Lezione 10novembre 2011
Recesso e morte del
socio nelle società di
persone, responsabilità
nelle snc e società
semplice.
sebbene non si tratti di scelte di organizzative in senso stretto
poiché tanto la morte quanto il recesso non riguardano scelte
assunte da parte dei soci e non sono scelte che promanano dalla
volontà dei soci, ciò nonostante afferiscono ad un ambito pur
sempre organizzativo in quanto nelle società di persone la presenza
di un determinato soggetto all’interno della società costituisce
comunque un elemento di organizzazione, perché la persona del
socio è considerato un elemento fondamentale all’interno di questa
tipologia di società.
Approcciandoci alla disciplina dello scioglimento del singolo
rapporto sociale, e quindi alla disciplina del recesso, esclusione e
morte, ci occupiamo di una normativa che riguarda l’organizzazione
della società perché riguarda la posizione di ogni singolo socio e
quindi lo scioglimento del singolo rapporto sociale. In un’ottica un
po’ più ampia abbiamo visto come la modifica soggettiva dell’atto
costitutivo rappresenta un momento di organizzazione, quindi la
circolazione delle partecipazioni nelle società di persone è
comunque ascrivibile ad un momento organizzativo; così come è un
momento organizzativo quello della circolazione delle partecipazioni
nelle società di persone così lo è anche il momento dello
scioglimento del singolo rapporto sociale. Inerisce un ambito di
organizzazione in senso stretto la circolazione della partecipazione
e l’esclusione del socio per volontà degli altri soci; riguarda
comunque un momento organizzativo ma in senso lato, la disciplina
dell’esclusione di diritto del socio e anche la disciplina del recesso e
della morte del socio.
Partiamo dalla disciplina della morte del socio.
Morte del socio (art. 2284 cc): qualora un socio muoia, viene meno
la qualità di socio. Il 2284 dispone che,
2284 –Morte del socio: SALVO CONTRARIA DISPOSIZIONE DEL
I.
CONTRATTO SOCIALE, IN CASO DI MORTE DI UNO DEI SOCI, GLI ALTRI
DEVONO LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI, A MENO CHE
PREFERISCANO SCIOGLIERE LA SOCIETÀ OVVERO CONTINUARLA CON
GLI EREDI STESSI E QUESTI VI ACCONSENTANO.
Vediamo innanzitutto la regola tralasciando momentaneamente la
deroga e quindi l’incipit dell’articolo. La regola principale da
evidenziare è che alla morte del socio la quota viene liquidata agli
eredi. Morto un socio non vi è una successione universale nel
contratto di società da parte degli eredi. Da diritto privato sappiamo
in merito alla materia successoria che vige in principio secondo il
quale gli eredi succedono universalmente al de cuius. Si tratta di
successione universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
relativi al defunto. Con riguardo al diritto delle società e in
particolare al diritto delle società di persone, la circostanza che un
soggetto sia titolare di una quota di partecipazione in una società di
persone, individua un rapporto particolare in considerazione del
fatto che in una società di persone la persona del socio sia un
elemento qualificante delle società di persone. Il legislatore allora
ancora una volta tende a porre in equilibrio la disciplina delle
società con quella delle successioni. Posto che gli eredi sotto il
profilo soggettivo rappresentano un elemento innovativo, qualora ci
fosse una successione universale all’interno del contratto, di
conseguenza il legislatore dispone che non vi è un’automatica
sostituzione degli eredi al socio defunto, però è necessario che
vadano equilibrati i diritti, cioè gli eredi non avendo diritto di regola
alla successione del contratto di società di persone avranno diritto
al tantundem (la liquidazione della quota). Ferma ed imprescindibile
la circostanza che nel contratto di società di persone la persona del
socio rappresenta un elemento essenziale del contratto stesso, il
legislatore dispone che morto un socio non succedono di regola i
suoi eredi ma questi hanno diritto alla liquidazione della quota.
Questa regola si comprende alla luce del tipo di società e
dell’elemento tipologico che contraddistingue il contratto di società
di persone. Ciò nonostante il legislatore stesso sempre nell’ambito
delle regole individua però una serie di alternative rispetto alla
liquidazione della quota a favore degli eredi. Ci sono due alternative
di regola individuate dalla legge.
In materia di società il legislatore (come abbiamo già evidenziato)
adotta un approccio di diritto suppletorio, perché insieme alla regola
(e alla deroga della regola) individua anche entro quali limiti la
deroga è possibile che si espanda e in questo caso questa norma
2284 va a contraddistinguersi come norma di diritto suppletorio,
perché insieme alla regola, quella di liquidazione della quota a
favore dell’erede individua due alternative eventuali e ulteriori
rispetto a questa regola principale.
Qualora i soci siano d’accordo possono decidere, alla morte di un
socio, o di sciogliere la società (prima alternativa) ovvero di
continuarla con gli eredi alla morte del socio (seconda
alternativa): potrebbero all’interno dello statuto prevedere la
possibilità che vi sia una successione anche della partecipazione
all’interno della società anche degli eredi. La successione è prevista
in via di deroga nell’ambito del diritto suppletorio. Però alla fine
della norma il legislatore dispone: qualora questi vi acconsentano. È
necessario il consenso da parte degli eredi. Questa è la disciplina
generale del 2284, ma vediamo come questa norma è stata di solito
derogata nell’ambito della prassi. La norma ha come incipit : salvo
che lo statuto non disponga diversamente. All’indomani
dell’introduzione del codice civile ci si è posti un problema di diritto.
E’ possibile introdurre all’interno di atti costituivi di società di
persone ovvero all’interno degli statuti delle clausole concernenti la
successione nei rapporti societari? Il 2284 pare fornire una risposta
positiva perché dice salvo che lo statuto non disponga
diversamente, la cosiddetta clausola di salvezza. Nell’ambito di
questa potenzialità rientrante nell’autonomia delle parti sono
fioccate nel tempo una serie di clausole statutarie: le cosiddette
clausole di successione ovvero di continuazione. Troviamo
nella prassi delle clausole statutarie che possono ricondursi a tre
tipologie (che di solito sono prescritti all’interno degli statuti di
società di persone, bisogna però capire se questa clausole sono
legittime ed efficaci):
clausole di continuazione facoltativa: quelle clausole
- statutarie che, utilizzando la clausola di salvezza rientrante
nell’incipit del 2284, dispongono che è possibile ed è in facoltà
degli eredi continuare a partecipare alla società di persone. E’
come se i soci, al momento della costituzione della società
abbiano dato la possibilità agli eredi dei soci stessi di continuare
nella partecipazione all’interno della società. La modifica
soggettiva dell’atto costitutivo è una modifica che necessita
dell’unanimità dei consensi. Con questa clausola, tutti i soci
danno in via preventiva il consenso al che gli eredi succedano
nella quota del socio che dovesse, nel corso della vita della
società, morire. Dicono quindi: non seguiamo la prima regola
della liquidazione della quota, ma ammettiamo già in via
statutaria che gli eredi possano continuare e divenire soci della
società una volta defunto uno dei soci stessi. Quindi da un lato vi
è la facoltà degli eredi di continuare o meno e sono gli eredi che
decidono se ottenere la liquidazione della quota piuttosto che
continuare ad essere soci di quella società al posto del socio
defunto.
clausole di continuazione obbligatoria: i soci, all’interno
- dello statuto, non solo ammettono la possibilità che gli eredi di
un socio defunto divengano soci al posto del socio defunto ma li
obbligano a diventare soci. La formulazione della clausola è di
solito: qualora uno dei soci dovesse morire, i suoi eredi sono
obbligati a diventare soci della società di persone. Vi è un
obbligo giuridico e non una facoltà in capo agli eredi. La facoltà è
una possibilità di alternativa a favore degli eredi, possono
decidere o una o l’altra cosa ed è sostanzialmente rimessa alla
volontà degli eredi la possibilità di divenire o meno soci della
società, mentre con la clausola obbligatoria sono obbligati non
possono decidere se farlo o meno. Qualora gli eredi non
adempiano all’obbligo, essendo inadempienti, sono tenuti al
risarcimento del danno nei confronti della società.
clausole di continuazione automatica: alla morte di un socio
- i suoi eredi divengono automaticamente soci della società, non è
necessario che esprimano il proprio assenso, non è necessario
che adempiano ad un obbligo, perché l’obbligazione è un diritto
relativo che comunque comporta una partecipazione
dell’obbligato, l’obbligato deve adempiere all’obbligo a cui è
tenuto. Nella clausola di continuazione automatica a differenza di
quella obbligatoria, gli eredi del socio defunto automaticamente
diventano soci della società senza esprimere alcun assenso ad
un potenziale obbligo. E’ una clausola che automaticamente
comporta l’acquisto della qualità di socio della società di persone
in capo all’erede del socio defunto.
A fronte di queste tre fattispecie la dottrina e giurisprudenza si sono
espresse in ordine alla validità o meno delle stesse. Gli elementi di
criticità da considerare per valutare la validità e l’efficacia delle
clausole sono due:
la circostanza che nelle società di persone regola vuole che il
1. socio sia un soggetto illimitatamente responsabile, cioè che
risponda illimitatamente e solidalmente con gli altri soci della
società di persone delle obbligazioni sociali assunte dalla
società stessa, quindi i creditori della società potrebbero
aggredire sebbene in via di escussione, cioè sebbene in via
subordinata, in forza di un’obbligazione sociale, devono
aggredire prima il patrimonio della società ma se la società è
inadempiente possono aggredire in via di escussione anche il
patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. La
circostanza di divenire socio di una società di persone non
comporta soltanto la titolarità in capo ad un soggetto di una
quota che ha un valore economico, non va vista la quota di
partecipazione ad una società di persone solo come un bene
giuridico che è suscettibile di valutazione economica. Ma va
anche visto sotto un profilo soggettivo. Profilo oggettivo della
partecipazione è quello economico, una partecipazione ad una
società di persone comporta comunque una valenza
economica del bene giuridico quota. Comporta però anche
qualcos’altro: comporta anche una responsabilità in capo al
socio per obbligazioni che non sono della persona fisica, ma
sono della società. E’ quindi una responsabilità estesa in virtù
del regime di autonomia patrimoniale relativa che vige in
materia di società di persone ed è una responsabilità estesa
rispetto ai soci illimitatamente responsabili. Si dice il problema
della successione degli eredi nella qualità di socio che era del
defunto, comporta anche un rischio che è diverso rispetto ad
altre fattispecie di successione. Es. successione nel diritto di
proprietà: semplicemente si diventa proprietari di un bene che
era del de cuius. Con la successione in termini di
partecipazione ad una società di persone non vi è solo una
successione che rileva in termini oggettivi: cioè si diventa
titolari di una quota di partecipazione che ha una valutazione
economica e quindi un valore, ma si diventa anche
responsabili per le obbligazioni di quella società ciò significa
che per diventare responsabili delle obbligazioni di un altro
soggetto, in virtù di un rapporto giuridico, è necessario (dicono
alcuni autori) che vi sia il consenso da parte degli eredi, prima
di diventare illimitatamente responsabili nell’ambito di una
struttura societaria, altrimenti qualora non possano esprimere
il proprio consenso liberamente si tratterebbe di
un’imposizione non giustificata da alcuna norma di diritto.
Questo è il primo problema che ci dobbiamo porre, cioè il
rapporto tra successione e quindi diritto successorio e diritto
societario, in particolare diritto delle società di persone e
regime dell’autonomia patrimoniale relativa propria delle
società di persone; in quanto la successione della quota che
era del de cuius, non comporta solo la titolarità di un bene
giuridico avente valutazione economica ma anche la
responsabilità illimitata per obbligazioni assunte da un
soggetto terzo rispetto al de cuius e rispetto all’erede, cioè la
società di persone.
Il secondo problema è propriamente di diritto successorio. Nel
2. diritto successorio vi è una norma che è l’art 458 cc, che
dispone il divieto di patti successori. E’ nulla ogni
convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
Non è possibile disporre della propria successione prima di
morire e importa la nullità di qualsiasi clausola che disponga il
contrario. Sono nulli i patti successori. Parte della dottrina
sostiene che le clausole di successione comunque configurano
un patto successorio, perché sostanzialmente è come se il
socio già disponesse dei propri beni prima della propria morte,
di conseguenza configurando un patto successorio, si
tratterebbe di clausole di per sé nulle perché prescritte
pattiziamente in difformità rispetto al divieto prescritto dall’art.
458 cc.
Ricapitolando: i problemi da analizzare nel momento in cui
valutiamo la legittimità o meno delle clausole di continuazione nelle
società di persone sono due: uno è un problema proprio del diritto
successorio, cioè la compatibilità della disciplina del diritto
societario con l’art 458; l’altro è invece un problema più vicino al
diritto societario e che è connesso alla necessaria volontà di un
soggetto di divenire socio a responsabilità illimitata in una società di
persone. Non si può costringere una persona a divenire socio di una
società di persone in virtù dell’accettazione dell’eredità, perché la
successione ereditaria è un fenomeno comunque patrimoniale ma
che non deve necessariamente involgere ulteriori obblighi rispetto a
quelli proprio del de cuius. Il de cuius aveva magari rapporti
giuridici attivi e passivi e magari con una successione universale
questi rapporti giuridici vanno in capo all’erede; ciò nonostante non
è possibile aggravare la posizione dell’erede con una responsabilità
che tiene conto del rapporto con un soggetto terzo che è la società
di persone.
Rispetto alla tecnica propria del diritto successorio, della
responsabilità dell’erede, vi è una variabile ulteriore che è propria
del diritto societario, cioè la circostanza che il socio della società di
persone è socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni non
proprie, ma della società. E’ una variabile ulteriore che coinvolge un
soggetto terzo rispetto al rapporto tra de cuius ed erede, cioè la
società di persone e il regime patrimoniale che la configura.
Valutiamo ora la validità delle clausole rispetto alle regole di diritto
societario che abbiamo evidenziato, cioè alla disciplina degli articoli
458 e in generale la disciplina dell’autonomia patrimoniale delle
società di persone. Partiamo dall’ultima fattispecie che può risultare
più semplice in termini di soluzioni interpretative, cioè la fattispecie
della clausola di continuazione automatica. E’piuttosto pacifico in
dottrina e giurisprudenza che la clausola di successione automatica
sia inefficace e nulla e questo perché la clausola di successione
automatica contravviene a entrambi i principi sopra espressi, sia
all’art. 458 del codice civile (divieto dei patti successori), perché
configura un’automaticità nella trasposizione soggettiva del
rapporto sussistente tra società e socio e quindi tra società ed
erede, la circostanza che vi sia una automaticità importa da un lato
la violazione del divieto ai patti successori e dall’altro l’imputazione
in capo all’erede indipendentemente dall’espressione della propria
volontà, della responsabilità illimitata per le obbligazioni della
società. Questa clausola si reputa quindi nulla in violazione di
entrambi i principi. La clausola di continuazione facoltativa, in
realtà, non configura un vero e proprio patto successorio, perché nel
momento in cui si da un’alternativa all’erede, ciò significa che
anche la volontà del de cuius iniziale non è espressa in termini di
trasferimenti dello status di socio. Il patto successorio si configura
nel momento in cui vi è una volontà espressa e univoca del de cuius
in termini di successi
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