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Le competenze concorrenti sono: la vigilanza prudenziale è svolta dalla BCE solo se le banche sono significative ossia che hanno

una certa dimensione e hanno una ampia operatività, per le banche non significative sono competenti le autorità bancarie nazionali

ma spettano sempre alla BCE le funzioni di indirizzo che le autorità nazionali devono seguire. Il regolamento n.2024/2013

contiene una serie di compiti specifici che spettano alla BCE ossia: il controllo sul rispetto dei requsiti patrimoniali minimi che

devono avere le banche, il livello della leva finanziaria, cartolarizzazione, livello di liquidità che devono avere i singli

intermediari, le regole in materia di governo societario (gestione e controllo all’interno delle banche). b)autorità di vigilanza

nazionali (dei singoli stati europei).

2)meccanismo unico di risoluzione, attiene la crisi degli intermediari, si crea una procedura unica di gestione delle crisi bancarie.

Ha come sua autorità di riferimento il comitato di risoluzione unico che gestisce le crisi delle banche

3)sistema di garanzia dei depositi.

L’unione bancaria europea è limitata alla zona euro, gli altri ne entrano tramite delle intese con l’unione europea.

Sotto il profilo della regolamentazione, già a partire dai primi anni 90, le prime direttive avevano accolto il metodo di

armonizzazione minima della disciplina finanziaria, la quale dettava i principi generali e gli Stati creavano la normativa di

dettaglio. Questo modello ha prodotto il rilascio del passaporto unico europeo/home country control-->autorizzazione rilasciata

da uno dei paesi dell’UE ad un intermediario, permetteva al singolo intermediario di eserciare attività di intermediazione

finanziaria in altri paesi dell’unione europea senza bisogno di una seconda richiesta di autorizzazione allo stato ospitante-->base

normativa comune-->attività ammesse al mutuo riconoscimento. Una banca si espande in altri paesi tramite Filiali, su queste

vigila il paese ospitante perchè diventano banche nazionali; la vigilanza consolidata ossia esercitata sul gruppo invece è affidata

all’autorità del paese di origine, in cui è insidiata la capogruppo, secondo il principio del consolidating supervisor. Nei casi di

intermediazione finanziaria, del mercato mobiliare, se si esercitano attività telematiche in paesi diversi dal proprio, queste attività

si esercitano in libera prestazione dei servizi, ma serve comunque il passaporto unico, l’autorizzazione ma il paese ospitante non

diversi da quelli che si hanno nel paese d’origine.

può imporre altri vincoli ed obblighi

Questo è stato un grosso ostacolo all’omogenizzazione delle attività bancarie e finanziarie perchè ci sono state molte differenze da

paese a paese. Si è passati così ad una armonizzazione massima in cui le direttive dovevano dettar anche la disciplina specifica,

attuativa dei principi generali. Alexander Lamfalussy presideva il comitato e fece una proposta circa il procedimento normativo

da adottare in europa per avere una disciplina di armonizzazione massima e la commissione ha fatto proprio questo rapporto finale

che conteneva questa procedura, chiamata Lamfalussy la quale però ha subito delle varianti.

I trattati europei sono fonti normative primarie, invece le direttive, i regolamenti e le decisioni sono fonti normative secondarie

vincolanti mentre quelle non vincolanti sono le raccomandazioni ed i pareri che contengono i principi. La procedura Lamfalussy

in 4 fasi, nella formulazione originaria:

1)adozione di atti legislativi, tramite procedura legislativa ordinaria, vincolanti da parte del consiglio e parlamento europeo

(generalmente direttive e regolamenti) che eventualmente contengono un delega alla commissione. 2)La commissione europea

emana atti, non legislativi ma giuridicamente vincolanti, di attuazione delle direttive e regolamenti e sono distinti in atti delegati

che integrano la disciplina contenuta nell’atto legislativo primario e atti di esecuzione. La commisione era aiutata da comitati di

proposte che la commissione approvava ed infine emanava l’atto

esperti-->procedura di comitatologia che facevano 3)procedura

di cooperazione tra le autorità di vigilanza europee, le quali emanano standard normativi di regolamentazione diretti alle autorità

di vigilanza nazionali-->raccomandazioni, linee guida, best practice-->soft law-->comply or explain

4)la commissione controlla che gli stati attuino i principi nei singoli stati.

Questa procedura è stat modificata con il trattato di Lisbona, i comitati di esperti sono stati sostituiti dalla autorità di vigilanza

europee e si è creato il single rulebook-->corpus unico della regolamentazione in materia bancaria e finanziaria per garantirne

l’unità e la massima amrinizzazione. La procedura è stata snellita su 3 livelli: 1)atti legislativi di base (direttive e regolamenti),

emanati con procedura legislativa ordinaria dal consiglio e dal parlamento europeo e rispetto al passato sono molto dettagliati

2)atti della commissione, proposti dalle autorità di vigilanza e non più dai comitati di esperti e si dividono in norme tecniche di

regolamentazione che integrano l’atto legilsativo primario e norme tecniche di implementazione. I due tipi di atti trovano

riferimento agli art. 290-291 TFUE 3)soft law che promana dalle autorità di vigilanza europee che elaborano linee guida, standard,

best practice che poi vengono recepite dagli stati con il principio del complay or explain.

Le autorità nazionali di vigilanza:

ci sono autorità di vigilanza nel settore delle banche e altre nel mercato mobiliare. Nel settore bancario sono 3: 1)CICR-->organo

a composizione totalmente poltica, presieduto dal ministro dell’economia e di altri ministri (commercio, politiche comunitarie,

agricole) e vi partecipa il governatore della banca d’Italia. A questo organo spetta l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela

del risparmio. Deve esercitare i suoi poteri secondo le finalità della vigilanza ex art. 5 TUB-->sana e prudente gestione, efficienza

e competititvità, stabilità complessiva del sistema, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Il CICR dovrebbe avere una

competenza regolamentare in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico ex art.11 TUB. Ma è un organismo politico o

amministrativo? Secondo il dato normativo del TUB, Il CICR agirebbe come una normale pubblica amministrazione e quindi i

suoi atti sarebbero amministrrativi e sarebbero reclamabili. Il CICR decide sui reclami contro i provvedimenti della banca d’italia

2)ministro dell’economia e delle finanze-->presiede il CICR, emette dei regolamenti ministeriali in ambito bancario che

riguardano i requisiti che devono possedere gli esponenti aziendali (amministratori) delle banche e i partecipanti al capitale per

poter esercitare l’attività bancaria ed i requisiti sono: indipendenza, professionalita, onorabilità. 3)banca d’Italia-->struttura:

assomiglia a quella societaria, ha un’assemblea di partecipanti costituiti da enti creditizi, assicuratori e di previdenza, poi c’è il

consiglio superiore ed un organo di controllo. Ha funzioni di vigilanza e supervisione sul sistema bancario ed è un ente pubblico. I

poteri principali sono dati dalla potestà deliberativa e decisoria, i quali sono in capo al governatore della banca d’Italia insieme al

direttorio composto dal governatore, dal direttore generale e dai 4 vice-direttori generali. Fa parte del SEVIF. Esercita vigilanza

anche sul sistema dei pagamenti e può emanare atti di tipo normativo e amministrativi perchè ha 1)vigilanza regolamentare

potendo emanare regole, norme secondarie subordinate alla legge ordinaria. Il TUB contiene i principi genrali, e rimanda alla

disciplina di attuazione ossia alla banca d’Italia che produce norme secondarie di attuazione. 2)Vigilanza ispettiva--> quando ha

sospetti di violazione delle norme, manda degli ispettori presso la sede della banca per fare delle ispezioni e da questo può nascere

le procedure di crisi 3)vigilanza informativa-->ha il diritto di ricevere documenti, atti, informazioni dalle banche (bilanci) e li può

anche richiedere inoltre può convocare gli amministratori o l’assemblea se non vi provvedono. Ha funzione sanzionatoria nei

confronti dei singoli intermediari. Una competenza che gli è stata tolta è quella della concorrenza bancaria, ora attribuita

all’autorità antitrust.

Le autorità di vigilanza nazionali nel settore finanziario, nel mercato mobiliare-->il TUF prevede 3 autorità: 1)ministro

dell’economia e delle finanze-->ha la stessa potestà regolamentare che ha in ambito bancario, inoltre emana regolamenti

funzionali all’introduzione di nuove categorie di strumenti finanziari e di servizi di investimento già descritti dal TUF 2)banca

d’italia 3)CONSOB-->ha un potere di vigilanza regolamentare, ispettivo ed informativo esteso, la vigilanza viene esercitata sul

cui si incontra la domanda e l’offerta di strumenti finanziari. Vigila sui

funzionamento del mercato vero e proprio, nei luoghi in

soggetti che sul mercato emettono strumenti finanziari, gli emittenti ossia enti che emettono strumenti finanziari e li offrono sul

l’offerta al pubblico (offerta di vendita-->sollecitazione all’investimento). Le

mercato seguendo però un procedimento specifico,

offerte pubbliche di acquisto funzionano al contrario e le richiede all’emittente di vendergliele. La CONSOB autorizza le offerte

al pubblico allo scopo di far venire meno le cd. assimmetrie informative-->soddisfa la trasparenza informativa da parte dei

soggetti emittenti per permettere agli investitori di acquistare in modo cosciente. Anche la banca d’Italia ha questa funzione,

dunque la ripartizione delle competenze di vigilanza tra le due autorità avviene secondo un criterio per funzioni, sono competenti

in relazione a determinati obbiettivi e funzioni: la CONSOB è competente in maeria di correttezza e trasparenza dei

comportamenti, mentre la banca d’Italia ha competenza sul versamente dei requisiti patrimoniali, sul contenimento del rishio e

sulla sana e prudente gestione. Sul mercato bancario viene adottato un criterio misto ossia il criterio per soggetti e delle funzioni:

la banca d’Italia vigila su tutti i soggetti bancari(intermediari) e la consob vigila sulla emissione/distribuzione dei prodotti bancari.

Nel mercato mobiliare, le attività di investimento possono essere svolte solo da determinate categorie di soggetti in possesso di

un’autorizzazione all’esercizio dei servizi conferita dalla CONSOB sentita la banca d’Italia

di investimento (chi agisce senza

autorizzazione incorre nel reato di abusivismo). L’autorizzazione riguarda il singolo servizio (no cumulativa) ma ci sono soggetti

di investimento, altri solo alcuni di questi in

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Publisher
A.A. 2018-2019
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dmessori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Zamperetti Giorgio Maria.