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Lezione 33: Premessa

I libri sociali, il bilancio e lo scioglimento sono disciplinati sostanzialmente nello stesso modo per tutte le società di capitali. Per quanto concerne lo scioglimento, la comunanza di normativa è di carattere formale dal momento che le relative disposizioni sono contenute in apposito capo del codice civile (art 2484 ss.), autonomo rispetto a quelli dedicati ai singoli tipi sociali.

Per i libri sociali e il bilancio la disciplina è separata: tuttavia per la sapa vale il consueto richiamo alle norme della spa e anche per la srl in parte vi è richiamo delle norme della spa.

I libri sociali

Art. 2214: L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascuno affare gli originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture ricevute. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

I libri sociali delle spa

Le spa devono anche tenere, oltre ai libri e alle altre scritture contabili prescritti nell’art. 2214, i seguenti libri (art. 2421) che prima di essere messi in uso vanno progressivamente numerati in ogni pagina e bollati in ogni foglio:

  • Il libro dei soci per ogni categoria devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni normative, i trasferimenti e i vincoli a esse relative e i versamenti eseguiti; tenuto dagli amministratori o dai componenti del consiglio di gestione.
  • Il libro delle obbligazioni: l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli a esse relativi; tenuto dagli amministratori o dai componenti del consiglio di gestione.
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; tenuto dagli amministratori o dai componenti del consiglio di gestione.
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; tenuto dagli amministratori o dai componenti del consiglio di gestione.
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale oppure del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; tenuto dal collegio sindacale oppure dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione.
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo qualora esista, tenuto dal comitato esecutivo.
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti se sono state emesse obbligazioni; tenuto dal rappresentante comune degli obbligazionisti.
  • Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447-sexies; tenuto dagli amministratori o dai componenti del consiglio di gestione.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. Il rappresentante degli obbligazionisti ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. I singoli obbligazionisti hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari e i singoli possessori hanno diritto di esaminare il libro degli strumenti finanziari.

I libri sociali delle srl

Art. 2478 richiede per le srl:

  • Il libro dei soci tenuto dagli amministratori.
  • Il libro delle decisioni dei soci tenuto dagli amministratori.
  • Il libro delle decisioni degli amministratori tenuto dagli amministratori.
  • Il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’art. 2477; tenuto dai sindaci o dal revisore.

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Deve ritenersi, nonostante il silenzio della norma, che sia prescritta la tenuta di un apposito libro per i titoli di debito, come appena osservato per gli strumenti finanziari delle spa.

Il bilancio

Art. 2423.1: Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa ed è corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, di quella dell’organo di controllo e del revisore contabile.

Sono molteplici le funzioni ricollegabili al bilancio e alla sua regolamentazione:

  • Il bilancio costituisce lo strumento per l’accertamento della consistenza del patrimonio sociale, unica garanzia dei creditori per le obbligazioni sociali; dunque il bilancio annuale mostrando il valore del patrimonio sociale, indica ai terzi la misura di questa garanzia.
  • Strumento esclusivo per la determinazione dell’esistenza di utili e riserve distribuibili tra i soci; tale funzione è preordinata al soddisfacimento di uno specifico interesse degli azionisti e in particolare degli azionisti di minoranza: del loro interesse a che gli utili realizzati siano messi in evidenza e quindi distribuiti. L’interesse dei creditori sociali si pone manifestatamente in conflitto con l’interesse degli azionisti; gli azionisti mirano ad ottenere i più alti dividendi possibili e quindi desiderano la più elevata valutazione delle poste attive del bilancio e la più bassa valutazione delle poste passive, al fine di risultare dal bilancio una cospicua messe di utili. I creditori sociali invece desiderano proprio l’opposto: desiderano che la più alta quota possibile di ricchezza rimanga a garanzia dei propri crediti nel patrimonio della società, bassa valutazione delle poste attive e un’elevata valutazione di quelle passive.
  • Costituisce inoltre documento informativo principe, data la sua destinazione al pubblico tramite il deposito nel registro delle imprese, per tutti gli interessati all’andamento della società (soci, creditori, terzi intenzionati ad entrare in contatto con la società, investitori in generale).
  • Base per la tassazione delle società di capitali; da qui si nota quanto sia decisiva l’affidabilità dei dati di bilancio per la tenuta del sistema sociale.

Fonti della disciplina

Le regole in materia di bilancio sono organicamente dettate in relazione alla spa e richiamate per le srl; disposizioni speciali per le società operanti in particolari settori (bancari, assicurativo, finanziario). Alle regole sul bilancio di esercizio si affiancano quelle sul bilancio consolidato cioè sul bilancio dell’insieme delle società sottoposte a comune direzione e coordinamento considerate come se fossero un’unica impresa.

La riforma del 2003 non ha portato grandi innovazioni, salvo riguardo la disciplina sanzionatoria penale. Una grande innovazione nella disciplina bilancio si è avuta con l’introduzione nel diritto interno dei principi contabili internazionali (international accounting standards IAS; nuova denominazione IFRS international financial reporting).

La tradizionale disciplina di bilancio è basata sul principio di prudenza volta a comprimere l’utile distribuibile in favore dei soci per salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale nell’interesse dei creditori sociali/terzi.

Gli standard contabili IAS/IFRS hanno come fine principale quello di fornire agli investitori un’adeguata informazione, anche in chiave di prospettive reddituali, sulla situazione economico, patrimoniale, finanziaria degli emittenti e per questo motivo privilegiano la valutazione basata sul c.d. fair value (valore equo). Gli IAS e IFRS lo definiscono come il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Il reg. 1606/2002 CE ha stabilito l’adozione degli IAS dal 1/1/2005 solo per i bilanci consolidati delle società con titoli quotati in un mercato regolamentato; l’interesse comunitario è limitato alla comparabilità delle informazioni fornite agli investitori dalle società quotate. La legge comunitaria 2003 ha delegato il governo ad allargare tale ambito di applicazione dei IAS/IFRS e a concedere in talune ipotesi la facoltà di redigere anche il bilancio di esercizio sulla base degli IAS in modo da evitare che le società siano costrette a tenere una doppia contabilità (una per i conti di esercizio un’altra per quelli consolidati).

Con il d. lgs. 2005 l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali è stato così individuato:

  • Per quanto concerne il bilancio consolidato.
  • Per quanto concerne il bilancio di esercizio.

Il regolamento comunitario prevedeva l’adozione degli IAS solo per il bilancio consolidato che ha una valenza esclusivamente informativa. Il nostro legislatore ne ha imposto/consentito l’adozione anche per il bilancio d’esercizio, che invece ha anche la finalità di determinare il risultato dell’esercizio (che costituisce la base per l’imposizione fiscale) e l’entità dell’utile distribuibile tra i soci.

A seconda delle due discipline usate (quella tradizionale o quella degli IAS) nella redazione del bilancio si potrebbe dunque pervenire a esiti diversi: l’adozione del criterio del “valore equo” può fare emergere plusvalenze che secondo i canoni tradizionali non emergerebbero fino all’effettiva realizzazione dell’attività tramite alienazione a terzi. Si ha dunque l’evidenziazione di un maggior utile, composto in parte da valori stimati ma non ancora realizzati. Per evitare che questo si traduca in un pericolo per i creditori della società tramite la distribuzione in favore dei soci di utili al momento solo sulla carta e per assicurare la neutralità fra l’uso delle regole tradizionali e gli IAS, viene previsto che l’importo delle plusvalenze discendenti dall’applicazione del criterio di valore equo vada iscritto in una speciale riserva non distribuibile fino a quando la plusvalenza non sia effettivamente realizzata.

NB. L’ambito di applicazione degli IAS riguarda soprattutto le società quotate e quelle appartenenti ai settori c.d. sensibili.

Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta

Il codice civile dispone che il bilancio deve essere redatto in modo chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, anche se questo dovesse costringere i redattori a derogare a norme contabili stabilite dallo stesso codice. L’obbligo di redigere il bilancio con chiarezza impone agli amministratori di esporre i dati di bilancio in modo da evitare il più possibile fraintendimenti da parte del lettore.

Nel caso di deroga alle regole contabili al fine di conseguire la veritiera e corretta rappresentazione, occorrerà darne notizia nella nota integrativa, fornendo le relative motivazioni. Rappresentano le c.d. clausole generali di bilancio; la delibera che approvi un bilancio redatto senza l’osservanza di anche un solo di questi principi è nulla.

Il rapporto tra clausole generali e regole specifiche si può sintetizzare così:

  • La classificazione di voci contenute negli artt. 2424 e 2425 è tipica; aggiunte, raggruppamenti, adattamenti sono possibili a volte doverosi solo in funzione del fine della chiarezza del bilancio.
  • Se le informazioni richieste da specifiche norme non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire quelle complementari necessarie allo scopo.
  • I criteri legali di valutazione sono indicati nell’art. 2426; se in casi eccezionali l’applicazione di una norma di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

I principi generali abbiamo detto essere tre:

  • La chiarezza.
  • La rappresentazione veritiera (veridicità).
  • La rappresentazione corretta (correttezza).

I principi di redazione del bilancio sono 6 e tra questi occorre ricordare i principi della competenza e della prudenza. I criteri di valutazione indicano le modalità con le quali devono essere valutate le poste che compongono il bilancio d’esercizio. Le norme relative alle strutture, individuano schemi rigidi di stato patrimoniale e di conto economico, nonché le informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa.

I principi di redazione del bilancio

  • Il principio di prudenza: da esso dipende l’informazione dei soci e dei terzi e anche l’accertamento di quanto può uscire dal patrimonio sociale a titolo di dividendo per i soci e essere definitivamente sottratto alla garanzia generica dei creditori. Dunque gli amministratori nella redazione del bilancio devono tenere conto delle attività solo e nella misura in cui sono certe; e delle passività anche se e nella misura in cui sono probabili.
  • Il principio di prospettiva di continuità dell’attività (c.d. going concern): tutte le valutazioni di bilancio devono essere eseguite nella previsione che l’attività della società sia destinata a continuare nell’esercizio successivo. Dunque la valutazione degli elementi patrimoniali, e di conseguenza del patrimonio netto, deve essere fatta alla chiusura dell’esercizio in modo da determinare esclusivamente il valore del capitale di funzionamento, escludendo quindi valori di liquidazione e straordinari.
  • Il principio della prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica): es. nel caso di compravendita con obbligo di retrocessione a termine le attività oggetto di tale contratto devono essere.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Sandulli Michele.
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