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La società in accomandita per azioni

La società in accomandita per azioni è un tipo di società che, come l'accomandata semplice, si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:

  • Soci accomandatari, che rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono per legge amministratori della società
  • Soci accomandanti, che sono obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale sottoscritto

La società in accomandita per azioni è nel contempo un tipo di società che, come la società per azioni, si caratterizza per il fatto che le quote di partecipazione dei soci (accomandatari ed accomandanti) sono rappresentate da azioni.

I soci accomandatari

Nella società in accomandita per azioni vi è un nesso indissolubile fra qualità di accomandatario, posizione di amministratore e responsabilità per obbligazioni sociali. Non si può essere soci

  1. I soci indicati nell'atto costitutivo come accomandatari sono tutti di diritto amministratori della società (art.2455) e senza limiti di tempo.
  2. Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di essere amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio (art.2461) da quel momento cioè cessa di essere socio accomandatario e passa nella categoria degli accomandanti.
  3. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina (art.2457) e ciò implica che esso risponde solo per le obbligazioni sociali che sorgono a partire da tale momento, non di quelle anteriori.

Nell'accomandita per azioni,

diversamente da quanto avviene nell'accomandita semplice vi è quindi piena accomandatari ed amministratori e l'accomandatario-amministratore coincidenza fra risponde illimitatamente per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore.

La disciplina

L'atto costitutivo

L'atto costitutivo deve indicare quali sono i soci accomandatari. È invece superflua la nomina nell'atto costitutivo dei primi amministratori, dato che gli accomandatari sono tutti amministratori di diritto. Modifica affidata all'assemblea straordinaria + approvazione di tutti gli accomandatari.

Denominazione sociale

La denominazione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

Responsabilità

I soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidamente verso i terzi per le obbligazioni sociali. I creditori sociali possono però agire

nei confronti degli accomandatari solo dopo aver infruttuosamente esclusso il patrimonio sociale (art.2461). Assemblea Norme particolari valgono per l'adozione di talune delibere assembleari.
  • Gli accomandatari, in quanto soci amministratori, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza, nonché in quelle concernenti l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti
  • Le modificazioni dell'atto costitutivo non solo devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria con le consuete maggioranza, ma devono inoltre essere approvate da tutti soci accomandatari.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..