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L'ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE. LA LEGITTIMAZIONE.

La disciplina dei titoli di credito si caratterizza per l'elevata semplicità delle modalità di esercizio del diritto. Il possessore qualificato del titolo può infatti far valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto della titolarità del diritto.

Il possessore, come espresso dall'art 1992.1 c.c., di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo (legittimazione attiva). Il debitore ha dunque l'onere di provare il difetto di titolarità, ove intenda resistere alla richiesta di adempimento. Nel contempo, il debitore, che senza dolo o colpa grave adempia la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questo non è il titolare del diritto (legittimazione passiva). La liberazione del debitore

è legittima, non solo quando ignora il difetto di titolarità del legittimato (buona fede), ma anche quando, pur essendone a conoscenza, egli non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il difetto di titolarità o, quantomeno, non sia in grado di procurarseli con l’ordinaria diligenza.

LE ECCEZIONI CARTOLARI

Il regime delle eccezioni cartolari che il debitore cartolare può opporre al portatore del titolo per sottrarsi al pagamento è fissato dall'art. 1993 c.c.

Le eccezioni cartolari si distinguono in due categorie:

reali: opponibili a qualunque portatore. Costituiscono eccezioni reali:

  • le eccezioni di forma: la mancata osservanza di determinati requisiti formali richiesti dalla legge a pena di nullità (es: mancanza della denominazione cambiale);
  • le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;
  • la falsità della firma: non è giuridicamente riferibile a colui che figura dal titolo come debitore.
(non rientra nell'eccezione la contraffazione autorizzata di firma altrui, ma il caso di firma apposta da un omonimo); il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo nel momento in cui l'obbligazione cartolare diviene operativa con l'immissione del titolo in circolazione; la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. personali: opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri. Sono eccezioni personali tutte le eccezioni non classificabili come reali. Rientrano in particolare tra le eccezioni personali: le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione del titolo, opponibili solo al primo prenditore; le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori (es: concessione di una dilazione di pagamento), opponibili solo a colui che è stato parte del relativo rapporto; l'eccezione didifetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la proprietà (mancanza di un valido negozio di emissione o di trasmissione) o l'ha successivamente persa (vendita del titolo senza consegna all'acquirente). Le prime due eccezioni si definiscono eccezioni personali fondate su rapporti personali, mentre le terze si definiscono eccezioni personali in senso stretto (in quanto non trovano fondamento in un rapporto tra debitore e portatore del titolo). Il legislatore (per evitare che l'inopponibilità delle eccezioni personali possa dar luogo ad abusi) ammette che, a determinate condizioni, le eccezioni personali possano essere opposte anche ai portatori successivi. Nel caso di eccezioni personali in senso stretto è applicabile la disciplina dell'acquisto del diritto a non domino. L'eccezione di difetto di titolarità è opponibile ai terzi portatori in malafede e con colpa grave.che cioè conoscevano o dovevano conoscere il difetto di titolarità di un precedente possessore. Condizioni più rigorose sono richieste per l'opponibilità ai successivi possessori delle eccezioni personali fondate sui rapporti personali. Ciò è possibile solo se l'attuale possessore nell'acquistare il titolo ha agito intenzionalmente con dolo (a danno del debitore →art. 1993.2 c.c.). È questa la cosiddetta exceptio doli, che richiede non solo mala fede o colpa grave ma anche il dolo: accordo fraudolento fra chi trasmette il titolo e chi lo riceve o lo specifico intento di quest'ultimo di danneggiare il debitore privandolo di eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore. L'AMMORTAMENTO A favore di colui che ha perso (smarrimento, sottrazione o distruzione) il possesso del titolo e la legittimazione sono previsti dei rimedi che consentono di svincolare l'esercizio del diritto dal

possesso del titolo. Per i titoli all'ordine e nominativi è previsto l'istituto dell'ammortamento: uno speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non costituisce più strumento di legittimazione. Chi ha ottenuto l'ammortamento può esigere il pagamento su presentazione del relativo decreto di ammortamento e, se il titolo non è scaduto, può ottenere dall'emittente un duplicato del titolo perduto.

La procedura dell'ammortamento è ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo e segue le seguenti fasi:

  1. denunzia al debitore della perdita del titolo
  2. ricorso dell'ex possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.
  3. pronuncia (con decreto) l'ammortamento: il presidente del tribunale, dopo gli opportuni accertamenti sommari sulla verità dei fatti e sul diritto del denunziante.
  4. pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e notificazione del decreto al debitore (a cura del ricorrente): con la notifica il debitore non è liberato se paga al detentore del titolo. Il debitore non può tuttavia pagare l'ammortamento prima dei trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Entro questo termine, infatti, il terzo detentore del titolo può effettuare opposizione al decreto di ammortamento depositando il titolo presso la cancelleria del tribunale. Si apre così un ordinario giudizio di cognizione, che ha per oggetto l'accertamento della proprietà del titolo e, se l'opposizione è accolta, si chiude con la revoca del decreto. In caso contrario (opposizione respinta), l'ammortamento diviene definitivo ed il titolo è consegnato al ricorrente. Per i titoli al portatore la procedura di ammortamento non è ammessa. Il possessore del titolo al portatore che ne provi la distruzione, ha tuttavia diritto al rilascio di un duplicato o di un

Titoli di credito e documenti di legittimazione

Nei rapporti di credito, i titoli di credito svolgono un ruolo fondamentale. Essi rappresentano un documento che attesta l'esistenza di un diritto di credito e ne permette la circolazione.

Il titolo di credito, emesso dall'emittente, conferisce al possessore il diritto alla prestazione indicata nel titolo stesso. Nel caso di smarrimento o sottrazione del titolo, il possessore ha comunque diritto alla prestazione, a condizione che sia trascorso il termine di prescrizione del titolo. Questo garantisce che il debitore non sia esposto al rischio di un doppio pagamento.

È importante distinguere i titoli di credito dai documenti di legittimazione. Gli articoli 2002 del Codice Civile prevedono due categorie di documenti di legittimazione:

  1. I documenti di legittimazione: questi documenti servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione. Ad esempio, i biglietti di viaggio, i biglietti del cinema o i biglietti della lotteria. Questi documenti legittimano il possessore come titolare originario del diritto, ma non hanno alcun ruolo nella circolazione dello stesso.
  2. I titoli impropri: questi documenti consentono il trasferimento del diritto senza seguire le forme proprie della cessione, ma producono gli stessi effetti di quest'ultima. Ad esempio, le polizze di assicurazione all'ordine o al portatore.

Essiagevolano la circolazione in quanto dispensano il cessionario dalla formalità della notifica al debitore. Non attribuiscono però un diritto letterale ed autonomo, dato che legittimano il possessore come cessionario del diritto documentato. Ai documenti di legittimazione ed ai titoli impropri non si applica la disciplina dei titoli di credito (è applicabile solo l'art. 1992 c.c., in quanto essi svolgono funzione analoga a quella dei titoli di credito).

PG79LA GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI DI MASSA

Nella circolazione dei titoli di credito, specie nei casi di titoli di massa diffusi fra il pubblico e che formano oggetto di intensa negoziazione (es: azioni e le obbligazioni di società quotate in borsa, titoli di debito pubblico), vi è il pericolo di smarrimento o furto. Da qui l'esigenza di rendere più sicuro il mercato dei titoli di massa a larga diffusione attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di ridurre il movimento.

  • l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di emittenti privati è esercitata da apposite società per azioni a statuto speciale (società Monte Titoli) che operano sotto la vigilanza della Consob e della Banca d'Italia;
  • sono ammessi al sistema azioni ed altri strumenti finanziari di emittenti privati (obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento) individuati dalla Consob;
  • la gestione accentrata dei titoli di Stato (buoni del tesoro, certificati di credito) è affidata sempre alla Monte Titoli ed è disciplinata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante proprio regolamento;
  • le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata sono diverse a seconda che gli strumenti finanziari possano o meno essere formattati in modo da evidenziare i titoli ed i relativi pericoli.
  • Rappresentati da titoli.

    La gestione accentrata di strumenti finanziari non dematerializzati si fonda sulla custodia accentrata dei titoli presso il depositario centrale.

    L'adesione al sistema è facoltativa e i titoli sono immessi nel sistema di gestione accentrata sulla base di un contratto di deposito titoli in amministrazione stipulato dai titolari con gli intermediari ammessi al sistema (Banca, Sim) e che attribuisce all'intermediario-depositario la facoltà di procedere al subdeposito presso il depositario centrale.

    Questo sistema consente di sostituire la circolazione documentale dei titoli immessi nella gestione con una circolazione dematerializzata fondata su scritture contabili poste in essere dal depositario centrale e che per legge producono gli effetti propri del trasferimento. L'accredito contabile determina l'acquisto di un diritto cartolare autonomo da parte del beneficiario dell'ordine.

    L'esercizio del diritto è svincolato.

    dalla presentazione dei titoli custoditi dal depositario centrale, in quanto la relativa legittimazione è attribuita attraverso il processo di registrazione e verifica dei titoli.
    Dettagli
    Publisher
    A.A. 2022-2023
    125 pagine
    SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PieroGrassano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Gimigliano Gabriella.