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Lezione 10novembre 2011

Recesso e morte del

socio nelle società di

persone, responsabilità

nelle snc e società

semplice.

sebbene non si tratti di scelte di organizzative in senso stretto

poiché tanto la morte quanto il recesso non riguardano scelte

assunte da parte dei soci e non sono scelte che promanano dalla

volontà dei soci, ciò nonostante afferiscono ad un ambito pur

sempre organizzativo in quanto nelle società di persone la presenza

di un determinato soggetto all’interno della società costituisce

comunque un elemento di organizzazione, perché la persona del

socio è considerato un elemento fondamentale all’interno di questa

tipologia di società.

Approcciandoci alla disciplina dello scioglimento del singolo

rapporto sociale, e quindi alla disciplina del recesso, esclusione e

morte, ci occupiamo di una normativa che riguarda l’organizzazione

della società perché riguarda la posizione di ogni singolo socio e

quindi lo scioglimento del singolo rapporto sociale. In un’ottica un

po’ più ampia abbiamo visto come la modifica soggettiva dell’atto

costitutivo rappresenta un momento di organizzazione, quindi la

circolazione delle partecipazioni nelle società di persone è

comunque ascrivibile ad un momento organizzativo; così come è un

momento organizzativo quello della circolazione delle partecipazioni

nelle società di persone così lo è anche il momento dello

scioglimento del singolo rapporto sociale. Inerisce un ambito di

organizzazione in senso stretto la circolazione della partecipazione

e l’esclusione del socio per volontà degli altri soci; riguarda

comunque un momento organizzativo ma in senso lato, la disciplina

dell’esclusione di diritto del socio e anche la disciplina del recesso e

della morte del socio.

Partiamo dalla disciplina della morte del socio.

Morte del socio (art. 2284 cc): qualora un socio muoia, viene meno

la qualità di socio. Il 2284 dispone che,

2284 –Morte del socio: SALVO CONTRARIA DISPOSIZIONE DEL

I.

CONTRATTO SOCIALE, IN CASO DI MORTE DI UNO DEI SOCI, GLI ALTRI

DEVONO LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI, A MENO CHE

PREFERISCANO SCIOGLIERE LA SOCIETÀ OVVERO CONTINUARLA CON

GLI EREDI STESSI E QUESTI VI ACCONSENTANO.

Vediamo innanzitutto la regola tralasciando momentaneamente la

deroga e quindi l’incipit dell’articolo. La regola principale da

evidenziare è che alla morte del socio la quota viene liquidata agli

eredi. Morto un socio non vi è una successione universale nel

contratto di società da parte degli eredi. Da diritto privato sappiamo

in merito alla materia successoria che vige in principio secondo il

quale gli eredi succedono universalmente al de cuius. Si tratta di

successione universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi

relativi al defunto. Con riguardo al diritto delle società e in

particolare al diritto delle società di persone, la circostanza che un

soggetto sia titolare di una quota di partecipazione in una società di

persone, individua un rapporto particolare in considerazione del

fatto che in una società di persone la persona del socio sia un

elemento qualificante delle società di persone. Il legislatore allora

ancora una volta tende a porre in equilibrio la disciplina delle

società con quella delle successioni. Posto che gli eredi sotto il

profilo soggettivo rappresentano un elemento innovativo, qualora ci

fosse una successione universale all’interno del contratto, di

conseguenza il legislatore dispone che non vi è un’automatica

sostituzione degli eredi al socio defunto, però è necessario che

vadano equilibrati i diritti, cioè gli eredi non avendo diritto di regola

alla successione del contratto di società di persone avranno diritto

al tantundem (la liquidazione della quota). Ferma ed imprescindibile

la circostanza che nel contratto di società di persone la persona del

socio rappresenta un elemento essenziale del contratto stesso, il

legislatore dispone che morto un socio non succedono di regola i

suoi eredi ma questi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Questa regola si comprende alla luce del tipo di società e

dell’elemento tipologico che contraddistingue il contratto di società

di persone. Ciò nonostante il legislatore stesso sempre nell’ambito

delle regole individua però una serie di alternative rispetto alla

liquidazione della quota a favore degli eredi. Ci sono due alternative

di regola individuate dalla legge.

In materia di società il legislatore (come abbiamo già evidenziato)

adotta un approccio di diritto suppletorio, perché insieme alla regola

(e alla deroga della regola) individua anche entro quali limiti la

deroga è possibile che si espanda e in questo caso questa norma

2284 va a contraddistinguersi come norma di diritto suppletorio,

perché insieme alla regola, quella di liquidazione della quota a

favore dell’erede individua due alternative eventuali e ulteriori

rispetto a questa regola principale.

Qualora i soci siano d’accordo possono decidere, alla morte di un

socio, o di sciogliere la società (prima alternativa) ovvero di

continuarla con gli eredi alla morte del socio (seconda

alternativa): potrebbero all’interno dello statuto prevedere la

possibilità che vi sia una successione anche della partecipazione

all’interno della società anche degli eredi. La successione è prevista

in via di deroga nell’ambito del diritto suppletorio. Però alla fine

della norma il legislatore dispone: qualora questi vi acconsentano. È

necessario il consenso da parte degli eredi. Questa è la disciplina

generale del 2284, ma vediamo come questa norma è stata di solito

derogata nell’ambito della prassi. La norma ha come incipit : salvo

che lo statuto non disponga diversamente. All’indomani

dell’introduzione del codice civile ci si è posti un problema di diritto.

E’ possibile introdurre all’interno di atti costituivi di società di

persone ovvero all’interno degli statuti delle clausole concernenti la

successione nei rapporti societari? Il 2284 pare fornire una risposta

positiva perché dice salvo che lo statuto non disponga

diversamente, la cosiddetta clausola di salvezza. Nell’ambito di

questa potenzialità rientrante nell’autonomia delle parti sono

fioccate nel tempo una serie di clausole statutarie: le cosiddette

clausole di successione ovvero di continuazione. Troviamo

nella prassi delle clausole statutarie che possono ricondursi a tre

tipologie (che di solito sono prescritti all’interno degli statuti di

società di persone, bisogna però capire se questa clausole sono

legittime ed efficaci):

clausole di continuazione facoltativa: quelle clausole

- statutarie che, utilizzando la clausola di salvezza rientrante

nell’incipit del 2284, dispongono che è possibile ed è in facoltà

degli eredi continuare a partecipare alla società di persone. E’

come se i soci, al momento della costituzione della società

abbiano dato la possibilità agli eredi dei soci stessi di continuare

nella partecipazione all’interno della società. La modifica

soggettiva dell’atto costitutivo è una modifica che necessita

dell’unanimità dei consensi. Con questa clausola, tutti i soci

danno in via preventiva il consenso al che gli eredi succedano

nella quota del socio che dovesse, nel corso della vita della

società, morire. Dicono quindi: non seguiamo la prima regola

della liquidazione della quota, ma ammettiamo già in via

statutaria che gli eredi possano continuare e divenire soci della

società una volta defunto uno dei soci stessi. Quindi da un lato vi

è la facoltà degli eredi di continuare o meno e sono gli eredi che

decidono se ottenere la liquidazione della quota piuttosto che

continuare ad essere soci di quella società al posto del socio

defunto.

clausole di continuazione obbligatoria: i soci, all’interno

- dello statuto, non solo ammettono la possibilità che gli eredi di

un socio defunto divengano soci al posto del socio defunto ma li

obbligano a diventare soci. La formulazione della clausola è di

solito: qualora uno dei soci dovesse morire, i suoi eredi sono

obbligati a diventare soci della società di persone. Vi è un

obbligo giuridico e non una facoltà in capo agli eredi. La facoltà è

una possibilità di alternativa a favore degli eredi, possono

decidere o una o l’altra cosa ed è sostanzialmente rimessa alla

volontà degli eredi la possibilità di divenire o meno soci della

società, mentre con la clausola obbligatoria sono obbligati non

possono decidere se farlo o meno. Qualora gli eredi non

adempiano all’obbligo, essendo inadempienti, sono tenuti al

risarcimento del danno nei confronti della società.

clausole di continuazione automatica: alla morte di un socio

- i suoi eredi divengono automaticamente soci della società, non è

necessario che esprimano il proprio assenso, non è necessario

che adempiano ad un obbligo, perché l’obbligazione è un diritto

relativo che comunque comporta una partecipazione

dell’obbligato, l’obbligato deve adempiere all’obbligo a cui è

tenuto. Nella clausola di continuazione automatica a differenza di

quella obbligatoria, gli eredi del socio defunto automaticamente

diventano soci della società senza esprimere alcun assenso ad

un potenziale obbligo. E’ una clausola che automaticamente

comporta l’acquisto della qualità di socio della società di persone

in capo all’erede del socio defunto.

A fronte di queste tre fattispecie la dottrina e giurisprudenza si sono

espresse in ordine alla validità o meno delle stesse. Gli elementi di

criticità da considerare per valutare la validità e l’efficacia delle

clausole sono due:

la circostanza che nelle società di persone regola vuole che il

1. socio sia un soggetto illimitatamente responsabile, cioè che

risponda illimitatamente e solidalmente con gli altri soci della

società di persone delle obbligazioni sociali assunte dalla

società stessa, quindi i creditori della società potrebbero

aggredire sebbene in via di escussione, cioè sebbene in via

subordinata, in forza di un’obbligazione sociale, devono

aggredire prima il patrimonio della società ma se la società è

inadempiente possono aggredire in via di escussione anche il

patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. La

circostanza di divenire socio di una società di persone non

comporta soltanto la titolarità in capo ad un soggetto di una

quota che ha un valore economico, non va vista la quota di

partecipazione ad una società di persone solo come un bene

giuridico che è suscettibile di valutazione economica. Ma va

anche visto sotto un profilo soggettivo. Profilo oggettivo della

partecipazione è quello economico, una partecipazione ad una

società di persone comporta comunque una valenza

economica del bene giuridico quota. Comporta però anche

qualcos’altro: comporta anche una responsabilità in capo al

socio per obbligazioni che non sono della persona fisica, ma

sono della società. E’ quindi una responsabilità estesa in virtù

del regime di autonomia patrimoniale relativa che vige in

materia di società di persone ed è una responsabilità estesa

rispetto ai soci illimitatamente responsabili. Si dice il problema

della successione degli eredi nella qualità di socio che era del

defunto, comporta anche un rischio che è diverso rispetto ad

altre fattispecie di successione. Es. successione nel diritto di

proprietà: semplicemente si diventa proprietari di un bene che

era del de cuius. Con la successione in termini di

partecipazione ad una società di persone non vi è solo una

successione che rileva in termini oggettivi: cioè si diventa

titolari di una quota di partecipazione che ha una valutazione

economica e quindi un valore, ma si diventa anche

responsabili per le obbligazioni di quella società ciò significa

che per diventare responsabili delle obbligazioni di un altro

soggetto, in virtù di un rapporto giuridico, è necessario (dicono

alcuni autori) che vi sia il consenso da parte degli eredi, prima

di diventare illimitatamente responsabili nell’ambito di una

struttura societaria, altrimenti qualora non possano esprimere

il proprio consenso liberamente si tratterebbe di

un’imposizione non giustificata da alcuna norma di diritto.

Questo è il primo problema che ci dobbiamo porre, cioè il

rapporto tra successione e quindi diritto successorio e diritto

societario, in particolare diritto delle società di persone e

regime dell’autonomia patrimoniale relativa propria delle

società di persone; in quanto la successione della quota che

era del de cuius, non comporta solo la titolarità di un bene

giuridico avente valutazione economica ma anche la

responsabilità illimitata per obbligazioni assunte da un

soggetto terzo rispetto al de cuius e rispetto all’erede, cioè la

società di persone.

Il secondo problema è propriamente di diritto successorio. Nel

2. diritto successorio vi è una norma che è l’art 458 cc, che

dispone il divieto di patti successori. E’ nulla ogni

convenzione con cui taluno dispone della propria successione.

Non è possibile disporre della propria successione prima di

morire e importa la nullità di qualsiasi clausola che disponga il

contrario. Sono nulli i patti successori. Parte della dottrina

sostiene che le clausole di successione comunque configurano

un patto successorio, perché sostanzialmente è come se il

socio già disponesse dei propri beni prima della propria morte,

di conseguenza configurando un patto successorio, si

tratterebbe di clausole di per sé nulle perché prescritte

pattiziamente in difformità rispetto al divieto prescritto dall’art.

458 cc.

Ricapitolando: i problemi da analizzare nel momento in cui

valutiamo la legittimità o meno delle clausole di continuazione nelle

società di persone sono due: uno è un problema proprio del diritto

successorio, cioè la compatibilità della disciplina del diritto

societario con l’art 458; l’altro è invece un problema più vicino al

diritto societario e che è connesso alla necessaria volontà di un

soggetto di divenire socio a responsabilità illimitata in una società di

persone. Non si può costringere una persona a divenire socio di una

società di persone in virtù dell’accettazione dell’eredità, perché la

successione ereditaria è un fenomeno comunque patrimoniale ma

che non deve necessariamente involgere ulteriori obblighi rispetto a

quelli proprio del de cuius. Il de cuius aveva magari rapporti

giuridici attivi e passivi e magari con una successione universale

questi rapporti giuridici vanno in capo all’erede; ciò nonostante non

è possibile aggravare la posizione dell’erede con una responsabilità

che tiene conto del rapporto con un soggetto terzo che è la società

di persone.

Rispetto alla tecnica propria del diritto successorio, della

responsabilità dell’erede, vi è una variabile ulteriore che è propria

del diritto societario, cioè la circostanza che il socio della società di

persone è socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni non

proprie, ma della società. E’ una variabile ulteriore che coinvolge un

soggetto terzo rispetto al rapporto tra de cuius ed erede, cioè la

società di persone e il regime patrimoniale che la configura.

Valutiamo ora la validità delle clausole rispetto alle regole di diritto

societario che abbiamo evidenziato, cioè alla disciplina degli articoli

458 e in generale la disciplina dell’autonomia patrimoniale delle

società di persone. Partiamo dall’ultima fattispecie che può risultare

più semplice in termini di soluzioni interpretative, cioè la fattispecie

della clausola di continuazione automatica. E’piuttosto pacifico in

dottrina e giurisprudenza che la clausola di successione automatica

sia inefficace e nulla e questo perché la clausola di successione

automatica contravviene a entrambi i principi sopra espressi, sia

all’art. 458 del codice civile (divieto dei patti successori), perché

configura un’automaticità nella trasposizione soggettiva del

rapporto sussistente tra società e socio e quindi tra società ed

erede, la circostanza che vi sia una automaticità importa da un lato

la violazione del divieto ai patti successori e dall’altro l’imputazione

in capo all’erede indipendentemente dall’espressione della propria

volontà, della responsabilità illimitata per le obbligazioni della

società. Questa clausola si reputa quindi nulla in violazione di

entrambi i principi. La clausola di continuazione facoltativa, in

realtà, non configura un vero e proprio patto successorio, perché nel

momento in cui si da un’alternativa all’erede, ciò significa che

anche la volontà del de cuius iniziale non è espressa in termini di

trasferimenti dello status di socio. Il patto successorio si configura

nel momento in cui vi è una volontà espressa e univoca del de cuius

in termini di successi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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