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LEZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE

ARGOMENTO 1 : L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA

L’IMPRENDITORE

E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi [Art. 2082]

L’imprenditore è dunque un lavoratore (non autonomo e non dipendente).

Per attività si intende una serie di atti tra di loro collegati. È attività anche il compimento di un

singolo affare per es. la costruzione di un ponte.

L’attività deve essere economica e cioè deve essere idonea a produrre dei ricavi capaci di

coprire i costi (principio di economicità; non è necessario che li superino), pertanto non è

necessario il conseguimento di un utile (non ci deve essere necessariamente lo scopo di lucro). Di

conseguenza non è imprenditore chi svolge un’attività volta alla perdita o un’attività benefica che

poggia su contributi volontari.

L’attività economica deve essere svolta professionalmente, ovvero deve essere un’attività

periodica, non occasionale e pertanto deve avere il carattere della continuatività: si ripete, anno

per anno.

L’attività economica deve essere organizzata, cioè l’imprenditore organizza lavoro (altrui e non il

proprio) e capitale. Tali fattori produttivi possono anche non ricorrere entrambi ma è necessario

che almeno uno dei due sia presente nell’attività. L’impresa che organizza solo capitale e non

lavoro può essere vista nella lavanderia la quale funziona a gettoni ed è gestita da un singolo

imprenditore.

Secondo l’art 2082 si diventa imprenditori perché si tengono determinati comportamenti e non

perché si è iscritti al registro delle imprese (l’iscrizione è una conseguenza del fatto di essere

imprenditori). L’imprenditore può fallire anche se non è iscritto al registro delle imprese.

Chi svolge professioni liberali (avvocato, ingegnere, medico etc…) non è imprenditore perché il

legislatore del 1942 ha voluto differenziare chi possedeva determinati standard culturali

particolarmente elevati da chi ne era privo. Nel caso in cui un medico crei una clinica privata egli

svolge attività d’impresa perché è presente l’elemento organizzativo ed è pertanto imprenditore

[art. 2238]. Altro caso possibile è quello del farmacista il quale intermedia nella vendita di farmaci.

Se un soggetto (es. idraulico) svolge attività economica professionalmente senza organizzazione

per vendere beni e/o servizi non è un imprenditore ma è un lavoratore autonomo che come tale

non è soggetto al fallimento ma è soggetto alla disciplina del contratto d’opera (art. 2222). Egli

non è imprenditore perché non organizza né lavoro altrui né capitale.

Qualora l’idraulico svolgesse la sua attività servendosi di altri idraulici suoi collaboratori allora

sarebbe presente l’elemento organizzativo del lavoro: tale idraulico sarebbe un imprenditore.

Chi produce per sé è un imprenditore (es. imprenditore agricolo o contadino o chi costruisce un

appartamento per sé) ?

La maggior parte degli studiosi ritiene che non ci sia attività d’impresa perché il soggetto non si

pone sul mercato.

Qualcun altro afferma che ci si attività d’impresa perché ci si domanda per quale motivo le ragioni

dei creditori di tale individuo non devono essere soggette alle norme dei creditori

dell’imprenditore. 1

Chi svolge attività illecite è imprenditore ?

L’attività è un insieme di atti tra di loro collegati. Dire che una attività è illecita significa affermare

che ogni singolo atto sia illecito. Ma è veramente così? Se vengono noleggiati dei mezzi di

trasporto di un’impresa che non sa quale attività svolga l’impresa illecita, il contratto di trasporto

risulta lecito. Qualora l’impresa illecita, che per esempio traffica armi, sia insolvente come viene

protetto il creditore ? Le norme che vanno a vantaggio dell’imprenditore non trovano

applicazione mentre le norme che vanno a vantaggio del creditore trovano applicazione.

IMPRENDITORE OCCULTO

È un soggetto che di fatto è imprenditore ma non appare ai terzi come tale perché si avvale di un

prestanome che svolge l’attività d’impresa per conto dell’imprenditore occulto senza spendere il

nome di quest’ultimo.

Per poter coinvolgere l’imprenditore occulto si deve dimostrare che sia tale. Dal punto di vista

giuridico il rapporto tra persona occulta e prestanome è il mandato senza rappresentanza

secondo il quale non vi è la spendita del nome del mandante, il mandatario agisce per conto del

mandante ed è necessario un ulteriore atto per trasferire i diritti e gli obblighi dal mandatario al

mandante. Inoltre i terzi non hanno alcun rapporto col mandante perché hanno come

interlocutore il mandatario, pertanto i terzi non hanno diritti nei confronti dell’imprenditore occulto.

Si evince che, in caso di fallimento, non vi è azione contro l’imprenditore occulto.

Qualora si riuscisse a dimostrare la diversa natura del rapporto tra soggetto occulto e prestanome

quale quella del contratto societario in cui un socio è apparente e appare come imprenditore

individuale allora l’imprenditore occulto sarebbe soggetto a fallimento secondo l’art 147 della

legge fallimentare: “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri

soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio

fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la

dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una

società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”.

Il socio occulto fallisce solo se è illimitatamente responsabile, qualora sia limitatamente

responsabile non è soggetto a fallimento.

Qualora mancasse la prova dell’esistenza del rapporto societario, l’imprenditore occulto viene

comunque colpito dal fallimento perché nel nostro ordinamento giuridico è espressamente

sanzionata la inscindibilità del rapporto potere-responsabilità: chi esercita il potere di direzione di

un’impresa se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni.

Caso 1

Ho intenzione di svolgere un’attività d’impresa di acquisto e rivendita di microfoni. Non ho ancora

comprato il locale in cui svolgerò l’attività, devo ancora acquistare i microfoni e quindi non li ho

ancora venduti, devo ancora arredare i locali e stipulare contratti per la fornitura di acqua, luce e

gas. Se divento insolvente, posso essere dichiarato fallito ?

No, ma se ho organizzato tutto e non ho ancora venduto i microfoni e divento insolvente allora

sono soggetto a fallimento perché si è imprenditori già quando è presente l’elemento

organizzativo (art 5 legge fallimentare: “l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato

fallito”).

Quando si cessa di essere imprenditori ?

Art 10 legge fallimentare comma 1: “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati

falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata

anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”.

Anche se si è cessata l’attività d’impresa e si è insolventi, si fallisce.

2

Art 10 legge fallimentare comma 2: “In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio

degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di

dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo

comma”.

Nonostante l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, se l’attività viene comunque

svolta, l’imprenditore viene dichiarato fallito; l’anno decorre da quando l’imprenditore ha cessato

l’attività e non da quando vi è stata la cancellazione dal registro delle imprese.

PICCOLO IMPRENDITORE (art 2083)

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro

che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia.

Se l’imprenditore svolge attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio ma

i componenti della famiglia non sono presenti, allora tale soggetto è comunque piccolo

imprenditore a patto che investa in capitale e lavoro.

Il piccolo imprenditore non è soggetto al dovere di tenere le scritture contabili.

Il piccolo imprenditore svolge attività d’impresa facendo prevalere il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia sull’elemento organizzativo (che se mancasse porterebbe alla non

imputabilità al soggetto della “qualifica” di imprenditore).

L’artigiano con 30 dipendenti e 20 collaboratori non è un piccolo imprenditore perché prevale

l’elemento organizzativo sul lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Tale individuo è

soggetto alla disciplina sull’artigianato e non a quella del piccolo imprenditore.

IMPRENDITORI SOGGETTI A FALLIMENTO

Art 1 legge fallimentare: “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato

preventivo gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 € ;

b) ricavi lordi annui ≤ 200.000 € ;

c) debiti ≤ 500.000 € .”

Se tutti e tre i requisiti sono posseduti dall’imprenditore o dal piccolo imprenditore, tale figura non

fallisce. Se viene superato almeno uno di tali requisiti allora si è assoggettati a fallimento.

L’artigiano è imprenditore commerciale e se supera almeno uno dei requisiti allora è soggetto a

fallimento.

IMPRENDITORE AGRICOLO (art 2135)

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse.”

Le attività essenzialmente agricole sono la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di

animali.

Non è necessario utilizzare il fondo per essere imprenditore agricolo, ad es. ci può essere attività

agricola qualora si coltivi varietà vegetali in serra o si allevi animali in batteria. Pertanto si può fare

a meno del fondo purché vi sia una parte o tutto il ciclo biologico.

La selvicoltura (coltivazione del bosco) è intesa come attività agricola se si svolge con lo scopo di

curare il bosco abbattendo gli alberi al fine di consentire lo sviluppo del bosco stesso.

L’attività connessa può essere di due tipi (che coesistono):

- connessione soggettiva -> le attività connesse devono essere svolte da chi è già imprenditore

agricolo; 3

- connessione oggettiva -> vi deve essere un legame tra l'attività connessa e quella agricola; non si

tratta di un legame qualsiasi, ma di un collegamento dove l'attività agricola è pur sempre

prevalente rispetto a quella connessa;

Questa prevalenza (dal punto di vista quantitativo, es.: 10 kg) si specifica sia nel senso che quando

l'attività è rivolta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione dei prodotti dell' impresa agricola, debba avere ad oggetto prodotti che

prevalentemente siano ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di

animali dell'impresa, e sia nel senso che quando si tratti di fornire beni e servizi, sarà necessario

utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività

agricola esercitata.

Non bisogna mettere in rapporto l'attività agricola e quella connessa e vedere quali tra le due sia

"prevalente", ma bisogna vedere se nell’attività connessa vi sia una fetta prevalente di " attività

propria dell'imprenditore agricolo" rispetto a quella connessa.

Se l’imprenditore coltiva patate e apre un negozio dove vende in gran parte patate, ma anche

l'olio per friggerle, che non produce lui, l'attività sarà oggettivamente connessa, ma se oltre all'olio

comincia a vendere anche pomodori, mortadella, birra etc, etc, non prodotti da lui, si sarà

spezzata la connessione oggettiva, e il nostro agricoltore sarà diventato anche imprenditore

commerciale per l'attività connessa (e di conseguenza è soggetto a fallimento).

“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività

dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,

salmastre o marine.”

Tale precisazione è stata necessaria perché sono presenti attività in cui non è presente la cura e lo

sviluppo del ciclo biologico come per esempio la clonazione o l’OGM che sono entrambi tecniche

innaturali.

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,

dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione

che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi

mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate

nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Un imprenditore agricolo e commerciale fallisce, il fallimento quali beni investe?

Art 2740 - Responsabilità patrimoniale: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni

con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Nel momento in cui fallisce, l’imprenditore risponde con il suo

patrimonio presente e futuro, anche quello destinato all’attività agricola.

Nella cooperativa agricola manca la connessione soggettiva ma si presume che essa sia presente

in riferimento al fatto che dietro la cooperativa ci sono i soci che conferiscono i prodotti agricoli. La

cooperativa è agricola se trasforma o aliena prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci.

L'agriturismo è la tipica attività agricola connessa, essendo un'impresa che offre servizi di per sé

commerciali (ristorazione, turismo, vendita di prodotti tipici, camere), ma con dei limiti. I prodotti

offerti e trasformati devono essere per la maggior parte propri, mentre gli ospiti da accomodare in

camera non più di dieci.

Può essere imprenditore o piccolo imprenditore. Non fallisce perché non è imprenditore

commerciale. 4

ISCRIZIONE A REGISTRO DELLE IMPRESE (si trova presso la Camera di Commercio)

Imprenditori soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (art 2195):

“imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.”

L’attività industriale si verifica quando si trasformano materie prime in semilavorati o prodotti finiti

diretti alla vendita.

L'attività intermediaria è attività di acquisto di beni e, senza alcuna trasformazione della loro

intrinseca natura, di successiva rivendita degli stessi. Se estraggo carbone e lo vendo non sono un

intermediario bensì un estrattore. Chi acquista da me il carbone per poi rivenderlo è

l’intermediario.

Sono attività «ausiliarie» quelle del mediatore, dell'agente di commercio e in genere tutte quelle

attività che sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri

imprenditori. Es.: l’agente di commercio è imprenditore commerciale perché mette in relazione

due imprenditori che svolgono una delle attività indicate precedentemente, anche se uno è

imprenditore agricolo o addirittura se tutti e due sono imprenditori agricoli, sebbene non esercitino

nessuna delle attività presenti nell’art. 2195. Ciò avviene perché altrimenti l’agente di commercio

sarebbe imprenditore civile (ma non esiste) e non avrebbe una propria disciplina. In questo caso

viene attuata un’interpretazione estensiva dell’art. 2195. Ciò è dovuto anche al fatto che

l’ausiliarietà deve ricorrere in qualsiasi circostanza dato che l’agente di commercio è imprenditore.

Inoltre per accogliere anche gli imprenditori agricoli nell’art. 2195 si è attuata una interpretazione

estensiva della norma.

IMPRESA CIVILE

È attività diversa da art 2082 (imprenditore commerciale) e art 2135 (imprenditore agricolo). È una

figura non prevista dal codice civile. Non è ben chiaro a quale disciplina è soggetta tale tipo di

impresa. Pertanto non vi è spazio per tale figura: si può essere imprenditori commerciali o agricoli.

STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO – GRANDE ( O NON PICCOLO)

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Agno90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.
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