più interessati all'attività mutualistica. - Ogni socio cooperato ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni.

Le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell'autorità governativa al fine di assicurarne il regolare funzionamento amministrativo e contabile.

Costituzione della società

Atto costitutivo

Le indicazioni dell'atto costitutivo, da redigere per atto pubblico, in buona parte coincidono con quelle stabilite per le s.p.a.: tuttavia è necessario inserire:

L'indicazione specifica dell'oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.

I requisiti e le condizioni per l'ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, specificandosi che si deve trattare di criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci.

Le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. La denominazione sociale della società cooperativa può essere formata liberamente, ma deve contenere l'indicazione di società cooperativa. L'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese, e con l'iscrizione la società cooperativa acquista personalità giuridica. Le cooperative che intendono godere dei benefici fiscali e delle altre agevolazioni sono poi tenute all'iscrizione nell'albo delle società cooperative.

Ristorni -> attribuzione del vantaggio mutualistico, attraverso il numero di porte del prezzo pagato o l'integrazione della retribuzione.

Quote e azioni

Nelle cooperative la partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o da azioni, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo.

Limiti massimi -> nessun socio persona fisica può avere una quota superiore a 100mila euro

(per stimolare l'allargamento della compagine azionaria) nella con più di 500 soci l'atto costitutivo può elevare tale limite fino al 2% del capitale cooperativo sociale. Il limite non opera nei casi di conferimenti in natura o di crediti, soci diversi dalle persone fisiche.

Trasferimento della partecipazione sociale:

  • Le quote degli amministratori, il cui provvedimento deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dalla richiesta.
  • L'autorizzazione non potrà essere validamente concessa qualora l'acquirente non possegga i requisiti soggettivi richiesti.
  • Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato, e contro lo stesso, il socio può opporre opposizione al tribunale.
  • L'atto costitutivo può anche vietare del tutto la cessione sia delle quote sia delle azioni, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere.
dalla società con un preavviso di 90 giorni e purché decorsi 2 anni dal suo ingresso in società. Variazione dei soci e del capitale sociale Le società cooperative sono società a capitale variabile quindi il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Inoltre la variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo; ma ciò non esclude che anche nelle cooperative l'ingresso di nuovi soci possa avvenire attraverso una modifica dello stesso. Vale a dire, con un aumento di capitale sociale a pagamento e con il conseguente riconoscimento ai soci del diritto di opzione, la cui esclusione può essere autorizzata dall'assemblea. Ammissione dei nuovi soci Gradimento legale: l'ammissione è deliberata dagli amministratori, su domanda dell'interessato, e la delibera di ammissione è annotata a cura degli stessi amministratori nel libro dei soci.

Diniego del gradimento: se la domanda di ammissione non è accolta dagli amministratori, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'atto costituivo può prevedere una categoria sociale di soci cooperatori che devono seguire un periodo di formazione (non superiore a 5 anni), al termine del quale anche tali soci sono ammessi a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Recesso del socio: è ammesso per legge:

  1. Quando l'atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni.
  2. Nei casi previsti per la s.p.a. o per la s.r.l.

Ulteriori cause di recesso possono essere stabilite dall'atto costitutivo e non può essere in nessun caso parziale. Gli amministratori devono esaminare con tempestività la dichiarazione di recesso ed in caso di esito negativo il socio può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Esclusione del socio: Esclusione di diritto in caso di...

fallimento del socio. Esclusione facoltativa (competenti gli amministratori, con possibilità opposizione davanti al tribunale):

  • mancato pagamento quote o azioni
  • casi delle società di persone: gravi inadempienze;
  • perdita o mancanza dei requisiti

Morte del socio. L'atto Liquidazione delle azioni o rimborso quota costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti subentrino nella posizione del defunto.

Liquidazione Sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, previsti dall'atto costitutivo. oppure criteri Raccolta di finanziamenti Tramite soci sovventori, azioni di partecipazione cooperativa (simili ad azioni di risparmio, in pratica non sono soci, strumenti finanziari:

  • senza diritti amministrativi e solo a favore di "Investitori qualificati"

Coop.-S.r.l.: Coop.-S.p.a: classe più ampia di strumenti finanziari:

  • Atto costitutivo stabilisce

diritti amministrativi e patrimoniali

Voto: massimo 1/3 voti totali

Strumenti finanziari con voto: diritto di recesso come socio s.p.a.

L'attuale disciplina vieta agli amministratori di delegare i propri poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Vigilanza governativa

Le società cooperative sono sottoposte al controllo dell'autorità governativa, al fine di assicurare il regolare funzionamento amministrativo e contabile delle stesse ed il rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizie.

Eccezione fatta per alcune categorie di cooperative, la vigilanza spetta al Ministero del lavoro ed è esercitata tramite ispezioni ordinarie (biennali) e straordinarie disposte ogniqualvolta se ne ravvisa l'opportunità.

In caso di irregolare

Il funzionamento

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..