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Nozione ed origine del diritto sindacale

La nozione di diritto sindacale

Si intende il diritto che regola l'attività e l'organizzazione dei sindacati e, per diritto sindacale, cioè, delle tradizionali associazioni volontarie dei lavoratori e dei datori di lavoro che si caratterizzano, rispetto a tutte le altre associazioni ancorché costituite dagli stessi soggetti, in quanto la loro attività consiste nella stipulazione del contratto collettivo e, per il sindacato dei lavoratori, anche nella proclamazione dello sciopero o di altre forme di lotta sindacale.

Oggi l'attività sindacale ha superato i tradizionali confini della gestione dei rapporti individuali di lavoro. La tradizionale nozione del diritto sindacale può essere mantenuta ferma essendo qui sufficiente l'indicazione di alcuni aspetti di quei fenomeni e la presa d'atto di quella tendenza e della conseguente possibilità di una diversa definizione.

L'esposizione che segue riguarderà la struttura e l'azione dei sindacati dei pubblici dipendenti, posto che, a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente evoluzione della disciplina che li riguarda, quei sindacati hanno assunto una posizione che sono chiamati ad assolvere con funzioni per molti aspetti identiche a quelle dei sindacati dei lavoratori dipendenti ai privati.

Il diritto sindacale, anche se inteso nella sua più tradizionale accezione, si caratterizza per essere il prodotto di un'interpretazione giurisprudenziale in funzione normativa e dell'opera della dottrina. Il diritto sindacale è stato definito da un autorevole insegnamento un "diritto senza nome" quanto manca una disciplina legislativa, non avendo il legislatore ordinario dato ancora attuazione ai principi espressi dagli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Il fenomeno sindacale nacque e si sviluppò tra gli operai dell'industria e dell'agricoltura. Più di recente è il sindacalismo degli impiegati. Ancor più recente è il sindacalismo dei dipendenti dello stato delle pubbliche amministrazioni.

L'origine del sindacato

Nell'ultimo quarto del XIX secolo, le profonde trasformazioni economiche e sociali determinate dalla rivoluzione industriale posero in primo piano l'esigenza di una disciplina specifica del contratto e del rapporto di lavoro, per i quali fino ad allora si riteneva sufficiente il diritto comune dei contratti. La legislazione ottocentesca nemmeno prevedeva una disciplina propria del contratto di lavoro. Il codice civile di allora si dedicava a vietare l'assunzione dell'obbligo di lavorare senza termine.

Anche la prima legislazione speciale della materia tendeva più a realizzare l'interesse pubblico che a tutelare l'interesse dei lavoratori, limitandosi a porre limiti in tema di occupazione delle donne e fanciulli e di orario di lavoro.

I lavoratori ben presto si resero conto che la debolezza economica e sociale che caratterizzava la posizione di uno di loro nei confronti del proprio datore di lavoro poteva essere superata esclusivamente con un'azione collettiva. Nacque così il sindacato, che è la volontaria, e perciò libera, associazione dei lavoratori alla quale è affidata la tutela degli interessi collettivi di questi.

L'associazionismo operaio fu osteggiato a lungo dallo stato sia per la sua connessione con movimenti politici ritenuti eversivi dell'ordine pubblico, sia per l'idea che l'azione coalizzata dei lavoratori potesse impedire lo spontaneo equilibrio del mercato. Il sindacato crebbe tanto che già aveva acquistato una notevole capacità di pressione sul datore di lavoro ed aveva ottenuto riconoscimenti dall'ordinamento giuridico.

L'azione sindacale nel periodo pre-corporativo

Anche il sindacato italiano impose il suo riconoscimento alla controparte mediante lo sciopero che è il tipico mezzo di lotta sindacale. Lo sciopero era considerato un delitto e i lavoratori scioperanti perseguiti penalmente. Solo in un secondo momento, quando il movimento sindacale si era maggiormente diffuso, lo sciopero viene tollerato essendone esclusa la rilevanza penale. Tuttavia, l'astensione dal lavoro continua ad essere considerata un inadempimento dell'obbligazione di lavorare e repressa con varie forme di intimidazione e di rappresaglie.

L'azione sindacale, se pure realizzava momenti di lotta, tendeva alla stipulazione del contratto collettivo con il quale venivano soltanto determinate le retribuzioni minime che il lavoratore di lavoro si obbligava a derogare ai suoi dipendenti (contratto di tariffa). Il contratto collettivo non solo era uno strumento nuovo, ma soprattutto era uno strumento forgiato dalla stessa realtà sociale, in quanto non era né previsto né regolato dalla legge. I suoi effetti dovevano essere individuati avendo esclusivamente riguardo al diritto allora vigente e al diritto comune dei contratti.

Rimase impossibile estendere l'efficacia del contratto collettivo al di là dei singoli lavoratori iscritti al sindacato stipulante; rispetto ai datori di lavoro non iscritti ai sindacati stipulanti, il contratto collettivo - come - non era idoneo a produrre effetti giuridici, res inter alios acta secondo la regola generale per cui il contratto ha effetto soltanto per i soggetti che ne sono parti. Al contratto collettivo, in assenza di una legge che ne prevedesse effetti adeguati alla sua funzione, non poteva essere attribuita che un'efficacia obbligatoria.

La tutela realizzata con il contratto collettivo non può essere considerata efficace se la disciplina del rapporto di lavoro con esso dettata non si applica a tutti i rapporti di lavoro e può essere derogata. Tanti problemi trovarono soluzione nella giurisprudenza dei collegi probivirali che, nell'esercizio delle loro funzioni di equità, e se però assegnare rilevanza alla contrattazione collettiva, assumendola a punto di riferimento per la decisione dei singoli casi concreti.

Il sindacato dell'ordinamento corporativo

All'avvento del fascismo, il movimento sindacale costituì un momento di resistenza al nuovo regime. Il fascismo utilizza il sindacato come strumento per realizzare la sua politica di ordine pubblico e lo inserì nell'organizzazione stessa dello stato. L'organizzazione sindacale corporativa aveva come presupposto il concetto di categoria professionale; questa era configurata come l'insieme di tutti i soggetti (datori e prestatori di lavoro) che operano nello stesso settore della produzione. Le categorie professionali erano individuate e definite per legge. Tutti i soggetti che appartenevano alla stessa categoria professionale erano considerati da leggi titolari dello stesso interesse collettivo professionale.

Per ogni categoria professionale era ammesso il riconoscimento giuridico di una sola associazione sindacale, per i datori di lavoro, e di una sola associazione sindacale, per i lavoratori. Il contratto collettivo stipulato dai sindacati corporativi era efficace nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale, proprio perché i sindacati agivano come rappresentanti legali di chiunque facesse parte di quest'ultima. Il contratto collettivo corporativo, in quanto destinato a perseguire interessi pubblici, era annoverato tra le fonti di diritto ed era inderogabile se non a favore dei lavoratori (articolo 2077 cod. civ.).

Peraltro, lo stato, onde garantire il perseguimento dei fini pubblici affidato a sindacati corporativi, si riservava il potere di revocare i dirigenti sindacali e esercitava poteri di vigilanza di tutela sull'attività delle associazioni sindacali corporative. Il sindacato dei datori di lavoro e quello contrapposto dei prestatori di lavoro costituivano la "corporazione", organo chiamato a realizzare l'organizzazione unitaria delle forze di produzione e a designare, insieme con il consiglio nazionale del partito fascista, i membri della camera dei fasci e delle corporazioni, che costituì la camera dei deputati.

Il sistema corporativo prevedeva una magistratura e del lavoro in sede collettiva; alla magistratura decideva le controversie giuridiche e cioè, le controversie in materia di interpretazione e di applicazione della legge e dei contratti collettivi corporativi; poteva essere chiamata anche a decidere le controversie collettive economiche che concernevano le richieste di nuove condizioni di lavoro. Previsione di tale competenza giurisdizionale consentì di sanzionare penalmente sia lo sciopero dei lavoratori che la serrata dei datori di lavoro.

Il sindacato nella costituzione repubblicana

Caduto il regime fascista vennero soppresse le corporazioni e seguirono la stessa sorte i sindacati corporativi. Vennero costituiti i nuovi sindacati, libera espressione degli interessi dei lavoratori. Si tornò anche a esercitare lo sciopero; i sindacati si trovarono ad operare in una situazione analoga a quella che aveva caratterizzato il periodo precorporativo.

La costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, contiene due disposizioni specificatamente relative alla materia sindacale:

  • L'articolo 39 della costituzione: stabilisce il principio fondamentale per cui l'organizzazione sindacale è libera. Tale principio segna il ripudio della concezione corporativa e della concezione secondo la quale il sindacato appartiene a all'organizzazione pubblica ed è destinato a perseguire interessi pubblici. Libera può essere soltanto un'organizzazione privata e libero può essere soltanto il perseguimento di interessi privati. Tale articolo traccia le linee di un nuovo sistema che avrebbe dovuto prevedere la registrazione di una pluralità di sindacati per ogni categoria professionale e la possibilità, per essi, di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria.
  • L'articolo 40 della costituzione: stabilisce l'altro regime fondamentale del diritto sindacale repubblicano per cui il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Questo che segna il ripudio della concezione corporativa.

Solo la seconda delle due disposizioni di cui ora si è fatto cenno ha trovato attuazione ad opera del legislatore ordinario.

Il sindacalismo dei dipendenti pubblici

Il sindacalismo dei dipendenti da enti pubblici economici, poiché questi erano già stati considerati come espressione dall'ordinamento corporativo e da queste inquadrati allo stesso modo delle imprese private, non si differenzia da quello dei dipendenti da privati. Nell'immediato dopoguerra i dipendenti degli altri enti pubblici cominciarono ad organizzarsi sindacalmente. Tali sindacati rimasero a lungo estranei all'organizzazione sindacale dei lavoratori privati e non furono in grado di esercitare le tipiche attività sindacali.

L'attività sindacale a favore dei pubblici dipendenti venne a lungo realizzata soltanto attraverso l'esercizio di forme di pressione destinate ad influire sul potere politico al quale esclusivamente competeva di dettare la disciplina di quei rapporti. I limiti di cui era soggetta vennero ben presto superati per l'azione sindacale dei dipendenti degli enti pubblici non economici. A questa sono state estese le stesse garanzie e prerogative previste per l'azione sindacale dei lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro.

Per i dipendenti dello stato, la legge n. 93 del 1983 introdusse la cosiddetta contrattazione del lavoro pubblico, individuando materie che continuavano ad essere riservate alla legge e materie affidate al confronto sindacale e regolate da una speciale contrattazione collettiva. I sindacati furono abilitati a stipulare contratti collettivi. Il lavoro pubblico è ormai regolato dallo stesso diritto del lavoro che regola i rapporti di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro privato. Il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ha la stessa natura della funzione del contratto collettivo stipulato per i lavoratori privati. Si realizza un assetto di opposti interessi determinato anche dal gioco delle forze e dalla capacità di lotta delle organizzazioni sindacali.

L'organizzazione del lavoro privato

La libertà sindacale

Il principio che costituisce la struttura portante dell'intero diritto sindacale italiano è quello della libertà dell'organizzazione sindacale; principio consacrato dalla costituzione (articolo 39). È espresso nel primo comma dell'articolo 39 della costituzione che l'organizzazione sindacale è portatrice esclusivamente di interessi privati, sia pure collettivi, e non già di interessi pubblici.

Nella concezione pluralistica accolta la nostra costituzione riconosciuta libertà di iniziativa privata economica (articolo 41) e la libertà di organizzazione sindacale (articolo 39), considerata come un contropotere rispetto al potere economico. Il riconoscimento della libertà dell'organizzazione sindacale postula anche il riconoscimento della legittimità dei fini perseguiti da quell'organizzazione e la valutazione a priori dell'idoneità di quest'ultima al loro perseguimento.

La libertà dell'organizzazione sindacale significa la libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro di costituire organizzazioni sindacali all'interno di una medesima categoria professionale, o meglio di uno stesso settore della produzione. Libertà di definire, e di modificare, l'ambito di applicazione del contratto collettivo. La libertà di organizzazione sindacale deve essere intesa anche come libertà dei singoli di scegliere l'organizzazione sindacale alla quale aderire perfino come libertà di non aderire ad alcuna associazione. Dal nostro ordinamento, non sarebbero valide quelle clausole, diffuse nella contrattazione collettiva dei paesi anglosassoni, che subordinano la costituzione (closed o la risoluzione shop) del rapporto di lavoro all'iscrizione al sindacato presente in azienda (union shop).

I militari "non possono esercitare il diritto di sciopero, né costituire associazioni professionali a carattere sindacale, né aderire ad altre associazioni sindacali". La legge tutela la libertà sindacale solo negli ambienti di lavoro: garantendo a tutti i lavoratori il "diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale"; riconoscendo il diritto dei lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni attività produttiva; vietando gli atti discriminatori per ragioni sindacali.

La mancata attuazione dell'articolo 39 della costituzione

La mancata attuazione del sistema previsto dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 39 della costituzione è dipesa da ragioni politiche e dal fatto che quel sistema riproponeva modelli e concezioni che avevano caratterizzato l'ordinamento corporativo. Un delicato problema è costituito dal fatto che il sistema prefigurato dall'articolo 39, a seconda di come fosse stato attuato, avrebbe potuto costituire un attentato alla libertà dell'organizzazione sindacale.

Il sistema delineato dall'articolo 39 prevedeva che i sindacati registrati, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, avrebbero potuto stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes. Ove si fosse verificato un dissenso tra sindacati registrati con riguardo alla congruità del contratto collettivo da stipulare, due erano le possibili soluzioni:

  • Si adottava il metodo della maggioranza: in questo caso si ritenne che sarebbe stata un attentato alla libertà del sindacato registrato dissenziente, ancorché minoritario.
  • Si adottava il metodo dell'unanimità: in questo caso si sarebbe reso impossibile la stipulazione del contratto collettivo.

La mancata attuazione dell'articolo 39 ha consentito all'azione e all'organizzazione sindacali di esplicarsi secondo modelli via via diversi.

La teoria dell'interesse collettivo

L'azione e l'organizzazione sindacale si sono sviluppate intorno ad una costante culturale. Trattasi della nozione di interesse collettivo, la tutela del quale è dalla legge affidata al sindacato e che trova soddisfazione soprattutto nella stipulazione del contratto collettivo, ma anche nella proclamazione del diritto di sciopero. Travolto l'ordinamento corporativo e venuta meno la funzione pubblicista (articolo 39), il contratto collettivo viene ricondotto al diritto privato al quale deve essere ricondotto anche il fenomeno sindacale.

La rilevanza dell'interesse collettivo e la sua preminenza sugli interessi individuali, nell'ambito del diritto privato, trovano riconoscimento in tutti gli istituti e le norme che suppongono collettività organizzata. Organizzazione specifica disciplina e subordinazione degli interessi degli organizzati a quelli dell'organizzazione (Santoro - Passarelli).

Le società commerciali esprimono l'attribuzione della personalità giuridica, una connessione tra gli interessi individuali dei soci. Vi sono dei casi in cui la connessione degli interessi individuali determina una sintesi di interessi fiscali, e non soltanto di interessi strumentali, onde si parla di interesse collettivo e non più di interesse comune. Riguardo al fenomeno sindacale, si deve osservare che di interesse collettivo si può parlare soltanto in quanto l'ordinamento giuridico dispone che il contratto collettivo sia inderogabile da parte dei singoli.

Si deve osservare che la soddisfazione dell'interesse collettivo coincide con la migliore soddisfazione degli interessi individuali dei singoli lavoratori, iscritti o non iscritti al sindacato, onde l'interesse che assume rilevanza e che è destinato ad essere realizzato con la contrattazione collettiva e con ogni altra forma sindacale è un interesse individuale finale. L'interesse collettivo è indivisibile, dato che il suo soddisfacimento è condizionato dal soddisfacimento degli interessi individuali dei singoli lavoratori.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santosuosso Daniele Umberto.
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