L'impresa e gli imprenditori
L'imprenditore commerciale
Nel nostro sistema giuridico, la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore, del quale il legislatore dà una definizione generale nell’articolo 2082 c.c. Il codice civile distingue però diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- L’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
- La dimensione dell’impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e di riflesso l’imprenditore medio-grande.
- La natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina comune: lo statuto generale dell’imprenditore che comprende anche parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi.
- Art. 2082: I criteri che fissano il concetto generale di imprenditore in senso giuridico.
- Art. 2083: La figura di piccolo imprenditore.
- Art. 2135: La figura di imprenditore agricolo.
- Art. 2195: Elenca le categorie di tutti gli altri imprenditori che, non essendo né piccoli né agricoli, hanno l’obbligo dell’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, perché sono considerati imprenditori commerciali in senso giuridico.
L'imprenditore in generale
L’art. 2082 dice che: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.
- Professionalmente, cioè, l’attività economica deve essere esercitata in modo abituale, cioè: non occasionale, non continuativa, non esclusiva o principale. Quindi, è imprenditore anche chi svolge un’attività secondaria e stagionale, ad es. un insegnante che in estate gestisce un albergo.
- Attività economica, cioè l’insieme di atti che singolarmente rimangono soggetti alla disciplina prevista per ciascuno di essi, insieme fanno sì che chi li esercita sia soggetto a una disciplina particolare. Tale attività deve avere come fine la produzione o lo scambio di beni/servizi.
- Organizzata, i caratteri dell’organizzazione non sono indicati dal legislatore, e per alcuni è un carattere superfluo.
Non possono essere considerati imprenditori, neppure piccoli, ma solo lavoratori autonomi, coloro che producono beni o servizi col solo lavoro personale (e quindi senza fare ricorso al lavoro altrui) adoperando strumenti di modestissimo valore, ad es. il lustrascarpe. Mentre, secondo la tesi prevalente, è imprenditore chi, nelle stesse condizioni del “lustrascarpe”, fa circolare beni o servizi di rilevante valore, ad es. lo speculatore di borsa.
- Destinazione al mercato, cioè il fine ultimo dell’attività di produzione dev’essere la destinazione al mercato, e non esclusivamente il consumo personale dei beni prodotti: pertanto non è imprenditore chi coltiva un fondo per ottenere dei prodotti agricoli da consumare in famiglia, lo è, invece, chi destina abitualmente la propria produzione ad altro acquirente.
- Scopo di lucro, questo è un punto tuttora controverso. Per le cooperative è sufficiente che l’impresa miri a raggiungere un vantaggio patrimoniale; per le imprese pubbliche si deve raggiungere il pareggio di bilancio.
Malgrado la presenza di tutti i requisiti, non sono considerati imprenditori coloro che esercitano una professione intellettuale (ad es. medici e avvocati). Anche i professionisti diventano però imprenditori commerciali, quando producono un servizio più ampio, (ad es. il medico che gestisce una casa di cura).
L'imprenditore agricolo
L’art 2135 definisce l’imprenditore agricolo: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali”.
Queste attività devono essere: “dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”
Il nuovo testo dell’art 2135 amplia il concetto dell’allevamento, non più limitato solo al bestiame, ma esteso ad ogni animale di qualunque genere, purché curato e sviluppato per l’intero ciclo biologico (dalla nascita alla morte) o, fino alla vendita.
Diventa pertanto attività agricola, e non commerciale, l'allevamento di cani, gli allevamenti in batteria; rimane invece attività commerciale quella rivolta all'acquisto di animali allo scopo di rivenderli.
Chi svolge una delle tre attività fondamentali (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali) rimane imprenditore agricolo anche se svolge altre attività "dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione" dei propri prodotti agricoli.
Quindi, non diventa imprenditore commerciale, non solo chi trasforma con metodi tradizionali le olive in olio, il latte in formaggio, le uve in vino; ma neppure chi procede a dette trasformazioni con metodi innovativi, o anche chi apre uno o più negozi lontano dal luogo di produzione, o vende i propri prodotti per corrispondenza o per via telematica.
Le attività connesse devono avere finalità complementari rispetto a quelle fondamentali, allo scopo di realizzare il completo sfruttamento dei prodotti agricoli. Rimane imprenditore agricolo anche chi fornisce a terzi, beni (ad esempio acqua o mangimi) o servizi, ed anche chi svolge attività agrituristiche. Sono qualificate imprese agricole delle cooperative che trasformano i prodotti consegnati dai soci, o anche da terzi, che siano a loro volta agricoltori.
Gli imprenditori agricoli, al pari di tutti gli imprenditori non commerciali, devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, tale iscrizione ha anche una funzione di pubblicità dichiarativa, analoga a quella prevista per gli imprenditori commerciali.
Nella legislazione più recente si è ampliata la nozione giuridica dell'imprenditore agricolo, con la conseguente riduzione di quella dell'imprenditore commerciale. La modifica delle disposizioni dell'art 2135, amplia la figura dell'imprenditore agricolo, e lo sottrae ai rischi (specie di soggezione al fallimento) tipici dell'imprenditore commerciale, tutto ciò allo scopo di agevolare lo sviluppo delle attività agricole.
L'imprenditore commerciale
Secondo l'art 2195 sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese (e quindi sono imprenditori commerciali) coloro che esercitano:
- Una attività industriale diretta alla produzione di beni (ad esempio i costruttori di automobili) o di servizi (ad esempio gli albergatori).
- Una attività intermediaria nella circolazione dei beni (i commercianti).
- Una attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
- Una attività bancaria o assicurativa.
- Altre attività ausiliarie alle precedenti (ad esempio mediatori, agenti di commercio).
A proposito di quest'elenco, si è osservato che le attività indicate riproducono la stessa definizione che dall'art 2082 è data con riferimento all'imprenditore in generale, aggiungendovi soltanto che l'attività di produzione deve essere industriale, e cioè non agricola. Ne deriva che, per stabilire la natura di un'impresa, occorre preliminarmente accertare se chi la esercita è imprenditore agricolo, chi non lo è, deve essere necessariamente imprenditore commerciale.
Il piccolo imprenditore
L'art 2083 dà la definizione di piccolo imprenditore: colui che esercita l'attività di impresa con prevalenza del lavoro proprio o della propria famiglia sia sul lavoro altrui sia sul capitale investito.
In particolare sono piccoli imprenditori: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Poiché i coltivatori diretti non possono essere soggetti alla disciplina dell'impresa commerciale, l’accertamento assume un rilievo particolare solo in relazione agli artigiani e ai commercianti che sono sottratti a quella disciplina soltanto se piccoli.
I piccoli imprenditori sono sottratti allo statuto dell'impresa commerciale, e perciò non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, non devono tenere le scritture contabili e non sono soggetti al fallimento.
Con la legge fall. il legislatore aveva escluso dal fallimento i piccoli imprenditori commerciali. Il problema del coordinamento tra l'art 2083 e l'art 1 l. fall. ha sempre costituito oggetto di dispute interpretative. Per stabilire se l'imprenditore è piccolo è sufficiente accertare se sia prevalente il lavoro proprio e quello dei suoi familiari sul lavoro altrui e sul capitale.
L'imprenditore artigiano
Secondo la l. 443/85 è “imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana...svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manualmente, nel processo produttivo”.
È artigiana l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati o anche prodotti in serie, purché il processo produttivo non sia del tutto automatizzato; o anche lo svolgimento di un'attività di prestazione di servizi. Quindi, il criterio della prevalenza vale anche per dare la qualifica di piccolo imprenditore all’artigiano.
La l. n. 443/85 (legge-quadro per l’artigiano) ha posto i principi fondamentali entro i quali le regioni possono adottare provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo delle imprese artigiane, concedendo loro agevolazioni di varia natura.
Il numero massimo di dipendenti che può essere impiegato nell'impresa artigiana è variabile a seconda delle modalità di produzione o del settore di attività, ne segue che l'impresa artigiana rimane sempre piccola impresa, pur raggiungendo certe dimensioni, tenendo conto dei seguenti limiti:
- Sul piano del numero dei dipendenti, che gli stessi siano tutti guidati e diretti dall'imprenditore.
- Sul piano degli investimenti di capitali fissi, la necessità che si usi un processo produttivo non del tutto meccanizzato. Sul piano qualitativo, si deve sempre trattare di un'impresa, in cui le qualità dei prodotti o dei servizi sono strettamente collegate con la persona dell'imprenditore, il cui peso determinante nel processo produttivo è sottolineato dalla situazione di complementarità.
Diverso è l'orientamento della giurisprudenza secondo cui i criteri della l. 443/85 "non assurgono a principi generali idonei a sovrapporsi all'art 2083". Ancora, la l. 443/85 considera artigiana, l'impresa svolta nelle forme delle società di persone e, tra le società di capitali, di quelle a responsabilità limitata, "a condizione che i soci, svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo è che nelle imprese lavoro abbia funzione preminente sul capitale".
Il rispetto della natura e delle dimensioni dell'impresa costituisce la condizione per l'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane; detta iscrizione non può costituire un vincolo alla valutazione dell'autorità giudiziaria quando questa deve decidere se l'impresa, in quanto artigiana, deve essere considerata piccola.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'artigiano o di uno dei soci, o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
L'impresa familiare
La c.d. impresa familiare è una figura introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia. Essa è quell'impresa a cui collaborano, prestandovi la loro attività lavorativa in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado. Presupposto per l'esistenza dell'impresa familiare è il legame di parentela che deve sussistere tra tutti i suoi membri.
Condizione è che tra le parti non sia configurabile un diverso rapporto giuridico (ad esempio, di società o di lavoro subordinato). Anche persone non familiari possono prestare il loro lavoro nell'impresa familiare, in qualità di lavoratori subordinati.
L'opinione prevalente, ritiene che si tratti di una impresa individuale (di cui è titolare uno dei familiari: ad esempio il padre), a cui partecipano gli altri familiari. Non sembra, invece, che si possa trattare di un'impresa sociale. Per la costituzione dell'impresa familiare non è richiesto atto costitutivo: appare sufficiente che uno dei familiari eserciti un'impresa, e che in detta impresa prestino in modo continuativo la loro attività lavorativa anche gli altri familiari, che possono entrarvi a farne parte anche dopo l'inizio dell'impresa.
Una delle principali ragioni per cui è stata introdotta nel codice la figura dell'impresa familiare sta nell'esigenza di assicurare ai familiari una partecipazione "agli utili dell'impresa ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato".
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa familiare. Le decisioni sugli atti di amministrazione ordinaria spettano a chi è titolare dell'impresa.
L'impresa pubblica
L'impresa può essere esercitata anche dallo stato o da altri enti pubblici.
- L'attività commerciale può essere esercitata direttamente dallo stato o da altro ente pubblico territoriale mediante apposite aziende.
- Può essere esercitata da un ente pubblico cosiddetto economico, cioè da un ente che ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.
- Lo stato o altri enti pubblici possono partecipare come soci a società commerciali, in genere società per azioni (in tali ipotesi, l'impresa non è formalmente pubblica, ma rimane privata).
La scelta dell'uno o dell'altro strumento ha rilevanza sul piano giuridico: sia per quanto riguarda il potere dello stato o dell'ente amministrativo di dirigere l'attività imprenditoriale; sia per quanto riguarda l'applicazione del particolare statuto dell'impresa commerciale. Lo statuto trova integrale applicazione per le Spa. Si applica quasi integralmente agli enti pubblici economici. Infine, lo statuto dell'impresa commerciale trova applicazione limitatamente alle imprese esercitate dallo stato o dagli altri enti pubblici territoriali.
L'acquisto o la perdita della qualità d'imprenditore commerciale
Per diventare imprenditore commerciale basta iniziare l'esercizio di un'impresa commerciale. Diventa imprenditore colui nel cui nome l'impresa viene esercitata. È invece controverso se lo diventi anche colui nel cui interesse l'impresa è esercitata da un prestanome: chi risolve positivamente questo problema ritiene che nel nostro ordinamento la spendita del nome non è richiesta per l'imputazione dell'attività di impresa, e che pertanto il dominus, anche se ignoto ai terzi, è egualmente responsabile, di conseguenza lo qualificano imprenditore occulto e perciò soggetto al fallimento assieme al prestanome.
L'imprenditore commerciale deve iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese: se non cura questa iscrizione, viola un obbligo e perciò incorre in una sanzione amministrativa, ma diventa ugualmente imprenditore commerciale; invece, se qualcuno viene iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese senza esercitare effettivamente una attività commerciale, non diventa imprenditore commerciale. La qualifica di imprenditore commerciale si perde quando si cessa di esercitare effettivamente un'impresa commerciale. Dopo la perdita della qualifica permangono, per un certo tempo, alcune conseguenze, ad es. il fallimento può essere dichiarato fino ad un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa.
Gli impedimenti all'esercizio dell'impresa commerciale
Per ragioni di incompatibilità, è vietato l'esercizio delle imprese commerciali a coloro che esercitano determinate professioni (notai, avvocati, impiegati dello stato), se tuttavia essi violano detto divieto diventano ugualmente imprenditori commerciali, ed inoltre sono sottoposti a sanzioni amministrative e ad aggravamento delle sanzioni penali nell'ipotesi in cui falliscano e siano colpevoli di bancarotta.
La legge fallimentare dichiara inabili all'esercizio dell'impresa commerciale coloro che sono condannati per bancarotta o per ricorso abusivo al credito: tale divieto ha però durata temporanea e la sua trasgressione è punita con una sanzione penale; inoltre ai falliti, ed ai soggetti condannati per particolari reati, è vietato il commercio in senso stretto. La capacità ad esercitare un'impresa commerciale è subordinata alla tutela del patrimonio dell'incapace. Se l'impresa viene esercitata senza osservare le disposizioni protettive, l'incapace non diventa imprenditore.
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