CAPITOLO 1 LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE
L’art 2082 definisce l’imprenditore: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
Questa definizione viene scomposta in 4 elementi:
L’esercizio di una attività economica > un’attività si può qualificare come economica quando
- coinvolge operazioni con cui viene creata un’utilità pratica, ma è necessario identificare un’attività
economica anche quando si tratta di un’ attività che consiste nella produzione o nello scambio di un
bene o di un servizio. Il concetto di impresa sussiste solo se l’attività viene svolta in maniera tale da
essere astrattamente idonea a realizzare la copertura dei costi con i ricavi. Per cui possiamo
affermare che quando il finanziamento è dato dalle imposte, e non è dato dai proventi dell’attività, non
si può parlare di impresa. Un caso in cui si parla di impresa dove non vi è scopo di lucro è l’impresa
cooperativa. Le società cooperative hanno uno scopo mutualistico, caratterizzato dal fatto di far avere
ai loro soci i beni a condizioni migliori di quelle di mercato. Quindi lo scopo di un’impresa cooperativa
è quello di un risparmio di spese e di acquisizione di beni a condizioni più favorevoli. È necessario
fare una distinzione tra lucro oggettivo e lucro soggettivo, poiché ci consente di attribuire la qualifica di
imprese alle organizzazioni no profit. Tali organismi si configurano come fondazioni. In conclusione il
concetto di attività economica si compone in primo luogo dell’idea generale per cui deve esservi uno
scambio di ricchezza; inoltre, l’impresa deve trarre da se stessa i suoi mezzi di sopravvivenza.
L’attività economica deve essere distinta dall’attività di puro godimento. Questo problema sorge
quando esaminiamo attività come quella di gestione di patrimoni investiti in titoli o quote di
partecipazione in società. La detenzione e gestione di partecipazioni è spesso svolta da società
( holdings). Il problema sorge se considerare queste società come imprenditore! Infine la cassazione
ha affermato che l’attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese cui sia funzionalizzato
l’esercizio dei poteri derivanti dal possesso di uno o più pacchetti azionari, sia essa svolta da una
società di capitali, da una persona fisica o da una società di fatto, determina l’acquisto della qualità di
imprenditore in capo a che la eserciti… quindi perché all’attività di impresa dell’imprenditore holding
sia riconosciuta natura commerciale, è sufficiente che anche solo una delle attività svolte dalle società
controllate sia compresa in uno dei tipi previsti dall’art 2195 cc. Anche il soggetto che esercita
un’attività di direzione e governo di un gruppo di imprese acquista la qualità di imprenditore purchè,
nell’esercitare tale attività tale soggetto spenda il proprio nome e le stesse attività ausiliare appalesino
un’economicità propria.
La professionalità di tale esercizio > l’art 2082 richiede che l’attività si svolta professionalmente. Non
- si richiede che l’attività sia svolta necessariamente in modo continuativo: attività stagionali possono
integrare l’oggetto di impresa. Neppure si richiede che l’attività sia diretta alla realizzazione di più
affari: anche la costruzione di una sola diga o di un solo palazzo può costituire l’oggetto di un’impresa.
Non si richiede che l’attività esercitata sia quella esclusiva o prevalente del soggetto in questione:
un’attività svolta nei ritagli di tempo consente di attribuire a chi la esercita la qualifica di imprenditore.
Il legislatore afferma che il concetto di professionalità è un attributo dell’attività e non tanto del
soggetto che la esercita.
L’organizzazione > è uno dei più discussi requisiti della fattispecie impresa. L’impresa era concepita
- come un’organizzazione sotto due profili: come organizzazione di persone e come organizzazione di
mezzi. L’organizzazione di persone è rappresentata dall’imprenditore e dai suoi collaboratori e nell’art
2086 si legge che l’imprenditore è il capo dell’impresa e che da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori; quindi si tratta di un’organizzazione di tipo piramidale in cima alla quale si trova
l’imprenditore. Per quanto riguarda l’organizzazione di mezzi di produzione possiamo fare riferimento 1
all’art 2555 con il quale si afferma la nozione di azienda: l’azienda è il complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Qui vediamo il parallelismo tra concetto di
organizzazione di lavoro e di mezzi di produzione. L’organizzazione di lavoro è un’organizzazione che
in un’impresa normalmente esiste, ma che non è essenziale. Come in realtà non lo è neanche
l’organizzazione dei mezzi ( esempio mediatore professionale, che può esercitare la sua attività
utilizzando semplicemente un tavolino e un telefono).
Il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi > l’ultimo elemento della definizione data
- dall’art 2082 cc è il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Vediamo che ci possono
essere dei contrasti di interpretazione. C’è chi dice che al fine della produzione o dello scambio , va
interpretato come: al fine delle produzione e dello scambio, ossia della produzione per lo scambio. Per
cui si dirà che se uno costruisce navi in bottiglia per migliorare l’arredamento non è un imprenditore,
mentre lo diventa se le costruisce per venderle. Altri ritengono che sia necessaria non solo la
produzione e lo scambio ma anche una produzione destinata ad un mercato generale. Vi sono degli
imprenditore che lavorano solo ed esclusivamente per altri imprenditori, per esempio esistono molte
imprese che hanno come unica attività quella di fabbricare parti staccate di altri prodotti e quindi
lavorano per altre imprese o magari per un solo cliente. Se questa impresa lavorasse per un unico
cliente e non per il mercato comune va comunque considerata come imprenditore.
È necessario individuare se una produzione effettuata al fine di soddisfare esclusivamente i bisogni
del produttore, la cosiddetta impresa per conto proprio possa essere qualificata come attività di
impresa. Questa ipotesi si realizza nel caso in cui si decida di costruire una casa non destinata alla
rivendita ma a fungere da abitazione per il costruttore.
Vediamo che il concetto di impresa per conto proprio si riduce a quelle attività svolte senza la
creazione di un’autonoma organizzazione e strutturalmente non destinare a proiettarsi all’esterno.
L’art 2229 fino all’art 2238 parlano dell’esercizio delle professioni intellettuali e distinguono l’esercizio delle
professioni intellettuali dall’attività di impresa. Il professionista intellettuale non è soggetto al fallimento, non
deve tenere le scritture contabili. Tale distinzione viene proposta sotto varie angolazioni. La prima tesi che
viene sostenuta afferma che: l’imprenditore commerciale ha una sua organizzazione, e anche la legge nell’art
2082 parla di attività economica organizzata. I professionisti intellettuali o non hanno un’organizzazione o non
sono condizionati nello svolgimento della loro attività dall’esistenza di un’organizzazione. Secondo alcuni la
distinzione tra gli imprenditori che hanno un’organizzazione e il professionista che non ha un’organizzazione si
trae dall’art 2238,il quale afferma che se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività
organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni sull’impresa. Con ciò vogliamo dire che se
un professionista ha un’organizzazione diventa imprenditore o va letta in modo diverso? Riteniamo che la
norma non significhi che il professionista che ha un’organizzazione diventa un imprenditore. È la stessa
struttura della norma ad escludere questa interpretazione. Essa dice: se l’esercizio della professione
costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa; non dice se l’attività di un professionista è
organizzata in forma di impresa. Quindi l’attività del professionista rimane distinta dall’attività organizzata in
forma di impresa.
In conclusione: la distinzione tra il professionista intellettuale e l’imprenditore, non può essere fondata
sull’organizzazione dell’uno contrapposta alla non organizzazione dell’altro.
Un’altra tesi valorizza la distinzione tra le prestazioni dei professionisti e quelle dell’imprenditore. Si dice che le
prestazioni svolte da professionisti richiedano un’elaborazione, una certa conoscenza; mentre quelle degli
imprenditori no. Bè questo non è vero. Possiamo subito fare una differenza: il rischio corso. Gli imprenditori
oltre a correre il rischio di non riuscire a coprire i costi con i ricavi, corrono anche il rischio di non riuscire a
produrre i risultati attesi dai loro clienti. Quest’ultimo rischio non è corso dai professionisti i quali devono essere
remunerati anche quando il loro diligente operare non abbia sortito risultati brillanti. L’art 2233 afferma che la 2
misura del compenso dovuto ai professionisti deve essere in ogni caso adeguata all’importanza dell’opera e al
decoro della professione.
La distinzione tra le prestazioni dei professioni e quelle dell’imprenditore si può spiegare solo sulla base di
considerazioni di carattere storico e sociologico. È necessario anche accertare a seconda dei singoli casi della
natura dell’attività esercitata, cioè valutare le prestazioni del soggetto per i suoi clienti ( farmacista).
Impresa illecita: tra i requisiti posti dall’art 2082 manca quello della liceità dell’attività svolta. Ovvero quando
l’attività svolta è illecita. Ci può essere un’attività di impresa illecita che da luogo al
compimento di una serie di atti leciti e validi. L’illiceità dell’impresa è determinata dalla
violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o
autorizzazione amministrativa. Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di
imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un’impresa illegale è
quindi esposto al fallimento.
L’art 2082 parla di esercizio dell’attività e ci si è chiesti se sia implicitamente richiesto che l’attività venga svolta
dall’imprenditore in proprio nome. L’attività di impresa viene esercitata in nome proprio da un soggetto >
imprenditore diretto, che si presenta all’esterno come l’imprenditore e che stipula tutti gli atti inerenti
all’esercizio dell’impresa, mentre colui che somministra i mezzi necessari , si appropria dei risultati e prende le
decisioni è un altro soggetto ( imprenditore indiretto). Questo si verifica quando un soggetto preferisce
esercitare l’impresa senza comparire all’esterno servendosi di un presta nome. A volte la funzione del
prestanome può essere svolta da una società di capitali, dotata di un patrimonio insufficiente, ed i cui organi
sono di fatto privati di autonomia decisionale, così che la società sopravvive solo grazie alle erogazioni di un
socio o di un terzo che impone agli organi sociali le sue decisioni. In base alla disciplina generale, il primo
fenomeno ( Tizio esercita l’impresa in proprio nome, ma per conto di Caio) dovrebbe essere regolato
imputando atti esclusivamente al soggetto il cui nome è stato speso. Nei confronti dell’imprenditore indiretto si
potrebbe ipotizzare soltanto l’esercizio di una problematica azione di risarcimento dei danni eventualmente
arrecati ai terzi. Il secondo fenomeno ( società di capitali tiranneggiata da un socio o da un terzo) troverebbe la
sua disciplina nelle norme in materia di società di capitali .
Il vecchio art 147 della legge fallimentare che disciplinava il fallimento delle società con soci illimitatamente
responsabili, prevedeva che: fallisce la società X, che ha due soci ill. responsabili A e B ; viene dichiarato il
fallimento di questi due soci in nome proprio, successivamente si scopre l’esistenza di un signore C, il quale
pur non figurando nel contratto e nelle registrazioni relative alla società, era in realtà anche egli socio di X. La
norma impone di dichiarare fallimento per C. anche se vi è una società occulta vi dovrà essere dichiarato
fallimento anche per questo. Oggi questa soluzione è sancita dal nuovo art 147, con il quale si afferma che il
fallimento del socio nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuali risulti che
l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Se colui che risulta
essere un semplice partecipante all’affare gestito dall’imprenditore apparentemente individuale, risponde delle
obbligazioni sorte dall’esercizio dell’impresa, ed in caso di insolvenza, fallisce, a maggior ragione risponderà e
fallirà, colui che risulti essere l’unico vero titolare dell’affare. Ma se si ammette che un simile rapporto da
dominus a prestanome sia rilevante quando intercorre tra due persone fisiche, analoga rilevanza dovrà essere
riconosciuta al rapporto di dominio intercorrente tra una persona fisica ed una persona giuridica ,o tra due
persone giuridiche.
L’acquisto della qualità di imprenditore non dipende da atti di volontà o dall’adempimento di particolari
formalità. L’impresa è un’attività e solo il fatto consistente nel suo effettivo svolgimento attribuisce a chi la
esercita la qualifica di imprenditore. Per quanto riguarda le persone fisiche, queste non possono diventare
imprenditori semplicemente iscrivendosi in qualche registro, né possono evitare di diventare tali dichiarando
una volontà contraria all’assunzione di detta qualità. Decisivo è sempre e solo il fatto dell’effettivo esercizio 3
dell’attività. Per quando riguarda le società per l’acquisto della qualità di imprenditore si avrebbe per effetto, e
al momento della costituzione. La ragione di questo particolare trattamento risiede nel rapporto che lega la
società all’oggetto dichiarato nel contratto sociale. A differenza di quanto avviene per le persone fisiche le
società possono svolgere una sola attività: quella dichiarata in contratto come oggetto sociale.
Accertato che la qualità di imprenditore si acquisisce con l’esercizio dell’attività di impresa, occorre stabilire
cosa si intende per esercizio dell’attività e in base a quali criteri si dovrà identificare il momento in cui tale
esercizio ha inizio. ( esempio della produzione di biciclette).
Facciamo una distinzione tra atti di organizzazione e atti dell’organizzazione. Per quanto riguarda un attività di
organizzazione consiste nel predisporre l’impianto che servirà allo svolgimento dell’attività di impresa, in cui
rientrano tutte le attività e gli atti che abbiamo descritto e che sono volti a creare una fabbrica di biciclette e a
permettere la loro produzione. Questi atti di organizzazione non sono sufficienti per delineare la figura di
imprenditore. Sono necessari anche gli atti di gestione. L’impresa non si arresta di colpo, ma attraversa una
fase di liquidazione, nel corso del quale l’agente conserva la qualità di imprenditore. Solo con la definitiva
disgregazione dell’azienda, l’impresa si considera cessata.
CAPITOLO 2 LECATEGORIE DI IMPRENDITORI
Il legislatore del 1942 ha dettato una norma generale che definisce l’imprenditore ( art 2082) ed una serie di
norme che distinguono gli appartenenti alla categoria in base a differenti criteri: dimensioni, caratteristiche
dell’attività esercitata, natura dell’ente che la esercita; combinando questi diversi criteri si creano le diverse
figure di imprenditori. Ogni imprenditore, in base alle proprie caratteristiche, viene disciplinato dai propri statuti.
La disciplina introdotta con la legge istitutiva del registro delle imprese e il regolamento di attuazione prevede
l’iscrizione in sezioni speciali degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori di cui all’art 2083 e delle società
semplici. Con il dlgs del 24/03/2006 n. 155 è stata introdotta una nuova figura di impresa, ovvero l’impresa
sociale. Vediamo che la disciplina fa una netta distinzione tra quello che è l’impresa e quello che è
l’imprenditore; in questo decreto l’impresa viene considerata come il soggetto che esercita l’attività e che nel
linguaggio tradizionale sarebbe chiamato imprenditore. La definizione che viene data all’impresa sociale è
sancita all’art 1 : “ tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che
esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio
di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”. Viene ricalcata la
definizione dell’art 2082 con l’omissione del requisito della professionalità ( sostituito con stabilità e principalità)
, e per aver aggiunto una qualificazione dei beni, ovvero devono essere di utilità sociale, dell’attiv
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