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La rappresentanza commerciale

1. Ausiliari dell'imprenditore commerciale e rappresentanza.

Il fenomeno della rappresentanza è regolato in via generale dagli artt. 1387 ss. del c.c. È però regolato da norme speciali, per effetto del rinvio operato dall'art. 1400, quando si tratti di atti inerenti all'esercizio di impresa commerciale posti in essere da alcune figure tipiche: institori, procuratori o commessi (cd. rappresentanza commerciale).

Vige al riguardo un sistema speciale di rappresentanza fissato dagli artt. 2203-2213, i cui principi possono essere così fissati.

Per la posizione rivestita nell'organizzazione aziendale, institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore commisurato al tipo di mansione che la qualifica comporta.

L'imprenditore può modificare il contenuto legale tipico, ma in tal caso sarà necessario uno specifico atto.

Queste sono regole

volte a facilitare le contrattazioni di impresa ridimensionando i pericoli cui è diregola esposto chi contratta con l'altrui rappresentante.

2. L'institore

Art. 2203. Preposizione institoria.

È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto. È nel linguaggio comune il direttore generale o di una filiale dell'impresa.

Art. 2204. Poteri dell'institore.

L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente

autorizzato.L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto. vedi art. 77 c.p.c.

Art. 2205. Obblighi dell'institore. 23Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili. in caso di fallimento inoltre l'art. 227 della relativa legge prevede che le sanzioni penali troveranno applicazione anche nei confronti dell'istitore. Tuttavia solo l'imprenditore può essere dichiarato fallito e solo l'imprenditore sarà esposto agli effetti patrimoniali e personali del fallimento.

Art. 2206. Pubblicità della procura. La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per

l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare. È evidente quindi che, benché il legislatore parli in più norme di una "procura" da parte del preponente, questa non è affatto necessaria perché l'institore possa essere investito della rappresentanza processuale dell'imprenditore. Basta quindi il solo atto interno di preposizione. Art. 2207. Modificazione e revoca della procura. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano.conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Art. 2208. Responsabilità personale dell'institore.

L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Disciplina quindi anche qui diversa da quella generale dettata per la rappresentanza di cui all'art.1388.

3. I procuratori

Art. 2209. Procuratori.

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Sono quindi degli ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all'institore. Sono procuratori ad es. il direttore del settore acquisti.

il dirigente del personale ecc. -> la rappresentanza generale è anche qui da intendersi rispetto alla specie di operazioni per le quali loro sono stati investiti di autonomo potere decisionale.

4. I commessi

Art. 2210. Poteri dei commessi dell'imprenditore.

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

V. L'azienda

1. La nozione di azienda

Art. 2555. Nozione. 24

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. -> emerge quindi con evidenza il rapporto esistente tra azienda e impresa sotto il profilo giuridico.

(avviamento soggettivo) quello ricollegabile a fattori legati alla persona del titolare o al suo know-how specifico. Il rapporto di strumentalità e complementarietà tra i beni organizzati all'interno di un'azienda consente la produzione di nuove unità, diverse e maggiori rispetto a quelle che si potrebbero ottenere considerando singolarmente i beni isolati. Allo stesso tempo, questo rapporto fa sì che il valore di scambio complessivo dell'azienda sia di solito maggiore (e in certi limiti anche indipendente) dalla somma dei valori dei singoli beni che la compongono in un dato momento. Questo valore è definito come avviamento. L'avviamento di un'impresa consiste fondamentalmente nella sua capacità di generare un profitto e può dipendere, di norma, sia da fattori oggettivi (avviamento oggettivo), legati alla coordinazione funzionale esistente tra i diversi beni e suscettibili di permanere anche in caso di cambio di titolare dell'azienda, sia da fattori soggettivi (avviamento soggettivo), legati alla persona del titolare o alla sua specifica conoscenza tecnica.

(avviamento soggettivo) quello dovuto all'abilità operativa dell'imprenditore.

2. Gli elementi costitutivi dell'azienda

Elementi costitutivi dell'azienda sono tutti i beni, di qualsiasi natura, "organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Non ha quindi importanza il titolo giuridico ma l'effettiva utilizzazione del bene nel processo produttivo.

Per quanto riguarda la definizione di "bene" non vi è concordia sul punto, il Campobasso utilizza la nozione data dall'art. 810 beni "sono le cose che possono formare oggetto di diritti", altri vi fanno invece rientrare i rapporti giuridici.

3. L'azienda fra concezione atomistica e concezione unitaria.

Molto si è discusso sulla natura giuridica dell'azienda e vivo è stato soprattutto in passato, il contrasto fra teorie unitarie e teorie atomistiche.

Le teorie unitarie considerano l'azienda come un

bene unico; bene immateriale, rappresentato dall'organizzazione della stessa. È sempre nella stessa prospettiva l'azienda è stata qualificata come universalità di beni. Si ritiene quindi che il titolare dell'azienda abbia sulla stessa un vero e proprio diritto di proprietà unitario. Potrebbe quindi tutelare il suo diritto sul complesso aziendale con gli strumenti che l'ordinamento concede al titolare del diritto di proprietà, anche se tale diritto non vanta su taluni beni aziendali. La teoria atomistica concepisce invece l'azienda come una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente collegati e sui quali l'imprenditore può vantare diversi diritti. Secondo il Campobasso non vi è dubbio che dal dato normativo si possa ricavare quale sia la vincente tra le due teorie: la teoria atomistica. Dai dati normativi emerge infatti che l'unificazione giuridica dei beni aziendali èsui beni mobili aziendali (art. 1157). Inoltre, la disciplina dell'azienda prevede che il trasferimento dell'azienda debba essere effettuato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2558). In conclusione, la disciplina dell'azienda e dell'universalità di mobili sono due istituti giuridici distinti, ma con alcune analogie. Mentre per il trasferimento dell'azienda si devono seguire le forme stabilite dalla legge, per i beni mobili aziendali si possono applicare alcune regole analogiche. Tuttavia, queste regole sono limitate ai beni di proprietà del titolare dell'azienda e non si applicano a tutti i beni mobili in generale.

dell'insieme dei beni mobili aziendali.

254. La circolazione dell'azienda

L'azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura.

Può essere:

  1. Venduta
  2. Conferita in società
  3. Donata
  4. Oggetto di diritti reali (usufrutto)
  5. Oggetto di diritti personali (affitto) di godimento.

Ovviamente, l'imprenditore può compiere atti di disposizione che riguardano uno o più beni aziendali. È importante però stabilire in concreto se un determinato atto di disposizione sia da qualificare come trasferimento d'azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali.

È principio consolidato che la qualificazione di una data vicenda circolatoria come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali deve essere operata secondo criteri oggettivi: guardando cioè al risultato realmente perseguito e realizzato e non al nomen dato al contratto dalle parti o alla loro intenzione.

à la proprietà o la gestione di un'azienda o di una sua parte a un'altra persona o entità. Questo può avvenire per diversi motivi, come la vendita dell'azienda, la fusione con un'altra società o la cessione di una divisione aziendale. Durante il trasferimento, è importante considerare gli aspetti legali, finanziari e organizzativi per garantire una transizione senza intoppi.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
96 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher necmetu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Teti Raffaele.