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CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO DELLA SOCIETA’

Il capitale sociale rappresenta il valore in denaro di tutti i conferimenti che i soci hanno effettuato (

o che si sono impegnati ad effettuare) alla società ed è un valore che deve rimanere immutato

per tutta la durata della società almeno sino a quando gli stessi soci non intendano modificarlo.

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Il patrimonio sociale è la somma algebrica tra attività e passività dello stato patrimoniale. Esso varia

di giorno in giorno qualora la società avesse dei titoli quotati in borsa.

SOCIETA’ OCCULTA

È tale quando più soggetti decidono di dar vita ad una società pattuendo che la sua esistenza

non sia rilevabile all’esterno (il rapporto sociale non si esteriorizza). Essi dispongono che, nei

confronti dei terzi, la società (interna) appaia come un’impresa individuale ed uno solo dei soci (o

addirittura un terzo) si assuma, in via esclusiva, la responsabilità per le obbligazioni assunte

(evitando l’esposizione al fallimento degli altri soci). L’art. 147 della legge fallimentare prevede il

fallimento anche dell’imprenditore individuale di società occulta che si scopra esistere

successivamente alla dichiarazione di fallimento e di cui l’imprenditore fallito sia socio

illimitatamente responsabile. La società occulta non appare ai terzi per ragioni di ordine

patrimoniale (consistenti nel non mettere a rischio il proprio patrimonio) o perché un soggetto non

può essere titolare di attività d’impresa o socio di una società (es.: docente universitario).

SOCIETA’ APPARENTE

È tale quando più soggetti, non legati ad alcun rapporto societario, si comportano in modo da

ingenerare nei terzi la convinzione che essi agiscano in qualità di soci, inducendoli a fare

affidamento sull’esistenza della società e sulla sua responsabilità solidale per le obbligazioni

assunte (esteriorizzazione di un rapporto sociale che non sussiste). I soci apparenti sono responsabili,

illimitatamente e solidalmente, per le obbligazioni assunte oltre ad essere assoggettati al fallimento.

Il terzo deve portare come prova delle ragioni del suo convincimento gli elementi concreti che

hanno ingenerato la sua convinzione di trattare con una società, nonché le circostanze che

hanno determinato l’errore scusabile in cui è caduto. Non ha l’onere di provare la volontà dei

soggetti di costituire la società né di provare la comunione del conferimento o la condivisione del

rischio d’impresa. Si vuole essere soci di società apparente perché il bene conferito viene sottratto

alle ragioni dei creditori personali.

SOCIETA’ DI MERO GODIMENTO (art. 2248)

È disciplinata dalle norme sulla comunione. Es.: fratello e sorella che affittano l’azienda ereditata e

non svolgono attività d’impresa, ma si limitano a trarre i canoni d’affitto. Tale società si sottrae alle

regole del diritto societario.

SOCIETA’ SEMPLICE (S.S.) ART. 2251-2290

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto

diversamente (art 2252).

Svolge attività non commerciale. Per essere soci ci si deve obbligare a conferire.

Conferimenti

I conferimenti a cui il socio è obbligato sono scritti nel contratto sociale. Qualora il contratto sociale

non fosse in forma scritta, si segue l’art 2253: si presume che i soci siano obbligati a conferire, in

parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. I beni possono

essere conferiti in proprietà (si segue la disciplina del contratto di compravendita) o in godimento

(si segue la disciplina del contratto di locazione).

Il conferimento può essere anche di crediti (segue la disciplina della cessione del credito). La

cessione di crediti può essere:

- pro solvendo (se il debitore ceduto non paga, risponde il cedente);

- pro soluto (il rischio di inadempimento del debitore ceduto ricade sul cessionario).

14

Nella disciplina di diritto comune la cessione si presume pro soluto, se non diversamente pattuito.

Invece, nella disciplina della società la cessione del credito si presume pro solvendo, se non

diversamente pattuito.

Responsabilità dei soci

La S.S.,e in generale le società di persone, sono centri autonomi di obblighi e diritti ma ciò non

significa che siano persone giuridiche. Solo le società di capitali sono persone giuridiche (anche le

cooperative).

I soci illimitatamente responsabili possono essere chiamati a rispondere, assieme o al posto della

società, delle obbligazioni sociali (debiti). Pertanto essi rischiano sia il conferimento che il loro

patrimonio personale.

Nel silenzio del contratto tutti i soci sono illimitatamente responsabili. Il contratto può prevedere soci

limitatamente responsabili ed illimitatamente responsabili.

Qualora la S.S. non adempiesse al debito, il creditore sociale può rivolgersi sia alla società (ovvero

ai suoi rappresentanti legali, ma paga la società con il proprio patrimonio) sia al socio (art. 2267). Il

socio può indicare al creditore sociale l’esistenza di beni della società su cui può soddisfarsi (art.

2268 beneficio di escussione, tipico della S.S.).

Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio (art. 2270) non può ottenere il pagamento del debito tramite i beni

conferiti alla società sia che essi siano trasferiti a titolo di proprietà sia a titolo di godimento: i beni

conferiti non possono essere distratti dagli obiettivi per cui è stata costituita la società. La S.S. non

deve dimostrare che il bene conferito serva all’obiettivo perché è stato conferito proprio su tale

presupposto. Il creditore particolare del socio può affidarsi alla quota del socio: il creditore

particolare del socio chiede a S.S. di ottenere la liquidazione della quota la quale comporterà una

diminuzione del patrimonio e del capitale sociale andando a pregiudicare le ragioni dei creditori

sociali. Il creditore particolare del socio può:

- fare propri gli utili del socio (non della S.S.);

- compiere atti conservativi sulla quota;

- soddisfarsi, per prima cosa, sugli altri beni del socio; solo se rimane la quota può sperare di

ottenere la liquidazione di essa.

Il socio

È socio limitatamente responsabile colui il quale non abbia la rappresentanza della S.S.. Tale

circostanza deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (registro delle imprese).

Se non avvenisse ciò, i soci limitatamente responsabili (acquistano la responsabilità solidale)

potrebbero essere chiamati ad adempiere per intero l’obbligazione sociale salvo poi avere azione

di regresso nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il socio può diventare tale anche dopo la costituzione della società ma comunque risponderà di

tutte le obbligazioni sociali, anteriori e posteriori (art 2269). Invece, il socio illimitatamente

responsabile che ha cessato di essere socio, risponde delle obbligazioni della società anteriori alla

data di cessazione della qualità di socio.

Il socio è già tale ancora prima di versare il conferimento. Difatti secondo l’art. 2247 il contratto di

società si perfeziona con l’accordo delle parti (conclusione del contratto). Il conferimento è

necessario per l’esecuzione del contratto.

Amministratori

Gli amministratori di società di persone devono essere soci. Non tutti i soci di società di persone

amministrano. Coloro i quali amministrano sono solo i soci illimitatamente responsabili i quali hanno

la rappresentanza della società. 15

È il contratto di società che stabilisce chi è amministratore. Qualora mancasse un contratto di

società (es.: società di fatto) o se fosse in forma orale, le regole dell’amministrazione sono quelle

legali e derogabili: tutti i soci amministrano, pertanto tutti sono illimitatamente responsabili.

Se il contratto tace sulle modalità di amministrazione il legislatore prevede l’amministrazione

disgiuntiva: ciascun socio può compiere operazioni che rientrano nell’attività gestoria.

L’amministrazione può essere anche congiuntiva all’unanimità o a maggioranza secondo

partecipazione ai guadagni. L’amministrazione congiuntiva richiede tempi più lunghi per

raggiungere una decisione.

Gli amministratori contrari alle operazioni di un socio possono opporre il veto (è un potere -dovere)

prima che l’operazione venga compiuta (non possono opporre il veto i soci non amministratori).

Sull’esecuzione dell’operazione si decide secondo una maggioranza sulla base della

partecipazione agli utili. Ha senso opporre il veto, anche se è palese che la maggioranza voti a

favore dell’operazione, perché gli amministratori contrari dimostrano di prendere le distanze

dall’eventuale pregiudizio che l’altro amministratore potrebbe recare alla società. In tal modo, gli

amministratori contrari non risponderebbero assieme all’amministratore che recherebbe

pregiudizio.

La maggioranza è calcolata per teste quando c’è da escludere un socio. Mentre per modificare le

condizioni del contratto di società è necessaria l’unanimità. Si possono prevedere regole diverse se

pattuite nel contratto. L’entrata di un nuovo socio è subordinata a votazione secondo unanimità

perché si sta modificando il contratto di società.

La responsabilità solidale è per gli amministratori di società di persone che devono rispondere

quando anche solo uno di essi ha recato pregiudizio (nesso di causalità tra danno ed operazione

gestoria) alla società, salvo aver opposto il veto.

Diversa è la responsabilità solidale patrimoniale per le obbligazioni sociali che è in capo a tutti i

soci, chi in modo limitato (viene colpito il proprio conferimento) chi in modo illimitato (viene colpito

il proprio conferimento e il proprio patrimonio personale).

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (art 2260). Il

rapporto tra amministratori e società è un rapporto tipico e la tipicità è da trovare nelle norme del

diritto societario.

Revoca dell’amministratore (art 2259)

Se l’amministratore è stato nominato dal contratto sociale, può essere revocato solo per giusta

causa. Per tale revoca devono essere d’accordo tutti perché vi è una modificazione del contratto

la quale richiede il consenso unanime di tutti i soci.

L’amministratore nom

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A.A. 2013-2014
74 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Agno90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.