PARTE I
L’IMPRENDITORE
CAPITOLO PRIMO (I)
L’imprenditore
Il legislatore dà una definizione generale alla figura dell’imprenditore, art. 2082 cod.civ.
“l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori. Il codice civile distingue infatti tipi
diversi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri: (Criteri di distinzione della
tipologia di impresa e di imprenditore)
1 Oggetto dell’impresa: che determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art.
2135) & imprenditore Commerciale (art. 2195).
2 Dimensione dell’impresa: che determina la distinzione tra piccolo imprenditore (art.
2083) & medio-grande imprenditore.
3 Natura del soggetto che esercita l’impresa: che permette da un’ottica legislativa di
distinguere tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa
pubblica.
Statuti = Tutti gli imprenditori ( agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici)
sono assoggettati ad una disciplina base comune: lo statuto generale dell’imprenditore che
comprende parte della disciplina dell’azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt.
2563-2574) e la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620). Chi è
imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche allo statuto tipico
dell’imprenditore commerciale: l’iscrizione nel registro delle imprese (arrt. 2188-2202) con
effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale (arrt. 2203-2213),
le scritture contabili (arrt .2214-2220), il fallimento ed le altre procedure concorsuali.
ART. 2082 = “l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi . questa nozione generale traccia la
linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del semplice lavoratore autonomo.
L’art. 2082 fissa i requisiti minimi (giuridici). Da qui si ricava che l’impresa è attività (serie
coordinata di atti) caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e
servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicitá,
professionalità). Inoltre è controverso se siano altresì indispensabili a) la liceità dell’attività
svolta; b) l’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto (ovvero scopo di lucro) c) la
destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.
Attività produttiva. L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o
scambio di beni o servizi. E’ in breve attività produttiva (in senso lato) di nuova ricchezza.
1 Non è impresa l’attività di mero godimento (cioè che non dà luogo alla produzione di
nuovi beni o servizi. (es. il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in
locazione; è invece attività di godimento e produttiva – di servizi – l’attività del proprietario
che adibisca lo steso immobile ad albergo, pensione o residence). E’ ancora godimento del
proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprio danaro nella compravendita
di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con scopo investimento o
speculativo. Sono certamente imprese commerciali le società finanziarie che erogano
credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico (imprese bancarie).
2 La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva
svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. E
ciò sia in casi meno gravi in cui vengono violate norme imperative (es. commercio
all’ingrosso senza licenza amministrativa) sia in quelli più gravi in cui l’illecito sia l’oggetto
stesso dell’attività (es. contrabbando di sigarette). E’ pur vero che chi svolge attività
d’impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei
confronti dei terzi e ciò in applicazione di un principio generale dell’ordinamento: da un
comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore. (infatti
non si è mai visto che un contrabbandiere si rivolge ad un tribunale x regolare i conti con un
concorrente).
L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo. Non è concepibile attività d’impresa
senza l’impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui. E questo tipico aspetto del fenomeno
imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come attività 1
organizzata, quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa (arrt.
2086-2094) e quando definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555). La qualità di imprenditore non può
essere negata sia quando l’attività e’ esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o
subordinati) sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro
proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente
percepibile. Ci si pone una domanda: si è imprenditori anche quando l’attività produttiva si
fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente? Questi operatori economici
(elettricista, idraulico, mediatore, agente di commercio ect.) non possono essere considerati
imprenditori (sia pure piccoli) perché la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio
lavoro non può essere considerata organizzazione e in mancanza di un minimo di
eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. La piccola
impresa è infatti quella organizzata prevalentemente (ma non esclusivamente) con il lavoro
proprio e dei familiari. In mancanza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di
capitale (eteroorganizzazione) si avrà un lavoro autonomo. Quindi gli operatori economici di
cui sopra (elettricista, mediatore, ect.) sono prestatori d’opera manuale.
Economicità. Ribadendo il concetto che l’impresa è attività economica, per aversi
impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico,
secondo modalità che consentano la copertura dei casti con i ricavi e assicurino
l’autosufficienza economica. Perché l’attività possa dirsi economica, non è necessario lo
scopo di lucro (che non può essere considerato requisito essenziale dell’attività d’impresa).
Inoltre la nozione di imprenditore è nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata
sia dell’impresa pubblica (art. 2093); ciò implica che requisito essenziale può essere
considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. L’impresa
pubblica non è preordinata alla realizzazione di un profitto ma deve agire in economicità.
(impresa mutualistica, impresa sociale).
Professionalità. L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere
professionale dell’attività; ovvero l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività
produttiva (non è imprenditore chi compie un’isolata azione di acquisto e di successiva
rivendita di merci). La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia
svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività stagionali (es. alberghi,
stabilimenti balneari) è sufficiente il costante ripetersi di atti d’impresa secondo le cadenze
proprie di quel dato tipo di attività. Si può avere impresa anche quando si opera per il
compimento di un unico affare. Infine è imprenditore anche chi produce beni o servizi
destinati ad uso e consumo personale (c.d. impresa per conto proprio)
Le professioni intellettuali. I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai
ect.) non sono mai in quanto tali imprenditori, lo sono solo se “l’esercizio della professione
costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa” (art. 2238) E’ il caso del
medico che gestisce una clinica privata nella quale opera: in questo caso si è in presenza di
due distinte attività (intellettuale e d’impresa). Il professionista che si limita a svolgere la
propria attività non diventa mai imprenditore (anche se esercita la professione impiegando
una vasta schiera di collaboratori ed avvalendosi di mezzi strettamente necessari
all’esplicazione delle proprie energie intellettuali.
CAPITOLO SECONDO (II)
Le categorie di imprenditori
A) Imprenditore agricolo & imprenditore commerciale
Sono categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto della loro attività.
Imprenditore agricolo = ART. 2135 nozione originaria: È imprenditore agricolo chi
esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del
bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all’alienazione dei prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
Questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione d’imprenditore agricolo
introdotta dal d. lgs. 228/2001.
Infatti l’attuale formulazione dell’art. 2135 recita che: “E’ imprenditore agricolo chi esercita
una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse”. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:
1 attività agricole essenziali; 2 attività agricole per connessione. 2
a) Attività agricole essenziali = sono la coltivazione del fondo, la silvicoltura ed
allevamento del bestiame.
Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso… (Rientra nella nazione di coltivazione
del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in
serre e la floricoltura)
1) Selvicoltura = cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti
2) Coltivazione del fondo = orticoltura coltivazione in serra e floricoltura
3) Allevamento di animali = comprendi sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti
agricoli, sia l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia e l’attività cinotecnica ,
l’acquacoltura. + all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico
b) Attività agricole per connessione
1. Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
2. Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse impiegate nell’attività agricola esercitato.
Un’attività è agricola per connessione…
soggettiva
oggettiva
Se il soggetto che la esercita sia già Se l’attività esercitata ha
per oggetto prodotti
imprenditore agricolo (cioè svolge una delle 3 ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo,
attività agricole tipiche) del bosco o dall’allevamento
Imprenditore commerciale = è imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita
una o più categorie di attività elencate all’ART. 2195
1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni
3. Attività di trasporto di persone o cose per terra, acqua o aria
4. Attività bancaria o assicurativa
5. Altre attività ausiliarie alle precedenti: imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di
commissione ecc.
Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola
B) Piccolo Imprenditore – impresa familiare
Piccolo imprenditore = è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È esonerato
dalla tenuta delle scritture contabili e dall’ assoggettamento al fallimento: l’iscrizione nel
registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale. ART. 2083 = sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti & coloro che
esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio & dei
componenti della famiglia.
Per aversi piccola impresa è necessario che:
a) l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa
b) il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia
rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell’impresa.
La versione originaria della legge fallimentare del piccolo imprenditore prevedeva che:
ART. 1 = sono piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che
sono stati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Se manca
l’accertamento del reddito sono considerati piccoli imprenditori quelli esercenti un’attività
commerciale nella cui azienda è stato investito un capitale non superiore a Lit. 900.000.
Quindi il piccolo imprenditore persona fisica era individuato esclusivamente in base a
parametri monetari. Successivamente sono intervenute di due modifiche:
- abrogazione del criterio del reddito (1974) con l’introduzione del IRPEF (criterio del reddito
sulle persone fisiche).
Il criterio del reddito fissato dalla legge fallimentare non era perciò più applicabile)
- abrogazione del criterio del capitale investito non superiore a Lit. 900.000 dichiarato
incostituzionale nel 1989 3
(in quanto non piú idoneo in seguito alla svalutazione monetaria).
La riforma del diritto fallimentare del 2006, a sua volta modificata dal decreto correttivo del
2007, ha reintrodotto nell’art. 1 – comma 2° - un sistema basato su criteri esclusivamente
quantitativi e monetari, cercando di non ripetere gli errori del passato. In primo luogo la
nuova disposizione fallimentare non definisce più chi è “piccolo imprenditore”, ma individua
alcuni parametri al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce. In base
all’attuale disciplina, dunque, non è soggetto a fallimento l’imprenditore che dimostri il
possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un
attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila
euro;
b) aver realizzato, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a
duecentomila euro;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila
euro.
Basta aver superato anche solo uno dei limiti dimensionali per essere esposto a fallimento.
L’impresa artigiana = la nuova legge quadra del 1985 sull’artigianato contiene una nuova
definizione dell’impresa artigiana basata:
a) sull’oggetto dell’impresa che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione dei
beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed
esclusioni.
b) sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendo che esso svolga “in misura prevalente il
proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo.
ART. 230 bis c.c. (necessario che sia rispettato il criterio sulla prevalenza del ART. 2083)
L’impresa familiare = impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore:
cosiddetta famiglia nucleare. L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa,
anche se è frequente che la piccola impresa sia anche impresa familiare. La tutela
legislativa riconosce ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuato
nella famiglia o nell’impresa diritti patrimoniali e amministrativi.
a) patrimoniali = 1. diritto al mantenimento; 2. diritto di partecipazione agli utili
dell’impresa; 3. diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore
dell’azienda; 4. diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria a
trasferimento della stessa.
b) amministrativi = le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa (impiego
degli utili e degli incrementi) sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano
all’impresa stessa.
L’impresa familiare resta un’impresa individuale, ne consegue che:
a) i beni aziendali restano di proprietà dell’imprenditore; b) i diritti patrimoniali dei
partecipanti sono semplici diritti di credito verso l’imprenditore; c) gli atti di gestione
ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore.
C) Impresa collettiva & impresa pubblica
Impresa societaria. Bisogna tener presente che esistono diversi tipi di società e che la
società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale, mentre gli
altri tipi di società possono svolgere sia attività agricola che attività commerciale.
Quest’ultime, diverse dalle società semplice, si definiscono società commerciali, e possono
essere imprenditori agricoli o imprenditori commerciali a seconda dell’attività esercitata. A)
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