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IL CONCORDATO FALLIMENTARE

Il fallimento può, anche, cessare per concordato. E precisamente, il procedimento si inizia con la proposta di concordato che può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie eventualmente disponibili abbiano consentito al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori concorsuali che sia stato esaminato ed approvato dal giudice delegato.

La proposta di concordato può essere presentata anche dal fallito, ma solo dopo 6 mesi dalla dichiarazione di fallimento e sino a 2 anni dopo il deposito in cancelleria del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, con cui è stato accertato l'ammontare del passivo fallimentare.

Nella proposta si può anche prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, con trattamenti

differenziati. Sulla proposta di concordato il giudice delegato chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori. Se la proposta di concordato prevede condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa, prima di essere comunicata ai creditori, dev'essere sottoposta al giudizio del tribunale, il quale deve accertare che la suddivisione in classi sia stata effettuata secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, e che siano indicate le ragioni dei trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (art. 125 c.2 1.fall.). Quando nella proposta non sono previste condizioni diverse per le classi di creditori, o quando questa previsione è giudicata corretta dal tribunale e vi è anche il parere favorevole del curatore, il giudice delegato ne deve ordinare con decreto la comunicazione ai creditori che hanno diritto al voto. Nello stesso decreto, il giudice fissa un termine (non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30).

entro il qualei creditori, che vogliono rifiutare il concordato, devono fare pervenire alla cancelleria del tribunale il lorodissenso. I creditori che approvano la proposta, e che hanno il diritto di votare, non hanno invece l'onere dicomunicarlo in cancelleria, poiché al loro silenzio entro il termine assegnato la legge attribuisce il valore diuna dichiarazione di consenso al concordato.

La proposta viene comunicata ad ogni creditore, solo eccezionalmente – cioè quando il rilevante numero deicreditori rende difficoltosa la comunicazione – il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notiziadella proposta mediante la sua pubblicazione integrale su uno o più quotidiani (art. 126 1. fall.).

Il concordato è approvato se votano a favore i creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessial voto. A tal proposito è opportuno specificare che non hanno diritto al voto:

  • i creditori a cui è stato ceduto

Il credito dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che i cessionari siano intermediari bancari o finanziari;

i creditori che siano coniuge del fallito, suoi parenti o affini fino al 4° grado; o che abbiano avuto ceduti i crediti da queste persone meno di 1 anno prima della dichiarazione di fallimento.

Tuttavia, una volta trascorso il termine stabilito per la votazione, il curatore ne riferisce l'esito al giudice delegato. Quando la proposta di concordato è stata approvata dalle maggioranze prescritte, il giudice con decreto dispone che l'esito della votazione venga immediatamente comunicato al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti i quali, entro il termine che va da 15 a 30 giorni, possono opporsi all'omologazione del concordato.

Se nel termine fissato dal giudice delegato non vengono proposte opposizioni, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l'esito della votazione e, se il giudizio è positivo, omologa il concordato.

concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo. Se, invece, sono state presentate opposizioni si applica la procedura camerale prescritta dall'art. 26 1. fall., per cui le parti possono svolgere le loro difese e comparire nell'apposita udienza fissata davanti al collegio che - entro i successivi 30 giorni - decide con decreto motivato se omologare o meno il concordato. Al decreto di omologazione del concordato è data la stessa pubblicità della sentenza dichiarativa del fallimento. Appena il decreto di omologazione del tribunale è definitivo (per mancanza di opposizioni) o è diventato definitivo (perché le opposizioni sono state rigettate), il curatore presenta al giudice delegato il rendiconto della gestione, e quindi il tribunale dichiara la chiusura della procedura di fallimento. Restano, però, incarica il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori, per sorvegliare l'adempimento del concordato.

secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Il concordato omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo.

Gli effetti del concordato omologato possono cessare, con conseguente riapertura del fallimento, o per annullamento o per risoluzione.

A) E precisamente, si può chiedere l'annullamento del concordato solo nell'ipotesi di dolo, cioè quando risulta:

  1. che è stato dolosamente esagerato il passivo
  2. o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo (art. 138 c.1 1. fall.).

Il giudizio di annullamento si svolge dinanzi al tribunale fallimentare con il rito camerale; in particolare, il ricorso può essere proposto dal curatore, o da uno dei creditori, in contraddittorio col fallito, nel termine di 6 mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre 2 anni dalla scadenza.

dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. B) Quanto alla risoluzione, diciamo che, il concordato viene risolto per inadempimento, ossia quando non vengono adempiute le obbligazioni concordatarie. Pertanto, la risoluzione si verifica sia: 1. per la mancata costituzione delle garanzie promesse 2. sia per il mancato pagamento delle somme dovute alle scadenze convenute. Anche, il giudizio di risoluzione del concordato, come quello dell'annullamento, si svolge in camera di consiglio, e precisamente: una volta verificatosi l'inadempimento, il curatore e il comitato dei creditori devono renderlo noto al tribunale fallimentare, il quale può anche agire d'ufficio; inoltre, ogni creditore può presentare ricorso al tribunale chiedendo la risoluzione del concordato. Sia il decreto che risolve concordato, sia quello che lo annulla, dichiara la riapertura del fallimento ed è provvisoriamente esecutivo (art. 137 c.2 1. fall.). Tuttavia, anche se vi è inadempimento,

La risoluzione del concordato non può però essere pronunziata in due ipotesi:

  1. Quando gli obblighi derivanti dal concordato dovevano essere adempiuti solo dall'assuntore, perché era stata pattuita la liberazione immediata del fallito.
  2. Quando il ricorso per la risoluzione è stato proposto dopo 1 anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento dovuto secondo il concordato.

Una volta annullato o risolto il concordato, si riapre il fallimento con le seguenti particolarità:

  • Rimangono ferme le garanzie reali o personali prestate nel concordato a favore dei creditori concorrenti.
  • I creditori concorrono per l'importo del credito primitivo, detratta la parte eventualmente riscossa in parziale esecuzione del concordato.
  • Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
  • Il proponente può ancora presentare una nuova proposta di concordato, dopo che sia stato reso esecutivo il nuovo stato passivo.

Ma il concordato non può essere omologato se prima non vengono depositate le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.

IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ

Qualsiasi società commerciale purché non sia di piccole dimensioni può essere dichiarata fallita quando si trova in stato di insolvenza, anche se in liquidazione (art. 1 1. fall.).

Se si tratta di una società con soci a responsabilità illimitata, il fallimento della società produce anche il loro fallimento personale. Pertanto, la sentenza del tribunale – che dichiara il fallimento della società – deve dichiarare anche i fallimenti personali dei soci illimitatamente responsabili, pure se non sono persone fisiche.

Dunque, per evitare il proprio fallimento, i soci dovranno provare:

  • che la società non esiste (anche se tuttavia, va dichiarato anche il fallimento della c.d. società apparente, cioè quella società in cui gli interessati –
legati.responsabili (e quindi: società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni); mentre, il fallimento di una società per azioni (o a responsabilità limitata) unipersonale non provoca anche il fallimento dell'unico socio perché la sua responsabilità personale - quando sussiste - è limitata solamente alle obbligazioni sociali sorte nel periodo durante il quale le azioni (o le obbligazioni) erano tutte raggruppate nelle sue mani. Se, dopo la dichiarazione del fallimento della società, risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale - su istanza del curatore, o di un creditore interessato o di uno dei falliti - dichiara il fallimento di detti soci, dopo averli convocati in camera di consiglio per consentirgli di esercitare il diritto di difesa. In questo caso si parla di fallimento del socio occulto che non dev'essere confuso con l'ipotesi del.to una società di fatto o una società di comodo. Questo tipo di società viene creata con l'intento di nascondere la vera identità dei soci o per eludere le leggi fiscali e commerciali. Il fallimento di una società occulta può essere causato da diversi fattori, come la gestione negligente, la mancanza di capitali sufficienti, l'incapacità di competere sul mercato o l'emergere di problemi legali. Quando una società occulta fallisce, i creditori possono richiedere il pagamento dei debiti e i soci possono essere chiamati a rispondere personalmente delle obbligazioni sociali. In alcuni casi, i soci possono essere soggetti a sanzioni penali per aver utilizzato una società occulta per scopi illeciti. È importante sottolineare che non tutte le società che operano in forma di società di fatto o società di comodo sono illegali o destinate al fallimento. Tuttavia, è fondamentale rispettare le leggi e le normative vigenti per evitare problemi legali e finanziari.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
195 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ranieri Melania.