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DIRITTO COMMERCIALE

lezione 1 18-09

parla dell’impresa

le fonti:

c’è un nucleo di norme relative in modo più forte delle altre al tema dell’impresa, queste

norme le chiamiamo “costituzione economica”

dall’articolo 35 a 47

articolo 41: L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,

all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali

Esso legittima in modo massimo l’attività economica? contiene una serie di concetti

importanti

i principi costituzionali sono abbastanza elastici contengono delle possibilità di

interpretazione e applicazione che a volte le leggi inferiori non hanno, circoscrivono le libertà

e i diritti, spesso un mio diritto finisce quando comincia quello di qualcun altro a fare

qualcosa ad esempio periodo covid la libertà circolazione limitata dal diritto alla salute.

Dice che l’iniziativa economica privata (di qualsiasi soggetto che voglia esercitare un’attività

economica, da iniziare o portare avanti) è libera ma non è sempre così come vedremo. Una

prima limitazione è la differenza tra capacità giuridica e di agire che viene dal diritto privato,

libera nella misura in cui si ha capacità giuridica e di agire.

iniziativa economica: rivolta al mercato, tutto ciò che faccio per me stesso non è economica

ma per uso personale, se faccio la salsa e la vendo al mercato ma non per me stesso, se ne

trae un utile, un profitto, iniziativa rivolta al mercato. Il primo scoglio è la domanda “l’attività

economica è quella di impresa?” no, nel nostro ordinamento non tutta l’attività economica è

di impresa ma viceversa si, quella di impresa è tutta economica. Un’attività che non è

impresa è una professione intellettuale come avvocato, non sono sottoposti alle regole delle

imprese, ciò vale nel nostro ordinamento ma non è così in quello comunitario (ue), in cui il

concetto di impresa che si allarga fino a coprire tutte le attività economiche.

necessità di contemperare altri diritti con quello all’iniziativa economica, essa non può

essere svolta in modo da recare danno agli altri, non può essere svolta in contrasto all’utilità

sociale. Gemeinwohl è il concetto di benessere collettivo, nessuna attività economica può

essere svolta in modo da recare danno all’interesse della collettività. Grandi principi/diritti:

- salute

- ambiente

- sicurezza

- libertà

- dignità umana

Essi sono diritti inalienabili, imprescindibili, con i quali cozza l’attività d’impresa, tutto ciò

contro l’ambiente (lo danneggia), sicurezza ecc non è libero e non è impresa ma sono

attività illecite.

Un’altra norma importante è l’articolo 43: A fini di utilità generale la legge può riservare

originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti

pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si

riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano

carattere di preminente interesse generale

dice che in determinati settori lo stato può riservare il monopolio, nel secondo dopoguerra

molti servizi pubblici erano in regime di monopolio poi progressiva apertura al mercato, in

caso di interesse pubblico campo di sicurezza lo stato può negare l’esercizio di attività

d’impresa o trasferire da soggetti non graditi. Golden share cioè la partecipazione stato in

attività di grande rilievo come disporre di armamenti, il governo ha il diritto di veto per

cessione di imprese a soggetti stranieri non graditi.

lezione 2 19-09

impresa: caratteristiche principali ecc

l’impresa può essere svolta in diverse forme: individuale ecc

il libro V del codice civile è dedicato alla società e all’impresa (tralasciare parte relativa al

lavoro)

codice civile del 1942> unione delle parti del codice civile del 1865 e del codice di

commercio.

art 2082: E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata

al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Questa norma racchiude la maggior parte delle nozioni importanti in materia di impresa.

L’imprenditore è un soggetto, si preferisce parlare di imprenditore più che di impresa per

doveri, diritti, oneri che ci sono, è un soggetto giuridico. Colui che esercita, non è solo

soggetto singolo ma anche possibilità di collettività (società), quindi imprese individuali o

collettive. Esercita professionalmente cioè in forma professionale vuol dire che è l’attività

principale o prevalente del soggetto, che egli svolge in modo prevalente rispetto alle altre

attività. Bisogna valutare prevalenza, frequenza, intensità; se raccolgo i funghi e vendo una

parte e finisce li non è un’attività, se tutte le settimane vendo un prodotto in un mercato o

altro posto c’è la frequenza. Per le attività stagionali (ad es balneari), si tratta di imprenditori

perché è prevalente. La società nasce già come impresa, non vale questa regola della

professionalità.

impresa= forma organizzata ai fini di scambio di beni e servizi

organizzazione di base dei beni= impresa, qualsiasi tipo di bene che costituisce la base per

esercitare l’impresa

tipo di attività= produzione di beni, prestazione di servizi, intermediazione nello scambio

degli stessi

individuazione delle categorie

altri ordinamenti non hanno questa impostazione (che c’è in italia)

le imprese vengono classificate secondo tre parametri :

- forma di esercizio

- oggetto dell’attività

- dimensioni dell’impresa

questi si incrociano e possono creare diverse tipologie

1.modalità di esercizio:

- forma individuale

- forma collettiva (società)

società di persone= soci che gestiscono e amministrano società, rispondono delle

obbligazioni anche con propri beni personali

società di capitali= separazione patrimonio dei soci e della società, non rispondono con i loro

beni

2.tipo di attività

- commerciale

- agricola

3.dimensioni: distinguono la grande impresa dalla medio piccola, dipende dal capitale,

numero dei soci e tanti parametri diversi, le variabili sono tante, regime di investimento e di

lavoro dei soci. Nel nostro paese l’80% delle imprese è medio o piccola, una grande

percentuale sono di tipo familiare.

Non ci sono criteri fissi per distinguere le imprese nell’ordinamento e codice civile

art 2083: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente

con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

questo articolo può essere diviso in due parti, una prima con categorie specifiche e un’altra

parte generale

è una piccola realtà dove il capitale investito è basso, il lavoro è svolto da uno o pochi

soggetti magari legati da vincolo familiare

- coltivatori diretti del fondo= coltivatori agricoli

- gli artigiani= la disciplina è stata sempre trattata in leggi speciali a parte, una prima

legge nel 1956 che diceva che l’artigiano era colui che produceva e

commercializzava beni artistici o usuali, tutto quello che ha impronta artistica, attività

creativa, questa legge è stata abrogata con una del 85 che accoglie un criterio di

individuazione che ha a che fare con l’ammontare del capitale impiegato per

l’impresa e il numero dei dipendenti, non al tipo di prodotto o servizio ma all’aspetto

quantitativo, se c’è basso capitale e n dipendenti il soggetto può essere indicato

come impresa artigianale, anche attività che di artistico e usuale non hanno niente

come attività di trasporto

- piccolo commerciante= basso capitale e numero dipendenti

cosa si guadagna ad essere piccoli imprenditori? il legislatore italiano la ha sempre favorita

soprattutto dal punto di vista formale e fiscale, non ha obbligo della tenuta delle scritture

contabili e all’iscrizione nel registro imprese

impresa familiare

disciplina contenuta in una parte diversa del codice civile, libro I articolo 230 bis :

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo

la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento

secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare

ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine

all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni

concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione

straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a

maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti

all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi

esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione

di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli

affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro

il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è

intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma

precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla

cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di

alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto

di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma

hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la

disposizione dell'art. 732.

Le comu

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A.A. 2023-2024
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandraa17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ronco Simonetta.