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Responsabilità della società e responsabilità dei soci
Nella società semplice e nella società in nome collettivo i creditori sociali hanno di fronte più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci limitatamente responsabili.
Responsabilità della società e responsabilità dei soci non sono però sullo stesso piano: i soci sono responsabili in solido fra loro, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. I creditori sociali sono cioè tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci.
Il beneficio opera però diversamente:
- Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sarà questi dover...
Richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Il beneficio opera quindi in via di eccezione e il socio sarà tenuto a pagare se non prova che nel patrimonio sociale esistono beni sufficienti e prontamente aggredibile dal creditore istante;
Nella società in nome collettivo irregolare si applica la medesima disciplina della società semplice, ferma restando la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci;
Nella società in nome collettivo regolare, invece, il beneficio di escussione opera automaticamente: i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. A riguardo non basta che il creditore abbia richiesto il pagamento alla società o abbia ottenuto sentenza di condanna nei confronti della stessa, è necessario che abbia infruttuosamente tentato l'azione esecutiva.
sospensione delle deliberazioni sociali e la nomina di un amministratore giudiziario per tutelare i suoi interessi. Nella società di capitali, come la società per azioni o la società a responsabilità limitata, il creditore personale del socio non può agire direttamente sul patrimonio sociale. Tuttavia, può richiedere la liquidazione della quota di partecipazione del socio debitore per soddisfare il proprio credito. In conclusione, mentre il creditore sociale può agire contro i soci per ottenere il pagamento del proprio credito, il creditore personale del socio ha limitate possibilità di soddisfarsi.liquidazione della quota del suo debitore. Deve però provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti. Neppure in tal caso però il creditore personale del socio può soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale. La società sarà solo tenuta a versare, entro tre mesi, una somma di denaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda. Nella società in nome collettivo invece il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. I soci possono però prorogare la durata della società con una specifica decisione, che non può pregiudicare i creditori particolari dei soci ai quali, in tal caso, è accordata una tutela analoga a quella prevista per la società semplice. PG13 L’amministrazione della società
L'attività di gestione dell'impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Per legge ogni socio illimitatamente responsabile (e quindi, nella società in nome collettivo ogni socio) è amministratore della società. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci, dando così luogo alla contrapposizione tra soci amministratori e soci non amministratori. Quando l'amministrazione della società spetta a più soci, e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di amministrazione, trova applicazione il modello legale dell'amministrazione disgiunta: ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso degli altri soci amministratori. L'ampio
Il potere di iniziativa individuale è temperato dal diritto di opposizione riconosciuto a ciascun socio amministratore. L'opposizione deve essere esercitata prima che l'operazione sia stata compiuta e, se tempestiva, blocca il potere decisorio del singolo amministratore in ordine all'operazione contestata.
Sull'opposizione decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (maggioranza per quote di interesse e non per teste). L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che la risoluzione dei contrasti in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società venga rinviata ad uno o più terzi (clausola di arbitraggio).
L'amministrazione congiunta deve essere espressamente convenuta nell'atto costitutivo o con modificazioni dello stesso. Con l'amministrazione congiunta è necessario il consenso di tutti soci amministratori per il compimento di operazioni sociali.
L'amministrazione congiunta può atteggiarsi sia come amministrazione all'unanimità sia come amministrazione a maggioranza (o all'unanimità per determinati atti e a maggioranza per altri). La maggior rigidità dell'amministrazione congiunta è temperata dal riconoscimento ai singoli amministratori del potere di agire individualmente quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
Si tenga infine presente che l'amministrazione disgiunta e l'amministrazione congiunta possono essere fra loro combinate.
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è anche quella di rappresentanza della società (cd. potere di firma).
Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazioni da parte della stessa. Il potere di
rappresentanza si distingue dal potere di gestione, che è il potere di decidere il compimento degli atti sociali: il potere di gestione riguarda l'attività amministrativa interna, mentre il potere di rappresentanza riguarda l'attività amministrativa esterna. In mancanza di diversa disposizione, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore disgiuntamente o congiuntamente (a seconda del modo in cui sia conformata l'amministrazione). Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può da solo decidere e stipulare atti in nome della società (firma disgiunta); nell'amministrazione congiunta, invece, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell'atto (firma congiunta). Sia il potere di gestione sia il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, senza distinzione fra ordinaria e straordinaria amministrazione.collettivo irregolare le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese e se non si prova che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza;➔ nella società in accomandita semplice le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese e se non si prova che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza;➔ nella società a responsabilità limitata le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se sono iscritte nel registro delle imprese.- Collettivo irregolare: i patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza.
- Società semplice: le limitazioni originarie sono sempre opponibili ai terzi. Su costoro grava quindi l'onere di accertare se il socio che agisce in nome della società ha effettivamente il potere di rappresentanza. Le limitazioni successive devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ed in mancanza sono loro opponibili solo se la società prova che le conoscevano.
- Soci amministratori: i soci investiti dell'amministrazione possono essere nominati direttamente dall'atto costitutivo o con atto separato. Il legislatore non specifica se la nomina per atto separato debba essere decisa all'unanimità o se sia sufficiente l'accordo della maggioranza dei soci (calcolata in base alla partecipazione agli utili).
amministratori nominati nell'atto costitutivo e amministratori nominati con atto separato acquista rilievo ai fini della revoca della facoltà di amministrare:
- la revoca di amministratore nominato nel contratto sociale comporta una modifica di quest'ultimo. Deve essere perciò decisa dagli altri soci all'unanimità. Inoltre la revoca non ha effetto se non ricorre giusta causa;
- l'amministratore nominato per atto separato è revocabile secondo le norme del mandato. Quindi è certamente revocabile anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Invece è controverso se la revoca deve essere decisa dagli altri soci all'unanimità o se sia sufficiente la maggioranza. In ogni caso la revoca per giusta causa può essere disposta dal tribunale su ricorso anche di un solo socio.
Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli amministratori questi sono regolati dalle norme sul mandato.
tratore ha il potere di rappresentare e impegnare la società in tutti gli atti e contratti necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale, mentre il mandatario generale ha solo il potere di compiere gli atti specificamente previsti nel mandato;➢ l'amministratore ha il dovere di agire nell'interesse della società e di adottare tutte le misure necessarie per la sua gestione, mentre il mandatario generale ha il dovere di agire nell'interesse del mandante e di attenersi alle istruzioni ricevute;➢ l'amministratore può essere nominato per un periodo di tempo determinato o indeterminato, mentre il mandatario generale è di norma nominato per un periodo di tempo determinato;➢ l'amministratore può essere revocato dall'assemblea dei soci o dal tribunale per giusta causa, mentre il mandatario generale può essere revocato solo per inadempimento grave o per scadenza del termine;➢ l'amministratore può essere responsabile civilmente e penalmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, mentre il mandatario generale può essere responsabile solo civilmente per gli atti compiuti in violazione del mandato.