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LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota si calcola in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in

cui si veridica lo scioglimento. Nella valutazione occorre tener conto anche dell’avviamento.

Obbligata al pagamento è la società. il termine di pagamento è fissato in sei mesi

Lo scioglimento

Con il verificarsi di una causa di scioglimento cambia l’oggetto della società.

Le fasi che seguono sono:

- Chiusura dei rapporti con terzi

- Pagamento dei debiti

- Incasso dei crediti

- Ripartizione degli utili

- Cancellazione dal registro delle imprese

La Giurisprudenza dichiarava che occorreva valutare l’effettiva cessazione dell’attività e non la

cancellazione.

La legislazione nel 2006 ha risolto il problema: il fallimento si dichiara dopo un anno dalla

cancellazione dal registro delle imprese; in caso di impresa individuale o cancellazione d’ufficio della

società, si può dimostrare l’effettiva cessazione da cui decorre l’anno.

Dopo la cancellazione della società le scritture contabili e di documenti sociali debbono essere

conservati per 10 anni a cura del soggetto designato dalla maggioranza dei soci.

Le cause di scioglimento sono elencata dall’art. 2272: “La società si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per la volontà di tutti i soci;

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale”.

A queste cause per la s.a.s. si aggiunge anche il venir meno degli accomandanti o degli

accomandatari.

Le cause di scioglimento operano di diritti non appena si verificano e dunque producono

immediatamente i loro effetti. I liquidatori devono procedere a soddisfare tutti i creditori sociali e se

rimangono bene dividerli tra i soci.

I soci nel contratto sociale o con apposita decisione possono non seguire lo schema procedimentale

di legge: per esempio possono procedere direttamente alla liquidazione senza nominare i liquidatori,

ovvero stabilire che il pagamento dei creditori avvenga con modalità diversa dalla liquidazione

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dell’attivo. La liquidazione della società è revocabile all’unanimità e la società riprende la sia

normale attività.

Gli amministratori possono compiere solo gli affari urgenti.

Salvo che il contratto sociali o i soci all’unanimità prevedano diversamente, la liquidazione va svolta

da uno o più liquidatori (soci o non) o in caso di disaccordo viene nominato dal presidente del

tribunale.

Ai liquidatori è vietato compiere nuove operazioni di gestione, a pena della responsabilità personale

e solidale verso terzi.

I soci possono prevedere limiti o modalità particolari di liquidazione dei beni, tuttavia non possono

essere ripartiti gli utili prima di aver estinto tutti i debiti.

Pagati i creditori si possono distribuire gli utili tra i soci: i soci che hanno conferito beni in godimento

hanno diritto di riottenerli, insieme al risarcimento del danno da deterioramento se imputabile agli

amministratori.

Per la s.n.c. e la s.a.s. i liquidatori hanno l’obbligo di redigere un bilancio finale di liquidazione e un

piano di riparto del patrimonio ai soci: devono essere comunicati ai soci con raccomandata e se non

impugnati entro 2 mesi si considerano approvati.

Società in nome collettivo – s.n.c.

Art. 2291. Nozione.

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le

obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 2292. Ragione sociale.

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci

con l'indicazione del rapporto sociale.

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio

receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Art. 2293. Norme applicabili.

La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non

dispongano, dalle norme del capo precedente.

Art. 2294. Incapace.

La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso

all'osservanza delle disposizioni degli articoli, 320, 371, 397, 424 e 425.

Il minore non può iniziare una nuova attività, ma può continuarla su provvedimento del tribunale.

Questa disposizione valga anche per le società che non svolgono attività commerciale? Si, si

applica.

Art. 2295. Atto costitutivo.

L'atto costitutivo della società deve indicare:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la ragione sociale;

3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

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5) l'oggetto sociale;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e

nelle perdite;

9) la durata della società.

1) Obbligatorio

2) Obbligatorio

3) Non obbligatorio: se manca si considera amministrazione disgiuntiva e tutti

amministratori

4) Obbligatoria

5) Obbligatorio

6) Non obbligatorio: se non vengono indicati tutti i sogni sono impegnati a fornire i beni

necessari al funzionamento della società.

7) Non obbligatorio: dipende se ci sono soci d’opera.

8) Non obbligatorio: nel caso in cui manchi si ripartisce in parti uguali.

9) Non obbligatorio: può essere a tempo indeterminato.

Art. 2296. Pubblicazione.

L'atto costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di

esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per

l'iscrizione a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui

circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente,

ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad

eseguirlo,.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

Art. 2297. Mancata registrazione.

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi

ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni

relative alla società semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale,

anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che

limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne

erano a conoscenza.

Viene applicata una disciplina a metà tra la società semplice e la s.n.c. Tali società non hanno il

beneficio di escussione, inoltre i patti che limitano la responsabilità non sono apponibili ai terzi (nel

caso nella società semplice invece è possibile) e i creditori particolari del socio non devono

aspettare la scadenza per la liquidazione della quota.

Art. 2298. Rappresentanza della società.

L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano

nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le

limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si

prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

Art. 2299. Sedi secondarie. 39

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro

delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile,

entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime.

L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data

dell'iscrizione.

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche

all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

Art. 2300. Modificazioni dell'atto costitutivo.

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese

l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è

obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere

depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno

che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 2301. Divieto di concorrenza.

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività

concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad

altra società concorrente.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al

contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del

danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286.

Art. 2302. Scritture contabili.

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214.

Anche per società non commerciali? Si.

Art. 2303. Limiti alla distribuzione degli utili.

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il

capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 2304. Responsabilità dei soci.

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai

singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Nella società semplice era il socio che doveva indicare al creditore i beni su cui si poteva soddisfare,

nella s.n.c. invece è il creditore che deve cercare prima di farsi pagare dalla società.

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher zorro93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Casella Paolo.