Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Diritto commerciale - società di persone Pag. 1 Diritto commerciale - società di persone Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - società di persone Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - società di persone Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

AMMINISTRATORI NON SOCI.

Il socio amministratore diventa titolare di una serie di diritti, poteri, obblighi e

responsabilità diversi da quelli che già gli spettano come socio. Il socio

amministratore può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

che rientrano nell’oggetto sociale (purché non determinino modificazioni di fatto del

contratto sociale), senza essere tenuto a seguire le istruzioni dei soci o a ottemperare

a particolari obblighi di consultazione nei loro confronti. Nell’esercizio di questo

ampio potere di gestione il socio amministratore deve sottostare agli obblighi imposti

dalla legge ed eventualmente del contratto sociale. La violazione di tali obblighi può

comportare l’applicazione di sanzioni anche di natura amministrativa e penale e potrà

altresì costituire una giusta causa per la revoca del socio dalla carica di

amministratore. I soci amministratori sono in ogni cado esposti a responsabilità civile

per i danni causati alla società a seguito del loro inadempimento. Si tratta di una

responsabilità di natura contrattuale che investe solidalmente tutti gli amministratori.

La responsabilità degli amministratori potrà essere fatta valere con un’azione diretta a

reintegrare il patrimonio sociale attraverso una loro condanna al risarcimento dei

danni.

I soci non amministratori sono quei soci che, per disposizione del contratto sociale,

non partecipano all’esercizio del potere di amministrazione. Il loro coinvolgimento

nell’attività sociale è abbastanza limitato,almeno in mancanza di particolari

pattuizioni, nel contratto sociale: i soci non amministratori possono far pervenire

collettivamente indicazioni e direttive in merito alla gestione agli amministratori,

direttive il cui effetto vincolante dipenderà molto dal potere concreto di cui disponga

il gruppo dei soci non amministratori. La tutela dei cosi non amministratori è in realtà

principalmente sull’attribuzione di poteri di informazione e controllo.

Hanno:

il diritto di informazione immediata esercitabile in qualunque momento, anche

- durante l’esercizio sociale, attraverso la richiesta di informazioni e notizie sullo

svolgimento dell’attività sociale e la richiesta di consultare i documenti relativi

all’amministrazione;

il diritto di rendiconto degli affari sociali che il socio matura al termine di ogni

- anno, salvo che il contratto non stabilisca un termine più breve.

Il potere di amministrazione può essere attribuito anche a non soci, salvo che nel caso

della s.a.s. ove tale possibilità è espressamente esclusa dalla legge. Non mancano

tuttavia orientamenti contrari in giurisprudenza all’ammissibilità dell’amministratore

estraneo. Problema diverso è quello dell’esercizio del potere di amministrazione da

parte dei soci che non siano persone fisiche. Non v’è più motivo di dubitare

dell’ammissibilità di un socio amministratore persona giuridica, ora che la riforma

del diritto societario ha riconosciuto come possibile la partecipazione di società di

capitali a società di persone. E’ plausibile ritenere che la società partecipante

eserciterà la propria attività attraverso il suo rappresentante legale ovvero attraverso

altro rappresentante da essa designato; nessun cambiamento per la responsabilità

illimitata perché continuerà a gravare unicamente sulla società partecipante, senza

estendersi alle persone fisiche che hanno agito come rappresentanti della stessa.

ATTRIBUZIONE, REVOCAE MODIFICA DEI POTERI DI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

Nel modello legale il potere di amministrazione è attribuito a tutti i soci

illimitatamente responsabili, ma il modello convenzionale può derogare a tale regola

designando gli amministratori nel contratto sociale: la decisione è assunta, secondo

l’orientamento prevalente, all’unanimità, salvo che l’atto costitutivo non preveda

principio maggioritario. La modalità do attribuzione rileva ai fini della disciplina

della revoca della carica di amministratore:

la revoca dell’amministratore nominato dal contratto sociale presuppone che

- ricorra una giusta causa, difettando la quale la revoca non avrà effetto; inoltre,

poiché tale iniziativa costituisce una modificazione del contratto sociale, la

revoca dovrà essere decida all’unanimità se non è stabilito diversamente

dall’atto costitutivo;

diversamente, la revoca dell’amministratore nominato con atto separato potrà

- avvenire secondo le norme del mandato e dunque anche senza giusta causa,

salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti all’amministratore revocato.

Qualora per l’atto costitutivo, o una successiva modificazione dello stesso,

interrompa tale connessione, introducendo deroghe o limitazioni in ordine ai soggetti

legittimati, al contenuto o all’esercizio del potere, tali limitazioni devono essere rese

opponibili ai terzi, con le seguenti diverse modalità:

nel caso di snc e sas regolari, tale effetto potrà essere conseguito attraverso

- l’iscrizione di ogni limitazione, originaria o successiva, del potere di

rappresentanza nel registro delle imprese;

nel caso di società irregolare qualunque limitazione o difetto del potere di

- rappresentanza del socio che agisce per la società non sarà opponibile ai terzi,

se non nel caso in cui la società riesca a provare che questi ne erano a

conoscenza;

per la ss infine le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza

- continuano ad essere regolate per rinvio alla disciplina generale in materia di

rappresentanza: le limitazioni originarie del contratto sociale sono sempre

opponibili ai terzi, mentre le limitazioni successive sono opponibili solo se

portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ovvero se la società riesce a

provare che i terzi ne erano comunque a conoscenza. Tuttavia quest’ultimo

regime speciale non ha più ragione di essere, almeno per la ss agricola, a

seguito dell’introduzione del regime di pubblicità legale con la conseguenza

che anche per questo tipo di società dovrebbe trovare applicazione la disciplina

delle limitazioni al potere di rappresentanza prevista per la s.n.c. e la s.a.s.

LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE.

Dall’atto costitutivo della s.n.c devono risultare:

le generalità dei soci;

- la ragione sociale, contenente il nome di almeno un socio e l’indicazione del

- rapporto sociale;

i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;

- la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

- l’oggetto sociale;

- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di

- valutazione;

la prestazione a cui sono obbligati i soci d’opera;

- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun

- socio negli utili e nelle perdite;

la durata della società.

-

La mancanza delle indicazioni non necessariamente implica la validità del contratto

perché per esempio nel silenzio del contratto trovano applicazione le norme

suppletive: ad esempio, in caso di mancata menzione dei soci amministratori, il

potere di gestione e rappresentanza spetta disgiuntamente a tutti i soci.

L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. LE SOCIETA’

IRREGOLARI.

Il contratto di società deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle

imprese su richiesta degli amministratori o del notaio, nel termine di trenta giorni

dalla conclusione del contratto. In caso di inerzia i soci possono procedere al deposito

dell’atto a spese della società.

L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO SOCIALE

L’invalidità del contratto sociale non è disciplinata da norme speciali. Bisogna

distinguere a seconda che l’attività sociale non sia ancora iniziata oppure abbia già

avuto inizio. Se l’attività non è iniziata, si applica integralmente il diritto comune dei

contratti, e pertanto i soci sono liberati immediatamente dall’obbligo di conferimento

ed hanno diritto alla restituzione degli apporti già effettuati. Nell’altro caso, secondo

l’orientamento prevalente, relativamente ai rapporti con i terzi l’accertamento

dell’invalidità vale per il futuro e produce gli effetti propri di una causa di

scioglimento: la società non può estinguersi istantaneamente, ma occorre procedere

alla sua liquidazione, e la liberazione dei soci dall’obbligo di conferimento opera

soltanto dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali.

Deve ritenersi pacifica la possibilità di convalidare un contratto sociale annullabile.

Problema delicato è se sia possibile la convalida di un contratto nullo: la risposta

affermativa pare plausibile, alla luce dell’indirizzo che ammette un atto modificativo

del contratto sociale diretto a sanare il vizio di forma del conferimento, atto al quale

devono intervenire tutti i soci. Non può ammettersi la subordinazione del singolo alla

volontà della maggioranza. L’invalidità oltre che colpire l’intero contratto, può

riguardare soltanto la partecipazione di un determinato socio o singole clausole del

contratto. I riflessi sull’intero contratto sociale delle clausole di invalidità relative alla

singola partecipazione sono disciplinati dalle regole in tema di contratti plurilaterali,

in base alle quali la nullità o l’annullabilità della singola partecipazione comporta

l’invalidità dell’intero contratto solo se essa è da reputarsi essenziale.

La nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo quando i soci

non avrebbero concluso il contratto in assenza della clausola invalida.

SOCIETA’ OCCULTA. SOCIETA’ APPARENTE

Società occulta: il rapporto sociale sussistente tra le parti non viene manifestato

all’esterno; opera un soggetto che agisce in nome proprio e per conto della società.

Socio occulto di società palese: quando resta segreta soltanto la partecipazione di un

singolo socio e non l’esistenza della società.

Qualora si accerti, successivamente al fallimento di un imprenditore individuale, che

questi era socio di una società occulta e che l’attività d’impresa era in realtà riferibile

alla società medesima, dovrà essere dichiarato il fallimento della società occulta e dei

suoi soci illimitatamente responsabili in via di estensione.

Società apparente:le manifestazioni esteriori de

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria&giusy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Patroni Griffi Ugo.