Analisi di dottrina e giurisprudenza nell'esercizio indiretto dell'attività d'impresa
Teoria dell'imprenditore occulto e della società occulta
Teoria della società apparente
Società di fatto
Di Alex Gazzea
Premessa
- Esercizio indiretto dell'attività di impresa
- Teoria del potere di impresa
- Teoria dell'imprenditore occulto
- Socio occulto di società palese
- Socio occulto di società occulta
- Socio tiranno
- Socio sovrano
- Critica della dottrina sull'esistenza del duplice criterio di imputazione dei debiti d'impresa
- Parziale ammissibilità della giurisprudenza al fallimento della società occulta
- Fallimento della società apparente
- Società di fatto
Principio generale nel nostro ordinamento è quello della "spendita del nome", ossia l'individuazione del soggetto a cui è imputabile la disciplina dell'attività di impresa (statuto generale dell'imprenditore e, se del caso, statuto speciale dell'imprenditore commerciale) si riconosce solo a colui che ha agito in proprio nome. Pertanto diventa imprenditore colui che esercita personalmente l'attività d'impresa compiendo in proprio nome gli atti relativi; al contrario, non diventa imprenditore il soggetto che gestisce l'altrui impresa spendendo il nome dell'imprenditore per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall'interessato ovvero riconosciutogli dalla legge.
Esercizio indiretto dell'attività d'impresa
L'esercizio di attività di impresa può senz'altro dar luogo ad un fenomeno analogo a quello determinato dal mandato senza rappresentanza (1705 C.c.) ossia può esserci una dissociazione tra il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore in virtù del generale principio della spendita del nome, rispetto ad altro soggetto anch'egli persona fisica o giuridica, che somministra al primo i necessari mezzi finanziari, dirige in fatto impresa e fa suoi tutti i guadagni: dunque il dominus dell'impresa. Il quale non si appalesa ai terzi come imprenditore. Il primo è considerato l'imprenditore palese o prestanome; il secondo imprenditore indiretto o occulto. Parte della dottrina ha ritenuto di neutralizzare i pericoli per i creditori insiti in un'esclusiva applicazione del principio generale della spendita del nome (aggredirebbero col fallimento il patrimonio dell'imprenditore apparente che per definizione è irrisorio), escludendo che quest'ultimo sia requisito necessario ai fini dell'imputazione della responsabilità per debiti di impresa. Per l'attività di impresa opererebbero principi parzialmente diversi rispetto a quelli che governano il mandato senza rappresentanza; principi quindi, che consentirebbero una responsabilità cumulativa dell'imprenditore palese e del dominus ovvero, altra teoria, consentirebbero la sottoposizione del dominus al fallimento.
Teoria del potere d'impresa
Questa prima teoria (Ferri) sostiene una responsabilità cumulativa dell'imprenditore palese e del dominus, in quanto, nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità è sempre riconosciuta a carico di colui o di coloro che detengono il potere di gestione (principio della inseparabilità nel rapporto responsabilità - potere di gestione) chi esercita il potere di direzione in un'impresa ne assume anche necessariamente il rischio e risponde delle relative obbligazioni. Questo principio è desumibile da una serie di norme dettate sia per la società di persone che per quella di capitali:
- L'art. 2267 1° comma, in tema di società semplice, ammette la possibilità di limitare la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali, ma esclude che tale limitazione possa operare anche a favore dei soci amministratori;
- L'art. 2291, in tema di società in nome collettivo, afferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci poiché il potere di amministrazione è elemento connaturale della qualità di socio. (Codice commentato: viene chiamata "in nome collettivo" per il fatto che in detta società la partecipazione del socio all'attività sociale è così intesa da necessitare l'indicazione del nome dei soci nella ragione sociale della stessa società.);
- Gli artt. 2318 e 2320, in tema di società in accomandita semplice, affermano rispettivamente che
- (2318) l'amministrazione può essere conferita soltanto ai soci accomandatari che sono a responsabilità illimitata e
- (2320) la perdita del beneficio della responsabilità limitata per i soci accomandanti.
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Dirtto Costituzionale Comparato - primo parziale
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Diritto commerciale - la società semplice e la società in nome collettivo
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Diritto commerciale - società di persone
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Società di persone, società per azioni e società cooperative, Diritto commerciale