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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in accomandita semplice è caratterizzata dalla esistenza di due categorie di soci:
- I soci accomandatari, i quali sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ed hanno correlativamente il potere di amministrare la società
- I soci accomandanti, i quali sono responsabili nei limiti della quota conferita e sono correlativamente esclusi dall’amministrazione della società, pur avendo poteri di controllo sulla gestione.
La disciplina consta di due gruppi di norme:
- Norme dettate in sede materiale, le quali sono contenute negli art. 2313 – 2324
- Norme regolanti la società in nome collettivo, espressamente richiamate dall’art. 2315, a condizione che siano compatibili con la disciplina materiale.
Occorre ricordare che anche per la costituzione della società in accomandita semplice non è imposta alcuna forma determinata, essendo la forma scritta funzionale.
unicamente all'iscrizione nel registro delle imprese; che l'atto costitutivo deve contenere gli elementi indicati nell'art. 2295 con due aggiunte: la ripartizione dei soci nelle due categorie di accomandanti e accomandatari e la distinta indicazione dei conferimenti degli uni e degli altri.
La società in accomandita semplice va distinta dall'associazione in partecipazione: mentre nella società in accomandita semplice il conferimento del socio accomandante confluisce in un fondo sociale comune ed autonomo rispetto ai patrimoni personali, nell'associazione in partecipazione l'apporto dell'associato passa in proprietà dell'associante che, per ciò, diventa debitore del primo. Tale figura si distingue inoltre dalla società in accomandita per azioni, nella quale le partecipazioni sono rappresentate necessariamente da azioni.
La disciplinaL'art. 2318 testualmente dispone che "i soci accomandatari hanno i
diritti e gli obblighi dei soci dell'associazione in nome collettivo". L'art. 2314 è norma imposta dall'esistenza delle due categorie di soci. Esso dispone, da un lato, che la ragione sociale deve contenere, accanto all'indicazione del rapporto sociale, il nome di almeno uno dei soci accomandatari e legittima, dall'altro, la ragione sociale derivata.
La nomina e la revoca degli amministratori. La materia è regolata essenzialmente da tre norme contenute negli art. 2318 - 2320: il secondo comma dell'art. 2318 stabilisce che "l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari" e, di converso, l'art. 2320 che esordisce stabilendo che "i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per i singoli affari". Ne conseguono queste regole:
nulla dispone l'atto costitutivo, il potere di amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun socio accomandatario secondo le regole fissate nel primo comma dell'art. 2257; se l'amministratore viene nominato con atto separato, la decisione, oltre a dover ricevere il consenso di tutti i soci accomandatari, deve avere l'approvazione della maggioranza dei soci accomandanti (analogamente deve avvenire per la revoca dell'amministratore così nominato); i soci accomandanti non possono essere amministratori. I divieti a carico degli accomandanti Esistono due tipi di divieti che la legge pone in capo agli accomandanti: il primo è contenuto nell'art. 2314 comma due, il quale commina all'accomandante che abbia consentito di far comparire il proprio nome nella ragione sociale la perdita della responsabilità limitata nei confronti dei terzi; agli accomandanti è, altresì, fatto divieto di amministrare. Ed in questo casoAll'accomandante che contravviene e compie anche un sol atto di amministrazione non è solo comminata la perdita della responsabilità limitata: a sottolineare la maggiore gravità della violazione, è prevista anche la possibilità dell'esclusione della società a norma dell'art. 2286.
I problemi che il divieto di immistione fa sorgere sono essenzialmente due: il primo concerne l'opponibilità degli atti compiuti dall'accomandante ingeritosi nell'amministrazione. In ordine a questo problema va detto che la società e per essa i soci accomandatari non saranno vincolati, salvo ratifica o accettazione, dagli atti posti in essere dall'accomandante ingeritosi e non risponderanno quindi delle obbligazioni sorte in conseguenza di tali atti. La legge prevede una limitata facoltà di deroga, ove l'accomandante abbia ricevuto procura speciale relativa al compimento di singoli affari.
Il secondo...
provenienza dall'art. 2320, gli accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori. Nel caso in cui tutti gli accomandatari vengano a mancare, l'art. 2323 concede agli accomandanti il potere di nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione per un semestre di grazia. Gli accomandanti hanno anche il diritto di ricevere una comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.Occorre ricordare che l'iscrizione della società in accomandita semplice ha efficacia dichiarativa e la sua mancata iscrizione determina la irregolarità di essa. La disciplina dell'accomandita semplice irregolare è contenuta nell'art. 2217, il quale fissa due regole: rinvia per i rapporti tra società e terzi alle disposizioni contenute nell'art. 2297, che è la norma che disciplina la collettiva irregolare; esclude dalla responsabilità illimitata nei confronti dei terzi i soci accomandanti, "salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali". Dalla combinazione delle due regole deriva che appare identica alla responsabilità illimitata dei soci di collettiva irregolare la sola responsabilità dei soci accomandatari, proprio perché resta ferma, ad onta della mancata registrazione, la limitazione di responsabilità dei soci accomandanti per le obbligazioni sociali. Alle
società in accomandita semplice irregolare si applica la residua disciplina della società in accomandita semplice regolare ad eccezione delle norme che presuppongano adempimenti pubblicitari.
La società di capitali è la società per azioni. Rappresenta il principale tipo di società di capitali e, allo stesso tempo, la forma più importante di società predisposta per le imprese di grandi dimensioni, che richiedono l'apporto di ingenti capitali e importano l'assunzione di notevoli rischi. Carattere fondamentale della società per azioni è il vincolo tra società e socio che risulta impersonale e anonimo. Sotto il profilo giuridico la S.p.A. può essere definita come la persona giuridica che esercita attività economica con il patrimonio conferito dai soci con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da
azioni.Caratteri della S.p.A.
Ai sensi dell'art. 2325, "nella società per azioni, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. – Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni". In considerazione, anche, dell'art. 2327, le prerogative della S.p.A. risultano essere:
- la limitazione della responsabilità dei soci al conferimento, pertanto i creditori sociali dovranno rivolgersi alla società, senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci;
- il fatto che le quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, ovvero frazioni di uguale misura in cui è diviso il capitale sociale;
- il fatto che il capitale sociale non possa essere inferiore a L. 200.000.000.
Le fonti normative della S.p.A.
La società per azioni è regolata dal codice civile e da numerosi provvedimenti normativi emanati negli anni successivi. Questi ultimi si sono resi necessari per
sopperire alle notevoli limitazioni del nostro codice dovute al suo carattere unitario e indifferenziato che mal si concilia alle realtà spesso diversissime delle S.p.A.
Le nuove norme, in particolare per le società