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AMMINISTRATORI NON SOCI.
Il socio amministratore diventa titolare di una serie di diritti, poteri, obblighi e
responsabilità diversi da quelli che già gli spettano come socio. Il socio
amministratore può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
che rientrano nell’oggetto sociale (purché non determinino modificazioni di fatto del
contratto sociale), senza essere tenuto a seguire le istruzioni dei soci o a ottemperare
a particolari obblighi di consultazione nei loro confronti. Nell’esercizio di questo
ampio potere di gestione il socio amministratore deve sottostare agli obblighi imposti
dalla legge ed eventualmente del contratto sociale. La violazione di tali obblighi può
comportare l’applicazione di sanzioni anche di natura amministrativa e penale e potrà
altresì costituire una giusta causa per la revoca del socio dalla carica di
amministratore. I soci amministratori sono in ogni cado esposti a responsabilità civile
per i danni causati alla società a seguito del loro inadempimento. Si tratta di una
responsabilità di natura contrattuale che investe solidalmente tutti gli amministratori.
La responsabilità degli amministratori potrà essere fatta valere con un’azione diretta a
reintegrare il patrimonio sociale attraverso una loro condanna al risarcimento dei
danni.
I soci non amministratori sono quei soci che, per disposizione del contratto sociale,
non partecipano all’esercizio del potere di amministrazione. Il loro coinvolgimento
nell’attività sociale è abbastanza limitato,almeno in mancanza di particolari
pattuizioni, nel contratto sociale: i soci non amministratori possono far pervenire
collettivamente indicazioni e direttive in merito alla gestione agli amministratori,
direttive il cui effetto vincolante dipenderà molto dal potere concreto di cui disponga
il gruppo dei soci non amministratori. La tutela dei cosi non amministratori è in realtà
principalmente sull’attribuzione di poteri di informazione e controllo.
Hanno:
il diritto di informazione immediata esercitabile in qualunque momento, anche
- durante l’esercizio sociale, attraverso la richiesta di informazioni e notizie sullo
svolgimento dell’attività sociale e la richiesta di consultare i documenti relativi
all’amministrazione;
il diritto di rendiconto degli affari sociali che il socio matura al termine di ogni
- anno, salvo che il contratto non stabilisca un termine più breve.
Il potere di amministrazione può essere attribuito anche a non soci, salvo che nel caso
della s.a.s. ove tale possibilità è espressamente esclusa dalla legge. Non mancano
tuttavia orientamenti contrari in giurisprudenza all’ammissibilità dell’amministratore
estraneo. Problema diverso è quello dell’esercizio del potere di amministrazione da
parte dei soci che non siano persone fisiche. Non v’è più motivo di dubitare
dell’ammissibilità di un socio amministratore persona giuridica, ora che la riforma
del diritto societario ha riconosciuto come possibile la partecipazione di società di
capitali a società di persone. E’ plausibile ritenere che la società partecipante
eserciterà la propria attività attraverso il suo rappresentante legale ovvero attraverso
altro rappresentante da essa designato; nessun cambiamento per la responsabilità
illimitata perché continuerà a gravare unicamente sulla società partecipante, senza
estendersi alle persone fisiche che hanno agito come rappresentanti della stessa.
ATTRIBUZIONE, REVOCAE MODIFICA DEI POTERI DI
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.
Nel modello legale il potere di amministrazione è attribuito a tutti i soci
illimitatamente responsabili, ma il modello convenzionale può derogare a tale regola
designando gli amministratori nel contratto sociale: la decisione è assunta, secondo
l’orientamento prevalente, all’unanimità, salvo che l’atto costitutivo non preveda
principio maggioritario. La modalità do attribuzione rileva ai fini della disciplina
della revoca della carica di amministratore:
la revoca dell’amministratore nominato dal contratto sociale presuppone che
- ricorra una giusta causa, difettando la quale la revoca non avrà effetto; inoltre,
poiché tale iniziativa costituisce una modificazione del contratto sociale, la
revoca dovrà essere decida all’unanimità se non è stabilito diversamente
dall’atto costitutivo;
diversamente, la revoca dell’amministratore nominato con atto separato potrà
- avvenire secondo le norme del mandato e dunque anche senza giusta causa,
salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti all’amministratore revocato.
Qualora per l’atto costitutivo, o una successiva modificazione dello stesso,
interrompa tale connessione, introducendo deroghe o limitazioni in ordine ai soggetti
legittimati, al contenuto o all’esercizio del potere, tali limitazioni devono essere rese
opponibili ai terzi, con le seguenti diverse modalità:
nel caso di snc e sas regolari, tale effetto potrà essere conseguito attraverso
- l’iscrizione di ogni limitazione, originaria o successiva, del potere di
rappresentanza nel registro delle imprese;
nel caso di società irregolare qualunque limitazione o difetto del potere di
- rappresentanza del socio che agisce per la società non sarà opponibile ai terzi,
se non nel caso in cui la società riesca a provare che questi ne erano a
conoscenza;
per la ss infine le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza
- continuano ad essere regolate per rinvio alla disciplina generale in materia di
rappresentanza: le limitazioni originarie del contratto sociale sono sempre
opponibili ai terzi, mentre le limitazioni successive sono opponibili solo se
portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ovvero se la società riesce a
provare che i terzi ne erano comunque a conoscenza. Tuttavia quest’ultimo
regime speciale non ha più ragione di essere, almeno per la ss agricola, a
seguito dell’introduzione del regime di pubblicità legale con la conseguenza
che anche per questo tipo di società dovrebbe trovare applicazione la disciplina
delle limitazioni al potere di rappresentanza prevista per la s.n.c. e la s.a.s.
LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE.
Dall’atto costitutivo della s.n.c devono risultare:
le generalità dei soci;
- la ragione sociale, contenente il nome di almeno un socio e l’indicazione del
- rapporto sociale;
i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
- la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’oggetto sociale;
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di
- valutazione;
la prestazione a cui sono obbligati i soci d’opera;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun
- socio negli utili e nelle perdite;
la durata della società.
-
La mancanza delle indicazioni non necessariamente implica la validità del contratto
perché per esempio nel silenzio del contratto trovano applicazione le norme
suppletive: ad esempio, in caso di mancata menzione dei soci amministratori, il
potere di gestione e rappresentanza spetta disgiuntamente a tutti i soci.
L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. LE SOCIETA’
IRREGOLARI.
Il contratto di società deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle
imprese su richiesta degli amministratori o del notaio, nel termine di trenta giorni
dalla conclusione del contratto. In caso di inerzia i soci possono procedere al deposito
dell’atto a spese della società.
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO SOCIALE
L’invalidità del contratto sociale non è disciplinata da norme speciali. Bisogna
distinguere a seconda che l’attività sociale non sia ancora iniziata oppure abbia già
avuto inizio. Se l’attività non è iniziata, si applica integralmente il diritto comune dei
contratti, e pertanto i soci sono liberati immediatamente dall’obbligo di conferimento
ed hanno diritto alla restituzione degli apporti già effettuati. Nell’altro caso, secondo
l’orientamento prevalente, relativamente ai rapporti con i terzi l’accertamento
dell’invalidità vale per il futuro e produce gli effetti propri di una causa di
scioglimento: la società non può estinguersi istantaneamente, ma occorre procedere
alla sua liquidazione, e la liberazione dei soci dall’obbligo di conferimento opera
soltanto dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali.
Deve ritenersi pacifica la possibilità di convalidare un contratto sociale annullabile.
Problema delicato è se sia possibile la convalida di un contratto nullo: la risposta
affermativa pare plausibile, alla luce dell’indirizzo che ammette un atto modificativo
del contratto sociale diretto a sanare il vizio di forma del conferimento, atto al quale
devono intervenire tutti i soci. Non può ammettersi la subordinazione del singolo alla
volontà della maggioranza. L’invalidità oltre che colpire l’intero contratto, può
riguardare soltanto la partecipazione di un determinato socio o singole clausole del
contratto. I riflessi sull’intero contratto sociale delle clausole di invalidità relative alla
singola partecipazione sono disciplinati dalle regole in tema di contratti plurilaterali,
in base alle quali la nullità o l’annullabilità della singola partecipazione comporta
l’invalidità dell’intero contratto solo se essa è da reputarsi essenziale.
La nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo quando i soci
non avrebbero concluso il contratto in assenza della clausola invalida.
SOCIETA’ OCCULTA. SOCIETA’ APPARENTE
Società occulta: il rapporto sociale sussistente tra le parti non viene manifestato
all’esterno; opera un soggetto che agisce in nome proprio e per conto della società.
Socio occulto di società palese: quando resta segreta soltanto la partecipazione di un
singolo socio e non l’esistenza della società.
Qualora si accerti, successivamente al fallimento di un imprenditore individuale, che
questi era socio di una società occulta e che l’attività d’impresa era in realtà riferibile
alla società medesima, dovrà essere dichiarato il fallimento della società occulta e dei
suoi soci illimitatamente responsabili in via di estensione.
Società apparente:le manifestazioni esteriori de