DIRITTO COMMERCIALE SECONDA PARTE
SEGNI DISTNTIVI DELL’IMPRESA
ANTITRUST→ cenni
CONCORRENZA SLEALE → cenni
Essendoci nel mercato una competizione tra imprese, ognuna di queste ha
interesse a non essere confusa con le altre. Come fa un impresa a
individuarsi nel mercato?
Esistono:
- segni distintivi tipici, classici→ marchio, ditta, insegna.
- Segni distintivi atipici → nome di dominio, emblemi aziendali…
Questi segni che dividiamo in tipici e atipici, sono funzionali per distinguere le
imprese. In alcuni momenti individuiamo i prodotti delle imprese utilizzando il
marchio, ma se pensiamo al luogo fisico dove l’impresa opera pensiamo
all’insegna. Altre volte si tratta di individuare l’impresa nel suo complesso, in
questo caso viene individuata tramite la ditta. “DITTA” in realtà nonè come la
pensiamo noi ovvero n complesso aziendale, ma in realtà la ditta corrisponde al
nome che viene speso dall’impresa.
DITTA→ è l’unico elemento obbligatorio
PRINCIPIO UNITARIETA’ DEI SEGNI DISTINTIVI
Art.22 codice proprietà industriale→ “È vietato adottare come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato
nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile
all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa
dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato
nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad
un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello
Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio
o reca pregiudizio agli stessi.”
Art.12 codice proprietà industriale→ NOVITA’
“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni che alla data del deposito della domanda:
1. a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno
distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da
altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni…”.
Questa disciplina tutela un duplice interesse:
- l’interesse dell’impresa a distinguersi
- l’interesse del consumatore a riconoscere la provenienza di un certo
prodotto. INTERESSE DELL’IMPRESA
Realizza l’interesse a distinguersi e l’interesse a sfruttare il segno.
- Interesse a non essere confusa con le altre imprese concorrenti . Come
fa?
Attinge ad una disciplina che offre una tutela limitata nel tempo e a
pagamento. Anche se, in realtà c’è già accanto a questa una tutela
garantita che è quella riconosciuta nell’ambito della : CONCORRENZA
SLEALE. Il segno distintivo per essere tutelato ha bisogno della
creazione di un ambito di esclusiva, ovvero c’è bisogno che l’ordinamento
attribuisca al titolare del segno un’esclusività per l’uso. Questa legge di
relatività.
esclusività è sottoposta a un principio che è quello della
In definitiva la tutela che viene riservata all’esclusività dei swegni
distintivi è legata al non creare confusione tra le imprese.
Art.2564→ MODIFICAZIONE DELLA DITTA
“Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può
creare confusione [2598 n. 1] per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui
questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a
differenziarla [7, 2292] .
(1)
Per le imprese commerciali [2195] l'obbligo dell'integrazione o modificazione
spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca
posteriore [2188, 2314].”
MARCHIO
Il marchio è regolato nell’
Art.2569 → “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un
nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in
modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato .
(1)
In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma
dell'articolo 2571 .”
(2)
Art.20 codice prop. industriale→ “I diritti del titolare del marchio d'impresa
registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare
ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività
economica:
1. a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per
cui esso è stato registrato;
2. b) un segno identico o simile al marchio registrato…”
1° interesse→ interesse a distinguermi
2° interesse→ sfruttare il segno in sé A
E’ un interesse che tende a superare i limiti del principio di relatività.
dare valore a un segno è il prodotto che contraddistingue il segno.
Oggi a dir la verità succede un po’ il contrario, ovvero che è il marchio
che contraddistingue un prodotto.
VALORE SUGGESTIVO DEL SEGNO→ il legislatore accetta di superare il principio
di relatività cioè estende il criterio di esclusiva anche aldilà dei prodotti non
affini, ovvero per i prodotti per cui non è stato registrato quel marchio.
MARCHI CELEBRI→ marchio che ha acquisito rilevanza, finisce per ricebere
tutela che va aldilà di quella per cui era stato ideato.
In questi casi la tutela diventa assoluta perché è estesa non soltanto a un certo
prodotto ma a tutto ciò che ha a che fare con quel marchio.
PARTICOLARITA’→ la legge consente di registrare il marchio anche a chi nojn è
in possesso di un impresa.
LATO DEL CONSUMATORE
Ciascuno di noi si avvale degli strumenti distintivi al fine di avere un risparmio
nella ricerca. Tutti noi facciamo affidamento al funzionamento di questi metodi.
Possiamo riconoscere 2 diversi interessi del consumatore:
1- interesse a che un prodotto o servizio consegnato da un “certo
segno” mantenga una costanza qualitativa. Questo viene definito
interesse possibile. positivo
Interesse possibile→ l’ordinamento non tutela in questo
interesse, ovvero non impone di tenere un determinato standard
tutela di tipo negativo
qualitativo. L’ordinamento sceglie una ingannevole
cioè stabilisce il divieto di utilizzare segni in modo .
Se non si rispetta tale divieto si può far perdere il marchio.
2- Interesse al mantenimento della provenienza di un prodotto che è
contrassegnato da un segno. Ovvero ho interesse che se c’è un
prodotto con un determinato segna provenga solo da quella
determinata impresa.
Questo tipo di interesse era tutelato soprattutto nel tempo ovvero
si ponevano limiti al trasferimento del segno con il trasferimento di
azienda.
TRASFERIMENTO DEL MARCHIO IERI…
La legge NON consentiva ad un impresa dei trasferire solo il marchio. Questo
perché partiva dal presupposto che la qualità del prodotto non derivasse dal
marchio del prodotto ma dall’azienda che lo produceva.
Oggi lo stesso ragionamento lo si fa per la DITTA. Infatti “la ditta non può
essere trasferita senza l’azienda.
TRASFERIMENTO DEL MARCHIO OGGI…
Art.2573 c.c.→TRASFERIMENTO DEL MARCHIO
“Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una
parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal
trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o
servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di
fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di
esso sia trasferito insieme con l'azienda.”
Si è passati allora ad una situazione in cui non viene posto il divieto di
divieto di inganno
trasferimento, ma viene posto il nei confronti del pubblico.
Infatti oggi, in realtà si consente anche la circolazione del marchio senza che
questo comporti la circolazione dell’azienda, a patto che questo non inganni
il pubblico.
Un interesse simile si pone anche in un momento sincrono (nello stesso
tempo). Ovvero, quando, nello stesso tempo prodotti o servizi contrassegnati
con uno stesso simbolo presentino le stesse peculiarità. Questo implicherebbe
che il prodotto/servizio provenga sempre dalla stessa azienda.
In realtà la legge consente (art. 23 codice proprietà industriale) che ci sia
un trasferimento solo parziale del marchio, ovvero si ammette la possibilità che
un certo segno apposto su un bene provenga da imprese diverse purché il
titolare abbia concesso licenza anche non esclusiva di utilizzarlo.
Detto ciò dalla lettura dell’articolo 23 codice proprietà industriale emergono 2
importanti principi:
1- Comma 4 →”In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio
non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.”
2- Comma 2→ “Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva
per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a
condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi
espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o
servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel
territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri
licenziatari.”
RIASSUMENDO PECULIARITA’ DEL MARCHIO
MARCHIO - disciplina più estesa
Oggi trova disciplina nel codice della proprietà industriale
CHE COS’E’ IL MARCHIO?
La legge definisce il marchio, come il segno che contraddistingue non
l’impresa, ma che contraddistingue prodotti o servizi erogati dall’impresa.
Art.7 codice della proprietà industriale→ i marchi possono avere natura
molto ampia
“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i
segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere,
le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le
combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
1. a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre
imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle
2. autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e
precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare .”
(1)
QUALE E’ IL LIMITE IL QUALE OLTREPASSATO NON SI HA LA POSSIBILITA’ DI
AVERE IL MARCHIO?
Lettera b articolo 7→ “b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da
consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza
e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare .”
(1)
Articolo 9 codice della proprietà industriale→ MARCHI DI FORMA E
ALTRI SEGNI NON REGISTRABILI
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni costituiti esclusivamente:
1. a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del
prodotto;
2. b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere
un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al
3. prodotto .”
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