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LA TRASFORMAZIONE

La trasformazione, insieme alla scissione e la fusione, rappresentano le cosiddette

operazioni straordinarie, per un determinato tipo di società. Lo scopo della

è quello di consentire l‟adattamento della società e dell‟aspetto

trasformazione

organizzativo della stessa alle nuove esigenze sopravvenute. Questa trasformazione

permette alla società di adeguarsi rispetto a ciò che il mercato le impone e di

a seconda delle esigenze. C‟è una modifica dello statuto, ma

cambiare le proprie vesti

la società rimane sempre la stessa. Se non fosse possibile la trasformazione,

bisognerebbe fare lo scioglimento con liquidazione e la ricostituzione di una nuova

società che avrebbe delle spese fiscali enormi. Con la trasformazione, invece, si

effettua un‟operazione fiscalmente neutra. Non si considera che i beni della ALFA

spa vengano venduti alla srl, si considera che la alfa spa diventi alfa srl. Si pagano

solo imposte fisse, un minimo di 168 euro. Nei registri , comunque, viene specificato

che il bene non è più della spa ma della srl, ma solo perché c‟è questo cambio di

denominazione conseguente alla trasformazione, ma in realtà il bene è sempre della

società. Tanto è vero che non si applicano tutte le norme sui trasferimenti

immobiliari. Questo vale per fusione, trasformazione e scissione.

Trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea

della trasformazione prevede che, l‟ente trasformante,

Il principio della continuità

conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali,

dell‟ente che ha effettuato la trasformazione. Pertanto, quando la società cambia veste

solo l‟aspetto esteriore ma i rapporti continuano ad essere

giuridica, ciò che cambia è

in capo alla medesima. Il principio della continuità era presente anche prima della

riforma del 2003, secondo il quale, quando una società si trasforma, non si realizza

semplice modifica dell‟atto costitutivo. Prima della

alcun trasferimento ma una

riforma del 2003 era previsto che la trasformazione potesse avvenire soltanto

all‟interno delle società (esempio da società di persone a società di capitali e

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viceversa). Questo principio è previsto ancora oggi, con la differenza che,

attualmente, la disciplina della trasformazione si è notevolmente ampliata. Non si

(passaggio dall‟uno all‟altro tipo

hanno più solo trasformazioni omogenee

nell‟ambito delle società lucrative) ma anche trasformazioni eterogenee (passaggio da

una società lucrativa in un ente causalmente diverso, cioè una società non lucrativa o

un ente non societario).

L‟esempio più forte di trasformazione eterogenea è la trasformazione da comunione

d‟azienda in srl. La comunione d‟azienda è la situazione che si verifica quando

un‟azienda è in comproprietà tra più persone che, però, non esercitano l‟azienda

stessa. Nel caso in cui i soggetti esercitassero l‟azienda, si parlerebbe di società e, più

precisamente, di una società in nome collettivo.

Il principio della continuità deve essere interpretato in maniera differente, a seconda

della situazione rispetto alla quale ci si trova. Se la società si trasforma da snc in srl, è

possibile affermare che c‟è effettivamente una continuità soggettiva, cioè del soggetto

(il soggetto era una società e continua ad essere una società). Se, invece, la

trasformazione avviene da un‟associazione ad srl, si parla in questo caso di continuità

oggettiva in quanto l‟attività di impresa che si svolgeva prima come associazione,

continua ad essere svolta anche in seguito alla trasformazione. Se la trasformazione

avviene da comunione d‟azienda ad srl, non si verifica né una continuità soggettiva,

né una continuità oggettiva perché, mentre l‟srl è un soggetto di diritto, la comunione

d‟azienda non è un soggetto di diritto e non svolge attività di impresa. In questo caso

l‟art prevede che è sufficiente un‟idoneità astratta del complesso dei beni,

2498 c.c.

per l‟esercizio dell‟attività di impresa. E‟ sufficiente che i beni che la comunione

d‟azienda rappresenta, siano astrattamente idonei all‟esercizio dell‟attività di impresa.

Pertanto possiamo affermare che il principio della continuità dovrà essere letto in

maniera molto elastica, infatti, la norma, prima del 2003 e dopo del 2003, è la stessa,

ma va letta in maniera totalmente diversa in virtù delle altre norme che sono cambiate

in materia di trasformazione. Ogni qual volta si verifica una trasformazione, non c‟è

trasferimento ma c‟è continuità, poiché c‟è appunto qualcosa che continua. Non

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essendoci il trasferimento, non c‟è necessità di una trascrizione con funzione

dichiarativa. Infatti, la trascrizione viene effettuata, non per fini di pubblicità

dichiarativa, ma semplicemente per fini di pubblicità notizia proprio in assenza di un

vero trasferimento.

Qualora nel patrimonio dell‟ente che effettua la trasformazione siano compresi beni

immobili, si pone il problema se nell‟atto di trasformazione debbano essere inserite le

menzioni urbanistiche. Secondo la dottrina e la prassi notarile, sulla scorta del

principio di continuità, in assenza di un trasferimento immobiliare in senso proprio, le

menzioni urbanistiche non devono essere inserite nell‟atto di trasformazione.

(es. da comunione d’azienda

Siamo certi che, nel caso di trasformazione eterogenea

in srl) non ci sia, invece, un trasferimento? La continuità c’è o meno anche in questa

ipotesi?

In base a quanto affermato dal codice civile, esiste anche in questa fattispecie,

continuità giuridica ma gli operatori sono molto prudenti.

Nelle ipotesi di trasformazione da comunione d‟azienda in srl, si ritiene opportuno

inserire tutte quelle menzioni urbanistiche (es. concessione edilizia) che la legge

prevede a pena di invalidità, per i casi di trasferimento immobiliare perché una cosa è

la finzione giuridica e un‟altra è la certezza del diritto.

Come abbiamo già detto, la trasformazione si distingue in trasformazione omogenea

e trasformazione eterogenea. La trasformazione omogenea, cioè tra società, si

suddivide in due diverse sotto tipologie:

 Trasformazione omogenea progressiva;

 Trasformazione omogenea regressiva.

Il termine progredire o regredire, fa riferimento al grado di complessità della struttura

societaria. Si fa riferimento al termine “progredire”, quando si passa da una struttura

societaria semplice ad una complessa (es. da società di persone in società di capitali).

Al contrario, “regredire” significa passare da una struttura societaria complessa ad

una struttura societaria semplice (es. da società di capitali in società di persone). 105

Nell‟operazione di trasformazione regressiva, coloro che rischiano sono i singoli

che rispondono con tutti i propri beni per le obbligazioni sociali. L‟art.

soci 2269 c.c.

prevede che, chi entra a far parte di una società già costituita, risponde insieme agli

altri soci delle obbligazioni anteriori all‟acquisto della qualità di socio. L‟art. 2550

sexies c.c. prevede che, i soci che con la trasformazione assumono una responsabilità

illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali anteriori alla

trasformazione.

Nel caso di trasformazione omogenea progressiva, coloro che rischiano sono,

invece, i creditori, poiché i soci responsabili illimitatamente che si trasformano in

una srl perdono la responsabilità illimitata.

A questo punto, è opportuno far riferimento ad una legge delega che favorisce la

trasformazione delle società di persone in società di capitali. La legge prevede che la

trasformazione (che rappresenta una modifica dell‟atto costitutivo), in questo caso,

debba avvenire a maggioranza e non all‟unanimità. L‟art. 2252 c.c. prevede che, per

quanto riguarda le società di persone, le modifiche dell‟atto costitutivo possano

avvenire all‟unanimità. L‟art. 2500 ter c.c., invece, prevede che la trasformazione di

società di persone in società di capitali, è decisa con il consenso della maggioranza

dei soci. Il che vuol dire che, se qualcuno dei soci non è d‟accordo, non potrà

impedire in alcun modo l‟operazione, ma potrà ottenere la liquidazione della propria

quota tramite il diritto di recesso.

La norma prevede che “salvo diversa disposizione del contratto sociale, la

trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso

della maggioranza dei soci”. La norma fa salva la diversa disposizione del contratto

sociale seconda la quale i soci possono prevedere che questo tipo di trasformazione

avvenga all‟unanimità.

Altro aspetto importante da affrontare in caso di trasformazione da società di persone

in società di capitali è la valutazione del capitale sociale. In caso di trasformazione, è

necessaria una relazione che attesti che il patrimonio della società di persone vale un

determinato importo, il quale dovrà essere almeno pari al minino legale. Pertanto, il

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dell‟art.

secondo comma 2500 ter c.c. dispone che, il capitale della società derivante

dalla trasformazione, deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli

elementi dell‟attivo e del passivo e deve risultare da una relazione di stima.

Contestualmente alla trasformazione, è possibile realizzare una riduzione reale del

capitale sociale, applicando sia l‟art.2500 che l‟art.

ter c.c. 2306 c.c., dando quindi ai

creditori, in quanto pregiudicati, la possibilità di esercitare il diritto di opposizione. Si

parla in questo caso di trasformazione riduttiva.

E‟ possibile, inoltre, realizzare un aumento di capitale sociale contestualmente alla

trasformazione. L‟art. 2500 quinquies c.c. dispone che la trasformazione non libera i

soci a responsabilità illimitata dalle obbligazioni sociali sorte prima della

trasformazione, a meno che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso

all‟operazione di trasformazione. Pertanto, i creditori hanno la possibilità di

dell‟art.

rinunciare alla responsabilità illimitata dei soci. Il secondo comma 2500

quinquies c.c. prevede che, il consenso dei creditori sociali è presunto, se i creditori

ai quali la delibera di trasformazione sia stata comunicata tramite raccomandata o con

altri mezzi simili, non lo hanno e

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A.A. 2015-2016
153 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pandilah di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Viggiani Raffaele.