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OPERE DELL'INGEGNO. INVENZIONI INDUSTRIALI

La tutela del diritto d'autore: oggetto e contenuto. L'articolo 2575 e 1 della legge sulla tutela dell'autore considerano costituenti di tale diritto le scienze, letteratura, arte figurativa, teatro e cinematografia in qualsiasi modo e forma espressiva.

Per quanto riguarda le opere di ingegno e le invenzioni si deve distinguere tra poteri riconducibili alla tutela della personalità che sono irrinunciabili, imprescrittibili e trasmissibili, e poteri riconducibili alla sfera patrimoniale dei soggetti interessati ai diritti.

I diritti economici, patrimoniali, durano per la vita dell'autore e per cinquant'anni dalla sua scomparsa, ed in questo caso spettano agli aventi titolo per atti inter vivos o mortis causa.

I contratti tipici di utilizzazione del diritto economico di autore è l'edizione, con cui si cede all'editore il diritto di utilizzazione, e i contratti di esecuzione o rappresentazione.

per le opere musicali e teatrali. Talune fattispecie protette, quali l'arte applicata e i programmi per calcolatore. L'arte applicata alle creazioni industriali è la strada che l'imprenditore scegli di percorrere per reagire alla standardizzazione della produzione in serie, dunque che utilizza per differenziare i propri prodotti.

La normativa sul diritto d'autore considera comprendenti in questa disciplina i designer industriali, arte applicata all'industria, qualora il contenuto artistico sia scindibile dal prodotto industriale, e per scindibile si è voluto intendere la qualità artistica che concettualmente si può scindere dall'oggetto materiale, per cui qualora vi siano tali requisiti il diritto sull'opera viene tutelato alla pari di quelli statutariamente previsti dalla legge come pittura, disegno e scultura.

L'AZIENDA

Impresa, imprenditore e azienda 2555 c.c. L'azienda è il complesso dei beni organizzati

dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Dall'articolo 2082 risulta imprenditore chi professionalmente esercita un'attività organizzata economica al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Norma questa che deve essere letta contiguamente al 2555 per quanto riguarda l'organizzazione dei fattori produttivi, ovvero tutto quanto è strumentale all'imprenditore ed a lui esogeno per svolgere l'attività dell'impresa, infatti l'azienda non è come la professionalità endogena alla persona fisica o giuridica che svolge l'attività imprenditoriale. Inoltre la nozione di azienda è indispensabile a permettere una legge di circolazione nell'attività d'impresa, essendo l'azienda strumento mutabile della produzione. Il rapporto fra le nozione di impresa e di azienda - la nozione di azienda nel codice civile italiano. Anche se vanto dogmatico di taluni, la

Distinzione tra impresa e azienda: proprio per la legge di circolazione, quest'ultima deve essere vista per motivi pratici, essendo l'azienda non una componente separata dell'impresa, ma autonoma ed interna a questa. Una delle tesi migliori di distinzione delle due entità era quella di trovare nella stessa realtà oggettiva un aspetto dinamico nell'imprenditorialità, ed uno statico nell'azienda, peccando però nel considerare la ricerca dei mezzi per acquisizione dell'azienda, c.d. atti di organizzazione, quali già atti d'impresa. Proprio per questo non ci si deve stupire per avere nell'interno della nostra legislazione confusione tra nozioni di cui 2082 e 2555, esempio è l'articolo 2557 sull'alienazione dell'azienda, che vieta la concorrenza dunque attività d'impresa e non l'azienda. L'avviamento d'impresa. L'azienda è l'insieme di beni.

eterogenei che solo grazie all'imprenditore ed alle sue doti vengono fatti combaciare per il fine della produzione, e proprio la capacità di adesione dell'imprenditore dei vari elementi materiali ed immateriali, mobili ed immobili, fungibili o meno, creano una plusvalenza rispetto agli stessi beni non utilizzati ed organizzati al fine produttivo. Tale plusvalenza rappresenta l'avviamento dell'impresa. Inoltre deve essere superata la nozione duplice dell'avviamento in oggettivo e soggettivo, in quanto sempre riconducibili all'intuito affaristico dell'imprenditore, e di convesso dovrebbe essere rinforzata la distinzione tra beni capaci di produrre ricchezza anche dopo il trasferimento o meno. Il valore economico dell'avviamento viene riconosciuto dall'articolo 2424 stato patrimoniale in quanto una posta dell'attivo è ad esso destinato ed inoltre dall'art. 34 della L. 392/78 dell'equo canone che attribuisce alconduttore in caso di cessazione del rapporto di locazione, nel caso che questo sia per usi commerciali, un’indennità da parte del locatore per la perdita dell’avviamento.

I beni costituenti l’azienda. Il concetto di azienda è il metodo per disciplinare il trasferimento dei beni organizzati all’impresa da parte dell’imprenditore. Nella lettera dell’articolo 2555 sembra che vi siano compresi solo i beni definiti come da articolo 810, anche se una parte della dottrina vuole fare rientrare tra questi anche i diritti intercorrenti tra l’azienda e l’ambiente circostante a questa.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato, vengono questi trasferiti per forza di legge in capo all’acquirente, mentre per gli altri tipi di contratti, pur essendo automatico il passaggio, è possibile per volontà delle parti che non avvenga.

Dunque affinché avvenga realmente la traslazione d’azienda occorre che le parti

Noi abbiamo escluso dal passaggio tutti quei rapporti che permettono la funzionalità fisiologica dell'azienda, c.d. contratti aziendali.

Le teorie relative alla natura giuridica dell'azienda.

L'azienda a seconda dei casi può essere ritrovata in pochi o parecchi elementi dell'impresa.

Tra questi elementi si devono riconoscere quelli strutturali. Una volta individuati questi, la dottrina si propaga in due direzioni di scuola, una atomistica, l'altra unitaria nella quale prevale la tesi universalistica. La prima scuola di pensiero considera tanti diritti reali e di godimenti da parte dell'imprenditore quanti sono i beni costituenti l'azienda, mentre la teoria universalistica considera l'azienda un unico bene e la sottopone dunque alla legge di circolazione della universalità dei beni ex 816 c.c. Questa scuola è comunque da escludere visto che la rubrica dell'universalità dei beni recita che

All'universalità rientrano bei della stessa persona proprietaria, caratteristicasenza dubbio assente nell'azienda, i cui beni a vari titoli possono configurarsi legati darapporto giuridico coll'imprenditore.

Il trasferimento dell'azienda: contenuto e forma.

Affinché si abbia trasferimento a titolo pieno o a titolo di godimento di un'azienda secondo gli articoli 2556 ss c.c è necessario che al trasferimento siano inclusi tutti i beni che permettano di intraprendere un'attività d'impresa, altrimenti non si avrà la fattispecie di cessione d'azienda, bensì di cessione di beni aziendali. Inoltre i beni trasferiti a titolo d'impresa non devono essere enucleati un per uno, basta infatti che siano indispensabili all'attività d'impresa per essere considerati trasferiti all'azienda, mentre qualora non siano ceduti, e sempre che non siano indispensabili, devono essere elencati analiticamente.

Per quanto riguarda le forme da rispettare per la validità, lo stesso 2556 sancisce che ai fini probatori per le imprese coll'obbligo di iscrizione, i contratti di cessione e di costituzione di diritti di godimento sull'azienda, devono essere provati colla forma scritta, mentre per la validità dell'alienazione devono essere rispettati i requisiti dei singoli beni trasferiti, c.d. teoria atomistica. Da ricordare che la legge 310/93 ha reso effettivo il regime pubblicitario contemplato dal 2556.

Il divieto di concorrenza. L'articolo 2557 dispone del divieto di concorrenza nel caso di cessione, fitto o usufrutto dell'azienda da parte dell'alienante per tutta la durata del contratto in caso di affitto ed usufrutto o per cinque anni consecutivi dall'atto traslativo per il caso di cessione. La lettera dell'articolo dunque considera lecita l'attività non in forma d'impresa, dunque occasionale dello stesso tipo, ed ancora si

Pensa lecito, sempre che ne fosse a conoscenza l'acquirente, il prosegui dell'attività svilabile di clientela, anche in forma organizzata di imprese già possedute dall'alienante prime della cessione a qualunque titolo essa sia. E' invece considerata illecita l'attività d'impresa svolta dall'alienante in caso di azienda già funzionante ceduta a lui per atto intervivos o mortis causa avvenuti dopo l'alienazione. Il motivo del divieto di concorrenza è da ricercarsi nel principio secondo il quale chi aliena un qualche cosa non ha su di esso nessun diritto, e l'attività concorrenziale deve essere a tutti gli effetti considerata rimpossesso, in questo caso, di clienti, inoltre è evidente che nella vendita, l'avviamento rappresenti un surplus per l'alienante rispetto alla mera addizione dei valori dei beni aziendali ceduti, per cui, visto che l'acquirente ha sborsato una cifra.

Titolo di avviamento

Il titolo di avviamento deve pretendere dal dantecausa un comportamento che faccia appieno godere la struttura ora in suo possesso (dell'acquirente).

Talune ipotesi controverse di applicazione del divieto.

Il presupposto della somma pagata dall'acquirente a titolo di avviamento dell'impresa, permette la non applicabilità del divieto del 2557 qualora dai contratti risultasse esplicitamente la non corrispensione di questo elemento.

Il principio dettato della norma rende questa applicabile talora in via diretta, altre in via analogica anche a questi casi:

  • Alienazione di azienda non ancora utilizzata dall'alienante. Avviene che le attività di organizzazione dell'impresa, hanno di per se intrinseche la dimensione dell'imprenditorialità, considerata in alcuni testi economici la quarta dopo terra, lavoro, capitale, dunque nella cessione già deve essere compreso il prezzo per l'avviamento.
  • Vendita coattiva dell'azienda. Pure non

Potendo essere inquadrato come venditore, il fallito che vede cedersi l'azienda dal curatore.

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Angelici Carlo.