LEZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE
ARGOMENTO 1 : L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA
L’IMPRENDITORE
E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi [Art. 2082]
L’imprenditore è dunque un lavoratore (non autonomo e non dipendente).
Per attività si intende una serie di atti tra di loro collegati. È attività anche il compimento di un
singolo affare per es. la costruzione di un ponte.
L’attività deve essere economica e cioè deve essere idonea a produrre dei ricavi capaci di
coprire i costi (principio di economicità; non è necessario che li superino), pertanto non è
necessario il conseguimento di un utile (non ci deve essere necessariamente lo scopo di lucro). Di
conseguenza non è imprenditore chi svolge un’attività volta alla perdita o un’attività benefica che
poggia su contributi volontari.
L’attività economica deve essere svolta professionalmente, ovvero deve essere un’attività
periodica, non occasionale e pertanto deve avere il carattere della continuatività: si ripete, anno
per anno.
L’attività economica deve essere organizzata, cioè l’imprenditore organizza lavoro (altrui e non il
proprio) e capitale. Tali fattori produttivi possono anche non ricorrere entrambi ma è necessario
che almeno uno dei due sia presente nell’attività. L’impresa che organizza solo capitale e non
lavoro può essere vista nella lavanderia la quale funziona a gettoni ed è gestita da un singolo
imprenditore.
Secondo l’art 2082 si diventa imprenditori perché si tengono determinati comportamenti e non
perché si è iscritti al registro delle imprese (l’iscrizione è una conseguenza del fatto di essere
imprenditori). L’imprenditore può fallire anche se non è iscritto al registro delle imprese.
Chi svolge professioni liberali (avvocato, ingegnere, medico etc…) non è imprenditore perché il
legislatore del 1942 ha voluto differenziare chi possedeva determinati standard culturali
particolarmente elevati da chi ne era privo. Nel caso in cui un medico crei una clinica privata egli
svolge attività d’impresa perché è presente l’elemento organizzativo ed è pertanto imprenditore
[art. 2238]. Altro caso possibile è quello del farmacista il quale intermedia nella vendita di farmaci.
Se un soggetto (es. idraulico) svolge attività economica professionalmente senza organizzazione
per vendere beni e/o servizi non è un imprenditore ma è un lavoratore autonomo che come tale
non è soggetto al fallimento ma è soggetto alla disciplina del contratto d’opera (art. 2222). Egli
non è imprenditore perché non organizza né lavoro altrui né capitale.
Qualora l’idraulico svolgesse la sua attività servendosi di altri idraulici suoi collaboratori allora
sarebbe presente l’elemento organizzativo del lavoro: tale idraulico sarebbe un imprenditore.
Chi produce per sé è un imprenditore (es. imprenditore agricolo o contadino o chi costruisce un
appartamento per sé) ?
La maggior parte degli studiosi ritiene che non ci sia attività d’impresa perché il soggetto non si
pone sul mercato.
Qualcun altro afferma che ci si attività d’impresa perché ci si domanda per quale motivo le ragioni
dei creditori di tale individuo non devono essere soggette alle norme dei creditori
dell’imprenditore. 1
Chi svolge attività illecite è imprenditore ?
L’attività è un insieme di atti tra di loro collegati. Dire che una attività è illecita significa affermare
che ogni singolo atto sia illecito. Ma è veramente così? Se vengono noleggiati dei mezzi di
trasporto di un’impresa che non sa quale attività svolga l’impresa illecita, il contratto di trasporto
risulta lecito. Qualora l’impresa illecita, che per esempio traffica armi, sia insolvente come viene
protetto il creditore ? Le norme che vanno a vantaggio dell’imprenditore non trovano
applicazione mentre le norme che vanno a vantaggio del creditore trovano applicazione.
IMPRENDITORE OCCULTO
È un soggetto che di fatto è imprenditore ma non appare ai terzi come tale perché si avvale di un
prestanome che svolge l’attività d’impresa per conto dell’imprenditore occulto senza spendere il
nome di quest’ultimo.
Per poter coinvolgere l’imprenditore occulto si deve dimostrare che sia tale. Dal punto di vista
giuridico il rapporto tra persona occulta e prestanome è il mandato senza rappresentanza
secondo il quale non vi è la spendita del nome del mandante, il mandatario agisce per conto del
mandante ed è necessario un ulteriore atto per trasferire i diritti e gli obblighi dal mandatario al
mandante. Inoltre i terzi non hanno alcun rapporto col mandante perché hanno come
interlocutore il mandatario, pertanto i terzi non hanno diritti nei confronti dell’imprenditore occulto.
Si evince che, in caso di fallimento, non vi è azione contro l’imprenditore occulto.
Qualora si riuscisse a dimostrare la diversa natura del rapporto tra soggetto occulto e prestanome
quale quella del contratto societario in cui un socio è apparente e appare come imprenditore
individuale allora l’imprenditore occulto sarebbe soggetto a fallimento secondo l’art 147 della
legge fallimentare: “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri
soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio
fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una
società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”.
Il socio occulto fallisce solo se è illimitatamente responsabile, qualora sia limitatamente
responsabile non è soggetto a fallimento.
Qualora mancasse la prova dell’esistenza del rapporto societario, l’imprenditore occulto viene
comunque colpito dal fallimento perché nel nostro ordinamento giuridico è espressamente
sanzionata la inscindibilità del rapporto potere-responsabilità: chi esercita il potere di direzione di
un’impresa se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni.
Caso 1
Ho intenzione di svolgere un’attività d’impresa di acquisto e rivendita di microfoni. Non ho ancora
comprato il locale in cui svolgerò l’attività, devo ancora acquistare i microfoni e quindi non li ho
ancora venduti, devo ancora arredare i locali e stipulare contratti per la fornitura di acqua, luce e
gas. Se divento insolvente, posso essere dichiarato fallito ?
No, ma se ho organizzato tutto e non ho ancora venduto i microfoni e divento insolvente allora
sono soggetto a fallimento perché si è imprenditori già quando è presente l’elemento
organizzativo (art 5 legge fallimentare: “l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato
fallito”).
Quando si cessa di essere imprenditori ?
Art 10 legge fallimentare comma 1: “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati
falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata
anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”.
Anche se si è cessata l’attività d’impresa e si è insolventi, si fallisce.
2
Art 10 legge fallimentare comma 2: “In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio
degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di
dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo
comma”.
Nonostante l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, se l’attività viene comunque
svolta, l’imprenditore viene dichiarato fallito; l’anno decorre da quando l’imprenditore ha cessato
l’attività e non da quando vi è stata la cancellazione dal registro delle imprese.
PICCOLO IMPRENDITORE (art 2083)
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro
che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia.
Se l’imprenditore svolge attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio ma
i componenti della famiglia non sono presenti, allora tale soggetto è comunque piccolo
imprenditore a patto che investa in capitale e lavoro.
Il piccolo imprenditore non è soggetto al dovere di tenere le scritture contabili.
Il piccolo imprenditore svolge attività d’impresa facendo prevalere il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia sull’elemento organizzativo (che se mancasse porterebbe alla non
imputabilità al soggetto della “qualifica” di imprenditore).
L’artigiano con 30 dipendenti e 20 collaboratori non è un piccolo imprenditore perché prevale
l’elemento organizzativo sul lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Tale individuo è
soggetto alla disciplina sull’artigianato e non a quella del piccolo imprenditore.
IMPRENDITORI SOGGETTI A FALLIMENTO
Art 1 legge fallimentare: “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 € ;
b) ricavi lordi annui ≤ 200.000 € ;
c) debiti ≤ 500.000 € .”
Se tutti e tre i requisiti sono posseduti dall’imprenditore o dal piccolo imprenditore, tale figura non
fallisce. Se viene superato almeno uno di tali requisiti allora si è assoggettati a fallimento.
L’artigiano è imprenditore commerciale e se supera almeno uno dei requisiti allora è soggetto a
fallimento.
IMPRENDITORE AGRICOLO (art 2135)
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.”
Le attività essenzialmente agricole sono la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali.
Non è necessario utilizzare il fondo per essere imprenditore agricolo, ad es. ci può essere attività
agricola qualora si coltivi varietà vegetali in serra o si allevi animali in batteria. Pertanto si può fare
a meno del fondo purché vi sia una parte o tutto il ciclo biologico.
La selvicoltura (coltivazione del bosco) è intesa come attività agricola se si svolge con lo scopo di
curare il bosco abbattendo gli alberi al fine di consentire lo sviluppo del bosco stesso.
L’attività connessa può essere di due tipi (che coesistono):
- connessione soggettiva -> le attività connesse devono essere svolte da chi è già imprenditore
agricolo; 3
- connessione oggettiva -> vi deve essere un legame tra l'attività connessa e quella agricola; non si
tratta di un legame qualsiasi, ma di un collegamento dove l'attività agricola è pur sempre
prevalente rispetto a quella connessa;
Questa prevalenza (dal punto di vista quantitativo, es.: 10 kg) si specifica sia nel senso che quando
l'attività è rivolta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti dell' impresa agricola, debba avere ad oggetto prodotti che
prevalentemente siano ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di
animali dell'impresa, e sia nel senso che quando si tratti di fornire beni e servizi, sarà necessario
utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata.
Non bisogna mettere in rapporto l'attività agricola e quella connessa e vedere quali tra le due sia
"prevalente", ma bisogna vedere se nell’attività connessa vi sia una fetta prevalente di " attività
propria dell'imprenditore agricolo" rispetto a quella connessa.
Se l’imprenditore coltiva patate e apre un negozio dove vende in gran parte patate, ma anche
l'olio per friggerle, che non produce lui, l'attività sarà oggettivamente connessa, ma se oltre all'olio
comincia a vendere anche pomodori, mortadella, birra etc, etc, non prodotti da lui, si sarà
spezzata la connessione oggettiva, e il nostro agricoltore sarà diventato anche imprenditore
commerciale per l'attività connessa (e di conseguenza è soggetto a fallimento).
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.”
Tale precisazione è stata necessaria perché sono presenti attività in cui non è presente la cura e lo
sviluppo del ciclo biologico come per esempio la clonazione o l’OGM che sono entrambi tecniche
innaturali.
“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
Un imprenditore agricolo e commerciale fallisce, il fallimento quali beni investe?
Art 2740 - Responsabilità patrimoniale: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Nel momento in cui fallisce, l’imprenditore risponde con il suo
patrimonio presente e futuro, anche quello destinato all’attività agricola.
Nella cooperativa agricola manca la connessione soggettiva ma si presume che essa sia presente
in riferimento al fatto che dietro la cooperativa ci sono i soci che conferiscono i prodotti agricoli. La
cooperativa è agricola se trasforma o aliena prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci.
L'agriturismo è la tipica attività agricola connessa, essendo un'impresa che offre servizi di per sé
commerciali (ristorazione, turismo, vendita di prodotti tipici, camere), ma con dei limiti. I prodotti
offerti e trasformati devono essere per la maggior parte propri, mentre gli ospiti da accomodare in
camera non più di dieci.
Può essere imprenditore o piccolo imprenditore. Non fallisce perché non è imprenditore
commerciale. 4
ISCRIZIONE A REGISTRO DELLE IMPRESE (si trova presso la Camera di Commercio)
Imprenditori soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (art 2195):
“imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.”
L’attività industriale si verifica quando si trasformano materie prime in semilavorati o prodotti finiti
diretti alla vendita.
L'attività intermediaria è attività di acquisto di beni e, senza alcuna trasformazione della loro
intrinseca natura, di successiva rivendita degli stessi. Se estraggo carbone e lo vendo non sono un
intermediario bensì un estrattore. Chi acquista da me il carbone per poi rivenderlo è
l’intermediario.
Sono attività «ausiliarie» quelle del mediatore, dell'agente di commercio e in genere tutte quelle
attività che sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri
imprenditori. Es.: l’agente di commercio è imprenditore commerciale perché mette in relazione
due imprenditori che svolgono una delle attività indicate precedentemente, anche se uno è
imprenditore agricolo o addirittura se tutti e due sono imprenditori agricoli, sebbene non esercitino
nessuna delle attività presenti nell’art. 2195. Ciò avviene perché altrimenti l’agente di commercio
sarebbe imprenditore civile (ma non esiste) e non avrebbe una propria disciplina. In questo caso
viene attuata un’interpretazione estensiva dell’art. 2195. Ciò è dovuto anche al fatto che
l’ausiliarietà deve ricorrere in qualsiasi circostanza dato che l’agente di commercio è imprenditore.
Inoltre per accogliere anche gli imprenditori agricoli nell’art. 2195 si è attuata una interpretazione
estensiva della norma.
IMPRESA CIVILE
È attività diversa da art 2082 (imprenditore commerciale) e art 2135 (imprenditore agricolo). È una
figura non prevista dal codice civile. Non è ben chiaro a quale disciplina è soggetta tale tipo di
impresa. Pertanto non vi è spazio per tale figura: si può essere imprenditori commerciali o agricoli.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO – GRANDE ( O NON PICCOLO)
Contien
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