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IL MERCATO MOBILIARE
L’organizzazione e la regolamentazione di un mercato dei valori mobiliari e degli altri
strumenti finanziari risponde al duplice scopo di agevolare (attraverso la tipizzazione e la
concentrazione delle negoziazioni) la conclusione e l’esecuzione dei relativi contratti di
compravendita e di consentire la formazione di prezzi ufficiali significativi degli strumenti
finanziari scambiati.
Il più antico e il più importante mercato mobiliare regolamentato italiano è la borsa valori.
In essa vengono negoziati titoli di massa largamente diffusi fra il pubblico (azioni di società,
obbligazioni,…) ammessi alle quotazioni e altri strumenti finanziari collegati a titoli quotati.
L’organizzazione e la gestione dei mercati sono disciplinati da un regolamento deliberato
dall’assemblea ordinaria della società di gestione.
La Consob autorizza l’esercizio dell’attività dei mercati regolamentati; vigila inoltre su quelli
esistenti al fine di assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori.
I CONTRATTI DI BORSA
I contratti di borsa sono contratti standardizzati che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà di un determinato quantitativo di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, quote
di fondi comuni,…) individuati solo nel genere (es. mille azioni Fiat ordinarie), la cui
esecuzione (individuazione e consegna delle azioni, pagamento del prezzo) è differita ad
una scadenza predeterminata.
I contratti di borsa si atteggiano perciò come vendite a termine di azioni. Sono contratti
standardizzati: i tipi di contratti ammessi e i quantitativi minimi negoziabili sono stabiliti dal
regolamento del mercato.
Chi intenda acquistare o vendere titoli acquistati in borsa è tenuto perciò a rivolgersi ad uno
degli intermediari abilitati, conferendogli un apposito incarico scritto di acquisto o di vendita
(c.d. ordine di borsa). A partire dal 1996, la negoziazione dei titoli in borsa è effettuata con
un sistema telematico che collega in un unico mercato nazionale gli operatori autorizzati. I
contratti di borsa sono stipulati direttamente dagli intermediari fra di loro, in nome proprio e
per conto dei rispettivi clienti.
L’insolvenza di mercato di uno dei soggetti ammessi alle negoziazioni è dichiarata dalla
Consob e determina l’immediata liquidazione dei contratti dell’insolvente non ancora
scaduti. 35
CONTRATTI A CONTANTI E A TERMINE
Secondo le modalità di determinazione del termine di esecuzione (c.d. liquidazione) i
contratti di borsa si distinguono in contratti a contanti e a termine.
La compravendita a contanti deve essere eseguita entro un termine massimo che decorre
dalla conclusione di ciascun contratto (attualmente fissato in tre giorni dal regolamento di
borsa); non si ha comunque lo scambio immediato dei titoli contro il prezzo. La liquidazione
per compensazione dei contratti a contanti avviene con cadenza giornaliera e il relativo
servizio di compensazione e liquidazione determina il saldo a debito o a credito di ciascun
intermediario.
Per i titoli quotati in borsa era in passato possibile anche la stipulazione di contratti a
termine e di contratti a premio su singoli titoli azionari. Nei contratti a termine la
liquidazione era unica per tutti i contratti conclusi in un determinato periodo (mese di
borsa) e avveniva con cadenza mensile in un giorno fissato dal calendario di Borsa, con la
consegna dei titoli e il pagamento del prezzo del giorno in cui il contratto era stato
concluso.
Nella liquidazione dei contratti a premio il compratore o il venditore a termine si riservava,
dietro pagamento di un corrispettivo (premio) il diritto di non darvi esecuzione.
Nel 2003 è stato istituito il mercato per la negoziazione degli strumenti finanziari derivati
(idem). In tale mercato i tradizionali contratti a termine sono stati sostituiti con i contratti
futures (contratto con il quale le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza un certo
quantitativo di attività finanziarie, a un prezzo prestabilito; quelli a premio dai contratti di
opzione. Una delle parti, dietro pagamento di un premio, acquisisce la facoltà di acquistare
o di vendere un certo quantitativo di determinate attività finanziarie a un prezzo stabilito,
entro un termine concordato o alla scadenza dello stesso.
I covered-warrant sono strumenti finanziari dematerializzati ed emessi in serie che
incorporano un contratto di opzione, di acquisto e di vendita avente ad oggetto azioni, altre
attività finanziarie, indici o altre merci.
I certificati sono strumenti finanziari dematerializzati emessi in serie, il cui valore varia in
dipendenza dall’andamento di un’attività assunta come parametro di riferimento.
IL RIPORTO
Il riporto è il contratto con il quale una parte trasferisce in proprietà all’altra parte titoli di
credito di una data specie per un determinato prezzo. Nel contempo questi si obbliga a
trasferire al primo, ad una determinata scadenza, la proprietà di altrettanti titoli della stessa
specie, verso rimborso di un prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura
convenuta.
CAPITOLO 38 – IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO ED IMPRESE DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, verso pagamento di un
premio, a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro (assicurazione contro i danni); oppure a pagare un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).
L’assicuratore opera secondo specifiche regole tecniche, basate sul calcolo delle
probabilità, che gli consentono di neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti.
È un contratto puramente aleatorio se si considera il verificarsi di un singolo evento.
Quando invece un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei
(furto, incendio, morte,…) occorre applicare la statistica dei grandi numeri per determinare
la probabilità media del verificarsi di un determinato evento.
L’assicuratore è perciò in grado di stabilire qual è il rischio medio e su tale rischio può
basarsi per determinare il corrispettivo premio dovutogli dal singolo assicurato. L’insieme
dei premi incassati per ciascuna classe di rischi consente di formare un fondo patrimoniale
sufficiente a risarcire gli assicurati.
Il contratto di assicurazione consente la neutralizzazione del rischio per entrambi i
contraenti, attraverso l'inserimento del singolo rischio in una massa di rischi omogenei. 36
L’attività assicurativa può essere esercitata solo da s.p.a., società cooperative per azioni e
società di mutua assicurazione. L’inizio dell’attività è subordinato all’autorizzazione
dell’Isvap (istituto che svolge attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione).
Per salvaguardare gli assicurati dal rischio di insolvenza è prescritta la costituzione, con i
premi raccolti, di speciali fondi (riserve tecniche) per far fronte agli impegni futuri.
I TIPI DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario. L’indennizzo dovuto
dall’assicuratore non può superare il danno sofferto dall’assicurato.
L’assicurazione sulla vita è sottratta all’applicazione del principio indennitario: il capitale o
la rendita assicurata possono essere liberamente determinati dalla parti e sono in ogni caso
dovuti dall’assicuratore al verificarsi dell’evento previsto.
LA DISCIPLINA GENERALE: IL RISCHIO E IL PREMIO
Il rischio è la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro ed incerto. Il rischio
dedotto in contratto deve in ogni caso esistere oggettivamente.
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o è cessato di esistere
prima della conclusione del contratto.
Si vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell’assicurato, l’assicuratore può
chiedere l’annullamento del contratto.
Il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore. È costituito dal premio puro (calcolato
secondo criteri matematici) e dal compenso aggiuntivo dovuto all’assicuratore per il
servizio reso. Deve essere pagato anticipatamente.
Il contraente può agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo nome e per suo
conto); tutti gli effetti del contratto si producono direttamente in testa all’assicurato.
Quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza poteri, l’interessato può
ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, fruendo
ugualmente della copertura assicurativa. Il rappresentante senza poteri è tenuto
personalmente a pagare i premi e ad osservare gli altri obblighi derivanti dal contratto fin
quando l’interessato non abbia ratificato il contratto o non abbia rifiutato la ratifica. Il
contratto di assicurazione è un contratto consensuale ma deve essere provato per iscritto
(l’assicuratore rilascia la polizza).
L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
L’assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni o diritti
dell’assicurato (assicurazione di cose); può coprire anche il rischio cui è esposto l’intero
patrimonio (assicurazione di patrimoni).
Secondo il principio indennitario, può assicurarsi solo chi ha un interesse economico
esposto al rischio dedotto in contratto.
L’assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito dall’assicurato in
conseguenza del sinistro (costituito dalla sola perdita subita e non anche dal mancato
guadagno).
L’indennizzo non può superare il valore che le cose danneggiate hanno al tempo del
sinistro.
Nell’ipotesi che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a
quello dichiarato nel contratto, i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico
dell’assicurato mentre l’assicuratore dovrà risarcire la parte proporzionale del rischio
coperto (es. una cosa che vale 200 è assicurata per 100; se subisce un danno di 50,
l’assicuratore corrisponderà 25).
È obbligo dell’assicurato dare un pronto avviso all’assicuratore del sinistro; deve inoltre fare
quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L’inosservanza dolosa di questi
obblighi comporta la perdita del diritto di indennità.
Se sono state stipulate più assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, l’assicurato
deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti st