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TUTELA RICONOSCIUTA AL MARCHIO DALLA LEGGE

Dal punto di vista del contenuto diciamo che al titolare del marchio registrato la legge attribuisce il diritto all'uso esclusivo. Art.20 primo comma proprietà industriale: "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica..."

CONFUSIONE (PRINCIPIO DI RELATIVITÀ)

PRESUPPOSTI PER OTTENERE LA TUTELA Il presupposto generale è che il marchio sia stato registrato. Requisiti: - Liceità La legge fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 14 del codice della proprietà industriale. "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico..."

in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio... "carattere di verità del marchio" emerge il. C'è anche la possibilità che il marchio possa essere di tipo descrittivo. requisito della liceità assoluto, permanente Questo è un requisito: lecito. cambiamenti Infatti se la liceità nel tempo non si verifica più per sociali il marchio decade.

2- originale- Capacità distintiva Qui ci verrebbe da mettere in relazione a questo requisito, quello della confusione. Ma così facendo sbaglieremmo, poiché questo fattore è indipendente dalla confusione. Per comprendere meglio ci serviamo dell'Art. 13 codice della proprietà industriale: "a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; il legislatore vuole evitare che il segno non sia la"

denominazione generica del bene o servizio.

ATTENZIONE!! La legge non vieta che ci possa essere una parte descrittiva, ma impone che non deve essere solo quella, ovvero un prodotto realizzato con il bergamotto non può chiamarsi bergamotto, ma può chiamarsi ad esempio berga-(qualcos'altro) ad esempio.

MARCHIO FORTE si caratterizza per avere una parte descrittiva quasi inesistente. Maggiore tutela

MARCHIO DEBOLE forte somiglianza al nome del prodotto, ovvero il marchio è composto da una componente descrittiva. Minore tutela

CAPACITÀ DISTINTIVA- si presta a modificarsi nel tempo

Art.26 lettera a "1. Il marchio decade:

  1. a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  2. b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
  3. c) per non uso ai sensi dell'articolo 2"

Ci dice quando il segno decade dall'uso esclusivo del marchio, ovvero quando un certo segno diventa di uso

generico.Comma 3 ci dice che comporta un onere nei confronti di chi ha registrato il marchio. È possibile che un segno inizialmente non abbia qualcosa di distintivo ma lo acquisisca dopo?

Art.13 comma 3 → "Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito carattere distintivo."

Ad esempio Poltrone e Sofà inizialmente poteva sembrare un marchio molto debole e poteva essere anche annullabile perché di tipo descrittivo, oggi però con il passare del tempo è diventato un marchio forte poiché diventato molto noto.

NOVITA ’Ha a che fare con la confusione

Art.12 codice della proprietà industriale → "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

  1. a) siano
identici o simili ad un segno già noto come….”NOVITA’ segni già utilizzatiLa ha a che fare con la distinzione dai dagli altri,ditta insegnama non solo come marchio, ma anche come , … per il principio diNUOVOunitarietà dei segni. Se avviene ciò il marchio non viene considerato .In linea di principio la legge esclude la possibilità che qualcuno possa utilizzarecome marchio: l’insegna, l’intestazione o lo stesso marchio di un produttore dibeni o servizi affini.La legge non specifica che chi già opera debba aver per forza già registrato ilsegno. In compenso ci dice che quando un marchio è utilizzato solo in modolocale questo non esclude la novità. Quindi può essere registrato lo stessomarchio come nuovo.norme specifiche contraffazioneEsistono per chi applica del marchio.Ultima ipotesi di decadenza del marchio→ mancato uso del marchio. “entro 5anni dalla registrazione devi

"farne uso…”.Attenzione→ non esiste il marchio mondiale. Posso registrare il marchio su scala nazionale, europea, internazionale, ma non mondiale.

MARCHIO NAZIONALE→ Previsto dalla legge italiana, attingendo a questa iscrizione il titolare può utilizzare il segno in Italia ed evitare che questo venga usato da altri.

MARCHIO EUROPEO→ la registrazione al registro europeo dei marchi e dei brevetti si ottiene la stessa cosa del nazionale solo che questo vale in ambito europeo.

MARCHIO INTERNAZIONALE→ ci si può rivolgere all’iscrizione del marchio in diversi stati a scelta. E’ come se ottenessi un fascio di marchi nazionali.

DURATA MASSIMA DEL MARCHIO: La tutela non è soltanto a pagamento, ma ha anche limiti cronologici, il marchio una volta registrato ha una durata massima di 10 anni.

DITTA: DITTA DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO E’ L’UNICO ELEMENTO NECESSARIO.

DITTA= UNICO SEGNO DISTINTIVO NECESSARIO

Art. 2563 e seguenti→

regolamentazione ditta

In questi articoli il legislatore non dice precisamente che cos'è una ditta.

Per quanto sia impiegata come sinonimo di impresa, invece, la ditta è il nome speso dall'imprenditore per l'impresa, ovvero è il contraddistingue l'impresa sul mercato. Queste norme sono state sviluppate seguendo l'idea dell'impresa individuale.

Società di persone → ditta = ragione sociale

Società di capitali → ditta = denominazione sociale

Il legislatore specifica che la ditta è prescelta dall'imprenditore. Tuttavia per quanto sia una libera scelta, la legge detta dei limiti. 2563 II comma → "La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome [6, 7] o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto all'articolo 2565 [2292]".

Questo ci fa capire che è stata prevista per l'impresa individuale.

Qual è la funzione della ditta?

Da un punto

di vista giuridico ha la stessa funzione che ha il marchio, ovvero il marchio distingue i singoli beni o servizi nel mercato, mentre la DITTA distingue L'IMPRESA sul mercato. CONFUSIONE NELLA DITTA La legge si pone il problema che si possa creare confusione nel mercato. Risolve questo problema negli articoli: Art. 2564 c.c. - MODIFICAZIONI DELLA DITTA "Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione [2598 n. 1] per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla [7, 2292]. (1) Per le imprese commerciali [2195] l'obbligo dell'integrazione o modifica spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore [2188, 2314]." - Funzione di registro svolge - Vale comunque il principio di unitarietà dei segni, perciò è vietatoad unimprenditore di assumere come ditta anche un marchio, un'insegna o qualsiasi altro segno distintivo già registrato.

Art. 2563 c.c. → DITTA → rimanda all'Art. 2565 c.c. "L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo [2196, n.3, 2569, 2577, 2584, 2592, 2598] della ditta [2561] da lui prescelta. (1) La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome [6, 7] o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto all'articolo 2565 [2292]."

(2) Art. 2565 c.c. → TRASFERIMENTO DELLA DITTA "La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda [2556, 2573]. Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. (1) Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria [2292, 2566]."

Per quanto riguarda la ditta è rimasta la regola che non

Posso trasferire la ditta se non trasferisco l'intera azienda. Si può fare, però, il contrario, ovvero si può trasferire l'azienda senza che si trasferisca la ditta. Quindi, unico caso di trasferimento della ditta è il caso in cui la ditta è oggetto di circolazione insieme all'azienda.

Art. 2567 c.c. -> SOCIETÀ "La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro [2292, 2314, 2326, 2472, 2473, 2515]. Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'articolo 2564."

La ratio è quella di assicurare al segno distintivo originalità e novità, anche alla ditta e alla denominazione sociale, segni distintivi propri, rispettivamente, dell'imprenditore individuale e delle società. Le regole sopraindicate non si applicano per decidere il nome della società.

L'unica norma che regola l'insegna è:

Art. 2568

c.c.→INSEGNA“Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si applicano all'insegna [2598] .”

(1- Questa norma non ci dice però che cos’è un ‘insegna.il segno distintivo che contraddistingue i localiUn insegna èdell’impresa .-

ATTENZIONE!!! La norma richiama solo il primo comma dell’articolo 2564 proprio perché l’insegna non va registrata!

NOME DI DOMINIO

Nome utilizzato dall’impresa per svolgere attività commerciale in Internet.

TUTELA DEL DOMINIO

Potremmo considerare il dominio come un insegna digitale.

Art.22 codice della proprietà industriale→ “ un’a

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.portaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Rossi Massimo.