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• La RIDUZIONE DEL CAPITALE (PER PERDITE) AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE,

almeno che l’assemblea non deliberi la riduzione ed il conseguente aumento del capitale ad una cifra

superiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società;

• La DELIBERA DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN SEGUITO

A RECESSO di uno o più soci o all’impossibilità di provvedere al rimborso dei recedenti senza

ridurre il capitale sociale o all’opposizione dei creditori alla riduzione;

• La DELIBERA DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO dell’assemblea straordinaria: occorre la

maggioranza rafforzata di più di 1/3 del capitale sociale nelle società che NON fanno appello al

mercato del capitale di rischio; la delibera è inoltre soggetta al controllo notarile di legalità e ad

iscrizione nel registro delle imprese;

• ALTRE CAUSE PREVISTE DALLO STATUTO.

La dichiarazione di fallimento, dopo la riforma del 2003, NON è più causa di scioglimento.

Spetta agli amministratori, o in mancanza al tribunale, l’ACCERTAMENTO della causa di scioglimento e

la conseguente iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento del consiglio di

amministrazione o della delibera assembleare di scioglimento.

Alla denominazione sociale va aggiunta l’indicazione che si tratta di società in liquidazione.

Differentemente dalla disciplina previgente, la riforma del 2003 ha previsto che gli EFFETTI dello

scioglimento si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e non dal momento in cui si è

verificata la causa dello scioglimento; gli amministratori, però, sono personalmente e solidalmente

responsabili per i danni subiti dalla società e da terzi per effetto di un ritardo/omissione nell’accertamento e

nell’iscrizione.

La società in stato di liquidazione

L’estinzione della società non si ha per il solo verificarsi di una causa di scioglimento, in quanto la società

entra in STATO DI LIQUIDAZIONE ed occorre dar luogo al relativo procedimento (di liquidazione),

ossia al pagamento dei creditori sociali ed alla distribuzione del residuo attivo tra i soci. Tuttavia, lo stato di

liquidazione produce effetti nei confronti degli organi sociali.

163

Gli amministratori, che restano in carica sino alla nomina dei liquidatori e che devono conservare i beni sino

alla consegna agli stessi, devono convocare subito, al verificarsi della causa di scioglimento, l’assemblea per

le deliberazioni relative alla liquidazione. I loro poteri, inoltre, sono limitati, potendo agire SOLO ai fini

“della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”. Se violano tale limite sono

responsabili personalmente e solidalmente per i danni arrecati alla società e a terzi, sebbene i propri atti

vincolino ugualmente la società nei confronti dei terzi stessi, almeno che questi ultimi non abbiano agito

intenzionalmente a danno della suddetta.

Durante la liquidazione anche l’assemblea vede ridotti i propri poteri, non potendo adottare talune delibere

modificative dello statuto, anche se è consentita la fusione con altra società, almeno fino all’inizio della

distribuzione dell’attivo. Il collegio sindacale, invece, continua ad esercitare la propria attività di controllo,

anche sui liquidatori.

Lo stato di liquidazione può essere REVOCATO in qualsiasi momento dall’assemblea straordinaria, previa

eliminazione della causa di scioglimento (anche contestualmente alla revoca). Nelle società che NON fanno

appello al mercato del capitale di rischio occorre la maggioranza rafforzata di un terzo del capitale sociale

anche in seconda convocazione. Ai soci dissenzienti è garantito il diritto di recesso e la revoca ha effetto

SOLO decorsi 60 giorni dall’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, permettendo in tal modo ai

creditori sociali di proporre opposizione. Non occorre rispettare tale termine se TUTTI i creditori sono stati

pagati o sono consenzienti alla revoca.

Il procedimento di liquidazione

Il PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE si apre con la nomina di uno o più liquidatori tramite una

delibera dell’assemblea straordinaria, che fissa anche il numero ed i poteri degli stessi. Nell’inerzia

assembleare, i liquidatori vengono nominati dal tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei

sindaci, oppure nella sentenza che dichiara la nullità della società. Essi restano in carica per tutta la durata

della liquidazione, almeno che non sia fissato un termine o non vengano revocati dall’assemblea o, in

presenza di una giusta causa, dallo stesso tribunale. Nomina e revoca vanno iscritte nel registro delle

imprese.

Con la nomina dei liquidatori cessa la carica degli amministratori, i quali sono tenuti a consegnare i beni

sociali.

I liquidatori devono adempiere i loro doveri con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura

dell’incarico e soggiacciono alla medesima disciplina di responsabilità degli amministratori; da essi

prendono in consegna i beni ed i libri sociali, provvedendo a redigere con gli stessi l’inventario del

patrimonio sociale. Gli amministratori consegnano un “bilancio” dei conti alla data di scioglimento ed un

rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio, di cui viene redatto apposito

verbale. I liquidatori, poi, hanno pieni poteri, potendo esercitare tutti gli atti utili per la liquidazione della

società; hanno piena rappresentanza e possono intraprendere nuove operazioni, senza responsabilità

personale per gli affari intrapresi (in passato non avevano tutti questi poteri).

Il primo dovere dei liquidatori è quello di pagare i debiti sociali, ossia di soddisfare i creditori della società

e prima di ciò non possono in alcun modo ripartire i beni tra i singoli soci, almeno che, accantonate le

somme dovute ai creditori, non si provveda alla distribuzione di ACCONTI tra i soci stessi durante la

liquidazione, facendo prestare a questi ultimi idonee garanzie. In questa ipotesi, i liquidatori sono

responsabili personalmente e solidalmente degli eventuali danni arrecati ai terzi creditori.

164

Se i fondi societari risultano insufficienti, i liquidatori possono chiedere ai soci di versare la parte di

conferimenti ancora dovuta per le azioni NON interamente liberate.

Se la liquidazione, poi, si protrae oltre l’anno, va redatto il BILANCIO ANNUALE DI LIQUIDAZIONE,

che deve essere approvato dall’assemblea, per cui vale la disciplina del bilancio d’esercizio, ovviamente

laddove compatibile. Se il bilancio non viene depositato per oltre tre anni consecutivi si ha

CANCELLAZIONE D’UFFICIO della società dal registro delle imprese.

Anche una volta completata la liquidazione del patrimonio sociale, dopo la conversione in denaro

dell’attivo, i liquidatori devono redigere il BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE, indicando il

PIANO DI RIPARTO, ossia quanto spetta a ciascun socio. Il bilancio finale deve essere approvato da

CIASCUN socio (e non dall’assemblea), ma per evitare che i liquidatori corrano dietro ai singoli azionisti è

stato previsto il sistema dell’APPROVAZIONE TACITA (art.2493 c.c.), il quale prevede che il bilancio,

sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo

contabile, venga depositato presso il registro delle imprese e si intende APPROVATO se, entro 90 giorni dal

deposito, nessun socio abbia proposto reclamo dinanzi al tribunale o se, indipendentemente dal termine,

tutto il residuo attivo sia stato distribuito tra i soci, ottenendo una quietanza senza riserva. Con

l’approvazione del bilancio finale i liquidatori sono liberi dinanzi ai soci, dovendo provvedere solo a

distribuire l’attivo: le somme non riscosse entro 3 mesi dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio,

vengono depositate presso una banca. Infine, i libri sociali vengono depositati presso l’ufficio del registro.

L’estinzione della società

Si ha cancellazione della società dal registro delle imprese:

• Su richiesta dei liquidatori, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione;

• Su richiesta del curatore fallimentare, quando il fallimento si chiude per insufficienza o integrale

ripartizione dell’attivo;

• D’ufficio, quando per oltre tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio annuale di

liquidazione.

Prima dell’atto formale di cancellazione, però, la società continua ad esistere e gli eventuali creditori

insoddisfatti devono rivolgersi alla società, nella persona dei liquidatori, i quali possono anche rispondere

solidalmente e personalmente del danno arrecato a terzi, qualora non riescano a recuperare le somme dovute

ai creditori.

Dopo l’atto formale di cancellazione, invece, i creditori sociali insoddisfatti possono rivolgersi ai soci, nel

limite di quanto riscosso da questi in base al bilancio finale di liquidazione, o ai liquidatori, se il mancato

pagamento è dipeso da colpa degli stessi.

E’ con la cancellazione dal registro delle imprese, quindi, che si ha l’ESTINZIONE della società per azioni,

anche in presenza di creditori insoddisfatti.

Come anticipato nello studio della prima parte del diritto commerciale, i creditori possono chiedere il

FALLIMENTO entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, in forza di quanto

stabilito prima dalla Corte costituzionale ed in seguito fissato all’interno dell’art.10 della legge fallimentare,

contrariamente a quanto era previsto in precedenza dall’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il

fallimento poteva essere chiesto sino al pagamento dell’ultimo debito sociale.

165

CAPITOLO DICIASSETTESIMO – LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER

AZIONI

Caratteri distintivi

La SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.a.p.a.), la cui disciplina è contenuta all’interno

degli articoli dal 2452 al 2461 del codice, è una particolare società di capitali che si contraddistingue per la

presenza di DUE CATEGORIE DI SOCI: gli ACCOMANDATARI, che rispondono solidalmente ed

illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono per legge amministratori della società, e gli

ACCOMANDANTI, che sono obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale sottoscritto.

Anche nella S.a.p.a. le quote di partecipazione di entrambe le categorie di soci sono rappresentate da

AZIONI.

Attenzione però, perché la società in accomandita per azioni NON E’ AFFATTO una società a metà strada

tra la società in accomandita semplice (società di persone) e la società per azioni (società di capitali): a tal

proposito, l’art.2454 c.c. prevede che alla S.a.p.a. si applichino, laddove compatibili, l

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mircovice90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Rocchi Ettore.