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CAPITOLO 16 LA SOCIETà A RESPONSABILITà LIMITATA
La società a responsabilità limitata è disciplinata dagli articoli 2462 – 2483 c.c. la S.R.L., come la società per
azioni (SPA), essendo dotata di personalità giuridica, risponde per le obbligazioni sociali soltanto col suo
patrimonio; il capitale sociale minimo è previsto in euro 10.000,00 e per questo, oltre che per la gestione più
semplificata e leggera e per i poteri assegnati ai soci, è il modello societario adatto alle imprese di importanza
minore rispetto a quelle organizzate in forma S.p.A.
La Società a Responsabilità Limitata è stata profondamente innovata dalla riforma del diritto societario del
2003. Attualmente la S.r.l., corredata da una disciplina autonoma, è definita come un modello intermedio tra la
S.p.A. e le società di persone: sono presenti alcuni elementi, quali la deroga completa del principio della
responsabilità patrimoniale, che la equiparano alla S.p.A., insieme ad altri fattori, quali la flessibilità
organizzativa o la personalità delle quote, che sono caratteristiche delle società di persone.
E' possibile costituire una S.r.l. per contratto o per atto unilaterale. La SRL è un tipo sociale destinato alla
esclusiva utilizzazione di società chiuse, cioè che non fanno ricorso al mercato del capitale del rischio.
È necessario redarre un atto costitutivo per atto pubblico che deve contenere le indicazioni fondamentali sulla
società come la denominazione, l'ammontare del capitale sociale, e l'oggetto sociale e lo statuto contenete le
regole sociali quali rappresentanza, funzionamento ed amministrazione. La disciplina per la formazione
dell'atto costitutivo è simile a quella delle società per azioni e comprende la stipula contratto, il controllo
notarile, il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un istituto bancario e della totalità
dei conferimenti in beni ed infine l'iscrizione entro 20 giorni al registro delle imprese da parte del notaio
Riguardo gli impegni presi prima dell'iscrizione al registro delle imprese è responsabile illimitatamente chi ha
stipulato codeste obbligazioni o impegni finanziari.
L’assetto finanziario della srl può essere strutturato dai soci con una certa libertà. La prima fonte di
finanziamento della srl è rappresentata dalla formazione del capitale sociale che i soci devono effettuare in
sede di costituzione della società mediante i conferimenti. Questi possono essere incrementati mediante
operazioni di aumento del capitale sociale. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente
inferiore all’ammontare globale del capitale sociale e i quindi i soci possono farsi carico in maniera non
proporzionale dell’obbligo di conferimento purchè sia assicurata l’intera copertura del capitale sociale. Nella srl
possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Due sono gli
elementi che devono caratterizzare il conferimento: la possibilità di essere inserito tra le poste dell’attivo dello
stato patrimoniale e l’idoneità ad essere valutato economicamente. Se nell’atto costitutivo non è stabilito
diversamente il conferimento deve farsi in denaro.
I soci possono conferire la prestazione di opera e di servizi a favore della società, purchè il conferimento sia
assistito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria he garantisca, anche in caso di 85
inadempimento da parte del socio, la corretta e completa formazione del capitale sociale. Ogni conferimento
in natura o di crediti deve essere accompagnata da una relazione effettuata da un revisore legale o da una
società di revisione scelti dal socio conferente.
La seconda fonte di finanziamento disciplinata dalla normativa è costituita dal finanziamento dei soci in forma
diversa dal conferimento. I soci possono ritenere può opportuno apportare risorse finanziarie mediante la
concessione di finanziamenti alla società. La forma può essere molto varia e ciò comporta anche un regime di
postergazione del credito dei soci, rispetto agli altri creditori sociali e un obbligo di restituzione di ogni importo
eventualmente rimborsato dalla società ai soci nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società
stessa.
A differenza della spa, la srl non può emettere obbligazioni. Anche se è consentito l’emissione di titoli di debito.
Questi non differiscono dalle obbligazioni, questi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale.
Nelle S.R.L. il capitale sociale non può essere suddiviso in azioni, pertanto la partecipazione sarà
caratterizzata da “quote”; conseguentemente i diritti in capo ai soci, in difetto di diversa disposizione statutaria,
spettano agli stessi in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Le partecipazioni possono essere di diverso valore nominale e rappresentative di differenti aliquote del
capitale sociale.
Le quote sono liberamente trasferibili, tuttavia l’atto costitutivo può vietare o limitare il loro trasferimento.
A differenza delle società per azioni possono essere oggetto di conferimento "tutti gli elementi dell'attivo ai
quali è possibile dare una valutazione economica" pertanto sono comprese anche prestazioni di opera o
servizi e non solamente denaro o beni in natura. Come garanzia per i creditori le prestazioni di opera o servizi
dovranno essere accompagnate da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria che ne copra l'intero
importo. La stima necessaria per il conferimento di un bene in natura potrà essere redatta da un esperto di
fiducia del socio, a patto che sia esso iscritto nel registro dei revisori contabili, o ad una società di revisione
evitando quindi di incaricare un esperto nominato dal tribunale. Per quanto riguarda il conferimento in denaro,
in caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di uno dei soci, questi viene diffidato dagli
amministratori ad adempiere entro 30 giorni. Al termine dei 30 giorni, e protrattasi la morosità, gli
amministratori potranno vendere le quote del socio moroso ad altri soci. Se nessun socio sarà interessato
all'acquisto di tali quote, è possibile passare alla vendita delle quote a terzi solo se è previsto nello statuto. Se
le quote, non riusciranno infine ad essere vendute, gli amministratori potranno escludere il socio, trattenendo
le somme ed capitale sociale deve essere immediatamente ridotto.
Le quote rappresentano la misura della partecipazione di un socio alla Società. I diritti del socio sono
proporzionali alla sue quote di partecipazione. La quota è un'entità unica e unitaria qualunque sia il suo
ammontare. Le partecipazioni, normalmente sono proporzionali ai conferimenti. Il capitale della S.r.l. risulta
quindi frazionato in più parti a seconda del numero dei soci ogni socio è titolare di una quota di partecipazione,
corrispondente alla quota di capitale sociale da lui sottoscritta. Le quote possono ovviamente essere di
ammontare diverso ed è prevista l'attribuzione a singoli soci, anche con quote di partecipazione inferiori, di
diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili. questi diritti potranno,
durante la storia della società essere modificati solo con il consenso unanime dei soci.
Nelle srl alla decisione dei soci l’atto costitutivo può rimette la competenza n odine al compimento dell’atto
gestorio. Di queste decisioni i soci possono anche essere chiamati a rispondere. L’art 2479 individua le materie
riservate alla competenza dei soci, tra queste rientra: l’approvazione del bilancio, distribuzione degli utili, la
nomina degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ecc..
Per le srl come per le spa , l’acquisto di partecipazioni in altre imprese che comporti la responsabilità illimitata
deve essere autorizzato dall’assemblea dei soci. 86
Nella srl, il legislatore ha previsto che le decisioni dei soci vengano necessariamente adottate con il metodo
assembleare solo relativamente a materie particolarmente rilevanti. L’atto costitutivo può prevedere che le
decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto.
Ogni socio ha diritto di partecipare alla decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione e pertanto ogni socio ha diritto di essere convocato alle riunioni assembleari e ha il diritto di
essere consultato in merito a tutte le decisioni che possono essere adottate senza collegialità.
L’articolo 2479 detta le regole di funzionamento dell’assemblea dei soci, riservando un ampio spazio
all’autonomia statuaria. Per quanto riguarda la riunione assembleare, per la srl è sufficiente che tutti i
componenti siano stati informati della riunione, che potrà tenersi validamente anche nella loro totale assenza.
Nella riunione è consentito la rappresentanza in assemblea; il socio può nominare un delegato. L’assemblea
sia tiene normalmente presso la sede sociale; l’assemblea è costituita regolarmente con la presenza di tanti
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le decisioni
adotta in assemblea richiedano un quorum deliberativo inferiore alle decisioni dei soci adottate con un altro
metodo, per le quali si richiede la metà del capitale sociale.
L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in difetto da quella designata dagli
intervenuti.
È prevista una forma di invalidità per le decisioni dei soci non conformi alla legge e all’atto costitutivo.
Rientrano in questa categoria di invalidità anche le decisioni adottane con il voto favorevole di un socio che sia
portatore in proprio o per conto di terzi di un interesse in conflitto con quello della società.
Una seconda ipotesi di invalidità è quella che riguarda le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle
prese in assenza assoluta di informazione.
Le decisioni dei soci devono essere documentate, a cura degli amministratori, nel libro delle decisioni dei soci,
nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le
decisioni dei soci adottate con le modalità consentite dalla legge o prescritte dall’atto costitutivo.
La prima regola dettata dall’art 2475 riguarda il rapporto tra soci e gestione della società in questo tipo sociale
rispetto alla spa. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con de