La società in accomandita per azioni
La società in accomandita per azioni è un tipo di società che, come l’accomandita semplice, si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:
- Soci accomandatari, che rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono per legge amministratori della società.
- Soci accomandanti, che sono obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale sottoscritto.
La società in accomandita per azioni è nel contempo un tipo di società che, come la società per azioni, si caratterizza per il fatto che le quote di partecipazione dei soci (accomandatari ed accomandanti) sono rappresentate da azioni.
I soci accomandatari
Nella società in accomandita per azioni vi è un nesso indissolubile fra la qualità di accomandatario, la posizione di amministratore e la responsabilità per obbligazioni sociali. Non si può essere soci accomandatari se non si è amministratori e si cessa di essere accomandatari e responsabili se si cessa di essere amministratori. Infatti, nell’accomandita per azioni:
- I soci indicati nell’atto costitutivo come accomandatari sono tutti di diritto amministratori della società (art.2455) e senza limiti di tempo.
- Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio (art.2461). Da quel momento, cioè, cessa di essere socio accomandatario e passa nella categoria degli accomandanti.
- Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina (art.2457), e ciò implica che esso risponde solo per le obbligazioni sociali che sorgono a partire da tale momento, non di quelle anteriori.
Nell’accomandita per azioni, diversamente da quanto avviene nell’accomandita semplice, vi è quindi piena coincidenza fra accomandatari ed amministratori. L’accomandatario-amministratore risponde illimitatamente per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore.
La disciplina
L’atto costitutivo
L’atto costitutivo deve indicare quali sono i soci accomandatari. È invece superflua la nomina nell’atto costitutivo dei primi amministratori, dato che gli accomandatari sono tutti amministratori di diritto. Le modifiche sono affidate all’assemblea straordinaria con approvazione di tutti gli accomandatari.
Denominazione sociale
La denominazione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari.
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