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Diritto commerciale

Il diritto commerciale è quella parte del diritto che disciplina la produzione di beni/servizi. Trae origini dal Medioevo con l'intensità degli scambi commerciali che portarono alla nascita e allo sviluppo di un ceto sociale mercantile professionale. È una disciplina autonoma fino al codice civile del '42 con l'emanazione di leggi speciali e le fonti normative sovranazionali.

Codice civile e impresa

Il codice si riferisce a:

  • Nozione d'impresa;
  • Forme attraverso le quali le imprese esercitano la loro attività;
  • Attività imprenditoriale;
  • Strumenti con i quali l'attività può svolgersi;
  • Crisi d'impresa.

Le disposizioni principali sono relative agli articoli 41 e 42 della Costituzione, i quali prevedono rispettivamente che l'iniziativa economica privata è libera e che la proprietà è pubblica o privata i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

Nozione giuridica dell'impresa

Il codice civile non esprime una definizione in merito ma l'articolo 2082 sostiene che “È imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. Così, implicitamente viene descritta l'impresa come un’attività di produzione dei fattori produttivi e a ciò è concorde anche la giurisprudenza.

I principi fondamentali sui quali si basa l’attività sono tre:

  • Economicità: attività che ha una finalità economica e tende alla produzione di ricavi, i quali devono essere maggiori dei costi;
  • Organizzazione: del complesso dei mezzi e delle persone con un minimo di eteroorganizzazione dei fattori produttivi;
  • Professionalità: compimento di operazioni economiche sistematiche e stabili diretti ad un fine prestabilito.

Però si può notare come nell’articolo 2082 non è presente tra i caratteri lo scopo di lucro, questo perché non è un elemento essenziale ma solo un elemento naturale dell’impresa ed è sufficiente che l’attività procuri un utile.

L'imprenditore agricolo

L'articolo 2135 del codice civile sostiene che “È un imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e altre attività connesse”. Però, il legislatore ha scelto di riservare un trattamento di favore perché può essere soggetto a duplice rischio: rischio di impresa e rischio derivante dal fatto che il risultato non proviene direttamente dall’attività agricola.

L’articolo ha subito una modifica dal decreto legislativo numero 228 del 2001 inserendo una nozione di imprenditore agricolo molto più articolata, sostenendo che un’impresa è agricola quando è collegata ad un ciclo biologico naturale, animale o vegetale senza distinzione a causa del metodo di produzione, mantenendo le attività connesse e sono attività oggettivamente commerciali in quanti qualificate agricole per legge perché sono collegate ad un’attività agricola.

Le attività agricole possono essere:

  • Attività agricole principali: diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali per la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase;
  • Attività agricole per connessione: attività connessa ad un’attività agricola principale, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e/o valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, bosco o allevamento di animali.

Classificazione dell'imprenditore

La differenza tra gli imprenditori è sancita dalla natura dell’attività esercitata in base alla dimensione dell’impresa abbiamo il piccolo o il grande imprenditore.

L'articolo 2083 del codice civile sostiene che il piccolo imprenditore è il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano o il piccolo commerciante, cioè coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della loro famiglia. Perciò è necessario che l’imprenditore presti il lavoro nell’impresa, il quale prevalga sia rispetto alle prestazioni lavorative di terzi sia rispetto al fattore capitale. La prevalenza è un concetto importante perché è valutabile con un criterio qualitativo e funzionale, in quanto non è obbligato a tenere scritture contabili e in caso di insolvenza non è soggetto a fallimento e altre procedure con concorsuali.

La legge fallimentare del 1942 definisce il piccolo imprenditore utilizzando un criterio quantitativo, di cui l’articolo 1 sostiene che sono piccoli imprenditori gli esercenti in un’attività commerciale riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, ma essa è stata abolita dalla riforma tributaria del 1973, quindi il criterio del capitale investito è stato dichiarato costituzionalmente il illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 570 del 1989.

La riforma del diritto fallimentare è stata attuata con il decreto legislativo numero cinque del 2006, il quale prevede nell’articolo uno l’esenzione dal fallimento dei piccoli imprenditori eliminando la disparità di trattamento tra quelli individuali e collettivi, non sono piccoli imprenditori quelli che alternativamente hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale maggiore a 300.000 € o hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni per un ammontare annuo superiore a 200.000 € E per evitare che i parametri diventino inadeguati, essi vengono stabiliti ogni tre anni con un decreto del Ministro della giustizia.

Il diritto, successivamente è stato modificato da un diritto correttivo numero 169 del 2007 che ha modificato l’articolo uno sostenendo che: non si menziona più il piccolo imprenditore tra i soggetti esentati dal fallimento, l’esenzione conseguenza del mancato superamento dei parametri dimensionali, il debitore ha l’onere della prova di trovarsi al di sotto di tutti i parametri i quali ora sono tre.

Tipologie di imprese

Mentre l’impresa artigiana è prevista dalla legge numero 860 del 1956 la quale sostiene che le imprese artigiane devono riferirsi alla natura artistica o usuale dei beni prodotti, tale nozione è valida ad ogni effetto con riferimento all’imprenditore artigiano è soggetto al fallimento, ma per lui non vale il principio di prevalenza, così anche se non rispetta i criteri non può fallire.

Si distinguono le imprese individuali e le imprese in forma collettiva, imprese pubbliche e quelle private. Principalmente si distinguono varie tipologie di società, ed è importante che la società semplice non può svolgere l’attività commerciale.

Si hanno:

  • Società di persone: società semplice (SS), società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SAS);
  • Società di capitali: società per azioni (Spa), società a responsabilità limitata (SRL), società in accomandita per azioni (SAPA).

Poi è importante ricordare la presenza delle società cooperative, alle quali si applicano le norme delle società per azioni, e le società di mutua assicurazione, le quali hanno lo scopo di fornire ai soci beni, servizi, occasioni di lavoro più vantaggiose. L’impresa privata è quell’impresa in cui il soggetto privato può assumere la qualità di imprenditore, mentre in quella pubblica l’imprenditore è lo Stato o l’ente pubblico.

L'acquisto della qualità di imprenditore

L'esercizio dell’impresa deve essere svolto dall’imprenditore in nome proprio e da qui ne deriva il rischio imprenditoriale, mentre l’imprenditore occulto è colui che non agisce personalmente ma si avvale di un altro soggetto il quale prende il nome di prestanome.

L’acquisto della qualità di imprenditore coincide con il momento in cui inizia l’effettiva attività dell’impresa e in tale ambito si hanno due teorie:

  • Avviene nel momento in cui si realizza l’organizzazione e inizio l’attività produttiva;
  • Avviene quando dagli elementi oggettivi realizzati si può desumere in modo non equivoco un indirizzo all’attività del soggetto.

L’acquisto della qualità si ha al momento del compimento dei 18 anni, durante i quali si acquisisce anche la capacità di agire, ma si presentano tre casi in cui il minore può entrare in gioco:

  • Minore interdetto: in nessun caso può iniziare un’attività, può soltanto effettuare la continuazione solo con un’autorizzazione del tribunale di un’impresa preesistente e la gestione avverrà tramite il tutore;
  • Minore inabilitato: in nessun caso può iniziare un’attività, può soltanto effettuare la continuazione solo con un’autorizzazione del tribunale di un’impresa preesistente e la gestione avverrà personalmente per gli atti di straordinaria amministrazione e con l’assistenza di un curatore per gli atti che la eccedono;
  • Minore emancipato: sia per la continuazione che per l’inizio dell’attività si richiede un’autorizzazione dal tribunale e gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione verranno svolti personalmente.

Chi spende il nome può anche non esserne il titolare, ma è un elemento essenziale dell’attività da cui deriva l’assunzione del rischio imprenditoriale e delle responsabilità; si può avere una spendida il nome proprio quando l’imprenditore opera in nome proprio oppure la spendita del nome altrui quando il soggetto rappresentante opera in nome e nell’interesse del soggetto rappresentato.

Tale aspetto differenzia la figura dell’imprenditore con quella del lavoratore autonomo e del lavoro subordinato e l’attività dell’impresa si può dire che ha inizio quando un soggetto spende il proprio nome e pone in essere atti diversi in modo univoco all’esercizio dell’attività, mentre l’attività dell’impresa cessa quando si esaurisce il compimento di tali atti.

Lo statuto dell'imprenditore

L’imprenditore commerciale è un imprenditore non piccolo che esercita un’attività commerciale da sottoposto sia la disciplina generale sia a quella speciale per la tutela di terzi; il tutto è previsto dallo statuto dell’imprenditore commerciale all’interno del quale si individuano cinque obblighi fondamentali da rispettare:

  • Tenuta delle scritture contabili;
  • È soggetto alle procedure concorsuali;
  • È soggetto alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale;
  • Obbligo di registrazione nel registro delle imprese;
  • Capacità per svolgere l’esercizio dell’impresa.

Pubblicità legale

Il regime di pubblicità per le imprese commerciali indica che le imprese hanno bisogno di disporre informazioni veritiere e non contestabile sull’azienda con cui entrano in contatto, quindi la situazione legale di pubblicità consente di rendere di dominio pubblico determinate attività o fatti di un’azienda. Le informazioni rilevanti sono:

  • Rese accessibili ai terzi interessati attraverso la pubblicità notizia;
  • Rese opponibile a chiunque attraverso la pubblicità dichiarativa.

Registro delle imprese

L’ufficio è istituito in ciascuna provincia presso la Camera di Commercio, si svolge l’attività sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Si divide in due sezioni:

  • Sezione ordinaria: alla quale sono iscritti gli imprenditori per i quali l’iscrizione era prevista originariamente dal codice del…
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher f.dionisi.96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof De Santis Fabiano.
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