N. 5 – 2006 – Tradizione Romana
RICCARDO FERCIA
Università di Cagliari
Appunti in tema di obbligazioni generiche
tra ‘bona fides’ ed ‘aequitas’
1. Insufficienza di un ‘dogma’. – I. 2. I problemi
SOMMARIO:
posti da Lab. D. 19.2.60.7 ed Ulp. D. 9.2.27.34. – 3. Esegesi di
Lab. D. 19.2.60.7. – 4. Locazione ‘cum
Segue. definitione
– 5. Locazione ‘sine –
personae’. Segue. definitione personae’.
Sul problema dell’id esegesi di Pomp. D. 19.5.26. – 7.
II. 6. quod actum est: Id quod
ed esegesi di Pomp. D. 12.1.3. – 8. Estensione del ‘modello’ alla
actum est aequitas:
– III. 9. Individuazione della specie ed esegesi di
condictio indebiti. exceptio doli:
Iav. D. 17.1.52. – 10. Individuazione della specie ed esegesi di Afr. D.
actio de dolo:
30.110. – 11. I problemi posti dalla tradizione romanistica: criticità della
‘corrispondenza’ tra gli artt. 664 c.c. e 1178 c.c.
1. – Insufficienza di un ‘dogma’
È insegnamento costante e diffuso, come si può agevolmente rilevare
anche da un semplice sguardo alla nostra manualistica, che «nelle
obbligazioni generiche, la scelta spetta, di regola, al debitore: solo in
qualche passo si accenna alla possibilità di affidare la scelta al creditore.
All’interno del il debitore stesso poteva scegliere qualsiasi cosa,
genus
anche quella della qualità peggiore: i temperamenti nel senso che si
dovesse prestare la cosa di qualità media sembrano, in effetti, dovuti ad
interventi postclassici o giustinianei»1. Si tratta di un’impostazione che
1 Così, testualmente, M. TALAMANCA, Milano, 1990,
Istituzioni di diritto romano,
522: in questo senso anche nella voce in XXIX, Varese, 1979,
Obbligazioni (dir. rom.), EdD,
50, che segue G. GROSSO, Obbligazioni. Contenuto e requisiti della prestazione. Obbligazioni
III ed., Torino, 1966, 246 ss. Analogamente, fra i tanti e senza
alternative e generiche,
pretese di completezza, P. VOCI, II ed., Milano, 2004, 412, che
Istituzioni di diritto romano,
distingueva – fatti salvi i casi in cui la qualità è determinata nel programma d’obbligazione –
il caso del mutuo (l’idem comprende anche la qualità delle ricevute) da quello della
res
(in cui la qualità è irrilevante), precisando l’inesistenza di una regola generale in
stipulatio
materia; G. PUGLIESE, F. SITZIA, L. VACCA, III ed., Torino,
Istituzioni di diritto romano,
1993, 519; A. BURDESE, IV ed., Torino, 1993, 570 (pur
Manuale di diritto privato romano,
non escludendo precedenti classici); V. ARANGIO-RUIZ, XIV ed.,
Istituzioni di diritto romano,
Napoli, 1960, 415; P. BONFANTE, IV. Milano, 1979
Corso di diritto romano, Le obbligazioni,
(rist.: corso 1918-1919), 183 s. (limitando l’applicazione della regola ai legati). Appena
sfumata la posizione di A. GUARINO, XII ed., Napoli, 2001, 797 (nel
Diritto privato romano,
diritto classico sarebbe stata esclusa solamente la possibilità di liberarsi consegnando la cosa
peggiore); molto più articolata è la posizione di F. PASTORI, Gli istituti romanistici come
III ed., Milano, 1993, 857, che rileva non solo l’esistenza del
storia e vita del diritto,
problema nell’ambito del rapporto obbligatorio di buona fede, ma sottolinea, in ogni caso,
come la soluzione giustinianea non sarebbe altro che una rielaborazione di quella classica. I
1
tuttora è debitrice, in linea di massima, dei risultati cui erano pervenuti lo
Scialoja2 e, in particolare, il Vassalli3, successivamente seguito
dall’Albertario4 che aveva riesaminato l’argomento in polemica con le
perplessità manifestate dal De Ruggiero5, orientato per una soluzione
passi che egli richiama, in tema di vendita, sono peraltro riconducibili, come vedremo, a casi
di vendita di specie, nonostante il linguaggio adoperato dai giuristi.
2 V. SCIALOJA, in
Tribonianismi in materia di obbligazioni alternative e generiche,
II, Roma, 1934 (ma 1898), 110 ss.
Studi giuridici,
3 F.E. VASSALLI, in XXVI,
Delle obbligazioni di genere in diritto romano, St. senesi,
1909, 51-116, 137-209, in part. 173-185; ID., Nuove osservazioni sulle obbligazioni
in VIII, 1916, 1-33.
alternative e generiche, St. Cagliari,
4 E. ALBERTARIO, in
La qualità della specie nelle obbligazioni generiche, Studi di
III, Milano, 1936 (ma 1925), 373 ss.; cfr. quindi ID.,
diritto romano, Obbligazioni, Corso di
I, Milano, 1936, 407 ss. (in cui l’A. ripercorre i propri
diritto romano. Le obbligazioni,
risultati, non disgiunti da una ricognizione di fonti normative allora vigenti), nonché la
pressoché identica lettura di C. LONGO, Corso di diritto romano. Obbligazioni (ambulatorie –
Milano, 1936, 129 ss. e S. SOLAZZI,
alternative – generiche – solidali – indivisibili),
Napoli, 1931, 76 ss. Invero, è da dirsi che
L’estinzione dell’obbligazione nel diritto romano,
l’impostazione dell’Albertario e di quanti ne abbiano seguito la dottrina non limita – come, ad
esempio, le ultime precisazioni in merito di S. PEROZZI, (II ed.)
Istituzioni di diritto romano
II, Roma, 1928, 129 nt. 4 e P. BONFANTE, X ed., Torino, 1946
Istituzioni di diritto romano,
(rist. corr.: Milano, 1987), 308 nt. 4 e 522 nt. 18 – alle sole obbligazioni il
ex testamento
‘nuovo corso’ giustinianeo, ma lo considera piuttosto riferibile a qualsiasi rapporto
obbligatorio (ma cfr. nt. 7). Non apportano, quindi, significative revisioni della
infra,
questione le successive indagini di P. BERETTA, Qualitas bonitas
e nell’obbligazione di genere
condictio certae rei, in IX, 1943, 202 ss. e di G.
– Intorno alla formula edittale della SDHI,
SCIASCIA, in
Sulla irretrattabilità della scelta nelle obbligazioni alternative e generiche,
II, Milano, 1947,
Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione,
255 ss., sino all’accurato lavoro di R. KNÜTEL, «In obligatione generis quid est in
in III, Milano, 1983, 351 ss., peraltro orientato
stipulatione?», Studi in onore di C. Sanfilippo,
su una parzialmente diversa area d’indagine. Sulla distinzione tra l’obbligazione alternativa e
quella generica insisteva, quindi, G. GROSSO, in
Note in tema di obbligazione generica, Studi
II, Torino, 1960, 955 ss., senza peraltro rivedere i contenuti della
in memoria di F. Vassalli,
dottrina dominante.
5 R. DE RUGGIERO, Corso di lezioni di diritto romano. Le obbligazioni, parte
A/A 1923-24, 83, discusso e citato testualmente in ampio stralcio
generale,
dall’ALBERTARIO, cit., 376, nonché nel cit., 408 s., con
La qualità della specie, Corso,
medesima impostazione critica (non il corso del 1923/24, criticato sul punto
vidi:
dall’Albertario, non è nemmeno riportato nell’Indice SBN curato dall’Istituto centrale per il
catalogo unico). È da dirsi, al riguardo, che il DE RUGGIERO negava, ragionando sulle fonti
romane, l’esistenza di una significativa differenza tra diritto classico e diritto giustinianeo (e
tuttavia, in II, Napoli, 1912,
Introduzione alle scienze giuriche e Istituzioni di diritto civile,
114 – così come poi in (III ed.) III, Messina, s.d. ma dopo il 1928,
Istituzioni di diritto civile
42 – affermava che «è ricevuta nel diritto nostro la regola, già accolta dal romano
giustinianeo: il debitore come non è tenuto a prestar l’ottima tra le specie appartenenti al
così non può neppure prestar la pessima») ritenendo che la libertà del debitore di
genus,
adempiere con qualsiasi specie rientrante nel fosse un principio comune alle due
genus
prospettive storiche, e che già i classici avessero introdotto specifici contemperamenti in
tema di legati. Sul punto, però, la dottrina oggi ‘tradizionale’ è senz’altro esatta, dato che,
come osservava l’ALBERTARIO, cit., 376, il contrasto tra i testi che
La qualità della specie,
ammettono la ‘media e quelli che consentono l’adempimento prestando una
sententia’
qualsiasi specie «non è dogmatico, ma storico»; non è, in altri termini, il ‘dogma’ ad essere,
di per sé, ‘errato’, né può negarsi come nel VI secolo sia stata progressivamente accolta la
soluzione che impone al debitore di prestare cose di qualità media: in realtà, come qui si
vorrebbe dimostrare, sul piano dell’interpretazione, già i avevano configurato
prudentes
2
nettamente meno radicale – ma non per questo di per sé più convincente –
quanto alla configurazione della disciplina tra diritto classico e diritto
giustinianeo.
Ora, se questa ‘regola’ in linea di principio6 funziona bene ove riferita
all’attuazione di rapporti obbligatori di stretto diritto, che in fin dei conti
costituiscono il ‘modello’ per la sua configurazione su base casistica7,
quanto meno qualche dubbio deve porsi, a mio parere, per l’‘applicazione
incondizionata’ di essa anche nell’ambito dell’attuazione di rapporti
obbligatori di buona fede, in cui da un lato la particolare ampiezza della
prestazione, dall’altro l’indiscutibile esistenza – almeno a seguire le tesi del
Cannata8 – di specifici doveri di posti a sussidio della sua esatta
praestare
esecuzione potrebbero condurre, a volte, ad impostazioni che difficilmente
consentono di delineare con chiarezza alcuni specifici problemi posti dalle
fonti a nostra disposizione.
Un approccio ‘aperto’ alla questione può condurre non tanto a
ripensare il ‘dogma’ che consente a qualsiasi debitore di genere, ricorrendo
al modello dell’obbligazione di in senso tecnico, di consegnare qualsiasi
dare
cosa tra quelle individuabili all’interno del dedotto
genus in obligatione;
quanto piuttosto a percepire come, in realtà, il problema appaia di sicuro
più complesso di quanto normalmente si creda: e ciò perché, come
esattamente rilevavano sia il Perozzi9 sia il Grosso10, il tema dell’esistenza
di «limiti e requisiti riguardo alla qualità perché un oggetto possa essere
prestato con efficacia liberatoria» costituisce, in primo luogo, «un problema
d’interpretazione».
Muovendo da quest’ultima precisazione, la nostra indagine si
articolerà lungo tre linee direttrici fondamentali: esamineremo, innanzitutto,
un caso in cui si pone un problema di responsabilità contrattuale che
Labeone collega ad una valutazione, in termini di circa l’electio della
culpa,
soluzioni che, in una certa misura, riconoscevano rilevanza alla qualità della specie nelle
obbligazioni generiche.
6 In tema di mutuo, come rilevava il VOCI, cit., 412 nt. 10 (ma già cfr.
Istituzioni,
PEROZZI, cit., 128 nt. 5) Pomp. 27 D. 12.1.3 afferma che il rapporto
Istituzioni, ad Sab.
obbligatorio va configurato ‘ut eiusdem generis et eadem bonitate solvatur, qua datum sit’.
La soluzione non creava, peraltro, difficoltà di sorta al VASSALLI, Delle obbligazioni di
cit., 184. Secondo l’a., in casi come questi la del da restituire sarebbe
genere, species genus
determinata da quella che fu data. La soluzione, di sicuro interesse, non spiega, però, per
quale ragione, in tal caso, il giurista dovrebbe richiamarsi all’aequitas (cfr. §
amplius infra,
7). 7 Le fonti normalmente ricordate al riguardo fanno, del resto, sistematico riferimento
a generate da o legati obbligatori: basti pensare a quanto viene
obligationes sponsiones
esaminato non solo nella compiuta ricerca del VASSALLI, cit.,
Delle obbligazioni di genere,
od in quella dell’ALBERTARIO, cit., ma anche più di
passim, La qualità della specie, passim,
recente nello studio del KNÜTEL, cit.,
«In obligatione generis quid est in stipulatione?»,
o, comunque, nella più recente sintesi di A. GONZÁLES,
passim Clasificación de las
in
obligaciones. Singulares tipos de obligaciones, Derecho romano de obligaciones. Homenaje
Madrid, 1994, 127 s.
al Profesor José Luis Murga Gener,
8 C.A. CANNATA, Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano,
Catania, 1996, in part. 121 ss.
passim,
9 PEROZZI, II, cit., 128, testo e nt. 5.
Istituzioni,
10 GROSSO, cit., 246, da cui le due successive citazioni testuali.
Obbligazioni, 3
da parte del debitore di genere, qualora ne derivi un danno; in secondo
res
luogo, tenteremo l’esegesi di due interessanti passi di Pomponio, in cui il
contenuto della prestazione, sulla base di un’interpretazione dell’id quod
che appare condizionata dal recepimento di valori determinati da
actum est ed non appare limitato al in quanto tale, ma
bona fides aequitas, genus
comprende altresì una specifica ‘qualitas’ implicitamente determinata dal
contenuto della convenzione; infine, verificheremo come alcuni spunti propri
di queste soluzioni tendano a ‘proiettarsi’ nella configurazione del contenuto
dell’obbligazione di in senso tecnico tramite i rimedi pretori
dare de dolo
malo. Avremo modo, infine, di esaminare, seppur per grandi linee, alcuni
problemi posti dalla tradizione romanistica e, in particolare, dalla
‘corrispondenza’ che parte della dottrina civilistica, in una prospettiva a mio
parere discutibile, tende a riconoscere nel contenuto delle norme previste
dagli artt. 664 e 1178 c.c.: al riguardo vedremo, infatti, come risulti
necessario, per una piena comprensione della questione, tenere chiara la
distinzione, che emerge con chiarezza nelle fonti romane, tra qualità della
prestazione da individuarsi secondo l’interpretazione di buona fede11, e
doveri di sussidiari alla sua esecuzione, che – ove violati –
praestare
possono implicare questioni di responsabilità contrattuale.
I.
2. – I problemi posti da Lab. D. 19.2.60.7 ed Ulp. D. 9.2.27.34
Parte della dottrina ha ipotizzato una possibile divergenza di vedute
tra Labeone e Mela12 in due noti passi, in cui è discussa una casistica in fin
dei conti analoga:
Lab. 5 D. 19.2.60.7 Servum meum mulionem
post. a Iav. epit.
conduxisti: neglegentia eius mulus tuus perit. Si ipse se locasset, ex
peculio duntaxat et in rem vers[um] <o me> damnum tibi
praestaturum dico: sin autem ipse eum locassem, non ultra me tibi
praestaturum, quam dolum malum et culpam meam abesse: quod si
sine definitione personae mulionem a me conduxisti et ego eum tibi
dedissem, cuius neglegentia iumentum perierit, illam quoque culpam
me tibi praestaturum aio, quod eum elegissem, qui eiusmodi damno
te adficeret.
11 Sul problema della ‘bonae cfr. ora E. STOLFI,
fide interpretatio’ ‘Bonae fidei
interpretatio’. Ricerche sull’interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione
Napoli, 2004, in part. 110 ss. (interpretazione della convenzione) e 139
romanistica, passim,
ss. (interpretazione e rapporti tra ed
bona fides aequitas).
12 Cfr. C.A. CANNATA, Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano
Milano, 1969, 254 nt. 3 (ora anche ID., cit., 140
classico, Sul problema della responsabilità,
s.). La problematicità della questione è rilevata, quindi, da R. CARDILLI, L’obbligazione di
Milano, 1995, 361 s.
«praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano,
4
Ulp. 18 D. 9.2.27.34 Si quis servum conductum ad
ad ed.
mulum regendum, commendaverit ei mulum; ille ad pollicem suum
eum alligaverit de loro, et mulus eruperit sic, ut et pollicem avelleret
servo et se praecipitaret, Mela scribit: si pro perito imperitus locatus
sit, ex conducto agendum cum domino ob mulum ruptum vel
debilitatum; sed si ictu aut terrore mulus turbatus sit, tum dominum
eius [id est muli] et servi cum eo qui turbavit, habiturum legis
Aquiliae actionem. <?> Mihi autem videtur et eo casu, quo ex
[locato?] <conducto?> actio est, competere etiam Aquiliae.
Esaminiamo, innanzitutto, le fattispecie descritte dai due giuristi.
Nel primo passo, in cui – a prescindere dal problema palingenetico13
– indubbiamente viene riferito quanto meno un nucleo di pensiero
labeoniano, Tu è conduttore di un servo mulattiere di Ego; per la negligenza
del mulattiere, il mulo di Tu muore. Se è stato il a concedere se
servus
stesso in locazione, Tu può esperire contro Ego l’a. ‘ex
ex conducto peculio
se, invece, è stato Ego a concludere la
dumtaxat et in rem verso’14; locatio
egli risponderà dell’evento nei limiti della propria e del
conductio, culpa
dolo. Ad ogni modo, se in quest’ultima configurazione delle modalità di
conclusione del contratto le parti hanno dato vita ad una locatio conductio
avente ad oggetto un qualsiasi senza che Tu abbia richiesto in
mulio,
conduzione una precisa e spetti, quindi, ad Ego la relativa
persona
individuazione, quest’ultimo risponderà anche per quella che potrebbe
culpa
eventualmente ravvisarsi nella scelta di un soggetto rivelatosi capace di
cagionare al conduttore un simile danno.
Nel secondo passo – i cui contenuti mi pare siano stati colti
esattamente, in particolare, dalla Piro15 che, tuttavia, non esamina anche il
primo16 – si fa il caso di una locazione avente ad oggetto un per la
servus
precisa finalità di badare ad un mulo, che gli viene affidato in custodia. Il
servo si lega al pollice le redini del mulo; l’animale si libera strappandogli il
dito e poi cade rovinosamente17. Secondo Mela, si può agire ex conducto
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.