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ASSEMBLEA DEI SOCI:

L'art. 2479-bis si dedica all'assemblea sei soci. Il procedimento si articola secondo il

modello comune alle s.p.a. Tuttavia l'applicazione in via analoga di quella

disciplina non può essere automatica in quanto la s.r.l. ha le proprie caratteristiche

sia per il maggiore spazio concesso all'autonomia statutaria, sia per la centralità che

le persone dei soci hanno all'interno della struttura organizzativa. Quindi ogni fase

del procedimento deliberativo richiede una ricostruzione specifica.

1) La convocazione avviene nelle forme indicate nell'atto costitutivo, tali da

assicurare la tempestiva informazione di tutti i soci sugli argomenti da

trattare. Nel silenzio dell'atto costitutivo, si procede mediante la lettera

raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione. Queste è svolta

presso la sede della società. La norma non indica chi sia legittimato a

procedere alla convocazione. Si ritiene che lo siano gli amministratori ed

eventualmente l'organo di controllo, se nominato. E' invece dubbio se spetta

anche ai soci che rappresentano il terzo del capitale, o se invece, quando

intendano sottoporre all'assemblea un argomento, debbano richiederne la

convocazione agli amministratori.

2) Hanno diritto di intervenire tutti i soci. Il principio è inderogabile,

pertanto non è ammessa nelle s.r.l. la creazione di quote senza diritto di voto o

con diritto di voto condizionato o limitato a particolari argomenti.

3) L'assemblea, presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o

designata dagli intervenuti, è validamente costituita se sono presenti

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale (quorum

costitutivo). Essa delibera con voto favorevole della maggioranza del capitale

presente o, nelle materie indicate nei nn. 4 e 5 dell'art. 2479 (modifiche

dell'atto costitutivo e operazioni gestorie fondamentali) con una maggioranza

rafforzata, che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (quorum

deliberativo). Il voto espresso da ciascun socio ha un peso proporzionale alla

sua partecipazione. Non è dunque prevista nelle s.r.l., un'articolazione

dell'assemblea in ordinaria e straordinaria, ma, come nella s.p.a, le

deliberazioni più importanti richiedono maggioranze più elevate e sono

soggette a regole più rigide. Non è neanche prevista una divisione in prima e

seconda convocazione. Infatti se non si raggiunge il quorum costitutivo nella

prima e unica riunione prevista, è necessario avviare ex novo l'iter

procedimentale con una nuova convocazione. L'atto costitutivo può però

introdurre un'assemblea di seconda convocazione, riducendo l'aliquota di

capitale prevista dalla norma.

4) Anche per le assemblee della s.r.l. deve essere redatto il verbale, da

trascrivere nel libro dei soci. Il contenuto e i tempi della sua redazione sono

disciplinati dall'art. 2375: esso quindi deve essere formato senza ritardo e

deve indicare, in allegato, l'identità dei partecipanti e il voto espresso da

ciascuno di essi.

5) Una volta adottate, le delibere sono immediatamente efficaci, tranne quelle

modificative dell'atto costitutivo che acquistano efficacia con l'iscrizione nel

registro delle imprese.

Non è dedicata nessuna norma alle tecniche non collegiali. Si tratta quindi di formule

generiche che lasciano ampia libertà nella determinazione dell'iter

procedimentale. Ciò che caratterizza questi meccanismi decisori, è l'assenza di

collegialità.

La procedura può comunque essere scandita da fasi prestabilite e regolamentate

nelle forme e nei tempi, come nel caso in cui si preveda l'invio ai soci, da parte degli

amministratori e con un mezzo specifico, della sollecitazione a pronunciarsi su una

determinata proposta, ed un termine entro il quale i soci devono far prevenire presso

la sede della società il proprio voto scritto o copia di esso.

Sono però anche previste forme destrutturate, come nel caso in cui si preveda che

chiunque possa assumere l'iniziativa di redigere un documento scritto contenente la

decisione, da sottoporre poi all'approvazione scritta e separata da parte di ciascuno

dei soci. L'atto costitutivo è libero di decidere per l'una o l'altra forma.

Alcuni principi risultano tuttavia inderogabili. Tutti i soci devono essere

informati in tempo utile dell'avvio del procedimento e tutti devono poter prendervi

parte, non basterebbe quindi raccogliere i soli consensi della maggioranza, senza

interpellare la minoranza. Infatti ogni voto resta revocabile fino alla chiusura del

procedimento e fino a questo momento può chiedersi l'interruzione della procedura e

della convocazione dell'assemblea, da parte di ciascun amministratore o del terzo del

capitale.

E' anche previsto un quorum distinto rispetto a quello per l'assunzione delle delibere

assembleari: la decisione è presa con il voto favorevole della maggioranza che

rappresenta almeno la metà del capitale, ma, lo statuto può disporre diversamente,

sia innalzandolo che riducendolo.

INVALIDITÀ:

L'art. 2479-ter disciplina l'invalidità delle decisioni, senza distinzione tra quelle

assembleari e quelle non collegiali. Vale lo stesso sistema delle s.p.a. per cui risulta

totalmente autonomi rispetto allo schema di nullità/annullabilità, in quanto si

ricorre all'impugnazione. Infatti, mentre la disciplina del contratto si focalizza

esclusivamente sul rispetto delle norme e sulla libera determinazione della volontà

nella conclusione del contratto, l'ordinamento societario, pur presidiando la

conformità dell'azione alla legge e all'atto costitutivo, deve assicurare la stabilità delle

operazioni economiche, nel predisporre i rimedi in

presenza di vizi.

Come nella s.p.a. i vizi invalidanti si dividono in due categorie: quella della non

conformità alla legge o all'atto costitutivo e quella che comprende l'assenza assoluta

di informazione e l'illiceità o l'impossibilità dell'oggetto. Inoltre, l'art. 2479-ter non

ricorre alle nozioni di annullabilità e nullità, ma in entrambi i casi la decisione è

impugnabile, e diversi sono i soggetti legittimati e i termini.

a) l'assenza assoluta di informazione consiste nella mancata comunicazione ad

uno o più soci dell'avvio del procedimento decisionale e corrisponde al vizio di

"mancata convocazione". L'illiceità o impossibilità dell'oggetto discendono

dalla contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, o

dall'impossibilità materiale o giuridica del contenuto della decisione.

b) Ogni altro vizio rientra nel difetto di conformità alla legge o all'atto

costitutivo come: ogni irregolarità procedimentale compresa la mancata

verbalizzazione della delibera assembleare; il conflitto di interessi del socio il cui voto

sia stato determinante per l'assunzione di una decisione dannosa per la società e

l'abuso del diritto di voto a danno degli altri soci.

Legittimato all'impugnazione è ciascun socio che non ha consentito alla

decisione, ciascun amministratore e l'organo di controllo. Proprio perché la

legittimazione del socio non dipende dalle dimensioni della sua partecipazione, non è

prevista la tutela risarcitoria.

La decisione va impugnata negli stretti termini di novanta giorni e di tre anni,

decorrenti dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. E'

impugnabile senza limiti di tempo, invece, la delibera che introduce un oggetto

sociale impossibile o illecito.

Ai sensi dell'art. 2475, "l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci

nominati con decisione dei soci" se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

Gli amministratori hanno una competenza gestoria generale in quanto il loro

compito è quello di elaborare piani strategici imprenditoriali e di darvi attuazione.

Tuttavia la competenza degli amministratori di s.r.l. non è esclusiva, infatti la

collettività dei soci conserva una competenza legale concorrente sull'intera gestione e

che l'atto costitutivo può sottrarre alcune prerogative agli amministratori per

affidarle ai soci. Clausole di questo tipo introducono limiti ai poteri degli

amministratori e li vincolano a dare esecuzione alle decisioni prese dai soci.

La nomina avviene con decisione presa dai soci stessi, ma anche sotto questo

aspetto l'autonomia negoziale può disporre diversamente. Ad es. si può, infatti,

attribuire ad uno o più soci individualmente il potere di designare gli amministratori,

o il potere di indicare una rosa di nomi tra cui la collettività dovrà poi scegliere, o la

carica di amministratore anche a tempo indeterminato. La nomina va iscritta nel

registro delle imprese e l'eventuale invalidità dell'atto non è opponibile ai terzi che

non ne fossero a conoscenza.

La legge non indica la durata della carica, quindi è l'atto costitutivo o quello di

nomina a determinare la durata e può procedersi anche ad una nomina a tempo

indeterminato; inoltre gli amministratori sono rieleggibili.

Non è neanche disciplinata l'ipotesi di revoca, il che non significa che quindi essa

non sia legittima. Occorre però fare delle distinzioni. Gli amministratori che sono tali

in forza di un atto di nomina della collettività dei soci o di uno di essi sono revocabili

in qualunque momento dai soggetti titolari del potere di nomina; in assenza di giusta

causa, però, la società è tenuta al risarcimento del danno. Se però la carica era a

tempo. indeterminato, il risarcimento è dovuto solo se non viene dato un congruo

preavviso. Ogni socio, inoltre, può richiedere la revoca in caso di gravi irregolarità

compiute dall'amministratore. Al contrario, coloro a cui la carica è attribuita come

diritto particolare, non sono revocabili se non in caso di gravi irregolarità, dal

momento che il loro diritto è immodificabile senza il consenso unanime dei soci.

Per quanto riguarda le forme di esercizio del potere gestorio, possiamo dire

che questo può essere affidato ad un amministratore unico o ad una pluralità di

soggetti, secondo la previsione statutaria o la decisione dei soci al momento della

nomina. In caso di pluralità di amministratori, il modello legale prevede che

l'esercizio delle funzioni avvenga mediante costituzione di un consiglio di

amministrazione, come nelle s.p.a. Tuttavia l'atto costitutivo può anche optare per

sistemi pro

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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.frasca27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tedeschi Claudia.