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CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRENDITORE
La differenza tra gli imprenditori è sancita dalla natura dell'attività esercitata in base alla dimensione dell'impresa abbiamo il piccolo o il grande imprenditore. L'articolo 2083 del codice civile sostiene che il piccolo imprenditore è il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano o il piccolo commerciante, cioè coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della loro famiglia. Perciò è necessario che l'imprenditore presti il lavoro nell'impresa, il quale prevalga sia rispetto alle prestazioni lavorative di terzi sia rispetto al fattore capitale. La prevalenza è un concetto importante perché è valutabile con un criterio qualitativo e funzionale, in quanto non è obbligato a tenere scritture contabili e in caso di insolvenza non è soggetto a fallimento e altre.
La legge fallimentare del 1942 definisce il piccolo imprenditore utilizzando un criterio quantitativo, di cui l'articolo 1 sostiene che sono piccoli imprenditori gli esercenti in un'attività commerciale riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ma essa è stata abolita dalla riforma tributaria del 1973, quindi il criterio del capitale investito è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 570 del 1989.
La riforma del diritto fallimentare è stata attuata con il decreto legislativo numero cinque del 2006, il quale prevede nell'articolo uno l'esenzione dal fallimento dei piccoli imprenditori eliminando la disparità di trattamento tra quelli individuali e collettivi, non sono piccoli imprenditori quelli che alternativamente hanno effettuato investimenti.
nell'ambito delle disposizioni normative che regolano il settore delle imprese artigiane. In particolare, l'articolo uno di tale legge stabilisce che le imprese artigiane devono rispondere ai requisiti di dimensione e di natura artistica o usuale dei beni prodotti. Per quanto riguarda i requisiti dimensionali, l'azienda artigiana deve avere un capitale inferiore a 300.000 euro e ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni inferiori a 200.000 euro. Tali parametri vengono stabiliti con un decreto del Ministro della giustizia ogni tre anni, al fine di evitare che diventino inadeguati nel tempo. È importante sottolineare che il diritto è stato modificato dal diritto correttivo numero 169 del 2007. Questa modifica ha eliminato il riferimento al piccolo imprenditore tra i soggetti esentati dal fallimento e ha introdotto l'obbligo per il debitore di provare di trovarsi al di sotto di tutti i parametri dimensionali, che attualmente sono tre. In conclusione, l'impresa artigiana è disciplinata dalla legge numero 860 del 1956, che stabilisce i requisiti dimensionali e la natura artistica o usuale dei beni prodotti come criteri fondamentali per l'inquadramento nel settore delle imprese artigiane.All'imprenditore artigiano è soggetto al fallimento, ma per lui non vale il principio di prevalenza, così anche se non rispetta i criteri non può fallire.
LA NATURA SOGGETTIVA DELL'IMPRENDITORE
Si distinguono le imprese individuali e le imprese in forma collettiva, imprese pubbliche e quelle private. Principalmente si distinguono varie tipologie di società, ed è importante che la società semplice non può svolgere l'attività commerciale.
Si hanno:
- Società di persone: società semplice (SS), società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SAS);
- Società di capitali: società per azioni (Spa), società a responsabilità limitata (SRL), società in accomandita per azioni (SAPA).
Poi è importante ricordare la presenza delle società cooperative, alle quali si applicano le norme delle società per azioni, e le società di
mutua assicurazione, le quali hanno lo scopo di fornire ai socibeni, servizi, occasioni di lavoro più vantaggiose. L'impresa privata è quell'impresa in cui il soggetto privato può assumere la qualità di imprenditore, mentre in quella pubblica l'imprenditore è lo Stato o l'ente pubblico. L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE L'esercizio dell'impresa deve essere svolto dall'imprenditore in nome proprio e da qui ne deriva il rischio imprenditoriale, mentre l'imprenditore occulto è colui che non agisce personalmente ma si avvale di un altro soggetto il quale prende il nome di prestanome. L'acquisto della qualità di imprenditore coincide con il momento in cui inizia l'effettiva attività dell'impresa e in tale ambito si hanno due teorie: 1. Avviene nel momento in cui si realizza l'organizzazione e inizio l'attività produttiva; 2. Avviene quandodagli elementi oggettivi realizzati si può desumere in modo non equivoco un indirizzo all'attività del soggetto. L'acquisto della qualità si ha al momento del compimento dei 18 anni, durante i quali si acquisisce anche la capacità di agire, ma si presentano tre casi in cui il minore può entrare in gioco: 1. Minore interdetto: in nessun caso può iniziare un'attività, può soltanto effettuare la continuazione solo con un'autorizzazione del tribunale di un'impresa preesistente e la gestione avverrà tramite il tutore. 2. Minore inabilitato: in nessun caso può iniziare un'attività, può soltanto effettuare la continuazione solo con un'autorizzazione del tribunale di un'impresa preesistente e la gestione avverrà personalmente per gli atti di straordinaria amministrazione e con l'assistenza di un curatore per gli atti che la eccedono. 3. Minore emancipato: siaPer la continuazione che per l'inizio dell'attività si richiede un'autorizzazione dal tribunale e gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione verranno svolti personalmente.
Chi spende il nome può anche non esserne il titolare, ma è un elemento essenziale dell'attività da cui deriva l'assunzione del rischio imprenditoriale e delle responsabilità; si può avere una spendita del nome proprio quando l'imprenditore opera in nome proprio oppure la spendita del nome altrui quando il soggetto rappresentante opera in nome e nell'interesse del soggetto rappresentato.
Tale aspetto differenzia la figura dell'imprenditore con quella del lavoratore autonomo e del lavoro subordinato e l'attività dell'impresa si può dire che ha inizio quando un soggetto spende il proprio nome e pone in essere atti diversi in modo univoco all'esercizio dell'attività, mentre
L'attività dell'impresa cessa quando si esaurisce il compimento di tali atti.
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE
L'imprenditore commerciale è un imprenditore non piccolo che esercita un'attività commerciale da sottoposto sia alla disciplina generale sia a quella speciale per la tutela di terzi; il tutto è previsto dallo Statuto dell'imprenditore commerciale all'interno del quale si individuano cinque obblighi fondamentali da rispettare:
- Tenuta delle scritture contabili;
- È soggetto alle procedure concorsuali;
- È soggetto alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale;
- Obbligo di registrazione nel registro delle imprese;
- Capacità per svolgere l'esercizio dell'impresa.
PUBBLICITÀ LEGALE
Il regime di pubblicità per le imprese commerciali indica che le imprese hanno bisogno di disporre informazioni veritiere e non contestabili sull'azienda con cui entrano in contatto.
quindi la situazione legale di pubblicità consente di rendere di dominio pubblico determinate attività o fatti di un'azienda. Le informazioni rilevanti sono: - Rese accessibili ai terzi interessati attraverso la pubblicità notizia; - Rese opponibile a chiunque attraverso la pubblicità dichiarativa. REGISTRO DELLE IMPRESE L'ufficio è istituito in ciascuna provincia presso la Camera di Commercio, si svolge l'attività sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Si divide in due sezioni: 1. Sezione ordinaria: alla quale sono iscritti gli imprenditori per i quali l'iscrizione era prevista originariamente dal codice del '42 e sono gli imprenditori individuali commerciali non piccoli, tutte le società tranne quelle semplici, i consorzi, gli enti pubblici che hanno per oggetto un'attività commerciale e le società estere che hanno in Italia la sede.amministrativa ol'oggetto principale della loro attività;
2. Sezione speciale: la quale prevede una parte dedicata agli imprenditori che il codice civile aveva esonerato, come gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori e le società semplici, mentre un'altra parte era dedicata alle società fra professionisti. Gli atti da registrare sono diversi in base alla struttura dell'impresa e le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa stessa ha la sede, la quale viene eseguita mediante domanda dell'interessato. L'iscrizione nella sezione ordinaria ha sempre funzione di pubblicità legale e serve per rendere riconoscibili dati pubblicati, renderli opponibili a terzi e per dare piena fiducia ai fatti o gli atti scritti. Di regola l'iscrizione alla sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa, mentre quella speciale ha funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia,
Il tutto però è un'eccezione per l'imprenditore agricolo, il quale con il decreto legislativo numero 228 del 2001 si sostiene che essa ha sia efficacia di pubblicità notizia che efficacia di pubblicità dichiarativa.
LE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture sono documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti di impresa, la situazione patrimoniale e il risultato economico, il tutto in termini quantitativi, cronologici e/o economici. La tenuta di tali scritture è obbligatoria per le imprese che esercitano attività commerciali con l'obbligo discendente dallo Statuto dell'imprenditore commerciale, mentre non è obbligatoria per i piccoli imprenditori; le scritture obbligatorie sono:
- Libro giornale: il quale contiene movimenti contabili dell'impresa ed è un registro cronologico e analitico sul quale vengono annotate giorno per giorno le operazioni effettuate;
- Libro degli inventari: il quale è
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