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AMMINISTRAZIONE
[Art.2257-58] : teniamo conto della possibilità di questa società nasca in assenza di contratto.
57: 'salvo diversa pattuizione l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci
disgiuntamente dagli altri' :
DISGIUNTIVA
la regola generale è che ciascuno dei soci può porre in essere atti gestorie, spetta a ciascuno
disgiuntamente. Il singolo socio di per sè è amministratore della società e il singolo socio vincola tutti
gli altri. Da solo può prendere decisioni per l'intera società.
Vantaggi: ciascun socio può vincolare la società indipendente dagli altri → tempistiche, efficienza.
Facilitata perchè non bisogna mettere d'accordo tutti.
Svantaggio: possono essere prese decisioni senza consultarsi e quindi sbagliate e poco efficienti.
Il fatto che ciascun socio individualmente possa prendere decisioni espone la società a rischi di
decisioni inefficienti. (ordinare la stessa cosa o cose sbagliate) → non ci sono norme di
comunicazione
2^ e 3^ [2257]
2^ : 'se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di
imporsi all'operazione che un altro pone in essere prima che sia compiuta'
→ diritto di veto o di opposizione ma prima del compimento dell'operazione. Questo perchè bisogna
tutelare il terzo. Ci sono a determinate condizioni possibilità di richiesta di danni all'amministratore
che ha posto in essere un'operazione negligente, ma possono bloccare solo prima del compimento
dell'operazione.
3^ : 'la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio degli utili,
decide sull'opposizione'
Maggioranza dei soci determinata in base alla partecipazione agli utili
T vuole fare un'operazione C è contrario; la maggioranza dei soci decide se quell'operazione si fa o
no. T e C sono i figli e S è il padre con il 60% degli utili, lui da solo può decidere sull'opposizione.
Ciascun socio è amministratore, ma anche se ci sono soci non amministratori, si chiede anche la loro
opinione in base agli utili. Visto che la società potrebbe nascere di fatto, senza contratto, la quota di
utili sono scritti e saranno chiarissimi.
Maggioranza di utili e non del capitale, ma perchè tra i conferimenti c'è il conferimento d'opera che in
se non è capitale, e in questo caso non darebbe diritto al socio d'opera.
Se ci sono 2 soci al 50%, dopo qualche caso del genere, probabile ce la società si sciolga perchè non
si raggiungerà mai la maggioranza.
CONGIUNTIVA:
necessariamente voluta dai soci, 2258, presuppone la diversa pattuizione
'se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci è necessario il consenso di tutti i soci
amministratori per il compimento delle operazioni sociali'
pro e contro speculari in confronto a quella disgiuntiva.
Diverse alternative statutarie:
2^: 'se è contenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della
maggioranza questa si determina a norma dell'ultimo comma del Art. 2257'
regime legale → unanimità
regime contrattuale → maggioranza, sempre secondo la partecipazione agli utili. (ovviamente non c'è
un solo socio con la maggioranza degli utili)
3^: 'i singoli amministratori non possono compiere alcun atto salvo che vi sia un'urgenza di evitare
un danno alla società' → atti che scongiurano un pregiudizio alla società.
C'è l'urgenza perché un fulmine ha reso pericolante un albero del fondo vicino, un socio da solo può
agire a nome degli altri.
Ma se viene messo in vendita il fondo confinante, comprarlo subito non è un urgenza, è solo un'ottima
offerta.
Molto spesso quel 'salvo diversa pattuizione' viene sfruttato combinando amministrazione disgiuntiva
e congiuntiva. (combinazione dei 2 sistemi) → È opportuno mettere dei paletti chiari.
Regime della rappresentanza:
Vale senza dubbio quello che abbiamo spiegato in termini generali → la rappresentanza è il potere di
spendere a nome di un altro soggetto, in questo caso della società.
[Art.2266]: 'la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la
rappresentanza ' → la rappresentanza spetta ai soci, e non a un terzo.
2^: 'in mancanza di diversa disposizione di contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio
amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nel oggetto sociale' (solo gli atti che rientrato
nell'oggetto sociale) → limite del potere rappresentativo. Anche la rappresentanza può essere
congiuntiva o disgiuntiva.
Quali sono gli atti che rientrano nel oggetto sociale? L'amministratore che spende a nome della
società, spende bene SOLO se l'atto rientra nell'oggetto sociale.
Se non c'è la rappresentanza, il falso scopulato → contratto inefficace, eventuale
1^ aspetto: firma un contratto dei lavoro con una soc snc, per la stipula di un contratto di lavoro
indeterminato e il contratto sociale pretende l'amministrazione congiuntiva (firma di tutti), quando è il
momento di firmare il contratto di lavoro, è presente un solo amministratore. Se c'è la firma di uno
solo è un contratto che non vincola nessuno, ossia gli amministratore dovevano essere tutti e 3, c'è un
solo amministratore, ilo contratto è concluso male e non vincola la società. Se qualcuno vuole
contestare il contratto può farlo.
Attinenza all'oggetto sociale:
prendiamo contratto con la S snc, che ci assume come mediatore linguistico, poi però l'oggetto sociale
non ha nessun senso avere un mediatore linguistico. Potrebbe porsi un problema. Se l'ogg non viene
rispettato, il contratto è inefficace, anche se è firmato da tutti gli amministratori.
Questo caso è molto più delicato.
3^ comma: 'che le comunicazioni per l'estinzioni della rappresenz......'
le modificazioni e le estinzioni devo essere portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei → RI o
pec certificata. → se dobbiamo entrare in contatto con una soc di persone, partiamo dal RI, il quale ci
dice che T e C sono amministratori in via congiuntiva per queste operazioni e in via disgiuntiva per
queste altre. La nostra è un operazione per cui è sufficiente una firma dei 2, abbiamo fatto la prima
verifica. É un operazione pertinente all'oggetto sociale? Si, no. É pertinente, concludiamo
l'operazione. 06.11.17
DISCIPLINA DELLA SOCIETA' SEMPLICE
Presuppone che vengano presi degli accordi, non una conclusione informale.
→ Soci Amministratori: solo nelle società di persone, gli amministratori sono necessariamente soci
(non viceversa), non sono consentiti amministratori terzi.
Questi sono soci, e sono anche amministratori. La stessa persona si trova in due posizioni collegate,
ma distinte.
Cosa accade ai soci, in quanto amministratori?
REVOCA DELLA FACOLTA' DI AMMINISTRARE
[Art.2259]; regolano la posizione 'revoca della facoltà di amministrare' → interrompe il rapporto di
amministrazione. Non sarà più amministratore ma resterà comunque socio. Riguarda una funzione
non una posizione. Il rapporto sociale resta in piedi, si interrompe il contratto di amministrazione.
1^: 'la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale, non ha effetto se non ricorre una
giusta causa' → C e S devono decidere saggiamente chi amministrerà perché non si può cambiare
idea facilmente sull'amministratore. Se ci sono fatti oggettivi gravi, possono revocare T. non è
scontato che un atto negligente imponga una revoca. Deve essere un atto di una certa gravità. Tutela
la stabilità del socio amministratore, ma lega le mani agli altri soci.
2^: rinvio al 1726 (mandato) ' l'amministratore nominato con atto separato è revocabile quando tutti
i soci che l'hanno nominato sono d'accordo e se c'è una giusta causa'
C e S preferiranno la nomina con atto separato. In questo caso T sarebbe revocabile quando i soci
sono d'accordo nel revocarlo.
3^: 'la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ogni socio'
Questo sarà visto in modo diverso nelle altre società. Si parla solamente dell'amministrazione.
Ipotesi in cui ci sono sempre T C e S, T è amministratore, T e C si accordano perché i frutti di una
gestione vengano ripartiti tra i due tagliando fuori S. S può agire in giudizio per chiedere la revoca per
giusta causa.
[Art.2260]; diritti e obblighi degli amministratori.
2^: 'gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli
obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tutta via la responsabilità non si espone a
quelli che dimostrino di essere esenti da colpa' → la responsabilità degli amministratori dipende dalla
negligenza.
T se ordina cose che non servono è negligente. Non applica la diligenza dovuta.
(obbligazione di mezzi).
Se non si può esercitare il diritto di veto da parte degli altri amministratori, l'unico modo è il
risarcimento dei danni e chiedendo la revoca per giusta causa dell'amministratore.
→ Soci NON amministratori: hanno il diritto di controllo
[Art.2261]:1^ 'I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi
all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono
stati compiuti. '
2^ 'Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto
dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso'
Rendiconto → bilancio; questo carattere annuale è fissato per tutte le società di persone.
Nella società agricola, dove un bilancio potrebbe anche non esserci, per questo viene chiamato
rendiconto.
1^: diritto di informazione e ispezione → diritto di consultare tutto, tutti i documenti della società,
contabili e non contabili. È importante conoscere questa regola.
2^: diritto ad avere il bilancio/rendiconto.
Cosa importante perché il socio non amministratore, potrebbe andare a vedere con finalità che non
sono sempre quelle giuste. Però non si può negare l'accesso ai documenti.
Cosa accomuna i soci amministratori e non.
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