18 Febbraio 2019
Tutela giuridica dei rapporti d'impresa
1) Norme sostanziali dei rapporti commerciali
Ci sono dei casi in cui la previsione normativa non viene rispettata per difficoltà di una parte nel rispettarla.
Il soggetto leso può reagire attraverso l'intervento di un giudice. La protezione degli interessi è immediata
grazie alle norme sostanziali che rappresentano la prima forma di tutela per i soggetti. In caso di violazione
ci sono sanzioni giuridiche che si realizzano con norme formali o processuali che disciplinano l'attuazione di
norme coattive nei confronti del soggetto. La violazione della norma civilistica trova un'eventuale tutela in
procedure di carattere giudiziario ma anche verso un giudice privato: l'arbitrato. L'arbitro non è un pubblico
ufficiale, può anche essere un soggetto non laureato in legge. Il giudice potrebbe nominare un consulente
tecnico d'ufficio, competente in materia commerciale. Tale intervento complica la procedura concorsuale
soprattutto per quanto riguarda i tempi che si allungano e per i costi che aumentano. Anche l'arbitro può
nominare un consulente tecnico ma nella maggior parte dei casi non è necessario. la sentenza dell'arbitro si
chiama lodo ed ha gli stessi effetti di quella del giudice dello stato. Nel nostro ordinamento la controversia
può essere risolta anche per via contrattuale in vista di concessioni reciproche (transazione). L'imprenditore
può ricorrere a giudice pubblico, privato, accordo transattivo, nella scelta è aiutato da un consulente.
2) Impresa e globalizzazione
Problematiche relative alla stipula di contratti internazionali relativamente alle norme applicabili, gestione
controversie, problemi logistici e tempistici.
3) Rapporti d'Impresa e successioni per causa di morte
strumento principale: patto di famiglia, l'Imprenditore d'accordo con i legittimari può prevedere la
successione dei rapporti d'impresa. Si stipula per atto pubblico, vengono stipulati spesso in quanto essendo
un patto occorre un accordo tra titolare e chi acquisterà l'impresa e tutti i legittimari, ed è un accordo
estremamente complesso. In concreto gli imprenditori preferiscono non stipulare patti e ricorrono a
consulenze. 19 Febbraio 2019
Tutela processuale del rapporto d’impresa
Giurisdizione: -statale
-arbitri incaricati di definire un arbitrato rituale
Con arbitrato intendiamo il procedimento di risoluzione delle controversie affidato alla decisione di soggetti
privati i quali nel principio di parità delle parti esprimono un giudizio che ha il nome di lodo, impugnabile
solo in corte d’appello e con gli stessi effetti di una sentenza. Per alcuni l’arbitrato non è giurisdizione, ma
ha fondamento contrattuale e fa parte dell’autonomia privata. Il codice di procedura civile del 40 è fascista
per questo predomina la giurisdizione statale e l’arbitrato è posto in chiusura del codice. Questa originaria
importazione è rimasta dal punto di vista topografico, nel 2006 con la riforma dell’art. 824 viene detto che il
lodo ha effetto di sentenza, quindi lo stesso effetto della giurisdizione statale. A tal proposito è intervenuta
anche la corte di Cassazione che in un’ordinanza emessa da Luigi Rovelli afferma che il lodo è la sentenza
del giudice privato. Possiamo distinguere tra arbitrato rituale e irrituale.
L’arbitrato rituale è giurisdizione e sentenza
L’Arbitrato irrituale è solo italiano ed e con la riforma del 2006 si sviluppa attraverso il contraddittorio tra le
parti con la finale pronuncia del lodo con efficacia contrattuale. Quindi l’arbitrato irrituale non è
giurisdizione ma contratto. Anche in esso pero abbiamo imparzialità degli arbitri che devono garantire il
contraddittorio. Altra differenza tra arbitrato rituale e irrituale riguarda le norme applicabili, in quanto per
l’arbitrato rituale abbiamo le norme del codice di procedura civile, mentre per quello irrituale abbiamo
l’applicazione analogica delle norme per casi simili o materie analoghe.
L’annullamento e risoluzione del contratto può essere chiesta al giudice, ma anche all’arbitro. Il lodo
irrituale si impugna di fronte al giudice di 1° grado. Abbiamo due gradi di giurisdizione, il terzo è la corte di
Cassazione in questo modo si garantisce l’esito corretto della decisione finale. La distinzione tra arbitrato
rituale e irrituale ha senso solo nel nostro ordinamento, la riforma del 2006 nomina l’arbitrato irrituale, ed
è importante anche perché nella cultura statalista post codicistica l’arbitrato era visto poco favorevolmente
e tra i due veniva preferito quello irrituale, la riforma del 2006 riconosce l’arbitrato irrituale, ma può essere
pronunciato quando espressamente richiesto e specificato dalle parti, altrimenti è rituale.
La convenzione arbitrale è il patto con cui le parti concordano di devolvere ad arbitri privati una
controversia sorta tra di essi o potenziale. Essa può seguire due modelli:
1) Il compromesso: accordo scritto a cui le parti rimettono la controversia sorta, ed è raro nella prassi
perché è difficile che le parti siano d’accordo nel rimettere la controversia ad arbitri.
2) Clausola compromissoria: accordo con cui le parti dispongono di rimettere ad arbitri la controversia
che potrebbe tra loro sorgere. Generalmente viene inserita nel contratto. Art 1341 comma 2
clausola vessatoria specificamente approvata da notaio. Strumento più frequente del
compromesso.
Strumento più frequente del compromesso.
3) Convenzione per controversie
Non è scontato che nel nostro ordinamento per procedere ad arbitrato occorra una convenzione arbirale
che potrebbe anche essere legale.
La clausola compromissoria potrebbe disciplinare solo il procedimento arbitrale, dovrebbe contenere una
serie di regole per adattarsi alle specificità delle parti e alla materia oggetto della controversia. Questo
rende il procedimento arbitrale estremamente flessibile a confronto con la rigidità del processo statale.
L’arbitrato è anche un procedimento più veloce di quello statale, ha come caratteristica essenziale la sua
adeguatezza alla controversia. Il tempo entro cui deve essere emesso il lodo è di 240 giorni, termine
derogabile dalle parti attraverso proroghe demandate nel corso del procedimento arbitrale. La principale
sede per stabilire un termine è la clausola compromissoria e in questa sede viene stabilito anche se si tratta
di arbitrato rituale o irrituale. Gli arbitri possono essere individuati nella clausola, l’arbitro si dice
amministrato quando la sua scelta e la logistica è rimessa ad un’istituzione arbitrale stabile con strutture
organizzative predisposte per futuri eventuali arbitrati. Sono le parti a decidere.
Il giudizio può essere:
-secondo equità: specifiche norme, criteri di buon senso e buona fede
-secondo diritto: richiede la partecipazione di un giurista professionista
Le parti potrebbero prevedere norme che vincolano l’arbitro, l’arbitro essendo un soggetto privato è
interamente a carico delle parti. È più costoso, potrebbero le parti stabilire nella clausola compromissoria
criteri per il compenso dell’arbitro, vincolando in caso di accettazione dell’incarico. Il presidente del
tribunale del luogo nomina l’arbitro se questo non è stato nominato dalle part. Ogni parte ha il proprio
arbitro, questi si equilibrano a vicenda, chi decide il lodo è il terzo arbitro nominato dagli altri due arbitri.
Questi due svolgono la funzione di avvocato difensore della parte. Nella clausola si potrebbe prevedere un
arbitro unico per entrambe le parti impiegando così costi e tempi minori, ma egli avrebbe una maggiore
responsabilità. 13 Marzo 2019
Tappe fondamentali del giudizio civile statale
Non è escluso che la corte d’appello emetta una sentenza in sede di rinvio e che anche questa sia
nuovamente impugnata di fronte alla corte di cassazione, perché magari secondo una delle parti la corte
d’appello non ha applicato correttamente il principio di diritto dettato dalla cassazione o per altro errore. In
cassazione arrivano anche questioni di scarsa rilevanza economica e ci si chiede come mai le parti discutano
fino in cassazione una questione che vale poche migliaia di euro, lo fanno perché in tutti i passaggi del
giudizio sono man mano maturate spese legali considerevoli, si continua a discutere sul merito sulla base
del fatto che la parte che vincerà sul merito potrà recuperare dall’altra le spese legali. È un processo che si
alimenta da solo. Il funzionamento della giustizia civile viene giudicato sul numero di procedimenti
pendenti, maggiore è l’arbitrato e peggiore si ritiene il funzionamento della giustizia, si considera anche
quanto tempo impieghi un procedimento per arrivare dall’atto di proposizione del giudizio, che è la
citazione, alla decisione del merito in primo grado. Sulla base di questi indicatori risulta che l’Italia è uno dei
paesi peggiori dal punto di vista della qualità della giustizia. Quando l’atto di citazione viene concretamente
proposto il convenuto è chiamato a presentarsi di fronte al giudice dinnanzi al quale nell’atto di citazione
viene stabilita la data della prima udienza, anche il giudice viene portato a conoscenza dell’atto di citazione,
si tratterà del giudice competente per materia, perché alcune materie sono affidate a giudici particolari, se
la materia è di scarsa importanza verrà affidata al giudice di pace, se è più importante al tribunale
ordinario, per alcune questioni attinenti l’impresa sarà competente il tribunale dell’impresa, dipende quindi
dall’oggetto della controversia. La specializzazione dei giudici in Italia è scarsa, questo è uno dei motivi per
cui sarebbe preferibile l’arbitrato. Dopo l’atto di notificazione che viene notificato attraverso un ufficiale
giudiziario o in via telematica, l’attore fa le sue richieste al giudice dandone contestuale comunicazione
all’altra parte e individuando le ragioni che sono a fondamento delle sue richieste cioè individuando i fatti
che pone alla base dei diritti da lui vantati e le norme giuridiche che collegano quei fatti a determinati
diritti. Il convenuto si presenta alla scadenza fissata depositando la comparsa di costituzione che è un atto
formale come quello di citazione e viene consegnata dalla difesa del convenuto alla difesa dell’attore e con
cui il convenuto contesta l’atto di citazione, le richieste dell’attore, chiede di rigetto delle domande
dell’attore e a sua volta può fare delle domande che vengono dette riconvenzionali connesse alle vicende
introdotte in giudizio dall’attore. Se A cita B in risoluzione del contratto di appalto che le parti hanno
stipulato a suo tempo, B non potrà nella domanda riconvenzionale lamentare che A è stato scorretto in un
rapporto del tutto diverso, le domande riconvenzionali devono essere collegate alla fattispecie portata in
giudizio da A, se B vuole vantare diritti del tutto diversi rispetto alla fattispecie dovrà proporre un
autonomo atto di citazione. Questi aspetti apparentemente formali, spesso articolano il giudizio, A di fronte
alla domanda riconvenzionale di B, insisterà sulle sue ragioni e se le domande di B non sono legate alla
fattispecie dirà di agire in un altro giudizio. Dunque c’è una contrapposizione delle parti, la parte che ha
ricevuto l’atto di citazione dovrebbe contattare l’avvocato di A e cercare una soluzione transattiva. La
transazione è il contratto con cui le parti possono porre fine ad una lite tra di loro sorta facendosi
reciproche concessioni. Tutto questo avviene tramite difensori tecnici cioè i rispettivi avvocati. Per andare
in giudizio di fronte al tribunale occorre un difensore che sia avvocato, questo è considerato necessario per
gli interessi della parte che non potrebbe muoversi in giudizio statale senza difesa la legge impone una
difesa tecnica, l’arbitrato invece è possibile la difesa personale della parte.
L’atto di citazione chiama in giudizio l’altra parte è produce la comparsa di costituzione in risposta, nella
prima comparsa il convenuto risponde alle affermazioni dell’attore. Si chiama anche atto di costituzione in
risposta perché è con esso che il convenuto entra formalmente in giudizio, se il convenuto non compie
quell’atto si dice che il convenuto è contumace, ovvero subisce comunque gli effetti del giudizio e della
sentenza perché è stato regolarmente citato, tuttavia non partecipa al giudizio e non fa valere le sue
ragioni. Se la domanda dell’attore non è fondata il giudice dovrebbe comunque rilevarla e rigettarla, però
sarà il convenuto che farà osservare al giudice l’infondatezza della domanda, il giudice potrebbe rilevarla
comunque ma se è il convenuto ad evidenziarla è molto più probabile che il giudice lo faccia. Inoltre il
convenuto potrà sollevare delle eccezioni che sono sollevabili solo dallo stesso e non dal giudice d’ufficio,
serve per legge l’osservazione del convenuto.
(Art. 291.Contumacia del convenuto )
1 Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella
notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione
impedisce ogni decadenza.2. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del
comma precedente, il giudice provvede a norma dell’art. 171, ultimo comma. 3.Se l’ordine di rinnovazione
della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo
e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo)).
Pensiamo alla prescrizione, i diritti patrimoniali si estinguono se il titolare non li esercita per un periodo di
tempo previsto dalla legge. Io ho un credito non lo esercito per dieci anni, dopo dieci anni richiedo
l’arricchimento, il debitore non adempie e io agisco in giudizio. Il debitore si costituisce formalmente in
giudizio ed eccepisce la prescrizione del credito. Il giudice rigetta la domanda. Poniamo invece che il
debitore convenuto non eccepisca la prescrizione oppure rimanga contumace, se il giudice si accorge che il
contratto prodotto dall’attore ha più di dieci anni e che quindi il credito è prescritto, non può dichiarare
prescrizione poiché essa deve essere rilevata in giudizio ad opera del debitore. La semplice esistenza della
prescrizione è priva di effetto se non sollevata dal convenuto in giudizio. Quindi non è vero che ogni diritto
si estingue se non esercitato nel tempo previsto dalla legge, occorre la volontà del debitore di avvalersi
della prescrizione. Quindi se il debitore rimane contumace il giudice anche se si accorge della prescrizione
non può rilevarla d’ufficio. Altre questioni possono invece essere rilevate d’ufficio. Se il convenuto non si
presenta con la comparsa di costituzione in risposta, l’attore chiederà la dichiarazione di contumacia
perché potrà opporla al convenuto contumace in caso questo risponda a seguito dell’effetto della
sentenza. Nell’arbitrato la contumacia non esiste, nel giudizio arbitrale non è proclamabile, ma
sostanzialmente non cambia nulla perché di fronte a quello che nel giudizio arbitrale è l’equivalente
dell’atto di citazione, cioè la domanda di arbitrato regolarmente comunicata all’altra parte che comunque
viene chiamata convenuta, e che non dia una risposta adeguata alla domanda di arbitrato di fatto si
realizzano effetti analoghi a quelli che nel giudizio statale si determinano in conseguenza della
dichiarazione di contumacia. Ovvero il convenuto nel giudizio arbitrale non si presenta, il procedimento
arbitrale va avanti, arriva comunque ad una decisione che è opponibile anche nei confronti del convenuto
in arbitrato. Nel caso di arbitrato si pone un problema diverso nel caso in cui la parte convenuta rimanga
assente in giudizio, nel caso di giudizio statale l’attore chiederà al giudice già nella prima udienza la
dichiarazione di contumacia, nel caso di giudizio arbitrale questa non serve, è sufficiente aver comunicato
all’altra parte la domanda di arbitrato e che l’altra parte sia rimasta inerme. Tuttavia il problema che si
pone riguarda la nomina degli arbitri, se gli l’altra parte non dà segni di vita come si nomina il secondo
arbitro? E come il primo e secondo arbitro possono nominare il terzo se il secondo arbitro non c’è? Occorre
un subprocedimento giudiziale statale, verrà richiesto al tribunale di provvedere alla nomina dell’arbitro
che la parte rimasta assente non ha voluto nominare. Alla fine si ottiene dal presidente del tribunale la
nomina di un arbitro che svolgerà le funzioni che avrebbe dovuto svolgere l’arbitro della parte rimasta
assente e insieme al primo arbitro (quello della parte che agisce in giudizio) nomineranno il terzo, se non si
mettono d’accordo si rivà in tribunale e poi finalmente il procedimento arbitrale partirà.
Dopo la comparsa di costituzione in risposta da parte del convenuto, si apre l’istruttoria, analoga a quella
che si svolge nel giudizio arbitrale, da certi punti di vista più efficace di quella arbitrale. L’istruttoria è la fase
del giudizio in cui vengono esaminate le prove addotte dalle parti, l’attore addurrà i fatti costituiti del suo
diritto, il convenuto addurrà i fatti costitutivi del diritto e la domanda riconvenzionale spesso costituita sugli
stessi fatti addotti dall’attore. Molte delle prove se le parti sono state attente e se le circostanze del caso
concreto lo consentono, saranno date già nella presentazione dell’atto di citazione o comunque nella prima
udienza, prima ancora che inizi l&rsqu
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Appunti Diritto commerciale (corso progredito II) - Parte 1