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ASSEMBLEA DEI SOCI:
L'art. 2479-bis si dedica all'assemblea sei soci. Il procedimento si articola secondo il
modello comune alle s.p.a. Tuttavia l'applicazione in via analoga di quella
disciplina non può essere automatica in quanto la s.r.l. ha le proprie caratteristiche
sia per il maggiore spazio concesso all'autonomia statutaria, sia per la centralità che
le persone dei soci hanno all'interno della struttura organizzativa. Quindi ogni fase
del procedimento deliberativo richiede una ricostruzione specifica.
1) La convocazione avviene nelle forme indicate nell'atto costitutivo, tali da
assicurare la tempestiva informazione di tutti i soci sugli argomenti da
trattare. Nel silenzio dell'atto costitutivo, si procede mediante la lettera
raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione. Queste è svolta
presso la sede della società. La norma non indica chi sia legittimato a
procedere alla convocazione. Si ritiene che lo siano gli amministratori ed
eventualmente l'organo di controllo, se nominato. E' invece dubbio se spetta
anche ai soci che rappresentano il terzo del capitale, o se invece, quando
intendano sottoporre all'assemblea un argomento, debbano richiederne la
convocazione agli amministratori.
2) Hanno diritto di intervenire tutti i soci. Il principio è inderogabile,
pertanto non è ammessa nelle s.r.l. la creazione di quote senza diritto di voto o
con diritto di voto condizionato o limitato a particolari argomenti.
3) L'assemblea, presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o
designata dagli intervenuti, è validamente costituita se sono presenti
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale (quorum
costitutivo). Essa delibera con voto favorevole della maggioranza del capitale
presente o, nelle materie indicate nei nn. 4 e 5 dell'art. 2479 (modifiche
dell'atto costitutivo e operazioni gestorie fondamentali) con una maggioranza
rafforzata, che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (quorum
deliberativo). Il voto espresso da ciascun socio ha un peso proporzionale alla
sua partecipazione. Non è dunque prevista nelle s.r.l., un'articolazione
dell'assemblea in ordinaria e straordinaria, ma, come nella s.p.a, le
deliberazioni più importanti richiedono maggioranze più elevate e sono
soggette a regole più rigide. Non è neanche prevista una divisione in prima e
seconda convocazione. Infatti se non si raggiunge il quorum costitutivo nella
prima e unica riunione prevista, è necessario avviare ex novo l'iter
procedimentale con una nuova convocazione. L'atto costitutivo può però
introdurre un'assemblea di seconda convocazione, riducendo l'aliquota di
capitale prevista dalla norma.
4) Anche per le assemblee della s.r.l. deve essere redatto il verbale, da
trascrivere nel libro dei soci. Il contenuto e i tempi della sua redazione sono
disciplinati dall'art. 2375: esso quindi deve essere formato senza ritardo e
deve indicare, in allegato, l'identità dei partecipanti e il voto espresso da
ciascuno di essi.
5) Una volta adottate, le delibere sono immediatamente efficaci, tranne quelle
modificative dell'atto costitutivo che acquistano efficacia con l'iscrizione nel
registro delle imprese.
Non è dedicata nessuna norma alle tecniche non collegiali. Si tratta quindi di formule
generiche che lasciano ampia libertà nella determinazione dell'iter
procedimentale. Ciò che caratterizza questi meccanismi decisori, è l'assenza di
collegialità.
La procedura può comunque essere scandita da fasi prestabilite e regolamentate
nelle forme e nei tempi, come nel caso in cui si preveda l'invio ai soci, da parte degli
amministratori e con un mezzo specifico, della sollecitazione a pronunciarsi su una
determinata proposta, ed un termine entro il quale i soci devono far prevenire presso
la sede della società il proprio voto scritto o copia di esso.
Sono però anche previste forme destrutturate, come nel caso in cui si preveda che
chiunque possa assumere l'iniziativa di redigere un documento scritto contenente la
decisione, da sottoporre poi all'approvazione scritta e separata da parte di ciascuno
dei soci. L'atto costitutivo è libero di decidere per l'una o l'altra forma.
Alcuni principi risultano tuttavia inderogabili. Tutti i soci devono essere
informati in tempo utile dell'avvio del procedimento e tutti devono poter prendervi
parte, non basterebbe quindi raccogliere i soli consensi della maggioranza, senza
interpellare la minoranza. Infatti ogni voto resta revocabile fino alla chiusura del
procedimento e fino a questo momento può chiedersi l'interruzione della procedura e
della convocazione dell'assemblea, da parte di ciascun amministratore o del terzo del
capitale.
E' anche previsto un quorum distinto rispetto a quello per l'assunzione delle delibere
assembleari: la decisione è presa con il voto favorevole della maggioranza che
rappresenta almeno la metà del capitale, ma, lo statuto può disporre diversamente,
sia innalzandolo che riducendolo.
INVALIDITÀ:
L'art. 2479-ter disciplina l'invalidità delle decisioni, senza distinzione tra quelle
assembleari e quelle non collegiali. Vale lo stesso sistema delle s.p.a. per cui risulta
totalmente autonomi rispetto allo schema di nullità/annullabilità, in quanto si
ricorre all'impugnazione. Infatti, mentre la disciplina del contratto si focalizza
esclusivamente sul rispetto delle norme e sulla libera determinazione della volontà
nella conclusione del contratto, l'ordinamento societario, pur presidiando la
conformità dell'azione alla legge e all'atto costitutivo, deve assicurare la stabilità delle
operazioni economiche, nel predisporre i rimedi in
presenza di vizi.
Come nella s.p.a. i vizi invalidanti si dividono in due categorie: quella della non
conformità alla legge o all'atto costitutivo e quella che comprende l'assenza assoluta
di informazione e l'illiceità o l'impossibilità dell'oggetto. Inoltre, l'art. 2479-ter non
ricorre alle nozioni di annullabilità e nullità, ma in entrambi i casi la decisione è
impugnabile, e diversi sono i soggetti legittimati e i termini.
a) l'assenza assoluta di informazione consiste nella mancata comunicazione ad
uno o più soci dell'avvio del procedimento decisionale e corrisponde al vizio di
"mancata convocazione". L'illiceità o impossibilità dell'oggetto discendono
dalla contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, o
dall'impossibilità materiale o giuridica del contenuto della decisione.
b) Ogni altro vizio rientra nel difetto di conformità alla legge o all'atto
costitutivo come: ogni irregolarità procedimentale compresa la mancata
verbalizzazione della delibera assembleare; il conflitto di interessi del socio il cui voto
sia stato determinante per l'assunzione di una decisione dannosa per la società e
l'abuso del diritto di voto a danno degli altri soci.
Legittimato all'impugnazione è ciascun socio che non ha consentito alla
decisione, ciascun amministratore e l'organo di controllo. Proprio perché la
legittimazione del socio non dipende dalle dimensioni della sua partecipazione, non è
prevista la tutela risarcitoria.
La decisione va impugnata negli stretti termini di novanta giorni e di tre anni,
decorrenti dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. E'
impugnabile senza limiti di tempo, invece, la delibera che introduce un oggetto
sociale impossibile o illecito.
Ai sensi dell'art. 2475, "l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci
nominati con decisione dei soci" se l'atto costitutivo non dispone diversamente.
Gli amministratori hanno una competenza gestoria generale in quanto il loro
compito è quello di elaborare piani strategici imprenditoriali e di darvi attuazione.
Tuttavia la competenza degli amministratori di s.r.l. non è esclusiva, infatti la
collettività dei soci conserva una competenza legale concorrente sull'intera gestione e
che l'atto costitutivo può sottrarre alcune prerogative agli amministratori per
affidarle ai soci. Clausole di questo tipo introducono limiti ai poteri degli
amministratori e li vincolano a dare esecuzione alle decisioni prese dai soci.
La nomina avviene con decisione presa dai soci stessi, ma anche sotto questo
aspetto l'autonomia negoziale può disporre diversamente. Ad es. si può, infatti,
attribuire ad uno o più soci individualmente il potere di designare gli amministratori,
o il potere di indicare una rosa di nomi tra cui la collettività dovrà poi scegliere, o la
carica di amministratore anche a tempo indeterminato. La nomina va iscritta nel
registro delle imprese e l'eventuale invalidità dell'atto non è opponibile ai terzi che
non ne fossero a conoscenza.
La legge non indica la durata della carica, quindi è l'atto costitutivo o quello di
nomina a determinare la durata e può procedersi anche ad una nomina a tempo
indeterminato; inoltre gli amministratori sono rieleggibili.
Non è neanche disciplinata l'ipotesi di revoca, il che non significa che quindi essa
non sia legittima. Occorre però fare delle distinzioni. Gli amministratori che sono tali
in forza di un atto di nomina della collettività dei soci o di uno di essi sono revocabili
in qualunque momento dai soggetti titolari del potere di nomina; in assenza di giusta
causa, però, la società è tenuta al risarcimento del danno. Se però la carica era a
tempo. indeterminato, il risarcimento è dovuto solo se non viene dato un congruo
preavviso. Ogni socio, inoltre, può richiedere la revoca in caso di gravi irregolarità
compiute dall'amministratore. Al contrario, coloro a cui la carica è attribuita come
diritto particolare, non sono revocabili se non in caso di gravi irregolarità, dal
momento che il loro diritto è immodificabile senza il consenso unanime dei soci.
Per quanto riguarda le forme di esercizio del potere gestorio, possiamo dire
che questo può essere affidato ad un amministratore unico o ad una pluralità di
soggetti, secondo la previsione statutaria o la decisione dei soci al momento della
nomina. In caso di pluralità di amministratori, il modello legale prevede che
l'esercizio delle funzioni avvenga mediante costituzione di un consiglio di
amministrazione, come nelle s.p.a. Tuttavia l'atto costitutivo può anche optare per
sistemi pro