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GOVERNANCE
Regolata dal Codice di autodisciplina: insieme di regole che disciplinano la gestione e la
direzione di una società o di un ente. (funziona con un principio dove non è obbligatorio
adeguarsi a queste istruzioni ma è “complain or explain”, ovvero se non sono seguite si deve
specificare perché non si ci è conformati al codice, per permettere al mercato di saperlo e
avere tutte le informazioni)
Particolare disciplina dell’assemblea, l’assemblea della quotata è dove c’è:
- il gruppo di controllo (che ha nominato gli amministratori)
- gli azionisti semplici
E i fondi di investimento che hanno comprato azioni per gli altri.
Sono importanti alcuni istituti dell’assemblea della quotata come Per esempio: Chiedere ai
soci domande scritte e diritto a ricevere risposta scritta da parte degli amministratori
Amministrazione e controllo: obbligatoria la nomina nel consiglio di amministrazione che
consente che la lista che ha preso meno voti abbia comunque voce nella nomina degli
amministratori del consiglio. Per legge ci devono essere anche le voci della minoranza e ci
possono essere anche amministratori indipendenti ovvero non legati alla società per vincoli
economici o qualche motivo particolare. Ci può essere la rappresenta di genere pari al 25%
dei consiglieri. C’è un limite sul numero di cariche che può avere un amministratore.
La “nuovissima” S.r.l.
La S.r.l. è stata protagonista di tantissime modifiche nel nostro ordinamento, è centrale
nell’ordinamento italiano perché la maggioranza delle S.r.l. sono piccole medio imprese, come
le società italiane. Con una serie di interventi si è cercato di facilitare l’utilizzo di questo tipo
di società (adatto alle esigenze delle piccole medie imprese) e che abbia degli effetti positivi
dal punto di vista economico. Si parla di nuova S.r.l. quella che nasce dalla riforma del 2003,
dove si è cercato di emanciparla dalla spa (prima descritta come piccola società per azioni
con quote). Nel 2003 si dà un carattere identitario alla S.r.l., allontanandola dal modello
azionario. La S.r.l. nata con la riforma del 2003, anche se raggiunge obiettivi positivi, continua
ad avere dei limiti; per questo dal 2012 in poi vengono attuate una serie di novelle legislative:
da questo “nuovissima S.r.l.”, prodotto di anni e anni di riforma sulla nuova S.r.l. del 2003. Il
discorso del 2003 si concentra nelle differenze tra spa e S.r.l., mentre dal 2012 sulle tipologie
di S.r.l. La riforma del 2003 la allontanava dalla spa, per poi essere riavvicinata nel 2012.
La riforma del 2003: da “piccola società per azioni chiamate quote” a “società di persone a
responsabilità limitata”. La S.r.l. ha infatti tratti personalistici che la avvicinano alle società di
persone. La S.r.l. è una società di capitale, perché ha una propria personalità giuridica, come
modello di default prevede un’organizzazione di tipo corporativo, una separazione tra la
proprietà e il controllo e i soci hanno un ruolo ben definito che segue il diritto di voto (con
deliberazioni a principio maggioritario). Le quote a differenza delle azioni non sono titoli di
credito.
La differenza tra la spa e la S.r.l.? Ci viene in aiuto l’art 2468.
Art. 2468. Quote di partecipazione. Le partecipazioni dei soci non possono essere
rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Salvo
quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in
misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al
conferimento. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli
soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Mentre chi detiene più azioni ha più azioni separate, la quota è unitaria e costituisce una
percentuale del capitale sociale, per questo liquidare la propria partecipazione in una S.r.l. è
più complesso rispetto a cedere le azioni in una spa (meno facile e meno veloce). La S.r.l.,
inoltre, non può fare appello al pubblico risparmio per raccogliere capitali di rischio. Questo
articolo è un caposaldo dell’identità della S.r.l., ma attraverso le riforme è stato messo in
discussione: è possibile, infatti, utilizzare il crowd-funding che permette la raccolta di capitale
in modo simile a quello delle spa, offrendo al pubblico delle quote in un mercato differente dal
mercato azionario. La S.r.l che esce dalla riforma del 2003 è caratterizzata da una grande
elasticità organizzativa (diversi modelli di corporate governance) e è dato un potere e
importante di gestione attivo ai soci (se è scelto dalla stessa autonomia dei soci nell’atto
costitutivo). Nelle S.r.l. si possono prevedere particolari diritti dei soci che riguardano
l’amministrazione della società. Il socio è imprenditore partecipa all’attività gestoria, di
controllo… per cui è molto diverso dall’azionista della spa. Invece dalle riforme è stabilito che
nelle S.r.l. è possibile prevedere alcuni soci risparmiatori, che non per forza vogliono
partecipare alla vita attiva dell’impresa. le riforme prima vennero applicate alle startup
innovative, poi alle piccole medie imprese. Da un punto di vista del mercato le S.r.l. non
avevano raggiunto obiettivi, a causa di alcuni problemi: come si finanziavano le S.r.l.? Tramite
finanziamenti soci e crediti delle banche, una società che si pone su queste due spesso non è
forte; Un altro problema era la concorrenza tra ordinamenti, perché quelli nazionali devono
tenere anche presenti le legge emanate in UE (anche per non ricadere nel rischio di
trasferimento della società all’estero).
Restart Italia: individua tra le cose necessarie quelle di semplificazione burocratica e
disponibilità monetaria. Infatti, le deroghe alla disciplina alla S.r.l. si basano su questo.
La S.r.l. che nasce dalla riforma del 2003 è caratterizzata dalla centralità della figura del socio
e flessibilità organizzativa, ovvero che la S.r.l. può essere modulata; modello di default simile
al modello azionario ma possibilità dei soci di optare per opzioni molto diverse e spesso simili
a quelle delle società di persone.
3 tappe importanti:
- 2012: S.r.l. semplificate e start up innovative
- 2017 estensione regime delle start up a tutte le pmi (stra grande maggioranza S.r.l.)
attrazione per gli investimenti.
- 2022, codice della crisi e dell’insolvenza
La S.r.l. semplificata è disciplinata da art 2463-bis.
Art.2463-bis. Società a responsabilità limitata semplificata. La società a responsabilità limitata
semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. L'atto
costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la
data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione
sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune
ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del
capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data
della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo
amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo
2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori.
Le S.r.l. semplificate possono essere costituite da un capitale sociale da 1 a 10mila euro,
(abbassando il minimo capitale sociale previsto dalla legge per aiutare tutti a poter svolgere).
Si hanno costi bassi, ma grande rigidità (modello standard, non si personifica o caratterizza la
struttura organizzativa). Una S.r.l. semplificata può essere costituita solo da soci persone
fisiche (no soci persone giuridiche), con conferimenti solo in denaro (anche se minimi non
possono essere in natura o apporti) e che devono essere deliberati interamente al momento
della sottoscrizione. Mentre nella S.r.l. classica, si può dare come conferimento tutto (denaro,
beni in natura e la prestazione d’opera). Nella S.r.l. semplificata da un lato si hanno dei vincoli,
(meno flessibilità), si ha la nullità clausole contrarie al modello standard e nel momento in cui
vi fossero lacune nel modello standard, è la disciplina generica delle S.r.l. a colmare quelle
lacune. Inoltre, può essere costituita solo a tempo indeterminato e il trasferimento della quota
può avvenire solo a favore di una persona fisica (soci solo persone fisiche). Le deliberazioni
devono essere prese con metodo assembleare. Il procedimento assembleare non è vincolante
quanto nelle spa nelle S.r.l., al contrario della S.r.l. semplificata dove le deliberazioni devono
essere prese con metodo assembleare. Le funzioni gestorie sono demandate esclusivamente
all’organo amministrativo, che allontana dalla S.r.l. dopo il 2003 (gestione anche dei soci). I
conferimenti vengono versati direttamente all’organo amministrativo (amministratore o
consiglio); il controllo del notaio è semplificato (solo compito di mera certificazione e non di
legittimità), per questo motivo non si paga l’onorario del notaio per la costituzione della
società, come nemmeno i diritti di bollo nel registro dell’impresa.
La start up innovativa
La start up nasce con l’esigenza di stimolare la crescita la competitività e lo sviluppo,
investendo nelle nuove tecnologie. La start up è un’impresa di ridotta dimensione, giovane
(meno di 60 mesi), senza fatturato alto e con lo scopo di realizzare prodotti e servizi innovativi
ad alto sviluppo tecnologico. Dal punto di vista procedurale, con autocertificazione sul portale
telematico fatta dal legale rappresentante; la registrazione nella sezione speciale dell’ufficio
delle imprese ha efficacia normativa: con l’iscrizione automaticamente sarà applicabile uno
specifico regime normativo, perché “regolare”, se non iscritta come società semplice (stessa
cosa per la snc). Ha ancora più risparmi nella registrazione (no bollo, notaio, i