PARTE 6: LE SOCIETÀ
10. LE SOCIETÀ
L’imprenditore individuale ha la stessa responsabilità del debitore: risponde delle obbligazioni contratte
nell’attività d’impresa con tutti i suoi beni (presenti e futuri), se vuole attuare una separazione tra il patrimonio
d’impresa e il proprio può, per esempio, costituire una società.
Una delle caratteristiche della società è infatti l’autonomia patrimoniale.
Le società nascono o per contratto o come atto unilaterale ( società unilaterali), ma solo le SPA e le SRL possono
nascere sottoforma di atto unilaterale tutte le altre società devono essere costituite per contratto.
In passato erano comuni anche le società costituite per atto di legge (società legificate), ora si trovano con
meno frequenza. Infine ci sono le società di diritto speciale ( società bancarie e del mercato mobiliare) alle quali
si applica, oltre a questa disciplina, quella specifica del TUF (Testo Unico della Finanza) e del TUB (Testo Unico
Bancario).
Art. 2247 C.C. ! contratto tipico, nominato, oneroso, plurisoggettivo ! “Con il contratto di società due o più
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persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di
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dividerne gli utili ”.
Elementi essenziali di questo contratto:
1) pluralità è un contratto plurisoggettivo e plurilaterale, le persone possono essere sia fisiche che giuridiche.
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2) conferimento i soci devono dare un conferimento che può avere ad oggetto obbligazioni di dare (beni),
!
obbligazioni di fare (servizi: nelle SPA e nelle SAPA non è possibile conferire servizi), obbligazioni di non fare (non
concorrenza).
3) esercizio in comune di un’attività economica (scopo-‐mezzo) al fine di dividerne gli utili (scopo-‐fine)! anche per
le società l’elemento essenziale è il lucro oggettivo (la creazione di ricchezza), non quello soggettivo.
L’esercizio in comune di un’attività economica di una società prende il nome di “ oggetto sociale” (ristorazione,
attività industriale…), lo “ scopo sociale” è il perchè si vuole svolgere tale attività.
Tale aritcolo vale solo per le società che nascono per contratto.
Impresa VS Società (Art. 2247 e Art. 2082).
Le società possono anche non essere considerate imprese perchè nell’articolo 2247 non si menzionano nè
l’organizzazione (sulla quale si può passare sopra perchè è sottointeso che in una società ci sia
un’organizzazione), nè soprattutto la professionalità. Esempio di tipi di società senza impresa:
1) società occasionale ha tutte le caratteristiche degli articoli 2247 e 2082 eccetto la professionalità
!
(esercizio abituale dell’attività), la società può essere costituita anche per un singlo atto.
2) società tra avvocati la società serve per fornire alcuni servizi ai professionisti (protetti) per l’esercizio
!
della loro attività tipica (iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese e non soggetta al fallimento).
Si può costituire solo nella forma di SNC ( un tempo si potevano costituire solo in forma di SS).
Patrimonio netto e capitale sociale. Patrimonio netto: capitale sociale + riserve.
Capitale sociale il valore in denaro costituito dalla sommatoria dei conferimenti dei soci.
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Rappresenta la porzione di patrimonio netto non distribuibile ai soci fino a quando la società ha vita e quindi ha
una funzione vincolistica che dà ai creditori una garanzia patrimoniale supplementare.
Capitale sociale nominale la cifra indicata nell’atto costitutivo.
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Rimane immutato fin quando non si decide di attuare un aumento o una riduzione (valore storico).
Patrimonio sociale complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo a una società.
!
È inizialmente costituito dai conferimenti (quindi all’inizio coincide con il capitale sociale) successivamente
subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società.
Patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività nello stato patrimoniale.
!
Comunione a scopo di godimento.
Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci.
A tale scopo si costituiscono invece le comunioni a scopo di godimento. Le comunioni sono peggiori perché il
comunista in qualsiasi momento può chiedere la sua parte e andarsene, nella società no.
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Tipi di società.
Le società formano un sistema composto da una pluralità di modelli organizzativi.
Una prima distinzione è basata sullo scopo istituzionale perseguibile:
-‐ società mutualistiche mutue assicuratrici e società cooperative.
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-‐ società lucrative gli altri tipi di società (SS,SNC,SAS,SPA…).
!
Una seconda distinzione (nell’ambito delle lucrative) è basata sulla natura dell’oggetto sociale: tutte le società
lucrative possono svolgere sia attività agricola che commerciale, tranne che per quella semplice che può
svolgere solo attività agricola.
Una terza distinzione è quella fra società dotate di personalità giuridica (società di capitali e cooperative) e
società prive di personalità giuridica (società di persone). Con il riconoscimento della personalità giuridica, le
società sono trattate per legge come soggetti di diritto formalmente distinte dalle persone dei soci.
Ma la più importante distinzione è tra società di persone e società di capitali.
A) Società di persone: l’elemento personale supera l’elemento capitale (il contratto è concluso intuitu
personae).
I soci hanno responsabilità “illimitata” (si parla di autonomia patrimoniale imperfetta): per le obbligazioni sociali, i soci non hanno
responsabilità limitata alla loro quota di partecipazione, ma a tutto il loro patrimonio.
Però i soci possono uscire quando vogliono e sono anche amministratori.
A ) Società semplice (SS).
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A ) Società in nome collettivo (SNC).
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A ) Società in accomandita semplice (SAS).
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B) Società di capitali: l’elemento più importante nella disciplina è il capitale.
I soci hanno responsabilità “limitata”: i soci ci possono rimettere al massimo quanto hanno messo alla costituzione della società.
Si può uscire quando si vuole, ma poi si risponde delle obbligazioni anche dopo essere uscito e i soci non sono amministratori.
B ) Società per azioni (SPA).
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B ) Società in accomandita per azione (SAPA).
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B ) Società a responsabilità limitata (SRL).
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Le società si devono iscrivere tutte nella sezione generale del registro delle imprese con efficacia dichiarativa (e
costitutiva solo per quelle di capitali) ad eccezione la società semplice che si iscrive in una sezione speciale.
Non si possono costituire società atipiche (diverse da quelle nominate), né mischiare i vari tipi di società.
" Il silenzio delle parti nell’atto costitutivo è interpretato come un’implicita opzione per il regime della società
in nome collettivo.
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11-‐12. LE SOCIETÀ DI PERSONE
Per le società di persone si ha una disciplina “per gradi”:
1) Società Semplice (SS) disciplina generale (si applica a tutti e tre i tipi di società).
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2) Società in Nome Collettivo (SNC) disciplina derogatoria rispetto a quella della SS (si applica alle SNC e alle SAS) lex
! !
speciali abrogatex generali si applica la disciplina della SNC, per quanto non detto si applica quella della SS.
!
3) Società in Accomandita Semplice (SAS) disciplina derogatoria rispetto a quella della SNC (si applica solo alle SAS) si
! !
applica la disciplina della SAS, per quanto non detto si applica quella della SNC, per quanto non detto si applica quella
della SS.
Quindi la SNC è un sottomodello della SS e la SAS è a sua volta un sottomodello della SNC.
1) Società semplice (SS).
Nullità del contratto.
Per le società di persone non esiste una disciplina di nullità, ma questo non vuol dire che non ci sono cause di <
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