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La partecipazione di società di capitali in società di persone
La partecipazione di società di capitali in società di persone è oggi riconosciuta per espressa disposizione normativa. Non ci sono limiti soggettivi né dal lato della partecipante, né da quello della partecipata.
Nelle società di capitali la decisione deve essere assunta dall'assemblea; quanto alla società personale partecipata l'art. 111-duodecies prevede che, se tutti i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali, alla S.N.C. e alla S.A.S. si applicano le regole di redazione del bilancio dettate per le S.P.A. ed esse sono tenute, ricorrendone i presupposti, alla redazione del bilancio consolidato.
Invalidità del contratto
La legge non regola l'invalidità del contratto di società di persone. Si ritiene che le cause di invalidità sono quelle di nullità e di annullabilità previste in generale per i contratti.
contratti (mancanza dell'accordo, illiceità, indeterminatezza dell'oggetto, ecc)
Si deve distinguere tra invalidità che colpisce l'intero contratto sociale e quella che riguarda la partecipazione del singolo socio; quest'ultima provoca invalidità del contratto sociale solo essenziale.
Non trova applicazione alle società di persone la severa limitazione delle cause di nullità prevista per le società di capitali dall'art. 2332.
Anche nelle società di persone, la stipulazione del contratto sociale non esaurisce gli effetti del negozio, ma dà vita a una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale la cui eliminazione non può consistere nell'applicazione della regola quod nullum est nullum producit effectum, con il conseguente travolgimento di tutti gli atti compiuti dalla società e liberazione dei soci dagli obblighi assunti verso la società e verso
iterzi.Quindi1) le cause di invalidità del contratto sociale operano quali cause di scioglimento della società2) gli atti compiuti in nome della società conservano i loro effetti e la vincolano nei confronti dei soggetti con i quali sono intercorsi3) i soci non sono liberati dall'attuazione di conferimenti ancora non adempiuti e rispondono, se a ciò tenuti, illimitatamente solidamente con la società in adempimento delle obbligazioni sociali. LE MODIFICHE DEL CONTRATTO E IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTARegola generale delle società personali è che ogni modifica del contratto sociale e richiede il consenso di tutti soci (2252). Lo stesso contratto, tuttavia, può prevedere diversamente e così, p.e., lasciare che tutte le modifiche dell'atto costitutivo possano essere decise dalla maggioranza dei soci. Le regole di pubblicità seguono quelle del contratto sociale e dell'atto costitutivo.
Il mutamento delle persone dei
sue azioni e decisioni all'interno della società. Inoltre, il socio ha l'obbligo di collaborare attivamente alla gestione e all'attività della società. L'obbligo di collaborazione implica che il socio debba mettere a disposizione le proprie competenze, risorse e conoscenze per il bene della società. Questo obbligo può includere la partecipazione alle riunioni societarie, la condivisione delle informazioni rilevanti, l'assunzione di responsabilità specifiche e l'adempimento di eventuali compiti assegnati. Inoltre, il socio ha l'obbligo di agire nell'interesse della società e degli altri soci. Ciò significa che il socio non può agire in modo egoistico o dannoso per la società o per gli altri soci. Deve invece prendere decisioni e compiere azioni che siano nel migliore interesse collettivo. Infine, il socio ha l'obbligo di rispettare le disposizioni contrattuali e le decisioni prese dagli organi sociali. Ciò significa che il socio deve attenersi alle regole stabilite nel contratto sociale e deve rispettare le decisioni prese dagli organi di governo della società, come l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione. In caso di inadempimento degli obblighi di collaborazione, il socio può essere soggetto a sanzioni o può essere escluso dalla società. Tuttavia, è importante notare che l'esclusione di un socio richiede il consenso degli altri soci e può essere una procedura complessa e delicata. In conclusione, l'obbligo generale di collaborazione è un elemento fondamentale del contratto di società di persone. Il socio ha l'obbligo di mettere a disposizione le proprie competenze e risorse per il bene della società, di agire nell'interesse collettivo e di rispettare le disposizioni contrattuali e le decisioni prese dagli organi sociali.obbligazioni sociali da chiunque dei soci siano state assunte. Quindi gli obblighi dei soci verso la società non si limitano solo agli aspetti patrimoniali del conferimento dei beni promessi, ma assumono un carattere più generale: su ogni socio grava un generale obbligo di collaborazione verso la società. Obbligo che trova conferma, per esempio, nella disciplina del recesso e dell'esclusione del socio che possono essere motivati, il primo, dalla rottura del rapporto fiduciario del socio, la seconda da comportamenti del socio incompatibili con il dovere di collaborare al proficuo svolgimento dell'attività sociale.
CONFERIMENTI E CAPITALE
I soci sono tenuti a effettuare in favore della società i conferimenti ai quali si sono obbligati con il contratto sociale (2253). La legge presume che i soci siano tenuti, in parti uguali, nel silenzio del contratto, a conferire quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Non è previsto
L'ammontare minimo di conferimenti quindi l'Ungheria potrebbe darsi una società di persone che all'inizio non sia titolare del patrimonio conferire nessuno ci è che abbia solo nei loro confronti con diritto al versamento di quanto necessario che il conseguimento dell'oggetto.
Nella società di persone non ci sono limitazioni in ordine all'entità conferibili: in particolare è possibile fare conferimenti denaro, di beni e di crediti, ma anche conferimenti d'opera di servizi. In assenza di disposizione limitative, si sono p.e. ritenuti ammissibili il conferimento della responsabilità illimitata del socio o del suo nome della ragione sociale.
Il capitale non è indicato espressamente come elemento del contratto di società di persone; anche nella disciplina della S.N.C. si fa menzione della necessaria menzione dei conferimenti, del loro valore e del mezzo di valutazione, ma non del capitale. Per le S.N.C. e per le S.A.S.
Il concetto di capitale sociale emerge in almeno due luoghi: nell'art. 2302 che vieta la distribuzione di utili se si è verificata una perdita del capitale sociale non reintegrata o non eliminata con la sua riduzione, e nell'art. 2306 in cui si regola la riduzione del capitale al fine di tutelare i creditori, consentendo loro di opporsi. Quindi pur mancando una previsione di capitale minimo, il valore dei conferimenti indicato nell'atto rappresenta il capitale della società, quota ideale del patrimonio netto vincolata garanzia dei creditori e al servizio dell'attività sociale, non disponibile da parte dei soci se non nel rispetto delle norme appena citate. Il capitale sociale nella S.N.C. e nella S.A.S. ha un rilievo minore rispetto a quello delle società di capitali. Infatti la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro non è accompagnata da regole di tutela dell'effettività loro attributo dai soci; i conferimenti c.d. NonLa capitale di una società è il denaro o i beni che vengono conferiti dai soci per avviare o finanziare l'attività della società. I conferimenti possono essere in denaro o in natura, e possono essere capitalizzati o non capitalizzati.
La disciplina legale dei conferimenti è la seguente:
- Nel caso in cui il contratto sociale non specifichi diversamente, i conferimenti devono essere in denaro.
- I beni conferiti in natura possono essere conferiti come proprietà o come godimento.
- Il conferimento di crediti implica l'obbligo del debitore di garantire il pagamento del credito ceduto, entro i limiti del valore attribuito al credito.
- Il conferimento di lavoro può anche non essere capitalizzato, in questo caso il socio ha solo il diritto agli utili nella misura stabilita dal contratto sociale.
Nelle società di persone, il principio di proporzionalità tra valore dei conferimenti e quota di partecipazione può essere derogato.
È vietato l'uso dei beni sociali per scopi personali e vi è l'obbligo di non concorrenza.
2256 pone a carico dei soci il divieto di servirsi delle cose appartenenti alla società per fini estranei quando a quelli sociali senza il consenso degli altri soci. La formulazione della norma colpisce per la possibilità che con il consenso di tutti ciascun socio possa per fini personali il patrimonio della società.
Nelle società che possono svolgere attività commerciale è posto a carico dei soci il divieto di concorrenza nei suoi confronti: dispone infatti l'art. 2301 che il socio non può senza consenso di altri soci esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso di uno dell'attività presiedeva al contratto sociale e gli altri soci nella conoscenza.
Questo lo trova le sue radici nel più generale dovere di collaborazione del socio allo svolgimento
Il compito dell'attività sociale di un'applicazione è quello di fedeltà. Legatene l'obbligo per quel socio sia alla sanzione dell'esclusione sia risarcimento del danno eventualmente provocato alla società.
I RAPPORTI PATRIMONIALI AUTONOMIA PATRIMONIALE E RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI
La società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale: il loro patrimonio cioè, è distinto da quello dei soci ed è destinato al conseguimento dell'oggetto sociale e all'adempimento delle obbligazioni contratte per la società. Non può quindi esserci confusione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci né tra debiti sociali e loro debiti personali. Non contraddice l'autonomia patrimoniale delle società di persone il fatto che tutti o qualcuno dei soci rispondono limitatamente o solidamente con la società del rigattiere sociale: esse restano obbligazioni della società.
alla quale si aggiunge la responsabilità diretta o a titolo di garanzia dei soci illimitatamente responsabili. Le società di persone sono, quindi, centri autonomi d'imputazione dei diritti e obblighi (2266). Per le obbligazioni sociali, le società di persone rispondono verso terzi con il proprio intero patrimonio come qualsiasi altro soggetto di diritto. Alla loro responsabilità si affianca quella illimitata e solidale dei soci o di alcuni di essi. Sono sempre illimitatamente e solidamente responsabili per le obbligazioni sociali i soci che hanno agito in nome e per conto della società: si ritiene che tali soci non siano solo coloro che hanno il potere di rappresentare la società, ma anche quelli che partecipano all'amministrazione. Questa responsabilità si estende a tutte le obbligazioni sociali e non solo a quelle derivanti dagli atti completamente compiuti in nome e per conto della società dal singolo socio. I soci non amministratori possonolimitare la loro responsabilità con un patto che è opponibile ai terzi solo se viene por