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PARTE I

L’IMPRENDITORE

CAPITOLO PRIMO (I)

L’imprenditore

Il legislatore dà una definizione generale alla figura dell’imprenditore, art. 2082 cod.civ.

“l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi.

La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori. Il codice civile distingue infatti tipi

diversi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri: (Criteri di distinzione della

tipologia di impresa e di imprenditore)

1 Oggetto dell’impresa: che determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art.

2135) & imprenditore Commerciale (art. 2195).

2 Dimensione dell’impresa: che determina la distinzione tra piccolo imprenditore (art.

2083) & medio-grande imprenditore.

3 Natura del soggetto che esercita l’impresa: che permette da un’ottica legislativa di

distinguere tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa

pubblica.

Statuti = Tutti gli imprenditori ( agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici)

sono assoggettati ad una disciplina base comune: lo statuto generale dell’imprenditore che

comprende parte della disciplina dell’azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt.

2563-2574) e la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620). Chi è

imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche allo statuto tipico

dell’imprenditore commerciale: l’iscrizione nel registro delle imprese (arrt. 2188-2202) con

effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale (arrt. 2203-2213),

le scritture contabili (arrt .2214-2220), il fallimento ed le altre procedure concorsuali.

ART. 2082 = “l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine

della produzione o dello scambio di beni o di servizi . questa nozione generale traccia la

linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del semplice lavoratore autonomo.

L’art. 2082 fissa i requisiti minimi (giuridici). Da qui si ricava che l’impresa è attività (serie

coordinata di atti) caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e

servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicitá,

professionalità). Inoltre è controverso se siano altresì indispensabili a) la liceità dell’attività

svolta; b) l’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto (ovvero scopo di lucro) c) la

destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.

Attività produttiva. L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o

scambio di beni o servizi. E’ in breve attività produttiva (in senso lato) di nuova ricchezza.

1 Non è impresa l’attività di mero godimento (cioè che non dà luogo alla produzione di

nuovi beni o servizi. (es. il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in

locazione; è invece attività di godimento e produttiva – di servizi – l’attività del proprietario

che adibisca lo steso immobile ad albergo, pensione o residence). E’ ancora godimento del

proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprio danaro nella compravendita

di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con scopo investimento o

speculativo. Sono certamente imprese commerciali le società finanziarie che erogano

credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico (imprese bancarie).

2 La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva

svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. E

ciò sia in casi meno gravi in cui vengono violate norme imperative (es. commercio

all’ingrosso senza licenza amministrativa) sia in quelli più gravi in cui l’illecito sia l’oggetto

stesso dell’attività (es. contrabbando di sigarette). E’ pur vero che chi svolge attività

d’impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei

confronti dei terzi e ciò in applicazione di un principio generale dell’ordinamento: da un

comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore. (infatti

non si è mai visto che un contrabbandiere si rivolge ad un tribunale x regolare i conti con un

concorrente).

L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo. Non è concepibile attività d’impresa

senza l’impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui. E questo tipico aspetto del fenomeno

imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come attività 1

organizzata, quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa (arrt.

2086-2094) e quando definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555). La qualità di imprenditore non può

essere negata sia quando l’attività e’ esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o

subordinati) sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro

proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente

percepibile. Ci si pone una domanda: si è imprenditori anche quando l’attività produttiva si

fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente? Questi operatori economici

(elettricista, idraulico, mediatore, agente di commercio ect.) non possono essere considerati

imprenditori (sia pure piccoli) perché la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio

lavoro non può essere considerata organizzazione e in mancanza di un minimo di

eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. La piccola

impresa è infatti quella organizzata prevalentemente (ma non esclusivamente) con il lavoro

proprio e dei familiari. In mancanza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di

capitale (eteroorganizzazione) si avrà un lavoro autonomo. Quindi gli operatori economici di

cui sopra (elettricista, mediatore, ect.) sono prestatori d’opera manuale.

Economicità. Ribadendo il concetto che l’impresa è attività economica, per aversi

impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico,

secondo modalità che consentano la copertura dei casti con i ricavi e assicurino

l’autosufficienza economica. Perché l’attività possa dirsi economica, non è necessario lo

scopo di lucro (che non può essere considerato requisito essenziale dell’attività d’impresa).

Inoltre la nozione di imprenditore è nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata

sia dell’impresa pubblica (art. 2093); ciò implica che requisito essenziale può essere

considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. L’impresa

pubblica non è preordinata alla realizzazione di un profitto ma deve agire in economicità.

(impresa mutualistica, impresa sociale).

Professionalità. L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere

professionale dell’attività; ovvero l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività

produttiva (non è imprenditore chi compie un’isolata azione di acquisto e di successiva

rivendita di merci). La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia

svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività stagionali (es. alberghi,

stabilimenti balneari) è sufficiente il costante ripetersi di atti d’impresa secondo le cadenze

proprie di quel dato tipo di attività. Si può avere impresa anche quando si opera per il

compimento di un unico affare. Infine è imprenditore anche chi produce beni o servizi

destinati ad uso e consumo personale (c.d. impresa per conto proprio)

Le professioni intellettuali. I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai

ect.) non sono mai in quanto tali imprenditori, lo sono solo se “l’esercizio della professione

costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa” (art. 2238) E’ il caso del

medico che gestisce una clinica privata nella quale opera: in questo caso si è in presenza di

due distinte attività (intellettuale e d’impresa). Il professionista che si limita a svolgere la

propria attività non diventa mai imprenditore (anche se esercita la professione impiegando

una vasta schiera di collaboratori ed avvalendosi di mezzi strettamente necessari

all’esplicazione delle proprie energie intellettuali.

CAPITOLO SECONDO (II)

Le categorie di imprenditori

A) Imprenditore agricolo & imprenditore commerciale

Sono categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto della loro attività.

Imprenditore agricolo = ART. 2135 nozione originaria: È imprenditore agricolo chi

esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del

bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o

all’alienazione dei prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione d’imprenditore agricolo

introdotta dal d. lgs. 228/2001.

Infatti l’attuale formulazione dell’art. 2135 recita che: “E’ imprenditore agricolo chi esercita

una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e

attività connesse”. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:

1 attività agricole essenziali; 2 attività agricole per connessione. 2

a) Attività agricole essenziali = sono la coltivazione del fondo, la silvicoltura ed

allevamento del bestiame.

Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo

biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso… (Rientra nella nazione di coltivazione

del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in

serre e la floricoltura)

1) Selvicoltura = cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti

2) Coltivazione del fondo = orticoltura coltivazione in serra e floricoltura

3) Allevamento di animali = comprendi sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti

agricoli, sia l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia e l’attività cinotecnica ,

l’acquacoltura. + all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico

b) Attività agricole per connessione

1. Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.

2. Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse impiegate nell’attività agricola esercitato.

Un’attività è agricola per connessione…

soggettiva

oggettiva

Se il soggetto che la esercita sia già Se l’attività esercitata ha

per oggetto prodotti

imprenditore agricolo (cioè svolge una delle 3 ottenuti prevalentemente dalla

coltivazione del fondo,

attività agricole tipiche) del bosco o dall’allevamento

Imprenditore commerciale = è imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita

una o più categorie di attività elencate all’ART. 2195

1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi

2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni

3. Attività di trasporto di persone o cose per terra, acqua o aria

4. Attività bancaria o assicurativa

5. Altre attività ausiliarie alle precedenti: imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di

commissione ecc.

Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola

B) Piccolo Imprenditore – impresa familiare

Piccolo imprenditore = è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È esonerato

dalla tenuta delle scritture contabili e dall’ assoggettamento al fallimento: l’iscrizione nel

registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale. ART. 2083 = sono piccoli

imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti & coloro che

esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio & dei

componenti della famiglia.

Per aversi piccola impresa è necessario che:

a) l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa

b) il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia

rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell’impresa.

La versione originaria della legge fallimentare del piccolo imprenditore prevedeva che:

ART. 1 = sono piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che

sono stati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Se manca

l’accertamento del reddito sono considerati piccoli imprenditori quelli esercenti un’attività

commerciale nella cui azienda è stato investito un capitale non superiore a Lit. 900.000.

Quindi il piccolo imprenditore persona fisica era individuato esclusivamente in base a

parametri monetari. Successivamente sono intervenute di due modifiche:

- abrogazione del criterio del reddito (1974) con l’introduzione del IRPEF (criterio del reddito

sulle persone fisiche).

Il criterio del reddito fissato dalla legge fallimentare non era perciò più applicabile)

- abrogazione del criterio del capitale investito non superiore a Lit. 900.000 dichiarato

incostituzionale nel 1989 3

(in quanto non piú idoneo in seguito alla svalutazione monetaria).

La riforma del diritto fallimentare del 2006, a sua volta modificata dal decreto correttivo del

2007, ha reintrodotto nell’art. 1 – comma 2° - un sistema basato su criteri esclusivamente

quantitativi e monetari, cercando di non ripetere gli errori del passato. In primo luogo la

nuova disposizione fallimentare non definisce più chi è “piccolo imprenditore”, ma individua

alcuni parametri al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce. In base

all’attuale disciplina, dunque, non è soggetto a fallimento l’imprenditore che dimostri il

possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un

attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila

euro;

b) aver realizzato, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di

fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a

duecentomila euro;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila

euro.

Basta aver superato anche solo uno dei limiti dimensionali per essere esposto a fallimento.

L’impresa artigiana = la nuova legge quadra del 1985 sull’artigianato contiene una nuova

definizione dell’impresa artigiana basata:

a) sull’oggetto dell’impresa che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione dei

beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed

esclusioni.

b) sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendo che esso svolga “in misura prevalente il

proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo.

ART. 230 bis c.c. (necessario che sia rispettato il criterio sulla prevalenza del ART. 2083)

L’impresa familiare = impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo

grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore:

cosiddetta famiglia nucleare. L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa,

anche se è frequente che la piccola impresa sia anche impresa familiare. La tutela

legislativa riconosce ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuato

nella famiglia o nell’impresa diritti patrimoniali e amministrativi.

a) patrimoniali = 1. diritto al mantenimento; 2. diritto di partecipazione agli utili

dell’impresa; 3. diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore

dell’azienda; 4. diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria a

trasferimento della stessa.

b) amministrativi = le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa (impiego

degli utili e degli incrementi) sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano

all’impresa stessa.

L’impresa familiare resta un’impresa individuale, ne consegue che:

a) i beni aziendali restano di proprietà dell’imprenditore; b) i diritti patrimoniali dei

partecipanti sono semplici diritti di credito verso l’imprenditore; c) gli atti di gestione

ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore.

C) Impresa collettiva & impresa pubblica

Impresa societaria. Bisogna tener presente che esistono diversi tipi di società e che la

società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale, mentre gli

altri tipi di società possono svolgere sia attività agricola che attività commerciale.

Quest’ultime, diverse dalle società semplice, si definiscono società commerciali, e possono

essere imprenditori agricoli o imprenditori commerciali a seconda dell’attività esercitata. A)

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angioletto92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Righini Elisabetta.
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