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CAPITOLO 1­ LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE

L’art 2082 definisce l’imprenditore: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica

organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

Questa definizione viene scomposta in 4 elementi:

L’esercizio di una attività economica ­> un’attività si può qualificare come economica quando

- coinvolge operazioni con cui viene creata un’utilità pratica, ma è necessario identificare un’attività

economica anche quando si tratta di un’ attività che consiste nella produzione o nello scambio di un

bene o di un servizio. Il concetto di impresa sussiste solo se l’attività viene svolta in maniera tale da

essere astrattamente idonea a realizzare la copertura dei costi con i ricavi. Per cui possiamo

affermare che quando il finanziamento è dato dalle imposte, e non è dato dai proventi dell’attività, non

si può parlare di impresa. Un caso in cui si parla di impresa dove non vi è scopo di lucro è l’impresa

cooperativa. Le società cooperative hanno uno scopo mutualistico, caratterizzato dal fatto di far avere

ai loro soci i beni a condizioni migliori di quelle di mercato. Quindi lo scopo di un’impresa cooperativa

è quello di un risparmio di spese e di acquisizione di beni a condizioni più favorevoli. È necessario

fare una distinzione tra lucro oggettivo e lucro soggettivo, poiché ci consente di attribuire la qualifica di

imprese alle organizzazioni no profit. Tali organismi si configurano come fondazioni. In conclusione il

concetto di attività economica si compone in primo luogo dell’idea generale per cui deve esservi uno

scambio di ricchezza; inoltre, l’impresa deve trarre da se stessa i suoi mezzi di sopravvivenza.

L’attività economica deve essere distinta dall’attività di puro godimento. Questo problema sorge

quando esaminiamo attività come quella di gestione di patrimoni investiti in titoli o quote di

partecipazione in società. La detenzione e gestione di partecipazioni è spesso svolta da società

( holdings). Il problema sorge se considerare queste società come imprenditore! Infine la cassazione

ha affermato che l’attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese cui sia funzionalizzato

l’esercizio dei poteri derivanti dal possesso di uno o più pacchetti azionari, sia essa svolta da una

società di capitali, da una persona fisica o da una società di fatto, determina l’acquisto della qualità di

imprenditore in capo a che la eserciti… quindi perché all’attività di impresa dell’imprenditore holding

sia riconosciuta natura commerciale, è sufficiente che anche solo una delle attività svolte dalle società

controllate sia compresa in uno dei tipi previsti dall’art 2195 cc. Anche il soggetto che esercita

un’attività di direzione e governo di un gruppo di imprese acquista la qualità di imprenditore purchè,

nell’esercitare tale attività tale soggetto spenda il proprio nome e le stesse attività ausiliare appalesino

un’economicità propria.

La professionalità di tale esercizio ­> l’art 2082 richiede che l’attività si svolta professionalmente. Non

- si richiede che l’attività sia svolta necessariamente in modo continuativo: attività stagionali possono

integrare l’oggetto di impresa. Neppure si richiede che l’attività sia diretta alla realizzazione di più

affari: anche la costruzione di una sola diga o di un solo palazzo può costituire l’oggetto di un’impresa.

Non si richiede che l’attività esercitata sia quella esclusiva o prevalente del soggetto in questione:

un’attività svolta nei ritagli di tempo consente di attribuire a chi la esercita la qualifica di imprenditore.

Il legislatore afferma che il concetto di professionalità è un attributo dell’attività e non tanto del

soggetto che la esercita.

L’organizzazione ­> è uno dei più discussi requisiti della fattispecie impresa. L’impresa era concepita

- come un’organizzazione sotto due profili: come organizzazione di persone e come organizzazione di

mezzi. L’organizzazione di persone è rappresentata dall’imprenditore e dai suoi collaboratori e nell’art

2086 si legge che l’imprenditore è il capo dell’impresa e che da lui dipendono gerarchicamente i suoi

collaboratori; quindi si tratta di un’organizzazione di tipo piramidale in cima alla quale si trova

l’imprenditore. Per quanto riguarda l’organizzazione di mezzi di produzione possiamo fare riferimento 1

all’art 2555 con il quale si afferma la nozione di azienda: l’azienda è il complesso dei beni organizzati

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Qui vediamo il parallelismo tra concetto di

organizzazione di lavoro e di mezzi di produzione. L’organizzazione di lavoro è un’organizzazione che

in un’impresa normalmente esiste, ma che non è essenziale. Come in realtà non lo è neanche

l’organizzazione dei mezzi ( esempio mediatore professionale, che può esercitare la sua attività

utilizzando semplicemente un tavolino e un telefono).

Il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi ­> l’ultimo elemento della definizione data

- dall’art 2082 cc è il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Vediamo che ci possono

essere dei contrasti di interpretazione. C’è chi dice che al fine della produzione o dello scambio , va

interpretato come: al fine delle produzione e dello scambio, ossia della produzione per lo scambio. Per

cui si dirà che se uno costruisce navi in bottiglia per migliorare l’arredamento non è un imprenditore,

mentre lo diventa se le costruisce per venderle. Altri ritengono che sia necessaria non solo la

produzione e lo scambio ma anche una produzione destinata ad un mercato generale. Vi sono degli

imprenditore che lavorano solo ed esclusivamente per altri imprenditori, per esempio esistono molte

imprese che hanno come unica attività quella di fabbricare parti staccate di altri prodotti e quindi

lavorano per altre imprese o magari per un solo cliente. Se questa impresa lavorasse per un unico

cliente e non per il mercato comune va comunque considerata come imprenditore.

È necessario individuare se una produzione effettuata al fine di soddisfare esclusivamente i bisogni

del produttore, la cosiddetta impresa per conto proprio possa essere qualificata come attività di

impresa. Questa ipotesi si realizza nel caso in cui si decida di costruire una casa non destinata alla

rivendita ma a fungere da abitazione per il costruttore.

Vediamo che il concetto di impresa per conto proprio si riduce a quelle attività svolte senza la

creazione di un’autonoma organizzazione e strutturalmente non destinare a proiettarsi all’esterno.

L’art 2229 fino all’art 2238 parlano dell’esercizio delle professioni intellettuali e distinguono l’esercizio delle

professioni intellettuali dall’attività di impresa. Il professionista intellettuale non è soggetto al fallimento, non

deve tenere le scritture contabili. Tale distinzione viene proposta sotto varie angolazioni. La prima tesi che

viene sostenuta afferma che: l’imprenditore commerciale ha una sua organizzazione, e anche la legge nell’art

2082 parla di attività economica organizzata. I professionisti intellettuali o non hanno un’organizzazione o non

sono condizionati nello svolgimento della loro attività dall’esistenza di un’organizzazione. Secondo alcuni la

distinzione tra gli imprenditori che hanno un’organizzazione e il professionista che non ha un’organizzazione si

trae dall’art 2238,il quale afferma che se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività

organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni sull’impresa. Con ciò vogliamo dire che se

un professionista ha un’organizzazione diventa imprenditore o va letta in modo diverso? Riteniamo che la

norma non significhi che il professionista che ha un’organizzazione diventa un imprenditore. È la stessa

struttura della norma ad escludere questa interpretazione. Essa dice: se l’esercizio della professione

costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa; non dice se l’attività di un professionista è

organizzata in forma di impresa. Quindi l’attività del professionista rimane distinta dall’attività organizzata in

forma di impresa.

In conclusione: la distinzione tra il professionista intellettuale e l’imprenditore, non può essere fondata

sull’organizzazione dell’uno contrapposta alla non organizzazione dell’altro.

Un’altra tesi valorizza la distinzione tra le prestazioni dei professionisti e quelle dell’imprenditore. Si dice che le

prestazioni svolte da professionisti richiedano un’elaborazione, una certa conoscenza; mentre quelle degli

imprenditori no. Bè questo non è vero. Possiamo subito fare una differenza: il rischio corso. Gli imprenditori

oltre a correre il rischio di non riuscire a coprire i costi con i ricavi, corrono anche il rischio di non riuscire a

produrre i risultati attesi dai loro clienti. Quest’ultimo rischio non è corso dai professionisti i quali devono essere

remunerati anche quando il loro diligente operare non abbia sortito risultati brillanti. L’art 2233 afferma che la 2

misura del compenso dovuto ai professionisti deve essere in ogni caso adeguata all’importanza dell’opera e al

decoro della professione.

La distinzione tra le prestazioni dei professioni e quelle dell’imprenditore si può spiegare solo sulla base di

considerazioni di carattere storico e sociologico. È necessario anche accertare a seconda dei singoli casi della

natura dell’attività esercitata, cioè valutare le prestazioni del soggetto per i suoi clienti ( farmacista).

Impresa illecita: tra i requisiti posti dall’art 2082 manca quello della liceità dell’attività svolta. Ovvero quando

l’attività svolta è illecita. Ci può essere un’attività di impresa illecita che da luogo al

compimento di una serie di atti leciti e validi. L’illiceità dell’impresa è determinata dalla

violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o

autorizzazione amministrativa. Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di

imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un’impresa illegale è

quindi esposto al fallimento.

L’art 2082 parla di esercizio dell’attività e ci si è chiesti se sia implicitamente richiesto che l’attività venga svolta

dall’imprenditore in proprio nome. L’attività di impresa viene esercitata in nome proprio da un soggetto ­>

imprenditore diretto, che si presenta all’esterno come l’imprenditore e che stipula tutti gli atti inerenti

all’esercizio dell’impresa, mentre colui che somministra i mezzi necessari , si appropria dei risultati e prende le

decisioni è un altro soggetto ( imprenditore indiretto). Questo si verifica quando un soggetto preferisce

esercitare l’impresa senza comparire all’esterno servendosi di un presta nome. A volte la funzione del

prestanome può essere svolta da una società di capitali, dotata di un patrimonio insufficiente, ed i cui organi

sono di fatto privati di autonomia decisionale, così che la società sopravvive solo grazie alle erogazioni di un

socio o di un terzo che impone agli organi sociali le sue decisioni. In base alla disciplina generale, il primo

fenomeno ( Tizio esercita l’impresa in proprio nome, ma per conto di Caio) dovrebbe essere regolato

imputando atti esclusivamente al soggetto il cui nome è stato speso. Nei confronti dell’imprenditore indiretto si

potrebbe ipotizzare soltanto l’esercizio di una problematica azione di risarcimento dei danni eventualmente

arrecati ai terzi. Il secondo fenomeno ( società di capitali tiranneggiata da un socio o da un terzo) troverebbe la

sua disciplina nelle norme in materia di società di capitali .

Il vecchio art 147 della legge fallimentare che disciplinava il fallimento delle società con soci illimitatamente

responsabili, prevedeva che: fallisce la società X, che ha due soci ill. responsabili A e B ; viene dichiarato il

fallimento di questi due soci in nome proprio, successivamente si scopre l’esistenza di un signore C, il quale

pur non figurando nel contratto e nelle registrazioni relative alla società, era in realtà anche egli socio di X. La

norma impone di dichiarare fallimento per C. anche se vi è una società occulta vi dovrà essere dichiarato

fallimento anche per questo. Oggi questa soluzione è sancita dal nuovo art 147, con il quale si afferma che il

fallimento del socio nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuali risulti che

l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Se colui che risulta

essere un semplice partecipante all’affare gestito dall’imprenditore apparentemente individuale, risponde delle

obbligazioni sorte dall’esercizio dell’impresa, ed in caso di insolvenza, fallisce, a maggior ragione risponderà e

fallirà, colui che risulti essere l’unico vero titolare dell’affare. Ma se si ammette che un simile rapporto da

dominus a prestanome sia rilevante quando intercorre tra due persone fisiche, analoga rilevanza dovrà essere

riconosciuta al rapporto di dominio intercorrente tra una persona fisica ed una persona giuridica ,o tra due

persone giuridiche.

L’acquisto della qualità di imprenditore non dipende da atti di volontà o dall’adempimento di particolari

formalità. L’impresa è un’attività e solo il fatto consistente nel suo effettivo svolgimento attribuisce a chi la

esercita la qualifica di imprenditore. Per quanto riguarda le persone fisiche, queste non possono diventare

imprenditori semplicemente iscrivendosi in qualche registro, né possono evitare di diventare tali dichiarando

una volontà contraria all’assunzione di detta qualità. Decisivo è sempre e solo il fatto dell’effettivo esercizio 3

dell’attività. Per quando riguarda le società per l’acquisto della qualità di imprenditore si avrebbe per effetto, e

al momento della costituzione. La ragione di questo particolare trattamento risiede nel rapporto che lega la

società all’oggetto dichiarato nel contratto sociale. A differenza di quanto avviene per le persone fisiche le

società possono svolgere una sola attività: quella dichiarata in contratto come oggetto sociale.

Accertato che la qualità di imprenditore si acquisisce con l’esercizio dell’attività di impresa, occorre stabilire

cosa si intende per esercizio dell’attività e in base a quali criteri si dovrà identificare il momento in cui tale

esercizio ha inizio. ( esempio della produzione di biciclette).

Facciamo una distinzione tra atti di organizzazione e atti dell’organizzazione. Per quanto riguarda un attività di

organizzazione consiste nel predisporre l’impianto che servirà allo svolgimento dell’attività di impresa, in cui

rientrano tutte le attività e gli atti che abbiamo descritto e che sono volti a creare una fabbrica di biciclette e a

permettere la loro produzione. Questi atti di organizzazione non sono sufficienti per delineare la figura di

imprenditore. Sono necessari anche gli atti di gestione. L’impresa non si arresta di colpo, ma attraversa una

fase di liquidazione, nel corso del quale l’agente conserva la qualità di imprenditore. Solo con la definitiva

disgregazione dell’azienda, l’impresa si considera cessata.

CAPITOLO 2­ LECATEGORIE DI IMPRENDITORI

Il legislatore del 1942 ha dettato una norma generale che definisce l’imprenditore ( art 2082) ed una serie di

norme che distinguono gli appartenenti alla categoria in base a differenti criteri: dimensioni, caratteristiche

dell’attività esercitata, natura dell’ente che la esercita; combinando questi diversi criteri si creano le diverse

figure di imprenditori. Ogni imprenditore, in base alle proprie caratteristiche, viene disciplinato dai propri statuti.

La disciplina introdotta con la legge istitutiva del registro delle imprese e il regolamento di attuazione prevede

l’iscrizione in sezioni speciali degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori di cui all’art 2083 e delle società

semplici. Con il dlgs del 24/03/2006 n. 155 è stata introdotta una nuova figura di impresa, ovvero l’impresa

sociale. Vediamo che la disciplina fa una netta distinzione tra quello che è l’impresa e quello che è

l’imprenditore; in questo decreto l’impresa viene considerata come il soggetto che esercita l’attività e che nel

linguaggio tradizionale sarebbe chiamato imprenditore. La definizione che viene data all’impresa sociale è

sancita all’art 1 : “ tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che

esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio

di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”. Viene ricalcata la

definizione dell’art 2082 con l’omissione del requisito della professionalità ( sostituito con stabilità e principalità)

, e per aver aggiunto una qualificazione dei beni, ovvero devono essere di utilità sociale, dell’attiv

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina.benincasa91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ammendola Maurizio.
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