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DIRITTO COMMERCIALE
lezione 1 18-09
parla dell’impresa
le fonti:
c’è un nucleo di norme relative in modo più forte delle altre al tema dell’impresa, queste
norme le chiamiamo “costituzione economica”
dall’articolo 35 a 47
articolo 41: L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali
Esso legittima in modo massimo l’attività economica? contiene una serie di concetti
importanti
i principi costituzionali sono abbastanza elastici contengono delle possibilità di
interpretazione e applicazione che a volte le leggi inferiori non hanno, circoscrivono le libertà
e i diritti, spesso un mio diritto finisce quando comincia quello di qualcun altro a fare
qualcosa ad esempio periodo covid la libertà circolazione limitata dal diritto alla salute.
Dice che l’iniziativa economica privata (di qualsiasi soggetto che voglia esercitare un’attività
economica, da iniziare o portare avanti) è libera ma non è sempre così come vedremo. Una
prima limitazione è la differenza tra capacità giuridica e di agire che viene dal diritto privato,
libera nella misura in cui si ha capacità giuridica e di agire.
iniziativa economica: rivolta al mercato, tutto ciò che faccio per me stesso non è economica
ma per uso personale, se faccio la salsa e la vendo al mercato ma non per me stesso, se ne
trae un utile, un profitto, iniziativa rivolta al mercato. Il primo scoglio è la domanda “l’attività
economica è quella di impresa?” no, nel nostro ordinamento non tutta l’attività economica è
di impresa ma viceversa si, quella di impresa è tutta economica. Un’attività che non è
impresa è una professione intellettuale come avvocato, non sono sottoposti alle regole delle
imprese, ciò vale nel nostro ordinamento ma non è così in quello comunitario (ue), in cui il
concetto di impresa che si allarga fino a coprire tutte le attività economiche.
necessità di contemperare altri diritti con quello all’iniziativa economica, essa non può
essere svolta in modo da recare danno agli altri, non può essere svolta in contrasto all’utilità
sociale. Gemeinwohl è il concetto di benessere collettivo, nessuna attività economica può
essere svolta in modo da recare danno all’interesse della collettività. Grandi principi/diritti:
- salute
- ambiente
- sicurezza
- libertà
- dignità umana
Essi sono diritti inalienabili, imprescindibili, con i quali cozza l’attività d’impresa, tutto ciò
contro l’ambiente (lo danneggia), sicurezza ecc non è libero e non è impresa ma sono
attività illecite.
Un’altra norma importante è l’articolo 43: A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale
dice che in determinati settori lo stato può riservare il monopolio, nel secondo dopoguerra
molti servizi pubblici erano in regime di monopolio poi progressiva apertura al mercato, in
caso di interesse pubblico campo di sicurezza lo stato può negare l’esercizio di attività
d’impresa o trasferire da soggetti non graditi. Golden share cioè la partecipazione stato in
attività di grande rilievo come disporre di armamenti, il governo ha il diritto di veto per
cessione di imprese a soggetti stranieri non graditi.
lezione 2 19-09
impresa: caratteristiche principali ecc
l’impresa può essere svolta in diverse forme: individuale ecc
il libro V del codice civile è dedicato alla società e all’impresa (tralasciare parte relativa al
lavoro)
codice civile del 1942> unione delle parti del codice civile del 1865 e del codice di
commercio.
art 2082: E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Questa norma racchiude la maggior parte delle nozioni importanti in materia di impresa.
L’imprenditore è un soggetto, si preferisce parlare di imprenditore più che di impresa per
doveri, diritti, oneri che ci sono, è un soggetto giuridico. Colui che esercita, non è solo
soggetto singolo ma anche possibilità di collettività (società), quindi imprese individuali o
collettive. Esercita professionalmente cioè in forma professionale vuol dire che è l’attività
principale o prevalente del soggetto, che egli svolge in modo prevalente rispetto alle altre
attività. Bisogna valutare prevalenza, frequenza, intensità; se raccolgo i funghi e vendo una
parte e finisce li non è un’attività, se tutte le settimane vendo un prodotto in un mercato o
altro posto c’è la frequenza. Per le attività stagionali (ad es balneari), si tratta di imprenditori
perché è prevalente. La società nasce già come impresa, non vale questa regola della
professionalità.
impresa= forma organizzata ai fini di scambio di beni e servizi
organizzazione di base dei beni= impresa, qualsiasi tipo di bene che costituisce la base per
esercitare l’impresa
tipo di attività= produzione di beni, prestazione di servizi, intermediazione nello scambio
degli stessi
individuazione delle categorie
altri ordinamenti non hanno questa impostazione (che c’è in italia)
le imprese vengono classificate secondo tre parametri :
- forma di esercizio
- oggetto dell’attività
- dimensioni dell’impresa
questi si incrociano e possono creare diverse tipologie
1.modalità di esercizio:
- forma individuale
- forma collettiva (società)
società di persone= soci che gestiscono e amministrano società, rispondono delle
obbligazioni anche con propri beni personali
società di capitali= separazione patrimonio dei soci e della società, non rispondono con i loro
beni
2.tipo di attività
- commerciale
- agricola
3.dimensioni: distinguono la grande impresa dalla medio piccola, dipende dal capitale,
numero dei soci e tanti parametri diversi, le variabili sono tante, regime di investimento e di
lavoro dei soci. Nel nostro paese l’80% delle imprese è medio o piccola, una grande
percentuale sono di tipo familiare.
Non ci sono criteri fissi per distinguere le imprese nell’ordinamento e codice civile
art 2083: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
questo articolo può essere diviso in due parti, una prima con categorie specifiche e un’altra
parte generale
è una piccola realtà dove il capitale investito è basso, il lavoro è svolto da uno o pochi
soggetti magari legati da vincolo familiare
- coltivatori diretti del fondo= coltivatori agricoli
- gli artigiani= la disciplina è stata sempre trattata in leggi speciali a parte, una prima
legge nel 1956 che diceva che l’artigiano era colui che produceva e
commercializzava beni artistici o usuali, tutto quello che ha impronta artistica, attività
creativa, questa legge è stata abrogata con una del 85 che accoglie un criterio di
individuazione che ha a che fare con l’ammontare del capitale impiegato per
l’impresa e il numero dei dipendenti, non al tipo di prodotto o servizio ma all’aspetto
quantitativo, se c’è basso capitale e n dipendenti il soggetto può essere indicato
come impresa artigianale, anche attività che di artistico e usuale non hanno niente
come attività di trasporto
- piccolo commerciante= basso capitale e numero dipendenti
cosa si guadagna ad essere piccoli imprenditori? il legislatore italiano la ha sempre favorita
soprattutto dal punto di vista formale e fiscale, non ha obbligo della tenuta delle scritture
contabili e all’iscrizione nel registro imprese
impresa familiare
disciplina contenuta in una parte diversa del codice civile, libro I articolo 230 bis :
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo
la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare
ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni
concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti
all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi
esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione
di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli
affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro
il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma
precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di
alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto
di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma
hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la
disposizione dell'art. 732.
Le comu