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LA TRASFORMAZIONE
La trasformazione, insieme alla scissione e la fusione, rappresentano le cosiddette
operazioni straordinarie, per un determinato tipo di società. Lo scopo della
è quello di consentire l‟adattamento della società e dell‟aspetto
trasformazione
organizzativo della stessa alle nuove esigenze sopravvenute. Questa trasformazione
permette alla società di adeguarsi rispetto a ciò che il mercato le impone e di
a seconda delle esigenze. C‟è una modifica dello statuto, ma
cambiare le proprie vesti
la società rimane sempre la stessa. Se non fosse possibile la trasformazione,
bisognerebbe fare lo scioglimento con liquidazione e la ricostituzione di una nuova
società che avrebbe delle spese fiscali enormi. Con la trasformazione, invece, si
effettua un‟operazione fiscalmente neutra. Non si considera che i beni della ALFA
spa vengano venduti alla srl, si considera che la alfa spa diventi alfa srl. Si pagano
solo imposte fisse, un minimo di 168 euro. Nei registri , comunque, viene specificato
che il bene non è più della spa ma della srl, ma solo perché c‟è questo cambio di
denominazione conseguente alla trasformazione, ma in realtà il bene è sempre della
società. Tanto è vero che non si applicano tutte le norme sui trasferimenti
immobiliari. Questo vale per fusione, trasformazione e scissione.
Trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea
della trasformazione prevede che, l‟ente trasformante,
Il principio della continuità
conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali,
dell‟ente che ha effettuato la trasformazione. Pertanto, quando la società cambia veste
solo l‟aspetto esteriore ma i rapporti continuano ad essere
giuridica, ciò che cambia è
in capo alla medesima. Il principio della continuità era presente anche prima della
riforma del 2003, secondo il quale, quando una società si trasforma, non si realizza
semplice modifica dell‟atto costitutivo. Prima della
alcun trasferimento ma una
riforma del 2003 era previsto che la trasformazione potesse avvenire soltanto
all‟interno delle società (esempio da società di persone a società di capitali e
103
viceversa). Questo principio è previsto ancora oggi, con la differenza che,
attualmente, la disciplina della trasformazione si è notevolmente ampliata. Non si
(passaggio dall‟uno all‟altro tipo
hanno più solo trasformazioni omogenee
nell‟ambito delle società lucrative) ma anche trasformazioni eterogenee (passaggio da
una società lucrativa in un ente causalmente diverso, cioè una società non lucrativa o
un ente non societario).
L‟esempio più forte di trasformazione eterogenea è la trasformazione da comunione
d‟azienda in srl. La comunione d‟azienda è la situazione che si verifica quando
un‟azienda è in comproprietà tra più persone che, però, non esercitano l‟azienda
stessa. Nel caso in cui i soggetti esercitassero l‟azienda, si parlerebbe di società e, più
precisamente, di una società in nome collettivo.
Il principio della continuità deve essere interpretato in maniera differente, a seconda
della situazione rispetto alla quale ci si trova. Se la società si trasforma da snc in srl, è
possibile affermare che c‟è effettivamente una continuità soggettiva, cioè del soggetto
(il soggetto era una società e continua ad essere una società). Se, invece, la
trasformazione avviene da un‟associazione ad srl, si parla in questo caso di continuità
oggettiva in quanto l‟attività di impresa che si svolgeva prima come associazione,
continua ad essere svolta anche in seguito alla trasformazione. Se la trasformazione
avviene da comunione d‟azienda ad srl, non si verifica né una continuità soggettiva,
né una continuità oggettiva perché, mentre l‟srl è un soggetto di diritto, la comunione
d‟azienda non è un soggetto di diritto e non svolge attività di impresa. In questo caso
l‟art prevede che è sufficiente un‟idoneità astratta del complesso dei beni,
2498 c.c.
per l‟esercizio dell‟attività di impresa. E‟ sufficiente che i beni che la comunione
d‟azienda rappresenta, siano astrattamente idonei all‟esercizio dell‟attività di impresa.
Pertanto possiamo affermare che il principio della continuità dovrà essere letto in
maniera molto elastica, infatti, la norma, prima del 2003 e dopo del 2003, è la stessa,
ma va letta in maniera totalmente diversa in virtù delle altre norme che sono cambiate
in materia di trasformazione. Ogni qual volta si verifica una trasformazione, non c‟è
trasferimento ma c‟è continuità, poiché c‟è appunto qualcosa che continua. Non
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essendoci il trasferimento, non c‟è necessità di una trascrizione con funzione
dichiarativa. Infatti, la trascrizione viene effettuata, non per fini di pubblicità
dichiarativa, ma semplicemente per fini di pubblicità notizia proprio in assenza di un
vero trasferimento.
Qualora nel patrimonio dell‟ente che effettua la trasformazione siano compresi beni
immobili, si pone il problema se nell‟atto di trasformazione debbano essere inserite le
menzioni urbanistiche. Secondo la dottrina e la prassi notarile, sulla scorta del
principio di continuità, in assenza di un trasferimento immobiliare in senso proprio, le
menzioni urbanistiche non devono essere inserite nell‟atto di trasformazione.
(es. da comunione d’azienda
Siamo certi che, nel caso di trasformazione eterogenea
in srl) non ci sia, invece, un trasferimento? La continuità c’è o meno anche in questa
ipotesi?
In base a quanto affermato dal codice civile, esiste anche in questa fattispecie,
continuità giuridica ma gli operatori sono molto prudenti.
Nelle ipotesi di trasformazione da comunione d‟azienda in srl, si ritiene opportuno
inserire tutte quelle menzioni urbanistiche (es. concessione edilizia) che la legge
prevede a pena di invalidità, per i casi di trasferimento immobiliare perché una cosa è
la finzione giuridica e un‟altra è la certezza del diritto.
Come abbiamo già detto, la trasformazione si distingue in trasformazione omogenea
e trasformazione eterogenea. La trasformazione omogenea, cioè tra società, si
suddivide in due diverse sotto tipologie:
Trasformazione omogenea progressiva;
Trasformazione omogenea regressiva.
Il termine progredire o regredire, fa riferimento al grado di complessità della struttura
societaria. Si fa riferimento al termine “progredire”, quando si passa da una struttura
societaria semplice ad una complessa (es. da società di persone in società di capitali).
Al contrario, “regredire” significa passare da una struttura societaria complessa ad
una struttura societaria semplice (es. da società di capitali in società di persone). 105
Nell‟operazione di trasformazione regressiva, coloro che rischiano sono i singoli
che rispondono con tutti i propri beni per le obbligazioni sociali. L‟art.
soci 2269 c.c.
prevede che, chi entra a far parte di una società già costituita, risponde insieme agli
altri soci delle obbligazioni anteriori all‟acquisto della qualità di socio. L‟art. 2550
sexies c.c. prevede che, i soci che con la trasformazione assumono una responsabilità
illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali anteriori alla
trasformazione.
Nel caso di trasformazione omogenea progressiva, coloro che rischiano sono,
invece, i creditori, poiché i soci responsabili illimitatamente che si trasformano in
una srl perdono la responsabilità illimitata.
A questo punto, è opportuno far riferimento ad una legge delega che favorisce la
trasformazione delle società di persone in società di capitali. La legge prevede che la
trasformazione (che rappresenta una modifica dell‟atto costitutivo), in questo caso,
debba avvenire a maggioranza e non all‟unanimità. L‟art. 2252 c.c. prevede che, per
quanto riguarda le società di persone, le modifiche dell‟atto costitutivo possano
avvenire all‟unanimità. L‟art. 2500 ter c.c., invece, prevede che la trasformazione di
società di persone in società di capitali, è decisa con il consenso della maggioranza
dei soci. Il che vuol dire che, se qualcuno dei soci non è d‟accordo, non potrà
impedire in alcun modo l‟operazione, ma potrà ottenere la liquidazione della propria
quota tramite il diritto di recesso.
La norma prevede che “salvo diversa disposizione del contratto sociale, la
trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso
della maggioranza dei soci”. La norma fa salva la diversa disposizione del contratto
sociale seconda la quale i soci possono prevedere che questo tipo di trasformazione
avvenga all‟unanimità.
Altro aspetto importante da affrontare in caso di trasformazione da società di persone
in società di capitali è la valutazione del capitale sociale. In caso di trasformazione, è
necessaria una relazione che attesti che il patrimonio della società di persone vale un
determinato importo, il quale dovrà essere almeno pari al minino legale. Pertanto, il
106
dell‟art.
secondo comma 2500 ter c.c. dispone che, il capitale della società derivante
dalla trasformazione, deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli
elementi dell‟attivo e del passivo e deve risultare da una relazione di stima.
Contestualmente alla trasformazione, è possibile realizzare una riduzione reale del
capitale sociale, applicando sia l‟art.2500 che l‟art.
ter c.c. 2306 c.c., dando quindi ai
creditori, in quanto pregiudicati, la possibilità di esercitare il diritto di opposizione. Si
parla in questo caso di trasformazione riduttiva.
E‟ possibile, inoltre, realizzare un aumento di capitale sociale contestualmente alla
trasformazione. L‟art. 2500 quinquies c.c. dispone che la trasformazione non libera i
soci a responsabilità illimitata dalle obbligazioni sociali sorte prima della
trasformazione, a meno che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso
all‟operazione di trasformazione. Pertanto, i creditori hanno la possibilità di
dell‟art.
rinunciare alla responsabilità illimitata dei soci. Il secondo comma 2500
quinquies c.c. prevede che, il consenso dei creditori sociali è presunto, se i creditori
ai quali la delibera di trasformazione sia stata comunicata tramite raccomandata o con
altri mezzi simili, non lo hanno e