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SPA.
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro (notevolmente abbassato nel
2014), non esiste una norma che dica che il capitale deve essere adeguato all’oggetto sociale.
Per procedere alla costituzione è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che sia rispettata la disciplina dei conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della
società, in relazione al suo particolare oggetto.
Ci sono due possibili forme di stipulazione dell’atto costitutivo:
Costituzione simultanea i soci fondatori si recano dal notaio il quale redige l’atto….
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Costituzione per pubblica sottoscrizione i promotori (promuovono la costituzione di una società a dei
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soggetti, senza diventare per forza soci) sottoscrivono un documento esplicitando: oggetto, capitale sociale e la
percentuale di utili che si riservono i promotori. Coloro che intendono accettare sottoscrivono il capitale sociale.
Spesso si preferisce redigere due distinti documenti:
1) Atto costitutivo più sinteitco, contiene gli elementi essenziali della società.
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L'atto costitutivo deve essere redatto in forma di atto pubblico e deve indicare: cognome, nome o
denominazione; data e luogo di nascita o Stato di costituzione; domicilio o sede; cittadinanza dei soci;
denominazione; ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato, numero e eventuale valore nominale
delle azioni, sistema di amministrazione adottato.
2) Statuto contiene le regole del funzionamento (quali sono e come funzionano gli organi) e la struttura
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organizzativa della società. Nel Codice Civile atto costitutivo e statuto sono un unico documento: ciò che vale
per l’atto costitutivo vale anche per lo statuto (forma = atto pubblico).
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Deposito e iscrizione.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo (o gli amministratori o un socio) deve depositarlo entro venti giorni
presso l'ufficio del registro delle imprese; egli è responsabile del rispetto delle condizioni stabilite dalla legge
per la costituzione. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione,
iscrive la società nel registro. Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica (altrimenti
non esiste proprio). Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e
solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, il socio unico fondatore e coloro che hanno
autorizzato o consentito l'operazione (perché sennò si potrebbero far compiere l’operazione a un nulla
tenente). Qualora, successivamente all'iscrizione, la società abbia approvato un'operazione di cui sopra è
responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Nullità delle SPA.
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei
seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2) illiceità dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione sociale, i conferimenti,
l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
Rispetto ai contratti manca come caso di nullità l’illeicità o la mancanza della causa: se una società persegue
una causa puramente benefica, una volta iscritta nel registro delle imprese, non può essere annullata.
Per le SPA non si può applicare semplicemente la nullità dei contratti perché essa ha un effetto retroattivo
(opera ex tunc, come in tutela restitutoria).
-‐ Nel caso in cui la SPA iscritta abbia già operato con terzi la nullità delle società è risarcitoria (opera come un
annullabilità, ex nunc, da ora in poi, vengono fatti valere tutti gli altri rapporti), opera come una causa di
scioglimento: la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel
registro delle imprese; i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i
creditori sociali. A differenza della disciplina generale dei contratti, per le società la nullità è sanabile se si adotta
una decisione successiva nella quale si toglie il vizio di nullità.
-‐ Nel caso in cui la SPA sia stata costituita e iscritta nel registro delle imprese, ma non abbia operato con terzi, si
applica l’effetto restitutorio della nullità dei contratti.
Conferimenti.
La sommatoria dei conferimenti non può mai essere inferiore al capitale sociale, al massimo può essere superiore
se è previsto un sovrapprezzo (richiesto dalla società ai soci che aderiscono dopo la costituzione perché