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Art 1447 (non fa riferimento all'entità quantitativa della lesione) Contratto concluso in stato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale (1) di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Art 1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte (1), del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che
La prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (2). La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta (3). Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione [763 ss.; 166 disp. Att.] (4). Per l'azione generale di rescissione alla quale bisogna far riferimento guardando ai presupposti della rescissione ereditaria, l'ordinamento richiede lo stato di bisogno di una parte, stato per cui abbia stipulato il contratto in cui si realizzi una lesione di oltre la metà, occorre che il bene o la prestazione che la parte in bisogno si è obbligata ad effettuare valga meno della metà della controprestazione a carico della parte non in bisogno. Viceversa in caso di rescissione di divisione ereditaria è occorre per l'esercizio dell'azione una lesione di oltre un quarto. Non occorrono altri requisiti.
Mentre l'adesione nei contratti diversi da quello di divisione ereditaria può essere esercitata solo dal contraente che si trovi in stato di bisogno economico, l'azione di rescissione ereditaria può essere esercitata da qualsiasi coerede basta solo un dato oggettivo della sproporzione, l'azione può essere esercitata nei due anni successivi. Quando le parti non raggiungono una soluzione la prende il giudice. La divisione giudiziale dovrebbe ripercorrere il percorso della divisione consensuale anche se ha un iter più rigido. Il giudice attraverso un consulente tecnico procederà alla stima dei beni, farà le porzioni uguali. L'attribuzione può avvenire a sorte o essere specifica e nel processo il giudice delega ad altri soggetti che le operazioni procedurali, tali soggetti sono sempre controllati dal giudice. A volte vi sono dei beni che eccedono il valore di qualsiasi quota e non sono facilmente divisibili, ipotesi nelle.quali la divisione risulta materialmente impossibile (quadro di valore), o si mettono d’accordo icoeredi o la divisione la deve fare il giudice, e lo farà sia nell’interesse delle parti che ricevono una parte delbene, qualora le parti del bene valgano meno del tutto il giudice non dovrebbe procedere alla divisione diun bene astrattamente indivisibile. Esempio della palazzina di due piani, può essere anche divisa ma divisapotrebbe valere meno di quanto non valga nel complesso, allora il giudice probabilmente non dividerebbesoprattutto quando la divisione sia nociva del codice della pubblica economia, nel codice troviamo spessoquesti riferimenti, a volte parla di pubblica economia come in questo caso, altre di economia nazionale, o diinteressi nazionali (riferimenti all’epoca fascista tolti subito dopo la sua caduta, ma questo riferimentocomunque caro al fascismo è rimasto), quando una norma giuridica entra in vigore essa cessa di essereriferibile
al soggetto che l'ha voluta, viene interpretata alla luce del sistema e delle norme successive, le norme successive erano anche quelle costituzionali, quindi quei riferimenti all'economia nazionale sono state nell'ambito di un sistema diverso interpretate diversamente da come erano state concepite. Negli ultimi mesi i riferimenti all'interesse degli italiani, all'interesse della nazione anche in campo economico sono tornati d'attualità. Per pubblica economia e economia nazionali si intendono interessi economici generali, quindi il giudice in certe situazioni potrebbe ritenere che pure se il bene sia divisibile non vada diviso. Se non viene diviso, a carico di colui a cui viene assegnato un bene eccedente il valore della propria quota il giudice pone un obbligo di conguaglio, chi ha preso la quota maggiore rispetto alla propria quota dovrà pagare la differenza in denaro agli altri coeredi, se tutto questo non è possibile o opportuno.
In quanto se il bene di valore maggiore non è redditivo per il soggetto ricevente e questo sia anche obbligato ad un conguaglio, potrebbe lui stesso non essere favorevole all'operazione. Il giudice quindi nel decidere valuterebbe anche tenendo conto di queste circostanze, i coeredi potrebbero anche decidere di mettere in vendita quel bene di valore maggiore e procedere con una vendita all'incanto, il ricavato entra nella comunione ereditaria e il denaro verrà diviso. Devono essere divisi anche le passività ereditarie che verranno divise in maniera corrispondente alla quota di ciascun coerede. In genere vi è mancanza nella solidarietà passiva, il creditore che deve avere 100 mila euro da un patrimonio diviso tra 4 eredi potrà chiedere a ciascuno dei coeredi il pagamento di un quarto del credito, a ciascuno solo la parte che è tenuto a pagare in proporzione della sua quota di eredità, mentre sarà preclusa la.
solidarietà passiva che comporterebbe la possibilità per il creditore di agire nei confronti di un coerede chiedendo e ottenendo il tutto, salvo il diritto del coerede di agire nei confronti degli altri coeredi in regresso per recuperare quanto pagato in eccedenza rispetto alla sua quota. Questa è un'operazione che potrebbe mettere in forte difficoltà il creditore, perché essendo ciascun coerede obbligato a pagare solo quanto di sua diretta spettanza è vero che i debitori che diventano tali per successione ereditaria sono responsabili del pagamento con tutto il loro patrimonio personale, però è anche vero che taluni eredi hanno un patrimonio significativo e altri no. La solidarietà passiva rafforza la situazione del credito, la mancanza la indebolisce, è possibile che il creditore possa ottenere in astratto 10 da ciascuno dei due eredi ma uno dei due sia totalmente insolvente quindi da uno ottiene 10 e dall'altro nulla.
per cui il creditore da questa successione ereditaria ha subito un danno. L'eccezione sta nel caso di immobile gravato da ipoteca, nel caso in cui il credito sia ipotecario, il coerede al quale sia assegnato l'immobile gravato da ipoteca sarà tenuto al pagamento dell'intero debito perché altrimenti perderebbe l'immobile, se il pagamento eccede la quota di debito a suo carico egli potrà poi agire in regresso nei confronti degli altri coeredi. L'azione di regresso significa attivazione di un credito nei confronti degli altri coeredi, occorre tempo, giudizi, spese e c'è l'incertezza finale della possibile insolvenza data l'incapacità patrimoniale del debitore. Un'ultima considerazione riguarda la figura dell'esecutore testamentario, figura tradizionale nel nostro ordinamento giuridico, e ben disciplinata dal codice civile, ma che tuttavia raramente viene utilizzata. Questo perché egli deve essere
previsto dal testamento e generalmente il testamento non si fa perché si ritiene che facendo testamento si avrebbero le stesse quote che assegnerebbe comunque la legge. Ma nel testamento si definiscono non solo le quote di eredità, si possono dettare norme di divisione ereditaria, si può procedere alla divisione ereditaria, si può dispensare dalla collazione il donatario che abbia ricevuto una donazione, si può nominare un esecutore testamentario. L'esecutore testamentario è un soggetto privato nominato dal testatore, che agisce nell'interesse esclusivo di altri soggetti privati, gli può essere riconosciuta espressamente retribuzione dal testatore, se non lo farà non ci sarà, egli deve svolgere il suo ruolo al fine di assicurare la massima esecuzione delle disposizioni testamentarie. La funzione è quella di rispettare tali disposizioni e di dargli attuazione. L'incarico generico può esserearricchito di contenuti a carico deltestatore. Gli può anche essere assegnato il potere di amministrare i beni in comunione, dividere ilpatrimonio. Per quanti ritengono che il testamento possa vincolare una soluzione arbitrale delle eventualicontroversie, possa imporre ai successori una soluzione arbitrale delle eventuali controversie, il testatorepuò stabilire che nei giudizi l’esecutore testamentario svolga il ruolo di arbitro, purché in quei giudizi eglinon sia direttamente coinvolto, l’esecutore non può essere parte del giudizio e arbitro perché deve essereimparziale.
3 Aprile 2019
Incapacità del donante e invalidità del contratto di donazione
La donazione richiede la capacità di agire del donante e del donatario, nel caso in cui non ce l’abbiano onon sia piena il contratto è annullabile. L’art 428 del codice civile disciplina in generale l’incapacità naturalenei contratti, quello
dell'incapacità naturale è un problema più significativo dell'incapacità legale perché l'incapacità del minore di età o quella dell'interdetto o dell'inabilitato risultano in maniera inequivocabile, mentre l'ipotesi di incapacità naturale riguarda un soggetto legalmente capace ma che in uno stato transitorio sia incapace. La regola generale posta dall'art 428 prevede che oltre all'incapacità naturale del contraente vi sia anche il pregiudizio del soggetto che fa valere l'incapacità naturale, e che vi sia malafede dell'altro contraente. È una disciplina che tende a conservare la validità del contratto. L'art 775 cc. prevede una disciplina speciale per l'incapacità naturale del donante nel contratto di donazione, non occorre per l'invalidità del contratto di donazione il pregiudizio del donante che è insito nella
La natura stessa dell'atto di donazione comporta un arricchimento del donatario e un impoverimento del donante, e non correla la malafede dell'altro contraente. Pur essendo la donazione un contratto, non è soggetto alla disciplina dell'art. 428 ma a quella dell'art. 775.