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La 'condictio pretii' del processo civile giustinianeo

(Contributo allo studio dellain LI, 1915-16, 1019 ss., in part. 1038 s.) ilcondemnatio pecuniaria postclassica), AATor,Pellecchi esclude la fondatezza del sospetto che fa leva sul mancato riferimento alla malafede quale criterio d'imputazione della in caso di consumazione (sostenuta inperpetuatioparticolare da Kaser, Siber e von Lübtow) osservando come, in caso di obbligazione digenere, la questione sia in fin dei conti irrilevante. Sul punto, tuttavia, riterrei che, in fin deiconti, proprio perché di obbligazione di genere si tratta, il riferimento alla condictio pretiipotrebbe essere frutto di un'alterazione del testo, in quanto nella prospettiva classica della(indebiti) sarebbe del tutto irrilevante l'eventuale consumazione delcondictio triticariapercepito (cfr. BETTI, cit., 1019 ss. e 1036 s., nonchétriticum La 'condictio pretii',TALAMANCA, rec. a VON

LÜBTOW e SCHWARZ, cit., 178, il quale osserva che «laopp. citt.,è frutto, in questo caso, di una singolare confusione dei bizantini, che, sullacondictio pretiibase del criterio dell’azione diretta all’esecuzione in forma specifica, o, se questa non fosse27giustinianea – un testo sostanzialmente attendibile, lacondictio pretii‘bonitas’ pare, infatti, ormai definitivamente ricondotta ad un effettonaturale della vicenda che genera il rapporto obbligatorio, per modo chel’accipiens ha un dovere restitutorio che ha ad oggetto un cose generichequalificate dalla qualità della specie indebitamente ricevuta:In frumento indebito soluto et bonitas est <?> [et siconsumpsit frumentum pretium repetet].Sul piano dommatico, non escluderei dunque che la ‘media sententia’tradizionalmente ricondotta alla Geistesart giustinianea non costituisca unaintegrale ‘novità culturale’ propria del VI secolo ma possa avere,

Piuttosto, una radice classica nell'interazione tra l'indagine dei nell'ambito prudente delle questioni poste dall'esecuzione di rapporti obbligatori di stretto diritto e quella relativa ai rapporti di buona fede.

III.9. - Individuazione della specie ed esegesi di Iav. D. exceptio doli: 17.1.529.

Giungiamo, quindi, alla terza linea direttrice della nostra ricerca per esaminare come, quasi di riflesso, in alcuni casi in cui il 'dogma' in esame appare pacificamente applicabile dal punto di vista delle logiche del il problema della buona fede nell'individuazione della specie ius civile, all'interno di un emerga comunque e, non a caso, sia presidiata per il genus tramite dei rimedi previsti dall'editto pretorio in tema di dolo.

In questa prospettiva mi sembra particolarmente significativo un passo di Giavoleno. Si tratta di Iav. 1 D. 17.1.52 [Fideiussorem] <Sponsorem>, si sine epist. adiectione bonitatis tritici pro altero triticum spopondit.

quodlibettriticum dando reum liberare posse existimo: a reo autem non aliudtriticum repetere poterit, quam quo pessimo tritico liberare se astipulatore licuit. Itaque si paratus fuerit reus, quod dando ipsecreditori liberari potuit, [fideiussori] <sponsori> dare et [fideiussor]<sponsor> id quod dederit, id est melius triticum condicet,exceptione eum doli mali summoveri existimo.possibile, dell’azione diretta al risarcimento del danno, hanno creduto di applicare questocriterio anche al caso di consumptio di frumento, non tenendo conto che si trattava diun’obbligazione generica per cui non è possibile un’esecuzione in forma specifica»); in ultimaanalisi per la classicità, cfr. anche la prudente posizione di J. VON KOSCHEMBAHR-LISOWSKI, II, Weimar,Die condictio als Bereicherungsklage im klassischen römischen Recht,1907, 213 nt. 1. Oltre la letteratura esaminata dal Pellecchi, ad ogni modo ancheaddeBERETTA, cit., 220 s., a favore

dell'interpolazione per via della propria Qualitas e bonitas, convinzione per cui e coinciderebbero nel pensiero giustinianeo; cfr. anche, qualitas bonitas seppur incidentalmente, W. FLUME, Der Wegfall der Bereicherung in der Entwlung voninrömischen zum geltenden Recht, Festschrift für H. Niedermeyer zum 70. Geburtstag, Göttingen, 1953, 108 s. 28 Prima di procedere all'analisi del passo, mi pare opportuno ricostruire la fattispecie oggetto della soluzione del giurista. Lo qualora a garanzia dell'adempimento di un'obligatio sponsor 92, abbia promesso del frumento senza precisarne la bonitas conceptio della può liberare il debitore principale trasferendo al verborum sponsio, creditore la proprietà di frumento di qualsiasi qualità: dal debitore, tuttavia, secondo il giurista non potrà ripetere nessun altro tipo di frumento, se non quello, anche di pessima qualità, che sarebbe per lui risultato idoneo ad una valida. Pertanto,qualora il debitore sia disponibile a dare in pagamento frumento di quella stessa qualità con cui si sarebbe potuto liberare, ma quest'ultimo agisca egualmente in rivalsa domandando, piuttosto, frumento di qualità migliore, può essergli opposta l'exceptio doli. Due considerazioni preliminari s'impongono. In primo luogo, il di cui parla il giurista – che non pare, di per sé, implicare una qualificazione dell'actio esperibile – parrebbe semplicemente connotare il riferimento ad un che, con ogni certum petere probabilità, va ricondotto all'a. con cui – secondo la dottrina depensi, maggioritaria – lo può agire in regresso, in questo caso, contro il sponsordebitore principale. In secondo luogo, è in questo caso irrilevante il problema della durior condicio, in quanto il contenuto della soluzione di Giavoleno non va a regolare il rapporto tra garante e creditore, ma semmai quello tra.garante e debitore principale: anzi, il presupposto del ragionamento del giurista mi pare risieda proprio nella circostanza che il garante risulti obbligato verso il creditore in eandem causam 96.92 Se si ritiene che il testo facesse riferimento allo per via del ricorso alla sponsor, forma ‘spopondit’, il del garante potrebbe essere riconducibile all’a. (così condicere depensiipotizza LENEL, cit., 215 nt. 1; cfr. anche M. KASER, EP, ‘Unmittelbare Vollstreckbarkeit’ undin C, 1983, 131 nt. 194; B. ECKARDT, Berlin, 1978, Bürgenregreß, ZSS, Iavoleni epistulae, 61 ss., in part. 63; G. WESENER, Die Durchsetzung von Regressansprüchen im römischenin XI, 1965, 343; P. FREZZA, Recht, Labeo, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto I. Padova, 1962, 165). Per il genere letterario, cfr. P. romano, Le garanzie personali, CUGUSI, Evoluzione e forme dell’epistolografia latina nella tarda Repubblica e nei primi due Roma, 1983, 124 s.secoli.delle obbligazioni dicit., 174, che legge il passo in questi termini: "se il debitore, avendo già pronto il genere, grano col quale poteva soddisfare il suo debito, lo dia invece al garante, e questi intenda per riavere quel grano che egli ha prestato migliore, potrà essere rimosso con dictio coll'eccezione di dolo malo". A parte l'assenza di un concreto significato della frase (il garante accetterebbe una del peggior grano dal garantito per poi il solutio condicere migliore?), in realtà il testo afferma che il debitore è semplicemente 'paratus fideiussorinon già che 'fideiussori Ciò significa unicamente che il debitore principale è dare', dedit'. pronto a al garante il frumento con cui egli si sarebbe potuto liberare, ma questi rifiuta dare e pretende il migliore in

quanto la connota la suabonitas solutio.94 LENEL, cit., 215.EP,95 Cfr. nt. 92.supra,96 Il principio opera, infatti, nei rapporti tra garante e creditore, non tra garante edebitore principale (mi limito ad un rinvio a TALAMANCA, cit., 575 s.). Ne traevaIstituzioni,impropriamente un argomento a favore dell’interpolazione il BERETTA, Qualitas e bonitas,cit., 219: in ogni caso, dal riferimento nel testo all’assenza di una precisazione sulla qualitànella della del garante (‘sine non puòconceptio verborum sponsio adiectione bonitatis’)29Ciò chiarito, il passo, a mio avviso, è interessante dal nostro punto divista per un duplice ordine di ragioni.Innanzitutto, occorre osservare come, nei rapporti tra esponsorcreditore, nonché tra quest’ultimo e debitore principale, l’obbligazionegenerica di in senso tecnico, dal punto di vista della validità o menodaredella risulti senza alcun serio dubbio governata dal

'dogma'solutio,tradizionalmente accolto97: Giavoleno dà, infatti, per presupposto che tanto il garante ('quodlibet quanto il triticum dando reum liberare posse existimo') debitore principale ('si paratus fuerit reus, quod dando ipse creditori liberari[fideiussori] <sponsori> possano liberarsi consegnando al potuit, dare') creditore frumento di qualsiasi qualità, anche della peggiore. In secondo luogo, mi pare però davvero significativa la configurazione del rapporto obbligatorio che intercorre, piuttosto, tra e debitore sponsor garantito, che si riverbera sul problema dell'individuazione della specie in quello che intercorre tra garante e creditore. In quest'ultimo caso, il collegamento - a rigore di logica indefettibile - tra l'efficacia solutoria del da un lato e la sua ripetibilità datum depensum dal debitore principale dall'altro sembra emergere in termini in una certa misura

‘contraddittori’: al riguardo, infatti, si può osservare che, sul piano del il debitore non può validamente adempiere nei confronti delius civile, garante consegnandogli frumento di qualsiasi qualità, dovendogli piuttosto quanto corrisponda esattamente al ‘datum a favore deldare depensum’creditore; sul piano del tuttavia, emerge l’impossibilità, perius honorarium, il garante, di pretendere dal debitore, in rivalsa, frumento di qualità migliore di quella sufficiente ad adempiere, a prescindere dal contenuto del ‘datumdepensum’.

Vediamo, quindi, ragioni ed implicazioni pratiche di questa ‘impasse’.

A mio parere, la configurazi

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Publisher
A.A. 2012-2013
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Fercia Riccardo.