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CAPITOLO 16­ LA SOCIETà A RESPONSABILITà LIMITATA

La società a responsabilità limitata è disciplinata dagli articoli 2462 – 2483 c.c. la S.R.L., come la società per

azioni (SPA), essendo dotata di personalità giuridica, risponde per le obbligazioni sociali soltanto col suo

patrimonio; il capitale sociale minimo è previsto in euro 10.000,00 e per questo, oltre che per la gestione più

semplificata e leggera e per i poteri assegnati ai soci, è il modello societario adatto alle imprese di importanza

minore rispetto a quelle organizzate in forma S.p.A.

La Società a Responsabilità Limitata è stata profondamente innovata dalla riforma del diritto societario del

2003. Attualmente la S.r.l., corredata da una disciplina autonoma, è definita come un modello intermedio tra la

S.p.A. e le società di persone: sono presenti alcuni elementi, quali la deroga completa del principio della

responsabilità patrimoniale, che la equiparano alla S.p.A., insieme ad altri fattori, quali la flessibilità

organizzativa o la personalità delle quote, che sono caratteristiche delle società di persone.

E' possibile costituire una S.r.l. per contratto o per atto unilaterale. La SRL è un tipo sociale destinato alla

esclusiva utilizzazione di società chiuse, cioè che non fanno ricorso al mercato del capitale del rischio.

È necessario redarre un atto costitutivo per atto pubblico che deve contenere le indicazioni fondamentali sulla

società come la denominazione, l'ammontare del capitale sociale, e l'oggetto sociale e lo statuto contenete le

regole sociali quali rappresentanza, funzionamento ed amministrazione. La disciplina per la formazione

dell'atto costitutivo è simile a quella delle società per azioni e comprende la stipula contratto, il controllo

notarile, il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un istituto bancario e della totalità

dei conferimenti in beni ed infine l'iscrizione entro 20 giorni al registro delle imprese da parte del notaio

Riguardo gli impegni presi prima dell'iscrizione al registro delle imprese è responsabile illimitatamente chi ha

stipulato codeste obbligazioni o impegni finanziari.

L’assetto finanziario della srl può essere strutturato dai soci con una certa libertà. La prima fonte di

finanziamento della srl è rappresentata dalla formazione del capitale sociale che i soci devono effettuare in

sede di costituzione della società mediante i conferimenti. Questi possono essere incrementati mediante

operazioni di aumento del capitale sociale. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente

inferiore all’ammontare globale del capitale sociale e i quindi i soci possono farsi carico in maniera non

proporzionale dell’obbligo di conferimento purchè sia assicurata l’intera copertura del capitale sociale. Nella srl

possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Due sono gli

elementi che devono caratterizzare il conferimento: la possibilità di essere inserito tra le poste dell’attivo dello

stato patrimoniale e l’idoneità ad essere valutato economicamente. Se nell’atto costitutivo non è stabilito

diversamente il conferimento deve farsi in denaro.

I soci possono conferire la prestazione di opera e di servizi a favore della società, purchè il conferimento sia

assistito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria he garantisca, anche in caso di 85

inadempimento da parte del socio, la corretta e completa formazione del capitale sociale. Ogni conferimento

in natura o di crediti deve essere accompagnata da una relazione effettuata da un revisore legale o da una

società di revisione scelti dal socio conferente.

La seconda fonte di finanziamento disciplinata dalla normativa è costituita dal finanziamento dei soci in forma

diversa dal conferimento. I soci possono ritenere può opportuno apportare risorse finanziarie mediante la

concessione di finanziamenti alla società. La forma può essere molto varia e ciò comporta anche un regime di

postergazione del credito dei soci, rispetto agli altri creditori sociali e un obbligo di restituzione di ogni importo

eventualmente rimborsato dalla società ai soci nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società

stessa.

A differenza della spa, la srl non può emettere obbligazioni. Anche se è consentito l’emissione di titoli di debito.

Questi non differiscono dalle obbligazioni, questi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali

soggetti a vigilanza prudenziale.

Nelle S.R.L. il capitale sociale non può essere suddiviso in azioni, pertanto la partecipazione sarà

caratterizzata da “quote”; conseguentemente i diritti in capo ai soci, in difetto di diversa disposizione statutaria,

spettano agli stessi in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni possono essere di diverso valore nominale e rappresentative di differenti aliquote del

capitale sociale.

Le quote sono liberamente trasferibili, tuttavia l’atto costitutivo può vietare o limitare il loro trasferimento.

A differenza delle società per azioni possono essere oggetto di conferimento "tutti gli elementi dell'attivo ai

quali è possibile dare una valutazione economica" pertanto sono comprese anche prestazioni di opera o

servizi e non solamente denaro o beni in natura. Come garanzia per i creditori le prestazioni di opera o servizi

dovranno essere accompagnate da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria che ne copra l'intero

importo. La stima necessaria per il conferimento di un bene in natura potrà essere redatta da un esperto di

fiducia del socio, a patto che sia esso iscritto nel registro dei revisori contabili, o ad una società di revisione

evitando quindi di incaricare un esperto nominato dal tribunale. Per quanto riguarda il conferimento in denaro,

in caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di uno dei soci, questi viene diffidato dagli

amministratori ad adempiere entro 30 giorni. Al termine dei 30 giorni, e protrattasi la morosità, gli

amministratori potranno vendere le quote del socio moroso ad altri soci. Se nessun socio sarà interessato

all'acquisto di tali quote, è possibile passare alla vendita delle quote a terzi solo se è previsto nello statuto. Se

le quote, non riusciranno infine ad essere vendute, gli amministratori potranno escludere il socio, trattenendo

le somme ed capitale sociale deve essere immediatamente ridotto.

Le quote rappresentano la misura della partecipazione di un socio alla Società. I diritti del socio sono

proporzionali alla sue quote di partecipazione. La quota è un'entità unica e unitaria qualunque sia il suo

ammontare. Le partecipazioni, normalmente sono proporzionali ai conferimenti. Il capitale della S.r.l. risulta

quindi frazionato in più parti a seconda del numero dei soci ogni socio è titolare di una quota di partecipazione,

corrispondente alla quota di capitale sociale da lui sottoscritta. Le quote possono ovviamente essere di

ammontare diverso ed è prevista l'attribuzione a singoli soci, anche con quote di partecipazione inferiori, di

diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili. questi diritti potranno,

durante la storia della società essere modificati solo con il consenso unanime dei soci.

Nelle srl alla decisione dei soci l’atto costitutivo può rimette la competenza n odine al compimento dell’atto

gestorio. Di queste decisioni i soci possono anche essere chiamati a rispondere. L’art 2479 individua le materie

riservate alla competenza dei soci, tra queste rientra: l’approvazione del bilancio, distribuzione degli utili, la

nomina degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ecc..

Per le srl come per le spa , l’acquisto di partecipazioni in altre imprese che comporti la responsabilità illimitata

deve essere autorizzato dall’assemblea dei soci. 86

Nella srl, il legislatore ha previsto che le decisioni dei soci vengano necessariamente adottate con il metodo

assembleare solo relativamente a materie particolarmente rilevanti. L’atto costitutivo può prevedere che le

decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per

iscritto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alla decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione e pertanto ogni socio ha diritto di essere convocato alle riunioni assembleari e ha il diritto di

essere consultato in merito a tutte le decisioni che possono essere adottate senza collegialità.

L’articolo 2479 detta le regole di funzionamento dell’assemblea dei soci, riservando un ampio spazio

all’autonomia statuaria. Per quanto riguarda la riunione assembleare, per la srl è sufficiente che tutti i

componenti siano stati informati della riunione, che potrà tenersi validamente anche nella loro totale assenza.

Nella riunione è consentito la rappresentanza in assemblea; il socio può nominare un delegato. L’assemblea

sia tiene normalmente presso la sede sociale; l’assemblea è costituita regolarmente con la presenza di tanti

soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le decisioni

adotta in assemblea richiedano un quorum deliberativo inferiore alle decisioni dei soci adottate con un altro

metodo, per le quali si richiede la metà del capitale sociale.

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in difetto da quella designata dagli

intervenuti.

È prevista una forma di invalidità per le decisioni dei soci non conformi alla legge e all’atto costitutivo.

Rientrano in questa categoria di invalidità anche le decisioni adottane con il voto favorevole di un socio che sia

portatore in proprio o per conto di terzi di un interesse in conflitto con quello della società.

Una seconda ipotesi di invalidità è quella che riguarda le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle

prese in assenza assoluta di informazione.

Le decisioni dei soci devono essere documentate, a cura degli amministratori, nel libro delle decisioni dei soci,

nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le

decisioni dei soci adottate con le modalità consentite dalla legge o prescritte dall’atto costitutivo.

La prima regola dettata dall’art 2475 riguarda il rapporto tra soci e gestione della società in questo tipo sociale

rispetto alla spa. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con de

Dettagli
A.A. 2012-2013
94 pagine
16 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina.benincasa91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ammendola Maurizio.