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Il fenomeno societario e le società di persone

Inquadramento storico

L'istituto della società non è da sempre appartenuto all'ambito del diritto commerciale. Per il diritto romano, la socìetas era il contratto con il quale due o più persone si obbligavano a mettere in comune beni o servizi per il raggiungimento di uno scopo comune: la società aveva solo valenza interna. Con la nascita del 'diritto commerciale' si afferma la società con rilevanza esterna, nascono:

  • La commenda, antecedente della sas;
  • La compagnia, antecedente della snc;
  • Le più antiche forme di spa.

Per quanto riguarda quest’ultime si ricordino le compagnie coloniali olandesi. La società veniva disciplinata anche nei vecchi codici del 1865 e 1882, fornendo una definizione di società commerciali in contrapposizione con le società civili: le prime erano degli enti collettivi distinti dalle persone dei soci, dotate di un proprio nome e di un proprio patrimonio; le seconde erano un vero e proprio contratto con il quale si creava una comunione e una serie di rapporti privi di rilevanza nei confronti dei terzi. Le società commerciali erano a loro volta suddivise in: snc, società in accomandita e società anonima, distinguendosi ulteriormente tra accomandita e anonima per quote o per azioni. L’unificazione dei codici comportò la nascita del codice civile del 1942 in cui il legislatore soppresse la figura della società civile e introdusse due nuovi tipi di società: ss e srl. (2247) La società inoltre può svolgere attività economiche e non (finalità mutualistiche).

Il patrimonio sociale

Il patrimonio comprende tutti i valori positivi e negativi. Il valore complessivo del patrimonio è infatti rappresentato dal risultato della somma algebrica tra i valori positivi (attività) e negativi (passività). Tale valore complessivo è il patrimonio netto che può presentare un valore positivo (A>P), negativo (P>A), nullo (A=P). Per verificare se la gestione dell’attività economica della società abbia prodotto un incremento o meno del valore del patrimonio basterà confrontare il valore netto che il patrimonio presenta al termine della gestione con quello che esso presentava al suo inizio: questo risultato può essere positivo (utile), negativo (perdita). La durata della gestione può essere suddivisa in periodi, ovvero esercizi, al termine dei quali si riscontrerà il risultato d’esercizio che potrà essere un utile o una perdita.

L'attività economica e l'oggetto sociale

Per indicare il tipo di attività economica che caratterizza ogni singola società si parla di oggetto sociale, che ha una funzione fondamentale ed è elemento essenziale della società, che deve pertanto risultare dall’atto costitutivo e la cui scelta spetta ai soci: costoro sono liberi di decidere quale oggetto sociale adottare e dunque di individuare lo specifico tipo di attività nelle quali investire. Ovviamente questa libertà incontra un limite consistente nell’impossibilità di porre in essere un’attività illecita o impossibile o una società atipica. Le professioni intellettuali, però, si distinguono in quanto il loro svolgimento consiste nell’esecuzione di prestazioni d’opera intellettuale. Spesso infatti si parla di società tra professionisti, in cui l’oggetto sociale è costituito dall’esercizio di una professione intellettuale, infatti è essenziale il carattere personale della prestazione perché il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto, ciò implica che il prestatore d’opera, persona fisica, debba avere determinati requisiti professionali così come nel caso di più persone fisiche che abbiano in ‘incarico congiunto’. Esempio tipico di società tra professionisti è quello costituito dalle società tra avvocati, la cui disciplina è stata introdotta con il d.lgs. 96/2001 che pur essendo vicina al tipo della snc, potrebbe quasi considerarsi un antonomo tipo sociale.

Le società e le figure affini

Distinzione tra società e comunione. La mancanza di un esercizio in comune dell’attività economica distingue anche società da associazioni in partecipazione, in cui il rapporto tra associante, imprenditore, e associato, non imprenditore, mantiene una rilevanza interna e non presenta la forma di impresa collettiva come la società. La società si distingue anche dalle associazioni di diritto privato, in quanto manca lo scopo di lucro e può avere ad oggetto un’attività non economica: in nessun caso agli associati spetta alcun utile o vantaggio economico o il rimborso dei contributi versati. Dobbiamo infine distinguere le fondazioni, perché sono enti costituiti dalla destinazione di un patrimonio conferito da uno o più fondatori ad uno specifico scopo, che generalmente è di pubblica utilità. Differenza tra società e consorzio.

I tipi sociali e le loro classificazioni

  • Società lucrative e mutualistiche
  • Società consortili
  • Società commerciali e non
  • Società di persone e società di capitali
  • Società aperte, chiuse, quotate
  • Società personificate e non
  • Società a responsabilità limitata e illimitata

La tipicità delle società e i limiti dell'autonomia negoziale

Seppur le società possano essere esclusivamente tipiche è possibile introdurre clausole secondo i limiti dell’autonomia negoziale. Se dunque l’autonomia dei soci risulta compressa in ordine alla società del tipo, circoscritta a uno di quelli predisposti dalla legge, essa può invece dispiegarsi all’interno del tipo prescelto mediante l’adozione di clausole atipiche anche in deroga alla disciplina legale. Di siffatta possibilità i soci possono avvalersi anche in assenza di norme di legge che espressamente lo consentano (art 2257, ai sensi del quale “salvo diversa pattuizione l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri), ma comunque nell’ambito di determinati limiti. Nel caso di violazione di limiti posti all’autonomia negoziale nell’introduzione di clausole atipiche, esse sono da considerarsi nulle per contrarietà a norme imperative, la sanzione consiste nella nullità della singola clausola. La sanzione può consistere nella nullità dell’intero contratto allorché la clausola atipica sia da considerarsi essenziale per tutti i soci. All’autonomia negoziale è data facoltà anche di cambiare l’intero tipo sociale, vale a dire di abbandonare il tipo sociale inizialmente prescelto e di adottarne uno diverso, nel corso della vita della medesima società, senza estinguere l’originaria società e creare una nuova: tutto ciò mediante l’istituto della trasformazione.

Autonomia patrimoniale imperfetta e soggettività

L’autonomia patrimoniale si sostanzia nel principio secondo il quale i creditori sociali non possono aggredire direttamente il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, ma prima dovranno rifarsi al patrimonio della società. Per quanto riguarda i creditori particolari del singolo socio, ciascuno pur non potendo rifarsi sul patrimonio sociale potrà ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore, se gli altri beni di questi non siano sufficienti. La società di persone si distingue dalla società di capitali in quanto risulta un soggetto collettivo non personificato, che pur avendo soggettività giuridica non ha personalità giuridica (i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, ma di proprietà della società).

Responsabilità dei soci per i debiti della società

Accade spesso che alcuni creditori sociali che godono di una posizione di vantaggio negoziale pretendono una garanzia personale da parte dei soci per il debito che la società ha assunto o è in procinto di assumere nei loro confronti. Ove venga presentata questa garanzia personale, allora la responsabilità dei soci che abbiano assunto tale specifico impegno andrà ad aggiungersi alla responsabilità per le obbligazioni sociali.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria&giusy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Patroni Griffi Ugo.
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