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IL MERCATO MOBILIARE

L’organizzazione e la regolamentazione di un mercato dei valori mobiliari e degli altri

strumenti finanziari risponde al duplice scopo di agevolare (attraverso la tipizzazione e la

concentrazione delle negoziazioni) la conclusione e l’esecuzione dei relativi contratti di

compravendita e di consentire la formazione di prezzi ufficiali significativi degli strumenti

finanziari scambiati.

Il più antico e il più importante mercato mobiliare regolamentato italiano è la borsa valori.

In essa vengono negoziati titoli di massa largamente diffusi fra il pubblico (azioni di società,

obbligazioni,…) ammessi alle quotazioni e altri strumenti finanziari collegati a titoli quotati.

L’organizzazione e la gestione dei mercati sono disciplinati da un regolamento deliberato

dall’assemblea ordinaria della società di gestione.

La Consob autorizza l’esercizio dell’attività dei mercati regolamentati; vigila inoltre su quelli

esistenti al fine di assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle

negoziazioni e la tutela degli investitori.

I CONTRATTI DI BORSA

I contratti di borsa sono contratti standardizzati che hanno per oggetto il trasferimento

della proprietà di un determinato quantitativo di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, quote

di fondi comuni,…) individuati solo nel genere (es. mille azioni Fiat ordinarie), la cui

esecuzione (individuazione e consegna delle azioni, pagamento del prezzo) è differita ad

una scadenza predeterminata.

I contratti di borsa si atteggiano perciò come vendite a termine di azioni. Sono contratti

standardizzati: i tipi di contratti ammessi e i quantitativi minimi negoziabili sono stabiliti dal

regolamento del mercato.

Chi intenda acquistare o vendere titoli acquistati in borsa è tenuto perciò a rivolgersi ad uno

degli intermediari abilitati, conferendogli un apposito incarico scritto di acquisto o di vendita

(c.d. ordine di borsa). A partire dal 1996, la negoziazione dei titoli in borsa è effettuata con

un sistema telematico che collega in un unico mercato nazionale gli operatori autorizzati. I

contratti di borsa sono stipulati direttamente dagli intermediari fra di loro, in nome proprio e

per conto dei rispettivi clienti.

L’insolvenza di mercato di uno dei soggetti ammessi alle negoziazioni è dichiarata dalla

Consob e determina l’immediata liquidazione dei contratti dell’insolvente non ancora

scaduti. 35

CONTRATTI A CONTANTI E A TERMINE

Secondo le modalità di determinazione del termine di esecuzione (c.d. liquidazione) i

contratti di borsa si distinguono in contratti a contanti e a termine.

La compravendita a contanti deve essere eseguita entro un termine massimo che decorre

dalla conclusione di ciascun contratto (attualmente fissato in tre giorni dal regolamento di

borsa); non si ha comunque lo scambio immediato dei titoli contro il prezzo. La liquidazione

per compensazione dei contratti a contanti avviene con cadenza giornaliera e il relativo

servizio di compensazione e liquidazione determina il saldo a debito o a credito di ciascun

intermediario.

Per i titoli quotati in borsa era in passato possibile anche la stipulazione di contratti a

termine e di contratti a premio su singoli titoli azionari. Nei contratti a termine la

liquidazione era unica per tutti i contratti conclusi in un determinato periodo (mese di

borsa) e avveniva con cadenza mensile in un giorno fissato dal calendario di Borsa, con la

consegna dei titoli e il pagamento del prezzo del giorno in cui il contratto era stato

concluso.

Nella liquidazione dei contratti a premio il compratore o il venditore a termine si riservava,

dietro pagamento di un corrispettivo (premio) il diritto di non darvi esecuzione.

Nel 2003 è stato istituito il mercato per la negoziazione degli strumenti finanziari derivati

(idem). In tale mercato i tradizionali contratti a termine sono stati sostituiti con i contratti

futures (contratto con il quale le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza un certo

quantitativo di attività finanziarie, a un prezzo prestabilito; quelli a premio dai contratti di

opzione. Una delle parti, dietro pagamento di un premio, acquisisce la facoltà di acquistare

o di vendere un certo quantitativo di determinate attività finanziarie a un prezzo stabilito,

entro un termine concordato o alla scadenza dello stesso.

I covered-warrant sono strumenti finanziari dematerializzati ed emessi in serie che

incorporano un contratto di opzione, di acquisto e di vendita avente ad oggetto azioni, altre

attività finanziarie, indici o altre merci.

I certificati sono strumenti finanziari dematerializzati emessi in serie, il cui valore varia in

dipendenza dall’andamento di un’attività assunta come parametro di riferimento.

IL RIPORTO

Il riporto è il contratto con il quale una parte trasferisce in proprietà all’altra parte titoli di

credito di una data specie per un determinato prezzo. Nel contempo questi si obbliga a

trasferire al primo, ad una determinata scadenza, la proprietà di altrettanti titoli della stessa

specie, verso rimborso di un prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura

convenuta.

CAPITOLO 38 – IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO ED IMPRESE DI ASSICURAZIONE

L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, verso pagamento di un

premio, a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un

sinistro (assicurazione contro i danni); oppure a pagare un capitale o una rendita al

verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

L’assicuratore opera secondo specifiche regole tecniche, basate sul calcolo delle

probabilità, che gli consentono di neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti.

È un contratto puramente aleatorio se si considera il verificarsi di un singolo evento.

Quando invece un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei

(furto, incendio, morte,…) occorre applicare la statistica dei grandi numeri per determinare

la probabilità media del verificarsi di un determinato evento.

L’assicuratore è perciò in grado di stabilire qual è il rischio medio e su tale rischio può

basarsi per determinare il corrispettivo premio dovutogli dal singolo assicurato. L’insieme

dei premi incassati per ciascuna classe di rischi consente di formare un fondo patrimoniale

sufficiente a risarcire gli assicurati.

Il contratto di assicurazione consente la neutralizzazione del rischio per entrambi i

contraenti, attraverso l'inserimento del singolo rischio in una massa di rischi omogenei. 36

L’attività assicurativa può essere esercitata solo da s.p.a., società cooperative per azioni e

società di mutua assicurazione. L’inizio dell’attività è subordinato all’autorizzazione

dell’Isvap (istituto che svolge attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione).

Per salvaguardare gli assicurati dal rischio di insolvenza è prescritta la costituzione, con i

premi raccolti, di speciali fondi (riserve tecniche) per far fronte agli impegni futuri.

I TIPI DI ASSICURAZIONE

L’assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario. L’indennizzo dovuto

dall’assicuratore non può superare il danno sofferto dall’assicurato.

L’assicurazione sulla vita è sottratta all’applicazione del principio indennitario: il capitale o

la rendita assicurata possono essere liberamente determinati dalla parti e sono in ogni caso

dovuti dall’assicuratore al verificarsi dell’evento previsto.

LA DISCIPLINA GENERALE: IL RISCHIO E IL PREMIO

Il rischio è la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro ed incerto. Il rischio

dedotto in contratto deve in ogni caso esistere oggettivamente.

Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o è cessato di esistere

prima della conclusione del contratto.

Si vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell’assicurato, l’assicuratore può

chiedere l’annullamento del contratto.

Il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore. È costituito dal premio puro (calcolato

secondo criteri matematici) e dal compenso aggiuntivo dovuto all’assicuratore per il

servizio reso. Deve essere pagato anticipatamente.

Il contraente può agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo nome e per suo

conto); tutti gli effetti del contratto si producono direttamente in testa all’assicurato.

Quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza poteri, l’interessato può

ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, fruendo

ugualmente della copertura assicurativa. Il rappresentante senza poteri è tenuto

personalmente a pagare i premi e ad osservare gli altri obblighi derivanti dal contratto fin

quando l’interessato non abbia ratificato il contratto o non abbia rifiutato la ratifica. Il

contratto di assicurazione è un contratto consensuale ma deve essere provato per iscritto

(l’assicuratore rilascia la polizza).

L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

L’assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni o diritti

dell’assicurato (assicurazione di cose); può coprire anche il rischio cui è esposto l’intero

patrimonio (assicurazione di patrimoni).

Secondo il principio indennitario, può assicurarsi solo chi ha un interesse economico

esposto al rischio dedotto in contratto.

L’assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito dall’assicurato in

conseguenza del sinistro (costituito dalla sola perdita subita e non anche dal mancato

guadagno).

L’indennizzo non può superare il valore che le cose danneggiate hanno al tempo del

sinistro.

Nell’ipotesi che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a

quello dichiarato nel contratto, i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico

dell’assicurato mentre l’assicuratore dovrà risarcire la parte proporzionale del rischio

coperto (es. una cosa che vale 200 è assicurata per 100; se subisce un danno di 50,

l’assicuratore corrisponderà 25).

È obbligo dell’assicurato dare un pronto avviso all’assicuratore del sinistro; deve inoltre fare

quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L’inosservanza dolosa di questi

obblighi comporta la perdita del diritto di indennità.

Se sono state stipulate più assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, l’assicurato

deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti st

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Publisher
A.A. 2013-2014
141 pagine
18 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angioletto92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Righini Elisabetta.