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Estratto del documento

AMMINISTRAZIONE

[Art.2257-58] : teniamo conto della possibilità di questa società nasca in assenza di contratto.

57: 'salvo diversa pattuizione l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci

disgiuntamente dagli altri' :

DISGIUNTIVA

la regola generale è che ciascuno dei soci può porre in essere atti gestorie, spetta a ciascuno

disgiuntamente. Il singolo socio di per sè è amministratore della società e il singolo socio vincola tutti

gli altri. Da solo può prendere decisioni per l'intera società.

Vantaggi: ciascun socio può vincolare la società indipendente dagli altri → tempistiche, efficienza.

Facilitata perchè non bisogna mettere d'accordo tutti.

Svantaggio: possono essere prese decisioni senza consultarsi e quindi sbagliate e poco efficienti.

Il fatto che ciascun socio individualmente possa prendere decisioni espone la società a rischi di

decisioni inefficienti. (ordinare la stessa cosa o cose sbagliate) → non ci sono norme di

comunicazione

2^ e 3^ [2257]

2^ : 'se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di

imporsi all'operazione che un altro pone in essere prima che sia compiuta'

→ diritto di veto o di opposizione ma prima del compimento dell'operazione. Questo perchè bisogna

tutelare il terzo. Ci sono a determinate condizioni possibilità di richiesta di danni all'amministratore

che ha posto in essere un'operazione negligente, ma possono bloccare solo prima del compimento

dell'operazione.

3^ : 'la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio degli utili,

decide sull'opposizione'

Maggioranza dei soci determinata in base alla partecipazione agli utili

T vuole fare un'operazione C è contrario; la maggioranza dei soci decide se quell'operazione si fa o

no. T e C sono i figli e S è il padre con il 60% degli utili, lui da solo può decidere sull'opposizione.

Ciascun socio è amministratore, ma anche se ci sono soci non amministratori, si chiede anche la loro

opinione in base agli utili. Visto che la società potrebbe nascere di fatto, senza contratto, la quota di

utili sono scritti e saranno chiarissimi.

Maggioranza di utili e non del capitale, ma perchè tra i conferimenti c'è il conferimento d'opera che in

se non è capitale, e in questo caso non darebbe diritto al socio d'opera.

Se ci sono 2 soci al 50%, dopo qualche caso del genere, probabile ce la società si sciolga perchè non

si raggiungerà mai la maggioranza.

CONGIUNTIVA:

necessariamente voluta dai soci, 2258, presuppone la diversa pattuizione

'se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci è necessario il consenso di tutti i soci

amministratori per il compimento delle operazioni sociali'

pro e contro speculari in confronto a quella disgiuntiva.

Diverse alternative statutarie:

2^: 'se è contenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della

maggioranza questa si determina a norma dell'ultimo comma del Art. 2257'

regime legale → unanimità

regime contrattuale → maggioranza, sempre secondo la partecipazione agli utili. (ovviamente non c'è

un solo socio con la maggioranza degli utili)

3^: 'i singoli amministratori non possono compiere alcun atto salvo che vi sia un'urgenza di evitare

un danno alla società' → atti che scongiurano un pregiudizio alla società.

C'è l'urgenza perché un fulmine ha reso pericolante un albero del fondo vicino, un socio da solo può

agire a nome degli altri.

Ma se viene messo in vendita il fondo confinante, comprarlo subito non è un urgenza, è solo un'ottima

offerta.

Molto spesso quel 'salvo diversa pattuizione' viene sfruttato combinando amministrazione disgiuntiva

e congiuntiva. (combinazione dei 2 sistemi) → È opportuno mettere dei paletti chiari.

Regime della rappresentanza:

Vale senza dubbio quello che abbiamo spiegato in termini generali → la rappresentanza è il potere di

spendere a nome di un altro soggetto, in questo caso della società.

[Art.2266]: 'la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la

rappresentanza ' → la rappresentanza spetta ai soci, e non a un terzo.

2^: 'in mancanza di diversa disposizione di contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio

amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nel oggetto sociale' (solo gli atti che rientrato

nell'oggetto sociale) → limite del potere rappresentativo. Anche la rappresentanza può essere

congiuntiva o disgiuntiva.

Quali sono gli atti che rientrano nel oggetto sociale? L'amministratore che spende a nome della

società, spende bene SOLO se l'atto rientra nell'oggetto sociale.

Se non c'è la rappresentanza, il falso scopulato → contratto inefficace, eventuale

1^ aspetto: firma un contratto dei lavoro con una soc snc, per la stipula di un contratto di lavoro

indeterminato e il contratto sociale pretende l'amministrazione congiuntiva (firma di tutti), quando è il

momento di firmare il contratto di lavoro, è presente un solo amministratore. Se c'è la firma di uno

solo è un contratto che non vincola nessuno, ossia gli amministratore dovevano essere tutti e 3, c'è un

solo amministratore, ilo contratto è concluso male e non vincola la società. Se qualcuno vuole

contestare il contratto può farlo.

Attinenza all'oggetto sociale:

prendiamo contratto con la S snc, che ci assume come mediatore linguistico, poi però l'oggetto sociale

non ha nessun senso avere un mediatore linguistico. Potrebbe porsi un problema. Se l'ogg non viene

rispettato, il contratto è inefficace, anche se è firmato da tutti gli amministratori.

Questo caso è molto più delicato.

3^ comma: 'che le comunicazioni per l'estinzioni della rappresenz......'

le modificazioni e le estinzioni devo essere portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei → RI o

pec certificata. → se dobbiamo entrare in contatto con una soc di persone, partiamo dal RI, il quale ci

dice che T e C sono amministratori in via congiuntiva per queste operazioni e in via disgiuntiva per

queste altre. La nostra è un operazione per cui è sufficiente una firma dei 2, abbiamo fatto la prima

verifica. É un operazione pertinente all'oggetto sociale? Si, no. É pertinente, concludiamo

l'operazione. 06.11.17

DISCIPLINA DELLA SOCIETA' SEMPLICE

Presuppone che vengano presi degli accordi, non una conclusione informale.

→ Soci Amministratori: solo nelle società di persone, gli amministratori sono necessariamente soci

(non viceversa), non sono consentiti amministratori terzi.

Questi sono soci, e sono anche amministratori. La stessa persona si trova in due posizioni collegate,

ma distinte.

Cosa accade ai soci, in quanto amministratori?

REVOCA DELLA FACOLTA' DI AMMINISTRARE

[Art.2259]; regolano la posizione 'revoca della facoltà di amministrare' → interrompe il rapporto di

amministrazione. Non sarà più amministratore ma resterà comunque socio. Riguarda una funzione

non una posizione. Il rapporto sociale resta in piedi, si interrompe il contratto di amministrazione.

1^: 'la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale, non ha effetto se non ricorre una

giusta causa' → C e S devono decidere saggiamente chi amministrerà perché non si può cambiare

idea facilmente sull'amministratore. Se ci sono fatti oggettivi gravi, possono revocare T. non è

scontato che un atto negligente imponga una revoca. Deve essere un atto di una certa gravità. Tutela

la stabilità del socio amministratore, ma lega le mani agli altri soci.

2^: rinvio al 1726 (mandato) ' l'amministratore nominato con atto separato è revocabile quando tutti

i soci che l'hanno nominato sono d'accordo e se c'è una giusta causa'

C e S preferiranno la nomina con atto separato. In questo caso T sarebbe revocabile quando i soci

sono d'accordo nel revocarlo.

3^: 'la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ogni socio'

Questo sarà visto in modo diverso nelle altre società. Si parla solamente dell'amministrazione.

Ipotesi in cui ci sono sempre T C e S, T è amministratore, T e C si accordano perché i frutti di una

gestione vengano ripartiti tra i due tagliando fuori S. S può agire in giudizio per chiedere la revoca per

giusta causa.

[Art.2260]; diritti e obblighi degli amministratori.

2^: 'gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli

obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tutta via la responsabilità non si espone a

quelli che dimostrino di essere esenti da colpa' → la responsabilità degli amministratori dipende dalla

negligenza.

T se ordina cose che non servono è negligente. Non applica la diligenza dovuta.

(obbligazione di mezzi).

Se non si può esercitare il diritto di veto da parte degli altri amministratori, l'unico modo è il

risarcimento dei danni e chiedendo la revoca per giusta causa dell'amministratore.

→ Soci NON amministratori: hanno il diritto di controllo

[Art.2261]:1^ 'I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli

amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi

all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono

stati compiuti. '

2^ 'Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto

dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso'

Rendiconto → bilancio; questo carattere annuale è fissato per tutte le società di persone.

Nella società agricola, dove un bilancio potrebbe anche non esserci, per questo viene chiamato

rendiconto.

1^: diritto di informazione e ispezione → diritto di consultare tutto, tutti i documenti della società,

contabili e non contabili. È importante conoscere questa regola.

2^: diritto ad avere il bilancio/rendiconto.

Cosa importante perché il socio non amministratore, potrebbe andare a vedere con finalità che non

sono sempre quelle giuste. Però non si può negare l'accesso ai documenti.

Cosa accomuna i soci amministratori e non.

[

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A.A. 2018-2019
69 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AGiuli98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.