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AVVIAMENTO

L’avviamento è quel valore aggiuntivo dato dal considerare i beni aziendali come un

unico insieme ovvero l’attitudine del complesso aziendale di un’impresa a conseguire

profitto, in virtù di fattori oggettivo e/o soggetti che lo caratterizzano.

I fattori soggettivi sono quelli relativi alla persona dell’imprenditore di creare e

mantenere la clientela, ovvero dipende dal prestigio e dalla capacità personale

dell’imprenditore stesso. Il suo valore è rilevante ai fini della cessione dell’azienda.

Il fattore oggettivo è ricollegabile a fattori insiti nel coordinamento funzionale

esistente tra i diversi beni. Il suo valore è dato dalla somma algebrica dei suoi

elementi che compongono il patrimonio.

Mentre i fattori oggetti sono acquistati dall’imprenditore in sede di cessione

dell’azienda, i fattori soggettivi non possono essere oggetto dell’atto di vendita. Per far

emergere il fattore soggettivo è previsto che l’alienante si astenga dall’iniziare una

nuova impresa idonea a sviare la clientela.

TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA

Ai fini del trasferimento è richiesto il trasferimento di un insieme di beni

potenzialmente idoneo ad essere usato per l’esercizio di una determinata attività,

ovvero è possibile il trasferimento di un ramo d’azienda il quale deve essere

autonomo, ovvero prescindere dall’inserimento della stessa nell’intero complesso

aziendale, ed organizzato che sta per il legame tra le attività di lavoratori di quella

parte tale da produrre prodotti specificamente individuabili. Inoltre, è richiesta la

forma ad probationem ai fini probatori, e la forma ad substantiam ai fini della validità

in base al regime del bene aziendale.

Effetto del trasferimento è l’effetto traslativo della proprietà dei beni

aziendali inclusi nell’atto di trasferimento dell’azienda, giacché è ben possibile che il

proprietario dell’azienda decida di trattenere a sé alcuni beni da escludere dal

trasferimento insieme all’azienda. Produce effetti ulteriori automatici ex lege.

Un effetto descritto dall’articolo 2557 è il divieto di concorrenza: chi

trasferisce l’azienda deve astenersi dall’iniziare un’attività che per oggetto o

ubicazione è idoneo a sviare la clientela per un massimo di cinque anni. Questo è un

divieto relativo e derogabile ovvero sussiste nel limite in cui non impedisce ogni

attività professionale e per il termine massimo di cinque anni. Due sono le esigenze

ottemperate ovvero quelle dell’alienante consistente nel non vedere compromessa la

propria libertà di iniziativa economica; e quella dell’acquirente consistente nel

trattenere la clientela e quindi di godere dell’avviamento soggettivo.

Controversa è la verifica della violazione del divieto. Ad esempio, nella divisione

ereditaria con assegnazione ad un erede oppure con lo scioglimento della società ed

assegnazione ad un socio della quota di liquidazione non si ha violazione in quanto

non c’è trasferimento di azienda ma è qualcosa di acquisito ex ante.

In definitiva, il divieto di concorrenza è violato ogni volta che è sviata la clientela

dell’azienda ceduta per fatto concorrenziale imputabile all’alienante.

Un ulteriore effetto è previsto dall’articolo 2558, ovvero quello relativo alla

successione dei contratti aziendali.

La posizione del terzo contraente subisce una deroga al diritto comune, in base al

quale è richiesto il consenso del contraente ceduto, mentre l’articolo 2558 prevede

un effetto successorio.

Ad esempio, nel caso del rapporto di lavoro, ciò continua ed il lavoratore conserva tutti

i diritti che ne derivano. Dato tale effetto automatico, il secondo comma consente al

terzo contraente il

diritto di recesso, ovvero il diritto di sciogliere il rapporto contrattuale entro tre mesi

qualora vi sia giusta causa, la quale va provata l’esistenza di una situazione

oggettiva che renda la controparte non affidabile. Il recesso ha effetti ex nunc, ovvero

non ritorna il contratto in testa all’alienante

ma determina l’estinzione dello stesso.

Non si applica questa disciplina nei contratti a carattere personale, dove sarà

necessaria una pattuizione ex novo. Distinguere quali siano contratti a carattere

personale o meno non è propriamente agevole; è però opinione prevalente che

contratti personali siano quei contratti nei quali l'identità e le qualità personali

dell'imprenditore alienante sono state in concreto determinanti del consenso del terzo

contraente. Punto questo da accertare caso per caso in base a criteri di

interpretazione oggettiva. In generale, quindi, la categoria dei contratti personali non

intuitu personae.

può farsi coincidere con quella dei contratti comunemente definiti

Anche l’articolo 2559, relativo alla cessione dei crediti aziendali, propone

una deroga rispetto al diritto comune.

Secondo il diritto comune ha effetto verso il debitore quando questo accetta o riceve

la notifica, ma per il mero trasferimento del credito non è necessario il suo consenso,

giacché se paga al vecchio creditore prima della verifica o accettazione è liberato dal

credito mentre se avviene dopo non è liberato. Secondo il diritto aziendale, invece,

ha effetto dall’iscrizione nel registro delle imprese a prescindere dal consenso o dalla

notifica. Ciò perché l’azienda, avendo numerosi crediti dovrebbe notificare uno per uno

ogni creditori, per cui se paga al vecchio creditore, in buona fede, è liberato

dall’obbligo, in quanto si ammette la limitata conoscibilità del registro delle imprese

dato che per pagare ogni debito si dovrebbe verificare se è avvenuta una cessione

d’azienda.

Relativamente, alla cessione del debito aziendale, ai sensi dell’articolo 2560,

l’alienante non è liberato dai debiti aziendali senza il consenso del creditore.

Ne risponde in solido anche l’acquirente se risultano dai libri contabili. Se sono

presenti irregolarità di sostanza (errore grafico), tuttavia, non ne risponde, mentre per

le irregolarità di forma - errore nell’applicazione della formalità del codice civile - ne

risponde invece. Ne risponde sempre per i debiti verso dipendenti e verso l'erario; ciò

è circoscritto al debito risultante dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria

alla data del trasferimento.

USUFRUTTO E AFFITTO DELL’AZIENDA

L'azienda può formare oggetto di un diritto reale o personale di godimento. Può

essere costituita in usufrutto o può essere concessa in affitto.

L’usufrutto è il potere di godere delle cose altrui con l’obbligo di rispettarne la

destinazione economica.

L’articolo 2561 prevede particolari diritti e doveri in deroga alla disciplina generale

dell’usufrutto:

l’esercizio dell’attività sotto la ditta che la contraddistingue senza modificarne la

 destinazione. In caso di violazione si ricorre all’articolo 1015 alla cessazione

dell’usufrutto per abuso dell’usufruttuario;

il diritto di godere dei beni aziendali e di disporre nei limiti segnati dall’esigenze

 della gestione;

il diritto di acquistare ed immettere nuovi beni dato che al termine dell’usufrutto

 potrebbe essere composta da beni diversi dall’originario.

Per quanto riguarda l’affitto si ripercorre la disciplina dell’usufrutto di azienda in

virtù del rinvio che ne fa all’articolo 2561. Si applicano la disciplina del divieto di

concorrenza e della successione nei contratti ma non quella relativa ai crediti e ai

debiti aziendali.

SEGNI DISTINTIVI

DITTA

La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore e lo individua come soggetto di

diritto nell’esercizio dell’attività di impresa.

Nella scelta della propria ditta, l’imprenditore incontra due limiti; limiti

rappresentati dal rispetto dei principi della verità e della novità.

Il principio della verità, ex articolo 2563, ha diverso contenuto a seconda che si

tratti di ditta originaria o di ditta derivata. La ditta originaria è quella formata

dall’imprenditore che la utilizza e deve contenere almeno il cognome o la sigla dello

stesso. È da tenere presente che questa è una verità dalla scarsa capacità distintiva

ma è comunque sufficiente. La ditta derivata è quella formata da un altro

imprenditore e successivamente trasferita ad un altro imprenditore. La verità, in tal

caso, si riduce ad una pura verità storica.

Secondo il principio della novità, ex articolo 2564, la ditta non deve essere uguale

o simile a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto

dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Il principio della novità opera

anche nei rapporti fra la ditta e altri segni distintivi. Infatti, in virtù del principio di

unitarietà dei segni distintivi è fatto divieto di adottare come ditta il marchio altrui,

se sussiste pericolo di confusione tra segni.

Per le imprese commerciali trova applicazione il criterio della priorità d'iscrizione

nel registro delle imprese e non il criterio di priorità d'uso per cui l'obbligo di

integrare o modificare la ditta spetta che a chi ha iscritto successivamente la propria

ditta nel registro delle imprese. Chi ha adottato per primo una certa ditta ha diritto,

perciò, all'uso esclusivo della stessa. Il diritto all'uso esclusivo della ditta ed il

corrispondente obbligo di differenziazione sussistono però solo se i due imprenditori

sono in rapporto concorrenziale tra loro, tale da determinare una confusione per

l'oggetto dell'impresa e per il luogo esercitata. Il diritto all'uso esclusivo è quindi diritto

relativo. La giurisprudenza peraltro è propensa a concepire con una certa larghezza

l'esistenza del rapporto concorrenziale. Si ritiene che la confondibilità per l'oggetto

deve essere valutata tenendo conto anche dell'attitudine dell'impresa ed espandersi in

attività complementari, similari o affini.

La ditta può essere oggetto di trasferimento ai sensi dell’articolo 2565 in

base al quale si impone il divieto di separazione tra ditta e azienda. Ciò perché

consente di valorizzare l’avviamento connesso all’azienda e tutela tutti coloro che

hanno avuto un rapporto con l’originario imprenditore e i consumatori contro un

eventuale improprio mutamento delle caratteristiche oggettive dei

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Publisher
A.A. 2023-2024
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tent92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scognamiglio Giuliana.