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CRITERI D'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA
L'imprenditore può agire personalmente oppure a mezzo di rappresentanti conferendo la procura e in tal caso tutti gli effetti ricadranno su di lui e l'imprenditore sarà sempre il rappresentato e non il rappresentante. Se il nome di un soggetto non viene speso nell'esercizio di un'attività d'impresa, questi non assume la qualifica di imprenditore, anche se per suo conto altri ha agito in proprio. È quindi il principio formale della spendita del nome e non il criterio sostanziale della titolarità dell'interesse economico che domina nel nostro ordinamento l'imputazione dei singoli atti giuridici e dei loro effetti. Vale solo per gli imprenditori individuali, mentre per le società basta solo la costituzione (solo secondo alcuni autori).
INIZIO DELL'IMPRESA
L'attività d'impresa può ritenersi iniziata solo con...
L'effettivo svolgimento della stessa in virtù del principio dell'effettività. Quanto al momento dell'effettivo inizio si è proposta la distinzione tra atti di organizzazione (affitto di locali) e atti dell'organizzazione (nei quali si concreta lo svolgimento dell'attività d'impresa). La distinzione non convince sia perché l'attività organizzativa preliminare è sicuramente indirizzata all'attività produttiva, sia perché essa può coinvolgere interessi anche rilevanti dei creditori. Anche gli atti di organizzazione costituiscono atti d'impresa, e chi li pone in essere può essere sottoposto al fallimento purché questi siano strettamente ed inequivocabilmente destinati allo svolgimento dell'attività produttiva. La distinzione è chiara e facile per le società, mentre per l'imprenditore individuale servono degli accertamenti. Per le
società basta anche un solo atto mentre, per l'imprenditore individuale serve una serie coordinata di atti (definizione di attività). FINE DELL'IMPRESA Li imprenditori individuali e le società possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla stessa o entro l'anno successivo (art 10 Legge fallimentare). In caso di impresa individuale è però fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività (attività cessata prima della cancellazione) da cui decorre il termine di un anno (i creditori invece possono dimostrare che nonostante la cancellazione l'impresa abbia continuato a produrre, allungando così il termine). Ne consegue che oggi per le società vale sempre il criterio formale della cancellazione, anche se vi sono ancora debiti. Invece perL'imprenditore individuale viene fatto salvo il principio dell'effettività.
CAPACITÀ D'IMPRESA
La capacità all'esercizio d'impresa si acquista con la piena capacità di agire. Il minore o l'incapace che esercita attività d'impresa non acquista la qualità di imprenditore. È possibile svolgere attività d'impresa per conto di un incapace da parte dei rappresentanti legali o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire.
Una specifica disciplina è prevista per lo svolgimento dell'attività commerciale da parte dell'incapace perché considerata per sua natura rischiosa. Infatti, il minore o l'incapace non possono iniziare una nuova attività commerciale, ma solo continuare l'esercizio di un'impresa commerciale preesistente perché è più facile quantificare i rischi da parte del tribunale per il patrimonio.
Il testo formattato con i tag HTML corretti sarebbe il seguente:dell'incapace. Tutto questo avviene dopo aver valutato l'utilità per il minore e dopo che ci sia stata l'autorizzazione da parte del tribunale. Lo svolgimento dell'attività avverrà per mezzo del rappresentante legale.
L'inabilitato, invece potrà continuare personalmente l'attività previa autorizzazione del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.
Diventa imprenditore il minore o l'incapace perché il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato (spende il nome). In caso di procedure concorsuali sul minore o sull'incapace ricadono gli effetti patrimoniali, mentre sul rappresentante legale ricadono le conseguenze penali.
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
PUBBLICITÀ COMMERCIALE
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali tranne la società.
semplice. L'imprenditore ha l'esigenza di far conoscere e i terzi hanno l'esigenza di conoscere dati veritieri e affidabili. Il registro delle imprese istaura un regime di pubblicità legale delle imprese per rendere noti i fatti più importanti delle imprese. È stato attuato nel 1997 nonostante la previsione nel codice del '42 e la legge Mancino ne ha previsto l'istituzione presso le camere di commercio. Questa legge ha generalizzato l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese che dovrà essere tenuto informaticamente. Il registro delle imprese è, quindi, divenuto strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le imprese, nonostante non siano state modificate le disposizioni del codice civile. È tenuto presso l'ufficio del registro sotto la sorveglianza di un giudice nominato dal presidente del tribunale. È un registro unico diviso in due sezioni:
- SEZIONE
in taluni casi può avvenire d'ufficio, cosicome la cancellazione di alcuni atti iscritti. L'ufficio del registro delle imprese dovrà effettuare dei controlli formali e documentali. EFFETTI DELL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA L'iscrizione nella sezione ordinaria è quella che produce più effetti in quanto ha veri e propri effetti di pubblicità legale (dichiarativa). Efficacia dichiarativa significa immediata opponibilità ai terzi di atti o fatti indipendentemente dalla conoscenza dei terzi. Per le società l'opponibilità diventa piena dopo 15 giorni e in questo periodo viene fatta salva l'ignoranza del terzo. L'efficacia dichiarativa è negativa quando un atto o un fatto che deve essere iscritto non viene iscritto e non può essere opponibile ai terzi a meno che l'imprenditore dimostri che il terzo era a conoscenza dell'atto o del fatto. Inoltre, in alcuni casi espressamenteORDINARIA• SEZIONE SPECIALE
Nella sezione ordinaria sono iscritti tutti i soggetti obbligati secondo le disposizioni del codice civile, nelle sezioni speciali si iscrivono tutti gli altri (impr. agricolo, la SS, impr. artigiano, impr. sociali…).
C’è anche un’altra sezione per pubblicizzare i legami di gruppo ai fini della trasparenza.
L’iscrizione nella sezione speciale produce solo effetti di pubblicità notizia, mentre l’iscrizione nella sezione ordinaria produce effetti dichiarativi ovvero opponibilità ai terzi.
Vige il principio di tassatività, cioè bisogna iscrivere solo gli atti e i fatti previsti dalla legge.
L’imprenditore individuale deve iscrivere i dati anagrafici, la ditta, la sede, i dati dei rappresentanti commerciali….; per le società i dati degli amministratori, l’atto costitutivo e le sue modificazioni….
L’iscrizione avviene su domanda dell’imprenditore anche se
previsti dalla legge questa iscrizione produce anche effetticostitutivi e normativi. 8Efficacia normativa significa che la mancanza dell'iscrizione impedisce l'applicazione di unadeterminata disciplina (Snc-Snc irregolare che è più sfavorevole ai soci).In alcune ipotesi tassative si ha efficacia costitutiva cioè se l'atto non viene iscritto non si producenessun effetto (prima dell'iscrizione una società di capitali non esiste).EFFETTI DELL'ISCRIZIONE NELLA SEIONE SPECIALEL'iscrizione nella sezione speciale ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.Tale iscrizione consente solo la conoscibilità e non l'opponibilità con l'eccezione che per l'imprenditoreagricolo e per la società semplice l'iscrizione di atti o fatti è anche opponibile ai terzi.Sotto il profilo della pubblicità è quindi venuta meno la diversità tra
imprenditore agricolo e commerciale. SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili sono i documenti che contengono le rappresentazioni dei movimenti economici e finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione. Non sono obbligati alla tenuta di tali scritture l'imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore e la SS. Sono contenute nell'articolo 2214 e sono:
- IL LIBRO GIORNALE
- IL LIBRO DEGLI INVENTARI
- GLI ORIGINALI DI LETTERE, TELEGRAMMI e FATTURE RICEVUTE e le COPIE DI QUELLE SPEDITE
Devono essere tenute anche altre scritture a seconda dei singoli casi.
Il libro giornale è un registro cronologico (in ordine di data) e analitico (tutte le operazioni).
Il libro degli inventari è un registro di carattere sistematico redatto all'inizio dell'impresa e chiuso al termine dell'esercizio con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite (conto economico). È un elenco di attività e
passività. Le scritture devono essere conformi alla legge e fanno sempre piena prova contro o a favore dell’imprenditore che le ha tenute in un processo e possono essere invocate da chiunque senza scinderne il contenuto. Per usarle a proprio favore l’imprenditore le avrà dovute tenere regolarmente, la controversia deve riguardare due imprenditori e deve essere connessa all’esercizio dell’attività d’impresa.
LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Questo istituto deroga rispetto a quello del diritto privato e tutela l’affidamento dei terzi. Questa disciplina riguarda l’istitore, il procuratore e i commessi ovvero soggetti subordinati all’imprenditore che potrebbero anche non esserci. I collaboratori dell’imprenditore possono essere anche soggetti esterni e autonomi come ad esempio l’agente di commercio e i rapporti con questi soggetti possono essere regolati da diversi tipi di contratto. Invece, i rapporti con i soggetti
Gli interni sono stabili e questi sono subordinati all'imprenditore. La disciplina speciale della rappresentanza commerciale è dettata proprio per i rappresentanti commerciali dell'imprenditore e si trova negli art.