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DIRITTO COMMERCIALE SECONDA PARTE

SEGNI DISTNTIVI DELL’IMPRESA

ANTITRUST→ cenni

CONCORRENZA SLEALE → cenni

Essendoci nel mercato una competizione tra imprese, ognuna di queste ha

interesse a non essere confusa con le altre. Come fa un impresa a

individuarsi nel mercato?

Esistono:

- segni distintivi tipici, classici→ marchio, ditta, insegna.

- Segni distintivi atipici → nome di dominio, emblemi aziendali…

Questi segni che dividiamo in tipici e atipici, sono funzionali per distinguere le

imprese. In alcuni momenti individuiamo i prodotti delle imprese utilizzando il

marchio, ma se pensiamo al luogo fisico dove l’impresa opera pensiamo

all’insegna. Altre volte si tratta di individuare l’impresa nel suo complesso, in

questo caso viene individuata tramite la ditta. “DITTA” in realtà nonè come la

pensiamo noi ovvero n complesso aziendale, ma in realtà la ditta corrisponde al

nome che viene speso dall’impresa.

DITTA→ è l’unico elemento obbligatorio

PRINCIPIO UNITARIETA’ DEI SEGNI DISTINTIVI

Art.22 codice proprietà industriale→ “È vietato adottare come ditta,

denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato

nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile

all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa

dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato,

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere

anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,

denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato

nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad

un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello

Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio

o reca pregiudizio agli stessi.”

Art.12 codice proprietà industriale→ NOVITA’

“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i

segni che alla data del deposito della domanda:

1. a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno

distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da

altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o

somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può

consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni…”.

Questa disciplina tutela un duplice interesse:

- l’interesse dell’impresa a distinguersi

- l’interesse del consumatore a riconoscere la provenienza di un certo

prodotto. INTERESSE DELL’IMPRESA

Realizza l’interesse a distinguersi e l’interesse a sfruttare il segno.

- Interesse a non essere confusa con le altre imprese concorrenti . Come

fa?

Attinge ad una disciplina che offre una tutela limitata nel tempo e a

pagamento. Anche se, in realtà c’è già accanto a questa una tutela

garantita che è quella riconosciuta nell’ambito della : CONCORRENZA

SLEALE. Il segno distintivo per essere tutelato ha bisogno della

creazione di un ambito di esclusiva, ovvero c’è bisogno che l’ordinamento

attribuisca al titolare del segno un’esclusività per l’uso. Questa legge di

relatività.

esclusività è sottoposta a un principio che è quello della

In definitiva la tutela che viene riservata all’esclusività dei swegni

distintivi è legata al non creare confusione tra le imprese.

Art.2564→ MODIFICAZIONE DELLA DITTA

“Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può

creare confusione [2598 n. 1] per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui

questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a

differenziarla [7, 2292] .

(1)

Per le imprese commerciali [2195] l'obbligo dell'integrazione o modificazione

spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca

posteriore [2188, 2314].”

MARCHIO

Il marchio è regolato nell’

Art.2569 → “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un

nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in

modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato .

(1)

In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma

dell'articolo 2571 .”

(2)

Art.20 codice prop. industriale→ “I diritti del titolare del marchio d'impresa

registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare

ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività

economica:

1. a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per

cui esso è stato registrato;

2. b) un segno identico o simile al marchio registrato…”

1° interesse→ interesse a distinguermi

2° interesse→ sfruttare il segno in sé A

E’ un interesse che tende a superare i limiti del principio di relatività.

dare valore a un segno è il prodotto che contraddistingue il segno.

Oggi a dir la verità succede un po’ il contrario, ovvero che è il marchio

che contraddistingue un prodotto.

VALORE SUGGESTIVO DEL SEGNO→ il legislatore accetta di superare il principio

di relatività cioè estende il criterio di esclusiva anche aldilà dei prodotti non

affini, ovvero per i prodotti per cui non è stato registrato quel marchio.

MARCHI CELEBRI→ marchio che ha acquisito rilevanza, finisce per ricebere

tutela che va aldilà di quella per cui era stato ideato.

In questi casi la tutela diventa assoluta perché è estesa non soltanto a un certo

prodotto ma a tutto ciò che ha a che fare con quel marchio.

PARTICOLARITA’→ la legge consente di registrare il marchio anche a chi nojn è

in possesso di un impresa.

LATO DEL CONSUMATORE

Ciascuno di noi si avvale degli strumenti distintivi al fine di avere un risparmio

nella ricerca. Tutti noi facciamo affidamento al funzionamento di questi metodi.

Possiamo riconoscere 2 diversi interessi del consumatore:

1- interesse a che un prodotto o servizio consegnato da un “certo

segno” mantenga una costanza qualitativa. Questo viene definito

interesse possibile. positivo

Interesse possibile→ l’ordinamento non tutela in questo

interesse, ovvero non impone di tenere un determinato standard

tutela di tipo negativo

qualitativo. L’ordinamento sceglie una ingannevole

cioè stabilisce il divieto di utilizzare segni in modo .

Se non si rispetta tale divieto si può far perdere il marchio.

2- Interesse al mantenimento della provenienza di un prodotto che è

contrassegnato da un segno. Ovvero ho interesse che se c’è un

prodotto con un determinato segna provenga solo da quella

determinata impresa.

Questo tipo di interesse era tutelato soprattutto nel tempo ovvero

si ponevano limiti al trasferimento del segno con il trasferimento di

azienda.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO IERI…

La legge NON consentiva ad un impresa dei trasferire solo il marchio. Questo

perché partiva dal presupposto che la qualità del prodotto non derivasse dal

marchio del prodotto ma dall’azienda che lo produceva.

Oggi lo stesso ragionamento lo si fa per la DITTA. Infatti “la ditta non può

essere trasferita senza l’azienda.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO OGGI…

Art.2573 c.c.→TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

“Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una

parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal

trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o

servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di

fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di

esso sia trasferito insieme con l'azienda.”

Si è passati allora ad una situazione in cui non viene posto il divieto di

divieto di inganno

trasferimento, ma viene posto il nei confronti del pubblico.

Infatti oggi, in realtà si consente anche la circolazione del marchio senza che

questo comporti la circolazione dell’azienda, a patto che questo non inganni

il pubblico.

Un interesse simile si pone anche in un momento sincrono (nello stesso

tempo). Ovvero, quando, nello stesso tempo prodotti o servizi contrassegnati

con uno stesso simbolo presentino le stesse peculiarità. Questo implicherebbe

che il prodotto/servizio provenga sempre dalla stessa azienda.

In realtà la legge consente (art. 23 codice proprietà industriale) che ci sia

un trasferimento solo parziale del marchio, ovvero si ammette la possibilità che

un certo segno apposto su un bene provenga da imprese diverse purché il

titolare abbia concesso licenza anche non esclusiva di utilizzarlo.

Detto ciò dalla lettura dell’articolo 23 codice proprietà industriale emergono 2

importanti principi:

1- Comma 4 →”In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio

non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che

sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.”

2- Comma 2→ “Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva

per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato

registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a

condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi

espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o

servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel

territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri

licenziatari.”

RIASSUMENDO PECULIARITA’ DEL MARCHIO

MARCHIO - disciplina più estesa

Oggi trova disciplina nel codice della proprietà industriale

CHE COS’E’ IL MARCHIO?

La legge definisce il marchio, come il segno che contraddistingue non

l’impresa, ma che contraddistingue prodotti o servizi erogati dall’impresa.

Art.7 codice della proprietà industriale→ i marchi possono avere natura

molto ampia

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i

segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere,

le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le

combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

1. a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre

imprese; e

b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle

2. autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e

precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare .”

(1)

QUALE E’ IL LIMITE IL QUALE OLTREPASSATO NON SI HA LA POSSIBILITA’ DI

AVERE IL MARCHIO?

Lettera b articolo 7→ “b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da

consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza

e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare .”

(1)

Articolo 9 codice della proprietà industriale→ MARCHI DI FORMA E

ALTRI SEGNI NON REGISTRABILI

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i

segni costituiti esclusivamente:

1. a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del

prodotto;

2. b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere

un risultato tecnico;

c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al

3. prodotto .”

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.portaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Rossi Massimo.
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